TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 86
TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza formazione su disabilità e deontologia professionale

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo, accertando la mancanza di formazione su tali temi nell'offerta di OR.S.A. e rigettando le difese della controinteressata e del Comune, ritenendo la formazione un requisito essenziale.

  • Rigettato
    Conseguenza dell'esclusione di OR.S.A.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo aggiunto, che porta all'esclusione di OR.S.A.

  • Accolto
    Violazione art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023

    Il giudice ha accolto il motivo, ritenendo che l'esclusione di un concorrente prima dell'aggiudicazione comporti la regressione procedimentale e la rideterminazione dei punteggi, in conformità all'art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023. L'art. 23 del disciplinare, che prevede lo scorrimento della graduatoria, è stato annullato in parte qua.

  • Rigettato
    Ambiguità dell'art. 18.2 del disciplinare

    Il giudice ha ritenuto il motivo infondato a causa dell'ambiguità dell'art. 18.2 del disciplinare, che non permette di stabilire con certezza se la riparametrazione debba avvenire sui singoli subcriteri o sul punteggio complessivo. Pertanto, nessuna delle due interpretazioni è illegittima.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse sopravvenuta

    La domanda è stata dichiarata cessata per materia del contendere, poiché la documentazione è stata successivamente messa a disposizione senza oscuramenti.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse sopravvenuta

    La domanda è stata dichiarata cessata per materia del contendere, poiché la documentazione è stata successivamente messa a disposizione senza oscuramenti.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse sopravvenuta

    La domanda è stata dichiarata cessata per materia del contendere, poiché la documentazione è stata successivamente messa a disposizione senza oscuramenti.

  • Rigettato
    Domanda di subentro o risarcimento

    Le domande sono state respinte poiché il contratto non risulta stipulato, non è possibile disporre il subentro senza ulteriori attività istruttorie e apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione, e non può essere disposto il risarcimento per equivalente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 23 del disciplinare

    Il giudice ha annullato l'art. 23 del disciplinare in parte qua perché ritenuto illegittimo per violazione di legge, in quanto non conforme all'art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 86
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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