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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.12.2025,
e vertente tra
, “ , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela
(CL), Via Falcone n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimo Moriconi che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
“ di ”, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via CP_2
Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di che CP_2 lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, e la Parte_1
“ proponevano opposizione ex legge n. 689/81 Parte_2 avverso ordinanza ingiunzione n. 22/0035 del 20.1.2022, emessa dall'“Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta - Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, de Servizi e delle
Attività Formative”, dell'importo di euro 3.640,30 per violazione dell'art. 3),
3° comma, d.l. 22.2.2022 n. 12, convertito in legge 23.4.2022 n. 73, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione, in quanto il lavoratore , comunicato come assunto il 7.6.2021, aveva in Parte_3 realtà iniziato il lavoro in data 1.6.2021.
I ricorrenti eccepivano l'assenza del legale rappresentante della ditta al momento dell'accertamento, contrariamente a quanto attestato nel verbale, e che il lavoratore era assunto come apprendista con specifica mansione di aiutante idraulico in data 7.6.2021.
Si costituiva parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 17.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'opposta ordinanza, parte resistente per il rigetto della domanda ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700
c.c., relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti o da lui ricevute, limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale, e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (per tutte Cass. civ. Sez. V Sent., 28/01/2010, n. 1818).
Nella fattispecie, dunque, in assenza di querela ciò che è attestato dai verbalizzanti è provato e, dunque, deve ritenersi che Parte_1 fosse presente al momento dell'accertamento.
[...]
Peraltro, come detto, la pubblica fede non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale e, nella fattispecie, alla
2 dichiarazione di di essere stato assunto in data 1.6.2021 Parte_3 invece che il 7.6.2021, circostanza che fonda la sanzione oggi opposta.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n.
24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, lo stesso ha dichiarato con autocertificazione ex artt. Parte_3
46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, in atti (doc. n. 7 fascicolo ricorrente), che “il proprio rapporto di lavoro con la con sede in Gela, Parte_2 via Palermo n. 31/a” è “iniziato in data 7.6.2021”, circostanza confermata dallo stesso n sede di testimonianza all'udienza del 7.3.2024 e, sempre Pt_3 in tale sede, dal teste . Testimone_1
La violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente e, in accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza impugnata e tutti gli atti connessi e conseguenziali sono annullati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0035 del
20.1.2022 e gli atti connessi e conseguenziali;
c) condanna l'“Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Caltanissetta”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva, e cpa.
Gela, 17.12.2025
Il Giudice
3 Dr. Corrado Cartoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.12.2025,
e vertente tra
, “ , in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela
(CL), Via Falcone n. 5, presso lo studio dell'Avv. Massimo Moriconi che li rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrenti -
e
“ di ”, in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via CP_2
Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di che CP_2 lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, e la Parte_1
“ proponevano opposizione ex legge n. 689/81 Parte_2 avverso ordinanza ingiunzione n. 22/0035 del 20.1.2022, emessa dall'“Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta - Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, de Servizi e delle
Attività Formative”, dell'importo di euro 3.640,30 per violazione dell'art. 3),
3° comma, d.l. 22.2.2022 n. 12, convertito in legge 23.4.2022 n. 73, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione, in quanto il lavoratore , comunicato come assunto il 7.6.2021, aveva in Parte_3 realtà iniziato il lavoro in data 1.6.2021.
I ricorrenti eccepivano l'assenza del legale rappresentante della ditta al momento dell'accertamento, contrariamente a quanto attestato nel verbale, e che il lavoratore era assunto come apprendista con specifica mansione di aiutante idraulico in data 7.6.2021.
Si costituiva parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 17.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'opposta ordinanza, parte resistente per il rigetto della domanda ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali hanno efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700
c.c., relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti o da lui ricevute, limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale, e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (per tutte Cass. civ. Sez. V Sent., 28/01/2010, n. 1818).
Nella fattispecie, dunque, in assenza di querela ciò che è attestato dai verbalizzanti è provato e, dunque, deve ritenersi che Parte_1 fosse presente al momento dell'accertamento.
[...]
Peraltro, come detto, la pubblica fede non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale e, nella fattispecie, alla
2 dichiarazione di di essere stato assunto in data 1.6.2021 Parte_3 invece che il 7.6.2021, circostanza che fonda la sanzione oggi opposta.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n.
24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, lo stesso ha dichiarato con autocertificazione ex artt. Parte_3
46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, in atti (doc. n. 7 fascicolo ricorrente), che “il proprio rapporto di lavoro con la con sede in Gela, Parte_2 via Palermo n. 31/a” è “iniziato in data 7.6.2021”, circostanza confermata dallo stesso n sede di testimonianza all'udienza del 7.3.2024 e, sempre Pt_3 in tale sede, dal teste . Testimone_1
La violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente e, in accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza impugnata e tutti gli atti connessi e conseguenziali sono annullati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla l'ordinanza ingiunzione n. 22/0035 del
20.1.2022 e gli atti connessi e conseguenziali;
c) condanna l'“Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Caltanissetta”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva, e cpa.
Gela, 17.12.2025
Il Giudice
3 Dr. Corrado Cartoni
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