Art. 3.
Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente art. 1, gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilita' di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 .
Oltre i detti limiti si provvedera' ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364 , in conformita' delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.
Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente art. 1, gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilita' di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 .
Oltre i detti limiti si provvedera' ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364 , in conformita' delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.