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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 29066/2024 R.G.
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158. , Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Buonanno per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_92
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ai CP_93 sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: graduatorie permanenti – punteggio per servizio militare prestato non in costanza di nomina. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 25 luglio 2024 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Controparte_92
, in persona del pro-tempore, esponendo:
[...] CP_93
- di avere prestato il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio civile sostitutivo dell'obbligo di leva o il servizio civile volontario successivo all'abrogazione dell'obbligo di leva nei periodi risultanti, per ciascuno di essi, dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso;
- di avere presentato domanda telematica all'ufficio scolastico per ciascuno di loro risultante dalla produzione documentale offerta in giudizio per l'inserimento/aggiornamento dei profili di “assistente amministrativo”,
“assistente tecnico” e “collaboratore scolastico” delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024 - 2027;
- di non avere ricevuto nelle graduatorie scolastiche definitive ATA per il profilo di “assistente amministrativo”, “assistente tecnico” e “collaboratore scolastico” per il servizio militare di leva, sostitutivo o civile, svolto da ognuno di loro successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, ma non in costanza di impiego scolastico, il punteggio di 6 punti previsto, invece, per gli stessi servizi svolti in costanza di nomina;
- di avere ricevuto detto punteggio in forza delle previsioni contenute nel d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, che nell'allegato A prevede espressamente:
“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
5 prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Premesso, pertanto, che il predetto d.m., sulla cui base è stato emanato il bando per la procedura di integrazione/aggiornamento delle graduatorie, attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina, i ricorrenti, dedotta sotto plurimi angoli di visuale l'illegittimità di tale trattamento differenziato, hanno chiesto al Tribunale di Roma di “1) disapplicare il Decreto del
[...]
n. 89 del 21 Maggio 2024 e relativo Allegato A, Controparte_92 nonché, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 50 - 3.3.2021 e relativo Allegato A, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, in quanto atti lesivi presupposti rilevanti, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse e ad ogni conseguente e/o connesso Decreto o atto parimenti lesivo della posizione dei ricorrenti, in quanto illegittimi/e; 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato;
3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti Controparte_92 territoriali, alla determinazione e/o rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 e per ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;
4) ordinare al
[...]
ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali Controparte_92 di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_92 domanda e chiedendone il rigetto.
6 La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. In via preliminare, deve respingersi l'istanza di notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati per pubblici proclami, avanzata dalla parte ricorrente in calce al ricorso, essendo manifestamente violati i requisiti di specifica individuazione previsti dall'articolo 414, n. 2), c.p.c., sicché la richiesta di notifica ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. non può essere autorizzata. In ogni caso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide, la qualità di litisconsorte necessario o controinteressato va desunta dal contenuto della domanda proposta dall'attore e, nel caso di specie, non può essere riconosciuta a tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie impugnate, essendosi i ricorrenti limitati a chiedere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del corretto punteggio, in relazione al servizio militare di leva prestato, mentre non forma oggetto di domanda l'attribuzione di uno specifico incarico, a discapito di soggetti controinteressati specificamente individuati. Peraltro, i ricorrenti hanno persino omesso qualsivoglia indicazione, nell'atto introduttivo, di quali sarebbero le specifiche graduatorie per le quali ciascuno di essi ha chiesto la rettifica del punteggio, sì da non consentire nemmeno di prospettare quali sarebbero, per ciascuno di essi, gli altri soggetti iscritti in graduatoria. Invero, la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi (cfr. Cass., sez. lav., n. 5679 del 2 marzo 2020). D'altro canto, secondo un'interpretazione delle disposizioni processuali orientata al principio della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'articolo 111 Costituzione, non appare ragionevole autorizzare la notifica nei confronti di soggetti non identificati, che parte ricorrente assume potenzialmente controinteressati, nella consapevolezza che gli stessi non sembrano qualificabili come tali, risolvendosi tale attività in un inutile dispendio di mezzi e di tempo. Per le medesime ragioni, non è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata individuazione ed evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari, non rivestendo gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie tale qualifica, né estendendosi il presente accertamento oltre le
7 parti ritualmente presenti in giudizio.
3. Va parimenti disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, dovendosi, piuttosto, ritenere che, nel caso in esame, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, venendo in considerazione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, quando la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (cfr. Cass. n. 16756/2014). In materia di graduatorie a esaurimento dei docenti, il giudice di legittimità, con recenti pronunce (tra tutte, Sezioni Unite, ordinanza n. 25836 del 15 dicembre 2016), ha chiarito che: “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. Sulla scorta di tali considerazioni, appare evidente come, anche nel caso in esame, sussista la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in quanto la domanda proposta concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corretta collocazione in graduatoria, previa disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
4. Nel merito, le domande proposte in ricorso non sono fondate. Giova anzitutto osservare che non tutti i ricorrenti hanno prestato servizio militare di leva o assimilato, in quanto molti di loro hanno svolto invece servizio civile volontario, successivo all'abrogazione dell'obbligo di leva;
questi ricorrenti, pertanto, sono estranei alla normativa richiamata e nei loro confronti non possono applicarsi né l'art. 2050 dell'ordinamento militare, né l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, né l'art. 62 della legge n. 312 del 1980, né, infine, l'art. 569, comma 3, del d. lgs. n. 297 del 1994, i quali si riferiscono esclusivamente al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo dell'obbligo di leva. Per contro, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d. lgs. n. 77 del 2002, “Il
8 periodo di servizio civile effettivamente prestato .. é valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici”, come effettivamente previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2024.
4.1 A prescindere da questo rilievo preliminare, anche con riferimento al servizio militare di leva il contrasto interpretativo in atto in seno alla giurisprudenza è stato di recente composto dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024, la quale ha ricostruito, anche alla luce dei precedenti di legittimità, la fattispecie controversa in relazione al pregresso d.m. n. 50/2021, con ampia ed esauriente motivazione, che si condivide pienamente e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, disp. att.,
c.p.c., dal momento che le disposizioni sulla valutazione dei punteggi contenute nel precedente decreto sono state riproposte in modo sostanzialmente sovrapponibile in quello di cui è stata chiesta in questa sede la disapplicazione. Si riporta, per comodità, la motivazione adottata dal Supremo Collegio, la quale si è peraltro pronunciata proprio in fattispecie analoga a quella controversa, relativa all'integrazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale ATA: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
9 4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono
10 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
11 Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno,
12 volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica”.
5. Alla stregua dell'interpretazione del quadro normativo offerta dalla Corte regolatrice, da cui non sono stati forniti argomenti per discostarsi – indirizzo peraltro confermato anche da Cass., sez. lav., n. 22432 dell'8 agosto 2024 –, le domande attoree vanno, pertanto, rigettate. Va rilevato, per completezza, che non assume rilevanza, ai fini del decidere, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 15965 del 7 giugno 2024, la quale si riferisce alla fattispecie disciplinata dal previgente d.m. n. 44/2011, nel quale, come sopra evidenziato, non era in alcun modo considerato il servizio di leva prestato non in costanza di nomina. Invero, giova ribadirlo, come già sottolineato dalle pronunce della Suprema Corte n. 22432 e n. 22429 del 2024, sopra richiamate, l'indirizzo precedentemente formatosi in sede di legittimità riguardava esclusivamente procedure di aggiornamento delle graduatorie permanenti nelle quali non aveva ricevuto alcuna valutazione il servizio militare non prestato in costanza di nomina, sicché il percorso argomentativo adottato dal Supremo Collegio si caratterizza per assoluta coerenza e linearità, contrariamente a quanto affermato in alcuni precedenti di merito richiamati, nelle note autorizzate, dalla difesa dei ricorrenti.
6. Occorre svolgere qualche ulteriore considerazione sulla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 9864 del 9 dicembre 2024, prodotta dai ricorrenti in allegato alle note autorizzate, con la quale è stato accolto il ricorso
13 di ricorrenti, appartenenti al personale ATA che aveva rivendicato la parificazione del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina a quello prestato durante il rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, annullando gli atti impugnati.
A tale riguardo, posto che la pronuncia ha riguardato esclusivamente le previsioni del d.m. n. 50/2021, in questa sede può osservarsi che la scarna motivazione adottata dal giudice amministrativo non consente di contrapporre validi argomenti di diritto allo strutturato percorso ricostruttivo svolto dalle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate. In ogni caso, poi, la sentenza del Consiglio di Stato, ancorché di annullamento di previsioni contenute di un d.m. - poi sottoposto da altri ricorrenti al sindacato del giudice ordinario ai fini della disapplicazione -, non sarebbe idonea a estendere i suoi effetti caducatori oltre le parti del processo in cui è stata resa. Sul punto, invero, in due pronunce gemelle, n. 4 e n. 5 del 27 febbraio 2019, l'Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato, pronunciandosi in tema di annullamento in sede di giudizio amministrativo di previsioni contenute in un decreto ministeriale analogo a quello oggetto di controversa, riguardante i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ha anzitutto evidenziato il principio generale di relatività del giudicato amministrativo e l'eccezionalità delle ipotesi di effetti erga omnes. In particolare, è stato osservato che “30. Il giudicato amministrativo - in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l'art. 2909 c.c.. I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile
- logicamente, ancor prima che giuridicamente - che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Utilizzando tale criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell'atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto prodotto dal giudicato della cui estensione si discute. Più nel dettaglio, secondo l'orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato;
b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto;
c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l'estensione.
14 Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes: a) l'annullamento di un regolamento (l'efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell'art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l'annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell'atto annullato); b) l'annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione); c) l'annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune); d) l'annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale). In tutti i casi indicati, tuttavia, l'inscindibilità riguarda solo l'effetto di annullamento (l'effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri.
31. Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi). Secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 Marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)”. Dette situazioni eccezionali non si configurano nelle ipotesi di decreti ministeriali, che a differenza dei regolamenti non sono fonti normative. Esattamente, soffermandosi su questo specifico profilo, le sentenze in questione hanno così motivato: “La seconda questione da esaminare è quella relativa alla natura giuridica dei decreti di aggiornamento delle graduatorie (in particolare del d.m. n. 235 del 2014) e agli effetti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 che, accogliendo il ricorso proposto da alcuni diplomati magistrali, ne ha disposto l'annullamento parziale (nella parte in cui non consentiva loro di ottenere l'inserimento nelle GAE). Come già ricordato, l'ordinanza di rimessione sostiene che i decreti di
15 aggiornamento avrebbero natura normativa, dal che deduce l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973 del 2015 (con conseguente nullità per violazione del giudicato dei successivi decreti ministeriali reiterativi del medesimo vizio). In subordine, la Sesta Sezione ritiene che detto annullamento avrebbe quanto meno l'effetto di rimettere in termini i diplomati magistrali per impugnare i successivi decreti ministeriali di aggiornamento (nella specie il d.m. 400/2017), anche se non hanno impugnato il d.m. n. 235/2014. 20. La tesi non merita condivisione. Il d.m. n. 235/2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili. I destinatari del d.m. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. I destinatari del d.m. sono, quindi, determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa. I criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014-2017.
21. Tali caratteristiche sono incompatibili con l'ipotizzata natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico). Il d.m. in esame ha, infatti, ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l'ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l'aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo.
22. La natura normativa trova smentita anche nella forma e nel procedimento di approvazione del d.m., che non è quello dei regolamenti ministeriali di sui all'art. 17, comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400. Basti pensare che: il d.m. in questione, oltre a non recare la denominazione "regolamento", non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né al visto della Corte dei conti, né previamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Se il d.m. avesse natura normativa, quindi, si tratterebbe di un "atto normativo non regolamentare", il che, però, porrebbe seri dubbi di legittimità, alla luce del tradizionale e condivisibile orientamento in base al quale il governo o i ministri non possano esercitare la funzione normativa con una procedura diversa da quella prevista dall'art. 17 l. n. 400
16 del 1988, specie in assenza di una previsione legislativa specificamente derogatoria. (cfr. Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 9).
23. Il d.m. n. 235 del 2014 non è, a ben vedere, neanche un atto amministrativo generale. L'atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell'unico modo compatibile con la natura "concreta" dell'atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post. Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione).
24. Il d.m. n. 235 del 2014, al contrario, come già evidenziato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell'adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE. Si tratta, quindi, di un atto amministrativo che si rivolge a un gruppo delimitato di soggetti. In questo senso, utilizzando una denominazione di matrice dottrinale, lo si può qualificare come atto amministrativo "collettivo", per distinguerlo sia dall'atto amministrativo generale (i cui destinatari sono indeterminabili ex ante), sia da quello plurimo in senso stretto (che è solo la sommatoria di più provvedimenti individuali che si fondono in un atto unico).
Il che non toglie, come già chiarito dalla sentenza n. 11 del 2017, che si tratti, comunque, di un atto amministrativo di macro-organizzazione, come tale idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato tale giurisdizione (cfr. Sez. Un., ordinanza14 dicembre 2016, n. 25840)”. Questa linea interpretativa è stata poi avallata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, richiamando Cass. n. 3830/2021 e successive pronunce conformi (tra le quali, Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021), che sono pervenute alle medesime conclusioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019), ha confermato, con motivazione che si presta ad assumere valenza di carattere generale, che “e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi del Decreto n. 123 del 2000, art. 14, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, sia in quanto, essendo rivolto a disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell'astrattezza, della generalità e dell'innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall'atto
17 amministrativo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 9772 del 12 aprile 2023).
7. In definitiva, per le suesposte ragioni, le domande proposte in ricorso vanno disattese. Malgrado il rigetto delle domande attoree, la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, peraltro anche attestati dai precedenti di segno opposto prodotti da entrambe le parti, risolti dal giudice di legittimità soltanto dopo l'introduzione del presente giudizio, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 16 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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