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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2443/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatangelo Stella giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giacinti Giulia giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla memoria difensiva di costituzione.
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 6/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/24 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 21/12/20 ), esponendo in Per_1 proposito quanto segue: “PREMESSO CHE IN FATTO I. l'esponente ha avuto una relazione sentimentale con il sig. nato il [...] in [...] codice fiscale , CP_1 C.F._1
1 residente in [...] Ceprano, ed hanno insieme convissuto per 4 anni circa presso l'abitazione di proprietà della ricorrente. Figlia minore II. In data 21.12.2020 in Roma è nata una figlia, , che Persona_2 frequenta la Scuola dell'Infanzia di Ceprano “Colletassetano”, e che ha convissuto con i genitori uniti fino a febbraio 2024 (doc.1 Certificato contestuale Anagrafico di nascita, di Residenza, di Stato di famiglia), quando la relazione si è interrotta per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dovuta al carattere ossessivo, polemico e manipolatorio del resistente. III. Da allora la bambina è rimasta a vivere con la madre, mentre il padre è tornato a vivere con la propria famiglia d'origine a San Giorgio a Cremano (NA) Via Antonio Gramsci
n.2, pur continuando a mantenere la residenza anagrafica (doc.2 Certificato residenza presso CP_1
l'abitazione della ricorrente, che ha avviato la procedura per la cancellazione dal proprio stato di famiglia ex art. 11, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Collocamento e residenza della figlia minore presso la madre IV. I rapporti tra il padre e la bambina si sono molto diradati, in quanto il sig. non viene personalmente CP_1
a trovare la figlia. L'ultimo incontro fra padre e figlia c'è stato a maggio, in occasione della recita di chiusura dell'anno scolastico, dopo di che, soltanto grazie all'intervento dei rispettivi legali (doc.3 pec 26.9.24 Avv.
Tatangelo) è stata ripristinata la frequentazione a fine settembre 2024, da quando il padre, con cadenza irregolare, il venerdì preleva la bambina da scuola e la riaccompagna a casa della madre nella giornata di domenica. Rapporti e frequentazione della figlia con il padre V. Non è stato possibile stabilire orari più o meno approssimativi in quanto il sig. è intollerante a regole prestabilite e pretende che la ricorrente stia CP_1 sempre a sua disposizione, lasciandola nell'incertezza di ogni sua decisione riguardante la bambina, che diventa per lui uno strumento di controllo e di condizionamento della madre, oggetto delle sue continue recriminazioni sui rapporti passati. Criticità VI. Il sig. non si dimostra mai collaborativo, muove CP_1 continue critiche per ogni futile pretesto, da lui stesso creato. In occasione dello scorso fine settimana, senza preavviso ha prelevato da scuola la figlia ma, trovandola senza corredo di ricambio, si è recato a casa della ricorrente dove si è attaccato al campanello del citofono posto sul cancello d'ingresso, suonandolo incessantemente fino a bruciarlo, perché lei non era in casa, ed ha chiamato perfino i carabinieri, che non gli hanno dato soddisfazione. La domenica seguente alle ore 14, in anticipo rispetto all'orario solito, ha riaccompagnato la bimba digiuna, in disordine e con gli stessi abiti con cui l'aveva prelevata, attendendo a lungo prima di riconsegnarla alla nonna, che abita al piano terra della stessa palazzina, pretendendo la presenza della madre che non era in casa. In un'altra occasione che aveva riaccompagnato la bimba a casa, il sig. non aveva riconsegnato parte del corredo (scarpe, abitino, ecc.) di cui era stata munita la figlia. E' CP_1 solito far viaggiare la bambina in auto nel sedile anteriore, senza assicurarla nel seggiolino. VII. Altro punto dolente sono le videochiamate infrasettimanali che non è stato possibile regolamentare, a causa della compulsività del sig. che tempesta la ricorrente - tramite applicazione whatsapp- di lunghissimi CP_1 logorroici messaggi, scritti e vocali, offensivi, mortificandola ed infangandola per tutta una serie di elementi non veritieri, oltre a perseguitarla con telefonate (70/80 chiamate in un giorno) , con tono polemico e continue
2 recriminazioni e critiche , tanto da aver indotto un profondo stato di malessere nella signora Parte_1
, costretta a bloccare la sua utenza telefonica. Le videochiamate sono state motivo di forte stress sia
[...] per la madre, sia per la stessa bambina, delusa dalla presenza fisica così rada del padre. VIII. La pretesa di controllare la signora da parte del arriva al punto di fargli rifiutare di consegnare la bimba Parte_1 CP_1 alla nonna materna, quando la riaccompagna, esigendo la presenza della madre : alle discussioni che ne scaturiscono assiste la bambina la quale è spesso delusa dalle vane promesse del padre di incontrarla di persona, salvo poi non presentarsi. IX. Il sig. stesso aveva incaricato un legale di regolamentare CP_1
l'esercizio dell'affidamento (doc.4 lettera Avv. Loredana Marasco), salvo poi revocarle il mandato insoddisfatto dei vincoli che comunque esige il rispetto delle reciproche occupazioni e programmazioni. Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c. X. La ricorrente è casalinga, percepisce l'assegno unico universale della figlia per euro 1.058,50 (doc.5 CU 2024); nel 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro
8.636 , 00 (doc. 6 Mod. PF 2024); nel 2022 ha percepito un reddito imponibile di euro 8.264,00 (doc.7 Mod PF
2023); nel 2021 ha percepito un reddito imponibile di euro 8.636 (doc. 8 Mod PF 2022); è comproprietaria delle quote di immobili ereditate dal padre (doc.9 Situazione immobili) da cui trae redditi da locazione , ad eccezione della casa che abita;
è proprietaria di una autovettura BMW targata B0 (doc.10 Carta
Circolazione BMW B0) ed intestataria di una autovettura Opel Corsa targata DG176EA in uso al sig.
inutilmente diffidato a fare il passaggio di proprietà e di cui entro fine anno sarà costretta a CP_1 dichiarare la perdita di possesso, non potendo avere il controllo della regolarità della sua circolazione.
Mantenimento della figlia solo a carico della madre. XI. Il sig. non provvede in alcun modo ai CP_1 bisogni materiali della figlia. La madre provvede a tutto, anche ai buoni pasto di cui allega copia (doc.11 Buoni pasto).”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1- Affidare la minore Per_2
congiuntamente ai genitori , stabilendo il suo domicilio preferenziale presso l'abitazione della madre in
[...]
Ceprano.
2- Regolamentare i tempi di frequentazione del padre con la figlia, fissando gli orari di prelievo e di riconsegna presso la scuola frequentata dalla bambina, se in orario scolastico, ovvero direttamente presso la scuola frequentata dalla bambina, secondo il PIANO GENITORIALE che produce (doc.12 Piano Genitoriale).
3- Stabilire che le festività verranno godute dalla bambina in compagnia di ciascun genitore con il criterio dell'alternanza e che le stesse, nonché le ferie estive della durata di due settimane non consecutive, vengono fissate preventivamente almeno quindici giorni prima con messaggio secondo il PIANO GENITORIALE
(doc.11 Piano Genitoriale).
4- Stabilire che ogni cambiamento , dettato da ragioni straordinarie, debba essere comunicato con congruo anticipo, dovendo invece attenersi i genitori quanto più possibile alle regole prestabilite, dovendo ciascuno poter fare affidamento sulle stesse.
5- Stabilire l'obbligo a carico del resistente di versare un contributo di mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il 1 di ogni mese in via anticipata e che sia annualmente rivalutabile in via automatica, nonché il rimborso delle spese straordinarie regolato
3 secondo il Protocollo d'intesa con il Foro di Frosinone.
6- L'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
7- Vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 27/12/24 il Giudice rel. fissava udienza di comparizione delle parti e rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la minorenne
( è all'uopo necessario l'estratto autentico dell'atto di nascita della minorenne ), cui l'attrice dovrà Persona_2 pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.”, che l'attrice provvedeva a sanare con il deposito del 4/3/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 29/4/25, con la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive, concludendo come segue: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - Disporre l'affidamento condiviso della minore , con residenza Per_1 prevalente presso la madre, ma con tempi di permanenza ampi e paritetici con il padre, ivi inclusi pernottamenti infrasettimanali;
- Regolamentare le modalità di frequentazione mediante un calendario chiaro e stabile, comprensivo di festività e ferie estive;
- Stabilire un contributo di mantenimento equo, proporzionato alle reali capacità economiche del resistente;
- Disporre che entrambi i genitori partecipino in egual misura alle spese straordinarie, da concordarsi previamente salvo urgenze;
- Rigettare ogni diversa richiesta della controparte ritenuta infondata o pretestuosa;
- Con vittoria di spese ove occorra.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 9/5/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione tra le parti, queste ultime chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire un loro accordo provvisorio al fine di emanare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore nei seguenti sensi: “attribuzione integrale a dell'AUU spettante Per_1 Parte_1 alle parti in relazione alla loro figlia minorenne , l'imposizione a carico di dell'obbligo di Per_1 CP_1 contribuire al mantenimento di versando a , entro il giorno 20 di ogni mese e con Per_1 Parte_1 decorrenza dal 20/5/25, la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT,
[ nonché, dopo impegnativa discussione tra le parti sulle modalità di pagamento…
] il sig. assume l'obbligo di effettuare tali versamenti mensili all'IBAN della che lui già CP_1 Parte_1 conosce, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per come da Protocollo di questo Per_1
Tribunale; disporre una videotelefonata al giorno del padre con alle ore 18:30; disporre che, a weekend Per_1 alternati e con decorrenza dal presente weekend, il padre preleverà dall'asilo il venerdì pomeriggio ore Per_1
16.00 per condurla con sé a Napoli, Via Figurelle 18 e per ricondurla poi a Ceprano la domenica alle ore 18.00 consegnandola alla nonna materna di : per questo weekend il sig. preleverà dall'asilo dopo Per_1 CP_1 Per_1 la fine dell'udienza senza attendere le ore 16.00”: il Giudice rel. disponeva in conformità,
4 recependo con un contestuale proprio provvedimento temporaneo e urgente il predetto accordo provvisorio delle parti.
Alla successiva udienza del 6/6/25 il Giudice proseguiva il tentativo di conciliazione avviato alla prima udienza e, all'esito, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento Per_1 prevalente, e residenza anagrafica, con la madre in Ceprano ( FR ), Via Carbonaro n. 2; frequentazione padre-figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola ( o in mancanza di scuola alle ore 16.00 ) fino alla domenica successiva alle ore 19.00, anzi un fine settimana ogni tre, festività di Pasqua e Natale secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive starà con il padre una settimana Per_1 consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad Agosto che verranno concordate tra le parti entro il 30 giugno 2025 e con esclusione per il corrente anno 2025 dell'ultima settimana di agosto in quanto la sig.ra dichiara di avere già prenotato una vacanza con la bimba dal 30 agosto 2025 al 14 settembre 2025; Parte_1 quanto ai provvedimenti economici, il sig. contribuirà al mantenimento di con la somma mensile CP_1 Per_1 di € 150,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con richiamo in proposito del
Protocollo di questo Tribunale e con l'attribuzione integrale a dell'A.U.U. spettante alle parti Parte_1 per , dell'attuale importo di € 113,00 mensili, il tutto esplicitamente correlato all'attuale situazione di Per_1 disoccupazione di e altresì di suo eventuale svolgimento di attività irregolare;
espressione fin CP_1
d'ora del consenso delle parti al rilascio per loro e per di documento valido per l'espatrio; spese di lite Per_1 compensate. La sig.ra e il sig. dichiarano di accettare l'odierna predetta proposta Parte_1 CP_1 conciliativa, aggiungendo la seguente condizione: ogni giorno il genitore che non ha con sé la figlia in quel periodo temporale farà una videochiamata tramite WhatsApp al cellulare dell'altro genitore alle ore 18.30, salva effettuazione di tale videochiamata in orario diverso sempre con previo accordo tramite messaggio
WhatsApp.”. Tale proposta conciliativa del Giudice veniva, come detto, accettata da entrambe le parti e pertanto i loro difensori concludevano congiuntamente nei sensi di cui sopra, chiedendo al Tribunale di omologare il predetto accordo conciliativo circa le condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia minorenne . Per_1
Per l'effetto il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato il predetto accordo conciliativo raggiunto dalle parti nel corso del presente giudizio, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in
5 generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e Per_1 per l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la loro richiesta congiunta anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e CP_1
verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Parte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti di cui alle conclusioni congiunte
[...] in verbale d'udienza del 6/6/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2443/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tatangelo Stella giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giacinti Giulia giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla memoria difensiva di costituzione.
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 6/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/24 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 21/12/20 ), esponendo in Per_1 proposito quanto segue: “PREMESSO CHE IN FATTO I. l'esponente ha avuto una relazione sentimentale con il sig. nato il [...] in [...] codice fiscale , CP_1 C.F._1
1 residente in [...] Ceprano, ed hanno insieme convissuto per 4 anni circa presso l'abitazione di proprietà della ricorrente. Figlia minore II. In data 21.12.2020 in Roma è nata una figlia, , che Persona_2 frequenta la Scuola dell'Infanzia di Ceprano “Colletassetano”, e che ha convissuto con i genitori uniti fino a febbraio 2024 (doc.1 Certificato contestuale Anagrafico di nascita, di Residenza, di Stato di famiglia), quando la relazione si è interrotta per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dovuta al carattere ossessivo, polemico e manipolatorio del resistente. III. Da allora la bambina è rimasta a vivere con la madre, mentre il padre è tornato a vivere con la propria famiglia d'origine a San Giorgio a Cremano (NA) Via Antonio Gramsci
n.2, pur continuando a mantenere la residenza anagrafica (doc.2 Certificato residenza presso CP_1
l'abitazione della ricorrente, che ha avviato la procedura per la cancellazione dal proprio stato di famiglia ex art. 11, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Collocamento e residenza della figlia minore presso la madre IV. I rapporti tra il padre e la bambina si sono molto diradati, in quanto il sig. non viene personalmente CP_1
a trovare la figlia. L'ultimo incontro fra padre e figlia c'è stato a maggio, in occasione della recita di chiusura dell'anno scolastico, dopo di che, soltanto grazie all'intervento dei rispettivi legali (doc.3 pec 26.9.24 Avv.
Tatangelo) è stata ripristinata la frequentazione a fine settembre 2024, da quando il padre, con cadenza irregolare, il venerdì preleva la bambina da scuola e la riaccompagna a casa della madre nella giornata di domenica. Rapporti e frequentazione della figlia con il padre V. Non è stato possibile stabilire orari più o meno approssimativi in quanto il sig. è intollerante a regole prestabilite e pretende che la ricorrente stia CP_1 sempre a sua disposizione, lasciandola nell'incertezza di ogni sua decisione riguardante la bambina, che diventa per lui uno strumento di controllo e di condizionamento della madre, oggetto delle sue continue recriminazioni sui rapporti passati. Criticità VI. Il sig. non si dimostra mai collaborativo, muove CP_1 continue critiche per ogni futile pretesto, da lui stesso creato. In occasione dello scorso fine settimana, senza preavviso ha prelevato da scuola la figlia ma, trovandola senza corredo di ricambio, si è recato a casa della ricorrente dove si è attaccato al campanello del citofono posto sul cancello d'ingresso, suonandolo incessantemente fino a bruciarlo, perché lei non era in casa, ed ha chiamato perfino i carabinieri, che non gli hanno dato soddisfazione. La domenica seguente alle ore 14, in anticipo rispetto all'orario solito, ha riaccompagnato la bimba digiuna, in disordine e con gli stessi abiti con cui l'aveva prelevata, attendendo a lungo prima di riconsegnarla alla nonna, che abita al piano terra della stessa palazzina, pretendendo la presenza della madre che non era in casa. In un'altra occasione che aveva riaccompagnato la bimba a casa, il sig. non aveva riconsegnato parte del corredo (scarpe, abitino, ecc.) di cui era stata munita la figlia. E' CP_1 solito far viaggiare la bambina in auto nel sedile anteriore, senza assicurarla nel seggiolino. VII. Altro punto dolente sono le videochiamate infrasettimanali che non è stato possibile regolamentare, a causa della compulsività del sig. che tempesta la ricorrente - tramite applicazione whatsapp- di lunghissimi CP_1 logorroici messaggi, scritti e vocali, offensivi, mortificandola ed infangandola per tutta una serie di elementi non veritieri, oltre a perseguitarla con telefonate (70/80 chiamate in un giorno) , con tono polemico e continue
2 recriminazioni e critiche , tanto da aver indotto un profondo stato di malessere nella signora Parte_1
, costretta a bloccare la sua utenza telefonica. Le videochiamate sono state motivo di forte stress sia
[...] per la madre, sia per la stessa bambina, delusa dalla presenza fisica così rada del padre. VIII. La pretesa di controllare la signora da parte del arriva al punto di fargli rifiutare di consegnare la bimba Parte_1 CP_1 alla nonna materna, quando la riaccompagna, esigendo la presenza della madre : alle discussioni che ne scaturiscono assiste la bambina la quale è spesso delusa dalle vane promesse del padre di incontrarla di persona, salvo poi non presentarsi. IX. Il sig. stesso aveva incaricato un legale di regolamentare CP_1
l'esercizio dell'affidamento (doc.4 lettera Avv. Loredana Marasco), salvo poi revocarle il mandato insoddisfatto dei vincoli che comunque esige il rispetto delle reciproche occupazioni e programmazioni. Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c. X. La ricorrente è casalinga, percepisce l'assegno unico universale della figlia per euro 1.058,50 (doc.5 CU 2024); nel 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro
8.636 , 00 (doc. 6 Mod. PF 2024); nel 2022 ha percepito un reddito imponibile di euro 8.264,00 (doc.7 Mod PF
2023); nel 2021 ha percepito un reddito imponibile di euro 8.636 (doc. 8 Mod PF 2022); è comproprietaria delle quote di immobili ereditate dal padre (doc.9 Situazione immobili) da cui trae redditi da locazione , ad eccezione della casa che abita;
è proprietaria di una autovettura BMW targata B0 (doc.10 Carta
Circolazione BMW B0) ed intestataria di una autovettura Opel Corsa targata DG176EA in uso al sig.
inutilmente diffidato a fare il passaggio di proprietà e di cui entro fine anno sarà costretta a CP_1 dichiarare la perdita di possesso, non potendo avere il controllo della regolarità della sua circolazione.
Mantenimento della figlia solo a carico della madre. XI. Il sig. non provvede in alcun modo ai CP_1 bisogni materiali della figlia. La madre provvede a tutto, anche ai buoni pasto di cui allega copia (doc.11 Buoni pasto).”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1- Affidare la minore Per_2
congiuntamente ai genitori , stabilendo il suo domicilio preferenziale presso l'abitazione della madre in
[...]
Ceprano.
2- Regolamentare i tempi di frequentazione del padre con la figlia, fissando gli orari di prelievo e di riconsegna presso la scuola frequentata dalla bambina, se in orario scolastico, ovvero direttamente presso la scuola frequentata dalla bambina, secondo il PIANO GENITORIALE che produce (doc.12 Piano Genitoriale).
3- Stabilire che le festività verranno godute dalla bambina in compagnia di ciascun genitore con il criterio dell'alternanza e che le stesse, nonché le ferie estive della durata di due settimane non consecutive, vengono fissate preventivamente almeno quindici giorni prima con messaggio secondo il PIANO GENITORIALE
(doc.11 Piano Genitoriale).
4- Stabilire che ogni cambiamento , dettato da ragioni straordinarie, debba essere comunicato con congruo anticipo, dovendo invece attenersi i genitori quanto più possibile alle regole prestabilite, dovendo ciascuno poter fare affidamento sulle stesse.
5- Stabilire l'obbligo a carico del resistente di versare un contributo di mantenimento della figlia, da corrispondersi entro il 1 di ogni mese in via anticipata e che sia annualmente rivalutabile in via automatica, nonché il rimborso delle spese straordinarie regolato
3 secondo il Protocollo d'intesa con il Foro di Frosinone.
6- L'assegno unico universale per la figlia continuerà ad essere percepito per intero dalla madre.
7- Vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 27/12/24 il Giudice rel. fissava udienza di comparizione delle parti e rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la minorenne
( è all'uopo necessario l'estratto autentico dell'atto di nascita della minorenne ), cui l'attrice dovrà Persona_2 pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.”, che l'attrice provvedeva a sanare con il deposito del 4/3/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 29/4/25, con la quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive, concludendo come segue: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - Disporre l'affidamento condiviso della minore , con residenza Per_1 prevalente presso la madre, ma con tempi di permanenza ampi e paritetici con il padre, ivi inclusi pernottamenti infrasettimanali;
- Regolamentare le modalità di frequentazione mediante un calendario chiaro e stabile, comprensivo di festività e ferie estive;
- Stabilire un contributo di mantenimento equo, proporzionato alle reali capacità economiche del resistente;
- Disporre che entrambi i genitori partecipino in egual misura alle spese straordinarie, da concordarsi previamente salvo urgenze;
- Rigettare ogni diversa richiesta della controparte ritenuta infondata o pretestuosa;
- Con vittoria di spese ove occorra.”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 9/5/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e, dopo ampia discussione tra le parti, queste ultime chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire un loro accordo provvisorio al fine di emanare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore nei seguenti sensi: “attribuzione integrale a dell'AUU spettante Per_1 Parte_1 alle parti in relazione alla loro figlia minorenne , l'imposizione a carico di dell'obbligo di Per_1 CP_1 contribuire al mantenimento di versando a , entro il giorno 20 di ogni mese e con Per_1 Parte_1 decorrenza dal 20/5/25, la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT,
[ nonché, dopo impegnativa discussione tra le parti sulle modalità di pagamento…
] il sig. assume l'obbligo di effettuare tali versamenti mensili all'IBAN della che lui già CP_1 Parte_1 conosce, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per come da Protocollo di questo Per_1
Tribunale; disporre una videotelefonata al giorno del padre con alle ore 18:30; disporre che, a weekend Per_1 alternati e con decorrenza dal presente weekend, il padre preleverà dall'asilo il venerdì pomeriggio ore Per_1
16.00 per condurla con sé a Napoli, Via Figurelle 18 e per ricondurla poi a Ceprano la domenica alle ore 18.00 consegnandola alla nonna materna di : per questo weekend il sig. preleverà dall'asilo dopo Per_1 CP_1 Per_1 la fine dell'udienza senza attendere le ore 16.00”: il Giudice rel. disponeva in conformità,
4 recependo con un contestuale proprio provvedimento temporaneo e urgente il predetto accordo provvisorio delle parti.
Alla successiva udienza del 6/6/25 il Giudice proseguiva il tentativo di conciliazione avviato alla prima udienza e, all'esito, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento Per_1 prevalente, e residenza anagrafica, con la madre in Ceprano ( FR ), Via Carbonaro n. 2; frequentazione padre-figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola ( o in mancanza di scuola alle ore 16.00 ) fino alla domenica successiva alle ore 19.00, anzi un fine settimana ogni tre, festività di Pasqua e Natale secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive starà con il padre una settimana Per_1 consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad Agosto che verranno concordate tra le parti entro il 30 giugno 2025 e con esclusione per il corrente anno 2025 dell'ultima settimana di agosto in quanto la sig.ra dichiara di avere già prenotato una vacanza con la bimba dal 30 agosto 2025 al 14 settembre 2025; Parte_1 quanto ai provvedimenti economici, il sig. contribuirà al mantenimento di con la somma mensile CP_1 Per_1 di € 150,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, e soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con richiamo in proposito del
Protocollo di questo Tribunale e con l'attribuzione integrale a dell'A.U.U. spettante alle parti Parte_1 per , dell'attuale importo di € 113,00 mensili, il tutto esplicitamente correlato all'attuale situazione di Per_1 disoccupazione di e altresì di suo eventuale svolgimento di attività irregolare;
espressione fin CP_1
d'ora del consenso delle parti al rilascio per loro e per di documento valido per l'espatrio; spese di lite Per_1 compensate. La sig.ra e il sig. dichiarano di accettare l'odierna predetta proposta Parte_1 CP_1 conciliativa, aggiungendo la seguente condizione: ogni giorno il genitore che non ha con sé la figlia in quel periodo temporale farà una videochiamata tramite WhatsApp al cellulare dell'altro genitore alle ore 18.30, salva effettuazione di tale videochiamata in orario diverso sempre con previo accordo tramite messaggio
WhatsApp.”. Tale proposta conciliativa del Giudice veniva, come detto, accettata da entrambe le parti e pertanto i loro difensori concludevano congiuntamente nei sensi di cui sopra, chiedendo al Tribunale di omologare il predetto accordo conciliativo circa le condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia minorenne . Per_1
Per l'effetto il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato il predetto accordo conciliativo raggiunto dalle parti nel corso del presente giudizio, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in
5 generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e Per_1 per l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la loro richiesta congiunta anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e CP_1
verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Parte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti di cui alle conclusioni congiunte
[...] in verbale d'udienza del 6/6/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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