2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18)) .
3. Il titolare ((di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia)) deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
(( 4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo. )) 5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi ((3, 4 e 4-bis)) , il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.