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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte, con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 24 settembre 2025, vertente tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Dalle Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarcedo C.F._2
(Vi), via Bassano del Grappa, 3, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- attore - contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN AR (C.F. e GA AR (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trento, Via del Brennero, 139, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione
- convenuta -
e
Controparte_2
- convenuta, contumace -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 24.9.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 23.9.2025, in cui l'attore così precisava le conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del sig. Parte_1 nell'avere causato l'incidente del 22.08.2015 a Bassano del Grappa, con conseguente sorgere del diritto per l'attore al ristoro integrale dei danni e spese diretti ed indiretti patiti in tale occasione;
in
pagina 1 di 21 subordine, confermare la corresponsabilità nella misura del 30% dell'istante nell'avere causato
l'incidente del 22.08.2015 a Bassano del Grappa, come da CTU del 10.07.2024 depositata nel fascicolo di causa, con conseguente sorgere del diritto per quest'ultimo al ristoro dei danni e spese diretti ed indiretti patiti in tale occasione, detratta la misura della percentuale di responsabilità individuata nel corso del giudizio;
b) sempre in via principale, per il suddetto motivo condannare ex artt. 144, 148 e ss. del Codice Delle
Assicurazioni Private la capogruppo e la Controparte_3 Controparte_2 al pagamento immediato, in solido tra di loro, a favore del sig. dell'importo della
[...] Parte_1 somma domandata con atto introduttivo oppure che sarà individuata in corso di causa o che sarà ritenuta come congrua dall'Ill.mo Giudice adito per il risarcimento di quanto spettante all'attore per il sinistro del 22.08.2015 in Bassano del Grappa, oltre alle spese stragiudiziali per la gestione della pratica da parte della da quantificarsi dal 10 al 15% del valore del Controparte_4 risarcimento più IVA, € 2.537,60- (ivato) per le competenze di avvocato per la fase ante giudizio, più la rivalutazione monetaria del predetto importo ed agli interessi legali maturati dalla domanda al saldo effettivo;
in subordine, nella denegata ipotesi un'individuazione del quantum inferiore all'acconto di €
47.796,40- già versato dall'assicurazione convenuta, compensare ogni somma dovuta tra le parti e le spese di lite;
c) in via istruttoria, fissare udienza per assegnare l'incarico ad un nuovo CTU per soddisfare correttamente il quesito formulato con ordinanza del 16.01.2024; altresì, dichiarare nulla, annullabile
e/o inefficace la disamina depositata dalla Dott.ssa in data 18.10.2024 sia dichiarata ed Per_1 espellere la perizia dal fascicolo di causa con contestuale ordine alla predetta professionista di restituzione delle somme percepite per la prestazione.
Con vittoria di spese e competenze di causa e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle eventuali difese di controparte.”
Nelle note del 15.9.2025 precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in CP_1 comparsa di costituzione e risposta e, quindi:
“- in via preliminare: disporsi la conversione del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter c.p.c. per
i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei mezzi coinvolti nel sinistro di data 22.08.2015, rigettare le domande svolte dal sig. nei Parte_1 confronti di volte ad ottenere la condanna della predetta Compagnia al pagamento CP_1 dell'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente;
pagina 2 di 21 - in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte ricorrente la somma già versata da ante causam in favore del sig. pari a euro 47.796,40=; CP_1 Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27.2.2023 esponeva che: Parte_1
- il 22.8.2015, alle 10.30 circa, percorreva via AL OR, nel Comune di Bassano del Grappa (Vi), in sella al proprio motociclo tg. EC87976;
- giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Cavallare, il veniva coinvolto in un sinistro Pt_1
Con per via dell'omessa precedenza da parte del veicolo di proprietà di , assicurato con , e CP_1 condotto nel frangente da , la cui responsabilità emergeva in particolare dalla Parte_2 sentenza, passata in giudicato, resa dal GdP (doc.2);
- a seguito dell'impatto, l'esponente riportava “politraumatismo contusivo-fratturativo con fratture somatiche amieliche di D7-D8-D9-D11, infrazione dell'acromion sinistro, frattura della seconda falange del quarto dito della mano sinistra, infrazione della terza falange del quinto dito della mano sinistra, ferita del piede destro” (cfr. doc.3);
- l'attore si sottoponeva successivamente ad accertamento medico-legale presso il Dott. CP_5 nella cui relazione veniva documentato l'iter medico affrontato in seguito al sinistro e
[...] quantificato il danno biologico permanente e temporaneo (doc.3);
- il ricorrente si determinava quindi a richiedere in via stragiudiziale, per il tramite di
[...]
CP
i danni a , la quale gli corrispondeva la somma omnia di € 47.796,40, Controparte_4 trattenuta dal quale acconto sul maggior danno;
Pt_1
- i successivi inviti alla definizione stragiudiziale della vicenda (doc.6), così come l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, non sortivano effetto alcuno (doc.7).
In punto di diritto, il chiedeva, in principalità, l'accertamento dell'assenza di responsabilità in Pt_1 capo al medesimo nella causazione del sinistro de quo; in via gradata l'accertamento di corresponsabilità. Conseguentemente chiedeva la condanna in solido della compagnia assicurativa e di Cont
, responsabile civile, al ristoro di tutti i danni subiti, pari a complessivi € 108.916,07, già detratto l'importo di € 47.796,40 versato ante causam dall'istituto assicurativo e trattenuto dall'attore quale acconto sul maggior danno, così suddivisi: a) danni non patrimoniali per complessivi € 85.714,35; b) €
23.201,72 a ristoro dei danni patrimoniali (di cui € 3.900,00 a ristoro delle spese mediche documentate,
€ 16.764,12 per spese stragiudiziali per la gestione da parte della società di infortunistica stradale, €
2.537,60 per spese legali stragiudiziali). pagina 3 di 21 2. La prima udienza veniva fissata per il 30.5.2023 con decreto del 7.3.2023. Si costituiva CP_1 con comparsa depositata il 18.5.2023, contrastando le pretese del . Deduceva in particolare che il Pt_1 ricorrente doveva reputarsi corresponsabile nella causazione del sinistro (doc.3) e che la sentenza resa dal Gdp non aveva alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio. In punto quantum, contestava anche sussistenza ed ammontare dei danni e in particolare: i) l'assenza/mancata allegazione di elementi utili ad una personalizzazione del danno;
(ii) il difetto di allegazione della necessarietà delle spese mediche sostenute;
iii) la mancata prova nonché esosità della richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per la gestione della pratica da parte della iv) la Controparte_4 assenza di prova nonché l'infondatezza della richiesta di ristoro delle spese legali stragiudiziali poiché duplicazione risarcitoria, avendo il già richiesto in pagamento le somme dell'Assistenza Sinistri e Pt_1 non avendo, ad ogni buon conto, allegato la necessità (ulteriore) delle stesse rispetto a queste ultime. In ogni caso l'Assicurazione instava per il mutamento del rito. Concludeva come in epigrafe.
3. All'udienza del 30.5.2023 veniva dato al ricorrente termine sino al 5.6.2023 per il deposito dei file Con relativi alla notifica effettuata nei confronti di , la quale veniva dichiarata contumace con provvedimento del 13.6.2023, con cui veniva altresì disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art.183 c.p.c. al 18.10.2023, ove venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo CTU cinematica e medica: all'udienza del 7.2.2024 prestava giuramento la CTU
Dott.ssa ed all'udienza cartolare del 28.2.2024 veniva dato atto del giuramento del CTU Persona_2
Per_ Ing. Depositati entrambi gli elaborati peritali (il 10.7.2024 la c.t.u. del e il Persona_3
17.10.2024 quella medica), all'udienza del 29.10.2024, fissata per il loro esame, la causa veniva rinviata al 18.12.2024 per sentire a chiarimenti la CTU Espletato tale incombente, il giudizio Per_1 veniva rinviato per p.c. all'udienza del 23.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe;
con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati a
25 giorni per conclusionali e di legge per repliche.
4. Preliminarmente, è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande proposte dall'attore. Il non ha chiarito a che titolo ha agito verso gli odierni convenuti, Pt_1 limitandosi a chiederne la condanna in solido e a menzionare gli artt. 144-148 cod. ass. Deve quindi Con ritenersi che l'attore abbia esercitato l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( quale proprietario del furgone coinvolto nel sinistro, condotto dalla ) e l'azione verso l'assicuratore Parte_2 del responsabile civile, ex art. 144-148 cod. ass. sicché era onere dell'attore dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, per superare la presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c.
L'esponente ha dedotto che il sinistro sarebbe stato cagionato dalla condotta della , che Parte_2
pagina 4 di 21 nell'eseguire la manovra per immettersi da via Cavallare in via AL OR non avrebbe dato la precedenza alla moto del , cagionando il sinistro. L'Assicurazione ha dedotto la corresponsabilità Pt_1 del , inferendo altresì che l'omessa concessione di precedenza da parte della conducente non può Pt_1 far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'attore dall'art. 2054 co, 2 c.c.; ha rappresentato che il sinistro sarebbe anche conseguenza della condotta del , che avrebbe Pt_1 percorso il tratto di strada, ove era presente una intersezione a 4 strade e un passaggio pedonale, ad alta velocità , contravvenendo alle prescrizioni di cui all'art.141 co.3 e 8 del codice della strada tanto che gli agenti accertatori hanno proceduto ad elevargli la relativa sanzione.
5. ha depositato copia della sentenza n. 128/2016 (cfr. sentenza, doc.2), passata in giudicato, con Pt_1 cui il Giudice di Pace di Bassano del Grappa ha annullato il verbale di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 141 co. 3 e co. 8 c.d.s., in relazione al sinistro per cui è causa.
Nel provvedimento il GDP ha ritenuto non essere stata fornita prova “della effettiva velocità tenuta dal ricorrente in prossimità della curva non essendo state rivenute tracce di frenata da cui desumere la velocità dello stesso”, che, di converso, alla luce delle risultanze in atti, appariva evidente “non potesse avere una velocità eccessiva, rispetto ai limiti di velocità imposti e nessun elemento è tale da far ritenere possibile detta circostanza”.
Nel ricorso introduttivo ha sostenuto che la pronuncia del GdP, passata in giudicato, avrebbe Pt_1 accertato che “l'urto fra i due veicoli avveniva unicamente a causa della condotta colposa della conducente – che ometteva di concedere la dovuta precedenza al – e che l'ipotesi di Parte_2 Pt_1 una corresponsabilità in capo al ricorrente era da escludersi poiché manifestamente infondata” (cfr. ricorso, pagg.1-2).
Il rilievo non è condivisibile: alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio la sentenza del GdP che ha annullato il verbale di contestazione emesso nei confronti del per violazione dell'art. 141, co. Pt_1
3 e co. 8, C.d.S., essendo differenti il petitum e la causa petendi dei detti procedimenti, oltre a trattarsi di precedente non reso nel contraddittorio con gli attuali convenuti.
6. Per ricostruire la dinamica del sinistro, può rimandarsi integralmente alla CTU cinematica eseguita in corso di causa, sulla cui analisi le parti non hanno svolto i rilievi, né tramite i propri CTP, né negli scritti conclusivi, anzi condividendola totalmente (pur dissentendo le parti sulla percentuale di Per_ CP corresponsabilità ipotizzata dall'Ing. espressamente, , cfr. conclusionale, pag. 2; implicitamente, , giacché nelle sue conclusioni insiste per l'accertamento della responsabilità Pt_1 esclusiva della convenuta contumace). Per_ 6.1. Così l'Ing. ha ricostruito la dinamica: “Il giorno 22 Agosto 2015 verso le ore 10,30 il signor
alla guida del motociclo, Honda CBR 500 targato EC87976 percorreva, solo a bordo, la Parte_1
pagina 5 di 21 Via AL OR con direzione Viale De Gasperi – Viale Vicenza ad una velocità di almeno 76 Km/h a fronte del limite di 50 Km/h esistente in zona.
Giunto all'altezza dell'intersezione con le laterali destra via Cavallare e sinistra via della Ceramica il motociclo perveniva all'urto contro il furgone Opel Combo targato CN105TW, condotto dalla Sig.ra
, che stava effettuando l'attraverso della via AL OR proveniente da via Parte_2
Cavallare e diretta verso via della Ceramica.
L'urto avveniva in modo quasi tangenziale fra la porzione laterale anteriore sinistra del motociclo ed il fianco posteriore sinistro del furgone.
A seguito dell'urto il motociclista perdeva il controllo del proprio veicolo e, deviato verso destra, percorreva circa 29 metri sulla corsia di marcia, usciva dalla carreggiata e finiva nel fossato che costeggia la sede stradale.
All'interno del fossato il motociclo percorreva oltre 25 metri quindi impattava contro la scarpata destra del fossato e successivamente con la ruota anteriore contro il muro di cinta che delimita il fossato stesso.
Successivamente percorreva ulteriori 29,4 metri circa all'interno del fossato sino al punto di quiete.
La conducente del furgone, verosimilmente fermatasi al segnale di dare la precedenza su via Cavallare, era ripartita senza accorgersi della presenza del motociclista sulla via AL OR ed aveva effettuato
l'immissione sulla via AL OR dirigendosi verso la corsia di canalizzazione centrale per poi proseguire verso via della Ceramica.
L'urto è avvenuto in una zona ubicata circa 1,5-2 metri a monte del centro dell'intersezione fra via
AL OR e via Cavallare ed in prossimità della linea di separazione fra la corsia di pertinenza del motociclista e quella centrale quando al furgone mancavano circa 1,5 metri per terminare
l'inserimento nella corsia di canalizzazione centrale e liberare la corsia di marcia del motociclista.
Avvertito l'urto ma non avendo percepito la presenza del motociclo la signora conduceva il Parte_2 suo furgone all'interno della via della Ceramica ed ivi si arrestava e solo dopo essere scesa dal veicolo si avvedeva della presenza del motociclo e del suo conducente. […]” (pagg. 21-23)
Il CTU ha quindi così ricostruito le cause del sinistro: “[…] è risultato che l'evento si è verificato per responsabilità concorrente di entrambi i protagonisti ed in particolare:
conducente il motociclo Honda CBR 500 targato EC87976, nell'incidente di cui è Controparte_6 causa:
12.1.1- Ha marciato ad una velocità di 76 Km/h a fronte di un limite di 50 Km/h approssimandosi ad un'intersezione (Artt.141 e 142 del C.d.S.).
, conducente il furgone/autocarro Opel Combo targato ON105TW Controparte_7
pagina 6 di 21 nell'incidente di cui è causa:
12.2.1- non ha concesso la dovuta precedenza al veicolo marciante sulla strada principale nell'eseguire una manovra di immissione con svolta a sinistra provenendo dalla laterale destra e diretta verso la laterale sinistra i cui assi distano 42 metri (Art.145 del C.d.S.).”
6.2. Tanto premesso circa la dinamica del sinistro e le cause del danno evento, il CTU ha ipotizzato una corresponsabilità dei conducenti, ma comunque prevalente della (per il 70%) e residuale del Parte_2
(per il 30%), percentuali su cui i le parti divergono, assumendo in particolare la Compagnia che Pt_1 la dinamica, per come accertata, non consentirebbe di superare la presunzione di corresponsabilità egualitaria di cui all'art. 2054, co. 2 c.c.
Si rammenta che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.”
(Cass. Sez. III, ord. n. 9353 del 4/4/2019).
Si deve pure osservare che nello stimare le velocità dei mezzi negli attimi antecedenti il sinistro e al momento dello stesso, il CTU ha dato atto delle difficoltà nel ricostruire le modalità con cui il furgone convenuto eseguì la manovra di attraversamento “[…] Tuttavia non è possibile stabilire se il furgone abbia eseguito la manovra con un'accelerazione costante oppure, raggiungendo la corsia centrale, abbia rallentato, anche in modo consistente, la sua marcia.
Ciò potrebbe aver cambiato i tempi disponibili per il motociclista che, anziché trovarsi la strada sgombra in un tempo di circa 2,80 secondi, giunto nella zona di interferenza ha trovato il furgone ancora parzialmente all'interno della corsia di marcia (per circa 1,5 metri).
E' possibile che il motociclista non abbia effettivamente avuto il tempo di reagire a fronte di un rallentamento del furgone avvenuto in un tempo inferiore ad 1 secondo.
Nell'ipotesi di cui sopra il motociclo, al momento della partenza del furgone, si sarebbe trovato a circa
63,6 metri dalla zona di interferenza e che al momento del superamento della linea di margine da parte del furgone ovvero all'innesco della turbativa la sua distanza era dell'ordine di 47,8 metri.” (pag. 20-
21).
Nonostante i termini dubitativi utilizzati dal CTU deve comunque ritenersi che il conducente del furgone, oltre a violare lo stop, abbia poi eseguito la manovra con modalità tali da ridurre grandemente i tempi di reazione dell'attore.
Per tale ragione, concordandosi che le condotte e violazioni di entrambi i conducenti devono ritenersi concausa del sinistro, per le modalità con cui lo stesso può dirsi avvenuto è condivisibile la stima del pagina 7 di 21 CTU, che ha ritenuto che la condotta della abbia avuto una preponderanza causale sul Parte_2 verificarsi dell'evento; deve comunque darsi atto che se l'attore avesse rallentato, moderando la sua velocità in prossimità del sinistro avrebbe potuto evitare l'impatto con il mezzo della convenuta o comunque ridurre le conseguenze dannose del sinistro, limitando gli effetti della caduta.
La condotta imprudente e la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte dell'attore rilevano quindi nella ripartizione di responsabilità tra attore e ex art. 1227, co. 1 c.c. e Parte_2 comporteranno una riduzione del risarcimento da riconoscere al Pt_1
Sulla scorta delle predette considerazioni, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dalle condotte colpose ed imprudenti, nei termini sopra descritti, dell'attore e della;
deve però Parte_2 riconoscersi una responsabilità prevalente di quest'ultima, non avendo la stessa compiuto la manovra in sicurezza e non essendosi avveduta dell'arrivo dell'attore: si può, in linea con quanto ipotizzato dal
CTU, affermare pertanto che la sia responsabile al 70% del sinistro. Parte_2
7. Tanto chiarito in punto an e riparto interno della responsabilità, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
ha chiesto il ristoro di danni non patrimoniali, per € 133.510,75 (rimandando in parte qua alla Pt_1 perizia di parte allegata al ricorso, “poi rivista successivamente alla luce del percorso di guarigione” e rinviando altresì agli altri documenti prodotti, tra cui un prospetto sub. doc. 5) e patrimoniali, (€
3.900,00 per spese mediche, € 16.764,12 per spese stragiudiziali per la gestione della pratica di sinistro da parte di società cui si ante causam, e € 2.537,60 CP_8 Pt_1 Controparte_4 per le spese di assistenza stragiudiziale del legale, importi da cui l'attore detraeva l'acconto ricevuto, per € 47.796,40, richiedendo il la differenza, per € 108.916,07. Negli scritti conclusivi ha ribadito Pt_1 tale richiesta, pur modulandole – in via subordinata - a seconda dell'accoglimento o meno dei rilievi che l'attore ha svolto verso la CTU medica.
Quanto ai danni non patrimoniali, da una lettura congiunta di ricorso, perizia e prospetto doc. 5 si comprende che la somma richiesta ricomprenda i danni, stimati in base alle tabelle milanesi allora vigenti, a ristoro dell'invalidità temporanea (per € 990,00 per dieci giorni di IT totale, € 4.455,00 per 60 giorni di IT al 75%, € 4.950,00 per 100 giorni di IT al 50% e 2.103,75 per 85 giorni di IT al 25%), di quella permanente, stimata nel 25% (per € 85.824,00), incrementato per “sofferenza soggettiva” al 41% per ulteriori € 35.188,00.
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata in ricorso - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari
(c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal pagina 8 di 21 dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del
21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e
Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale
(determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, dal ricorso del – che come detto, con un rinvio ai documenti allegati, faceva Pt_1 riferimento anche al danno morale o “da sofferenza” – può ritenersi che l'attore abbia chiesto il ristoro anche di tale danno, facendo peraltro riferimento al grado di sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale.
7.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CTU Dott.ssa sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della Per_1 documentazione medica, ha accertato che , a seguito del sinistro, fu trasportato al Ps di Bassano Pt_1 del Grappa, indi ricoverato in ortopedia fino al 26.8.2015, riportando “[…] la frattura del IV dito mano sinistra (trattata chirurgicamente con osteosintesi) e fratture vertebrali multiple a livello dorsale per cui veniva data indicazione a uso di busto (tipo Minerva) per circa 2 mesi (“Fratture amieliche corpo vertebrale di dubbia infrazione spigolo antero-superiore di D4”). Dopo il periodo di C.F._5 immobilizzazione con busto (nonchè stecca al IV dito), riferisce di essersi sottoposto a fisioterapia presso centro privato per recupero funzionale a carico della colonna e del IV dito mano sinistra.
Seguivano ulteriori accertamenti strumentali (RMN colonna) e clinici (visite fisiatriche e presso CP chirurgo della mano) […]” (pagg. 9-10); inizialmente aveva contestato la natura traumatica di altre lesioni riscontrate (a carico dei metameri dorsali) per cui nel corso delle operazioni peritali la
CTU, avvalendosi di ausiliario radiologo […] “riconosceva la genesi traumatica delle fratture di D4,
D7, D8 e D9, con lieve cuneizzazione anteriore di D8 e D9 (riduzione in altezza per circa il 20% circa rispetto al muro posteriore), minimo il cedimento di D4 e D7 (rispettivamente del 17% e del 16%)” per pagina 9 di 21 cui “In sintesi, l'evento del 22.08.2015 ha determinato la frattura somatica amielica dei corpi di D4,
D7, D8 e D9, frattura della falange intermedia del IV dito mano sin e infrazione della telefalange del V dito mano sinistro, infrazione corticale del processo acromiale spalla sinistra […]” (pag. 11).
La frattura al IV dito veniva trattata chirurgicamente, mentre per le fratture vertebrali si dava indicazione di utilizzo di busto per 2 mesi e seguivano cure fisioterapiche per il rachide in toto e per la mano sinistra (pag. 12)
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un Pt_1 danno biologico temporaneo al 100% di 4 giorni, al 75% di 60, al 50% di 30 e al 25% di altri 40 giorni e un danno biologico permanente del 13/14%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato la sofferenza menomazione correlata come medio per la prima fase di IT, lieve a postumi stabilizzati (cfr. relazione CTU, pagg. 12).
Tali conclusioni hanno formato oggetto di osservazioni nel corso delle operazioni peritali, da parte di entrambi i CTP.
In sintesi, il CTP attoreo, premesso che i distretti corporei interessati fossero nove, aveva contestato non solo l'individuazione delle lesioni conseguenti al sinistro e anche la valutazione delle stesse del
CTU, in punto quantificazione percentuale del permanente per varie ragioni:
1) perché contrastanti con le perizie ante causam e le offerte della compagnia;
2) per i mancati chiarimenti circa i passaggi per cui si era arrivati ad un danno permanente del 13-14%; sul punto il CTP osservava che sia adottando i parametri di norma utilizzati in ambito peritale (DM
3.7.2003) sia il “Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” le percentuali sarebbero risultati di gran lunga diverse, di tal che (il CTP inferiva) il CTU avrebbe ignorato le fratture dorsali vertebrali;
3) la mancata valutazione del danno funzionale/dei disturbi riferiti, giacché la visita dell'attore non avrebbe consentito di “[…] considerare l'effetto negativo delle menomazioni subite con riferimento alle disparate situazioni in cui la persona può trovarsi nel corso della vita […]” dovendosi “tenere conto della globalità delle menomazioni e dei disturbi causalmente riferibili alle lesioni subite con riferimento a tutto l'arco e a tutti i tipi di situazioni ed evenienze della vita in cui il soggetto potrà venire a trovarsi” e dell' “[…]impatto negativo che le fratture ossee possono avere sull'insorgenza delle alterazioni parafisiologiche che compaiono con l'età, quali l'artrosi.”
4) la mancata valutazione della frattura di D11.
Motivi per cui il CTP attoreo insisteva nello stimare il permanente nel 24%. pagina 10 di 21 CP IL CTP aveva invece dedotto che il CTU avesse sovrastimato il danno permanente (pari, per il consulente della Compagnia, al massimo all'8/9%, pure chiedendo al CTU di meglio chiarire la quantificazione del punto di IP.
Si rileva che l'osservazione sub. 1 del CTP attoreo è inconsistente, essendo irrilevanti le valutazioni operate stragiudizialmente dalle parti ai fini della stima dell'effettiva compromissione biologica.
Per il resto, la CTU ha riscontrato tali osservazioni nella propria Relazione (confermando la stima operata), rilevando che “[…] per quanto riguarda le fratture delle vertebre dorsali, fa fede quanto accertato in occasione della rilettura dei dati imaging (rx, TC, RMN) dall'ausiliario radiologo, dott.
alla presenza degli ausiliari radiologi nominati dalle Parti, Dott. (parte attrice), dott. Per_4 Per_5
(parte convenuta). Per_6
In esito a detto accertamento tecnico, sono state accertate le fratture di D4 (cuneizzazione al 17%); di
D7 (cuneizzazione al 16%), di D8 (cuneizzazione al 20%), di D9 (cuneizzazione al 21%).
Tutte e quattro le fratture vertebrali si collocano nel range valutativo delle fratture di classe I, ovvero
“frattura somatica, con lieve compromissione e/o cuneizzazione, comunque < 25% e con modesta sintomatologia dolorosa, senza indicazione chirurgica: 2-5%” (secondo i baremes della Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”).
Chiaro che, come di norma, non si procede a somma aritmetica bensì a somma con criterio riduzionistico.
Pertanto, riconoscendo un danno permanente di 2-3% per D4 e D7 e di 3-4% per D8 e D9, complessivamente si valuta un danno biologico permanente dell'11-12% per le fratture vertebrali dorsali come accertate dall'ausiliario.
Pare di tutta evidenza che la valutazione dell'11-12% per l'esito delle fratture vertebrali dorsali, motivato dai valori tabellari richiamati, ricomprende ampiamente l'esito anatomico e il correlato esito funzionale;
tale valutazione trova conferma anche dal paragone con il valore tabellare previsto per
l'artrodesi del tratto dorsale (ovvero per il blocco articolare completo) le medesime tabelle prevedono una valutazione del 8-15% (“Artrodesi di 3-8 corpi vertebrali”).
Per completezza, si vuol fare riferimento valutativo anche alle tabelle del D.M.
3.7.2003 come riportato dal CT di Parte attrice, dott. precisando però che la valutazione con riferimento a CP_5 tali tabelle non va fatta alla voce riportata dal consulente stesso “Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione: 4-6%”, bensì alla voce
“Esiti di frattura con cuneizzazione di più corpi vertebrali dorsali, con esclusione di D11 e D12, a seconda dei metameri interessati”: 10-18%, laddove il tasso più alto rispetto all'artrodesi (quindi 15- pagina 11 di 21 18%) è da riservarsi ai casi evoluti con deformità a gibbo o instabilità comportanti l'uso di tutori
(circostanza non realizzatasi in questo caso). Pertanto, il range valutativo 10-14% è da riservarsi agli esiti di plurime fratture vertebrali, da 2 a 10 vertebre coinvolte.
Alla luce di quanto sopra argomentato, resta ancora parere della sottoscritta CTU che a fronte di tali riferimenti valutativi, trattandosi di fratture di classe I di 4 vertebre dorsali, con minima deformazione, senza indicazione chirurgica, senza rilevanti deficit funzionali, la valutazione complessiva dell'11-12% sia pienamente aderente alle indicazioni di baremes.
È stato poi valutato un danno permanente di 1-2% per gli esiti di frattura del IV dito mano sin (si ritiene opportuno, anche in questo caso, indicare che le tabelle prevedono per l'anchilosi del IV dito, ovvero per il blocco delle tre articolazioni del IV dito in estensione, una valutazione del 3%: qui c'è un modestissimo deficit flessorio delle interfalangee, estensione completa).
La lesione (infrazione) alla telefalange del V dito mano sinistro (all'rx si sostanzia in un “esile distacco dell'apice della falange ungueale del mignolo) non è stata motivo di alcun provvedimento terapeutico (anche alla visita dello specialista chirurgo della mano del 13.01.2015), non è motivo di alcun disturbo soggettivo, non ha alcun esito funzionale: non si riconoscono postumi.
Ugualmente, l'infrazione dell'acromion spalla sin non è stata motivo di alcun provvedimento terapeutico, non è motivo di alcun disturbo soggettivo, non ha alcun esito funzionale: non si riconoscono postumi.
(Le “infrazioni” sono lievi interruzioni della corticale ossea senza franca frattura: qui senza alcuna indicazione terapeutica).
Il trauma cranico prevede eventuali postumi solo in caso di trauma commotivo, che qui non si è realizzato.
Verosimile il risentimento a carico del rachide cervicale, di minima entità stante anche il tempo trascorso e l'obiettività rilevata, anche se mai posto in diagnosi in occasione del ricovero e degli accertamenti ortopedici effettuati in sede istituzionale fino a due mesi dopo il trauma.
Pertanto, riconosciuto un danno permanente dell'11- 12% per gli esiti delle fratture vertebrali dorsali, cui si somma 1-2% per la lesione al IV dito mano sinistra e 1-2% per gli esiti di distorsione cervicale, pare del tutto congrua la valutazione espressa del 13-14% di danno permanente complessivo.” (cfr. relazione CTU, pagg. 16-20).
All'udienza del 29.10.2024 il difensore attoreo ha dedotto che la CTU, non avrebbe i) preso posizione sulla presenza della fattura della costola D11; ii) meglio esplicato il criterio seguito per la quantificazione della percentuale della lesione, non avendo considerato quanto stabilito in sede stragiudiziale;
iii) considerato la documentazione del ps in cui sarebbe stata accertata la retinizzazione pagina 12 di 21 della lordosi cervicale e il trauma cranico e la frattura alla rima della scapola, senza svolgere analisi specifiche, osservando in particolare che sarebbe irrilevante che il trauma cranico non sarebbe stato commotivo, essendo emersa la perdita di conoscenza dell'attore; iv) in generale, censurato l'attribuzione dei punti percentuali, avendo la CTU “interpretato in maniera restrittiva il dato normativo”. La CTU veniva chiamata a chiarimenti sulle questioni sollevate “particolare dovendogli chiedere per quale ragione non abbia ritenuto di procedere ad accertamenti strumentali circa le problematiche lamentate nelle osservazioni di parte attrice (tanto in sede di CTU, quanto a quelle reiterate in sede odierna) e circa i criteri utilizzati per la quantificazione della percentuale, per meglio esplicare i passaggi logici segnalati dalle pagg. 17 ss della relazione”.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi anche con la presenza dei CTP di entrambe le parti, il CTU ha dato atto, quanto alle lesioni accertate, di essersi basata sulla rilettura delle lastre, eseguita dall'ausiliario radiologo con la conseguenza che lesioni sarebbero le quattro vertebrali di cui a pag. 18 della relazione.
Quanto “[…] all'esclusione del trauma cranico, evidenzia che si tratta di trauma cranico commotivo, senza lesioni;
la tac cranio era negativa e la mera circostanza che l'attore non ricordasse l'accaduto al momento dei soccorsi in sé non è rilevante non essendoci stata una perdita di conoscenza. Dalla documentazione acquisita non emerge una lesione apprezzabile e non segue nessuna storia clinica.”.
A fronte di tali chiarimenti il CTP attoreo ha ribadito che in realtà sarebbero evincibili altre lesioni (non accertati dalla CTU) e in particolare “(i) la lesione al quinto dito della mano sinistra;
(ii) l'infrazione alla scapola sinistra;
(iii) la lesione del rachide cervicale per cui la radiografia parla di una rettificazione da cui può desumersi la presenza di un certo grado di distorsione.”.
La CTU ha quindi riscontrato tale rilievo, negando che tali ulteriori problematiche comportassero dei danni biologici di carattere permanente apprezzabili, osservando che “[…] quanto alla questione sub. i) evidenzia che dalla radiografia del PS risulta un distacco dell'apice della falange ungueale del quinto dito della mano sinistra, che non integra una lesione rilevante sotto il profilo medico legale e per cui nel caso di specie non è seguita alcuna terapia né la parte in sede di visita ha lamentato alcunché; nel corso dell'ultima RX per le verifiche sul quarto dito (che invece fu operata) nell'agosto 2016 non si dà atto di alcunché con riferimento al quinto dito della mano sinistra. Nel corso delle operazioni peritali la parte non ha lamentato disturbi e all'esame obiettivo è stata riscontrata articolarità completa, libera e indolente;
ii) quanto all'infrazione alla scapola sinistra è segnalata nella diagnosi del PS una infrazione corticale acromion sinistro: si tratta di una crepa della parte esterna della struttura ossea per cui durante il ricovero per le altre fratture e a seguire non è seguito alcun provvedimento terapeutico. Di nuovo in corso di esame obiettivo la parte non ha lamentato dolore/disturbi. La spalla pagina 13 di 21 non è stata mai oggetto di fisioterapia o cura;
iii) la lesione del rachide cervicale è stata riconosciuta in relazione”.
Il CTP convenuto si è quindi associato a detti chiarimenti;
di contro il CTP attoreo ha inoltre evidenziato che “[…]il riferito del paziente è stato valutato con parametri difformi, nel senso che la mancata dolorabilità su dita/spalla è stata utilizzata dal CTU come argomento per escludere lesioni apprezzabili a tale parti del corpo, mentre il CTU non ha valutato di contro le dichiarazioni del Pt_1 circa il tratto dorsale, lombare cervicale”, obiezione in realtà superata dal CTU già nel corso della relazione, laddove aveva evidenziato che in detti tratti non erano apprezzabili ulteriori problematiche di carattere permanente. Quanto alla modalità di stima del danno, in udienza il CTU si riportava “[…] alla relazione. Appurato che le vertebre fratturate sono D4, D7, D8 e D9, esse appartengono alla prima categoria, trattandosi di fratture di classe prima, ovvero con una cuneizzazione inferiore al 25%. Il
CTU dà atto di avere fatto una doppia valutazione, sia in base sia in base ai critermi , sia con Per_7 riferimento come proposto dal Dott. al Dm del 2003. Le tabelle del DM fanno riferimento a un CP_5 range fino dal 10 al 18% dove i valori più alti (15-18) vanno riferiti a casi in cui le fratture determinano una modificazione della cifosi/curvatura naturale o in caso di instabilità comportante
l'uso del tutore, entrambe non ipotesi non verificate nel caso di specie. Il range dal 10 al 14% è invece applicabile per le fratture da 1 a 10 vertebre, pertanto la frattura di 4 vertebre di prima classe non può che collocarsi tra ll'11/12. A pag. 18 della relazione viene riportato il calcolo secondo i criteri , Per_7 che portano a conclusioni simili”. Il CTP attoreo ha quindi insistito nel sostenere che la stima del CTU sarebbe stata al ribasso.
In conclusionale, la difesa attorea ha reiterato i rilievi (pagg. 1-3), chiedendo dichiararsi “nulla, annullabile e/o inefficace la disamina depositata dalla Dott.ssa in data 18.10.2024”. Per_1
Anzitutto, deve osservarsi che la difesa attorea eccepisce la nullità della CTU del tutto apoditticamente, senza meglio chiarire per quali ragioni l'elaborato sarebbe affetto da tale vizio;
del tutto improprio e immotivato il richiamo alle categorie dell'annullabilità e dell'inefficacia.
Per il resto, la difesa attorea muove dei rilievi (invero di non chiara intelligibilità, circa il bareme utilizzato dalla CTU), osservando tra l'altro che “basti la semplice considerazione che il patire quattro fratture localizzate nella stessa zona (ad esempio, il busto) causa incontrovertibilmente delle conseguenze invalidanti maggiori sull'esistenza del lesionato rispetto all'ipotesi di altrettante fratture localizzate in zone differenti: pertanto, nella valutazione complessiva tale circostanza non può mai portare ad un risultato che si discosti così sensibilmente (11,5%) dal massimo previsto (18%) o dalla somma del minimo previsto (4%) per ciascuna frattura (16%)” (conclusionale, pag. 3).
pagina 14 di 21 Le censure avverso la CTU non sono condivisibili, avendo la Dott.ssa riscontrato Per_1 abbondantemente, con valutazioni che si condividono pienamente, i rilievi del CTP attoreo e anche quelli del CTP convenuto.
Quanto al secondo ordine di rilievi (che sembra ribadire i rilievi già svolti dal CTP attoreo, per cui la
CTU non avrebbe valutato tutte le “lesioni” conseguenti al sinistro), si condivide pienamente la valutazione della CTU di individuare le lesioni e i postumi significativi in quelle meglio indicate nella relazione e all'udienza di chiarimenti (con esclusione, per le ragioni su riportate, di quelle ulteriori indicati dal CTP attoreo), non essendo rilevanti, sotto il profilo medico-legale, le ulteriori problematiche indicate dal CTP attoreo: ciò perché, come condivisibilmente osservato in udienza dal
CTP convenuto, dette problematiche non hanno comportato dei postumi significativi sul piano permanente, unici che potrebbero avere un rilievo ai fini risarcitori.
In merito invece ai rilievi circa il barème, le censure attoree sono, come detto, disorganiche, non esponendo l'attore in maniera chiara quale dovrebbe essere il diverso barème di riferimento e a quale risultato esso dovrebbe portare, facendo CTP e difesa attorea indistintamente riferimento a tre diversi barème.
La CTU comunque ha ben argomentato, tanto nella relazione di CTU, quanto all'udienza di chiarimenti, precisando di aver fatto applicazione anzitutto dei criteri ma anche dei criteri Per_7 richiamati dal DM 2003 e che la percentuale di invalidità permanente determinata sarebbe coerente con entrambi i criteri.
Si condividono pienamente dette conclusioni, dovendosi ricordare che “La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003).” (Cass.
Sez. VI, Ord. n. 19229 del 15/6/2022). In quest'ottica, le tabelle cui ha fatto riferimento la CTU, Per_7 possono senz'altro dirsi un barème redatto con criterio scientifico e la CTU ha chiaramente e analiticamente chiarito le ragioni per cui ha stimato la percentuale nel 13/14%, a pag. 18-19 della relazione, chiarendo che “[…]Pertanto, riconoscendo un danno permanente di 2-3% per D4 e D7 e di
3-4% per D8 e D9, complessivamente si valuta un danno biologico permanente dell'11-12% per le fratture vertebrali dorsali come accertate dall'ausiliario.
Pare di tutta evidenza che la valutazione dell'11-12% per l'esito delle fratture vertebrali dorsali, motivato dai valori tabellari richiamati, ricomprende ampiamente l'esito anatomico e il correlato esito funzionale;
tale valutazione trova conferma anche dal paragone con il valore tabellare previsto per
l'artrodesi del tratto dorsale (ovvero per il blocco articolare completo) le medesime tabelle prevedono pagina 15 di 21 una valutazione del 8-15% (“Artrodesi di 3-8 corpi vertebrali”) […]”a cui la CTU ha aggiunto “[…]un danno permanente di 1-2% per gli esiti di frattura del IV dito mano sin (si ritiene opportuno, anche in questo caso, indicare che le tabelle prevedono per l'anchilosi del IV dito, ovvero per il blocco delle tre articolazioni del IV dito in estensione, una valutazione del 3%: qui c'è un modestissimo deficit flessorio delle interfalangee, estensione completa).”.
Si condividono pienamente dette valutazioni, non essendoci ragioni per discostarsi dalle valutazioni della CTU – di cui pertanto deve essere respinta l'istanza di rinnovazione, pure articolata dalla difesa attorea - dovendosi individuare la misura dell'IP nel 14%, stante l'interessamento a diverse aree del corpo delle lesioni, connotate da postumi significativi, appurate dal CTU.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
22.8.2015 – 20 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
7.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi 134 giorni, di cui 4 al 100%, 60 al 75%, 30 al 50% e 40 al 25%, stimando la sofferenza menomazione correlata come media per la prima fase di IT, lieve a postumi stabilizzati.
pagina 16 di 21 Dunque: (i) per i 4 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata, pare congruo riconoscere € 115,00 al giorno (in ragione del grado medio della sofferenza menomazione-correlata), per complessivi € 460,00 (115x 4);
(ii) per i 60 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica media - pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 5.175,00 (86,25 x 60);
(iii) per i 30 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media - pare congruo riconoscere € 57,25 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 1.725,00 (57,25 x 30);
(iv) per i 40 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 28,75 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 1.150,00 (28,75 x 40).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 8.510,00 (460 + 5.175 + 1725 + 1150).
7.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che la percentuale può essere indicata nel 14% e che il CTU ha stimato il lieve il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore.
Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (20 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 39.167,00.
7.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale in ragione della sofferenza menomazione- correlata nel permanente – non avendo l'attore allegato e provato ulteriori elementi a dimostrazione di una particolare sofferenza interiore -, nella misura del 30% del danno biologico permanente, per complessivi € 11.750,10.
7.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
7.2.1. Quanto alle spese mediche, la CTU ha riconosciuto come congrui esborsi per € 3.888,40, quantificazione su cui in conclusionale l'attore non ha mosso rilievi (pag. 4). CP Nel costituirsi aveva contestato la richiesta, osservando che nessun rimborso spetterebbe per prestazioni non eseguite dal Servizio Sanitario Nazionale. Detti rilievi sono inconsistenti, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, sent. n. 29308 del 23/10/2023).
Dovranno pertanto essere riconosciute le spese indicate CTU, per € 3.888,40.
pagina 17 di 21 7.2.2. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata (i) da e (ii) dal legale. Controparte_4
Entrambe le domande devono essere rigettate. Quanto alle prime, si rammenta, come chiarito dalle
Sezioni Unite (Cass. SU, sent. 16990 del 10/7/2017), che tali spese hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità – valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso – e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata
“superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (conformi in tal senso, tra le altre Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez.
III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
7.2.2.1. Quanto all'attività della s.a.s., deve anzitutto darsi atto che l'attore non ha meglio quantificato l'ammontare richiesto: al ricorso introduttivo aveva infatti allegato una mera notula, da ca. € 16.000,00
(doc. 8); alla conclusionale – quindi tardivamente – ne ha allegata una diversa, da € 8.000 ca. (doc. 13).
In conclusionale l'attore ha dedotto che “l'omesso pagamento dei preavvisi della CP_4 [...] allegati come doc. n. 8 e n. 12 non possa essere di impedimento al sig. nella CP_4 Pt_1 richiesta di liquidazione di tale spesa in quanto la predetta Società ha una contabilità “per cassa” ed il mancato saldo della notula attiene dunque unicamente al rapporto di credito/debito esistente tra quest'ultima ed il sig. . Semmai, una volta riconosciuta tale voce in sede di decisione Parte_1 giudiziale, le convenute potranno sospendere il saldo in attesa di emissione di fattura ma all'unico fine di non incorrere in violazioni di norme in materia contabile, aspetto connesso ma diverso rispetto alla sussistenza del suddetto credito.” (pag. 5).
Al di là della correttezza o meno di tale impostazione, nel caso di specie le notule non sono utili a provare non solo l'esborso, ma anche il sorgere di un debito dell'attore verso la società di assistenza
(stante peraltro l'enorme discrasia tra le due notule, di talché non può neanche ipotizzarsi quale sia l'asserito credito vantato dalla società verso il ). Pt_1
In secondo luogo, dalla documentazione prodotta da parte attrice a sostegno della propria pretesa (cfr. doc. 6 e 11) non emerge, nel senso su inteso, l'utilità dell'attività svolta dalla società che in conclusionale (pag. 4) l'attore descrive come “determinante nel conseguire il risultato del versamento” dell'acconto e comunque al “sollecito e salvezza dalla prescrizione e decadenza”.
In realtà, dalla documentazione prodotta dall'attore non emerge in alcun modo la rilevanza dell'attività svolta dalla s.a.s. Il doc. 6 è infatti una comunicazione inviata l'1.9.2017, dopo il versamento pagina 18 di 21 dell'acconto, come emerge dalla comunicazione stessa. Dalla comunicazione non emerge quindi che l'attività asseritamente prestata dalla s.a.s. sia stata eziologicamente utile al fine del riconoscimento del predetto acconto, risultando anzi che sia intervenuta in una seconda fase. Controparte_4
Alcuna utilità per la posizione dell'attore hanno poi le comunicazioni prodotte sub. doc. 11 (allegato alla seconda 183) e inviate il 17.6.2020 e il 5.10.2020, asseritamente rilevanti al fine dell'interruzione della prescrizione: la prescrizione era infatti stata già interrotta per effetto del riconoscimento dell'acconto e ad ogni modo, l'invio di una comunicazione di messa in mora non integra una risoluzione di una questione tecnica di particolare complessità.
7.2.2.2. Quanto all'attività del legale, l'attore non ha meglio delineato in cosa si sarebbe estrinsecata.
Dall'esame dei documenti prodotti emerge che l'attività del legale, in sede stragiudiziale, si sia esaurita nell'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e in una successiva comunicazione, a fronte del diniego a partecipare di (doc.7). CP_1
Quanto alle spese per la fase di negoziazione assistita, richieste dal legale, va osservato che parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma sez. V, 12 aprile 2023, sent. n. 5828), assimila i compensi per le c.d. adr (mediazione, negoziazione obbligatoria) a delle spese stragiudiziali, ritenendo pertanto che esse debbano essere considerate delle richieste di danno emergente, in linea con i principi espressi da Cass. S.U. sent. n. 16990 del 10/7/2017 (e dagli ulteriori precedenti di legittimità, tra cui quelli indicati in precedenza).
In realtà, va evidenziato che le Sezioni Unite (e la giurisprudenza di legittimità che, anche in via tralatizia, le ha richiamate) paiono riferirsi a ipotesi di spese stragiudiziali in senso stretto (e, quindi, richieste di rimborso per gli esborsi sostenuti verso società di consulenza legale;
perizie ante causam) – da un esame della parte motiva, il precedente del 2017 si riferisce ad un procedimento antecedente all'introduzione del d.lgs. 28/2010 e, in generale, della mediazione e negoziazione, quali condizioni di procedibilità.
La mediazione e negoziazione assistita, laddove costituiscano condizione di procedibilità sono sì un'attività stragiudiziale, ma connessa ad un procedimento che deve essere esperito a condizione di improcedibilità del giudizio. In questo contesto, sono assimilabili a delle spese di lite (Cass. Sez. II, ord. n. 32306 del 21/11/2023, in punto di spese di mediazione) sicché esse vanno liquidate (a prescindere dalla prova del relativo esborso, applicandosi in subordine i parametri legali), in tale sede e, dunque, secondo la soccombenza.
7.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 63.315,50 (€ 8.510,00 per I.T., –
pagina 19 di 21 comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 39.167,00 per danno biologico permanente;
€ 11.750,10 a ristoro del danno morale sull'IP; € 3.888,40 per spese mediche).
In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. di nella causazione dell'evento Pt_1 dannoso, per le ragioni esposte, il risarcimento va ridotto del 30%. Il 70% del danno che i convenuti dovevano risarcire è dunque pari a € 44.320,85
8. Emerge pertanto che la somma riconosciuta a a ristoro del danno è stata del tutto ristorata ante Pt_1
CP causam da (essendo pacifico tra le parti che la Compagnia ha proceduto a versare un acconto di €
47.796,60); tale conclusione non varierebbe neanche dall'applicazione, previa devalutazione, di rivalutazione e interessi all'importo così stimato all'attualità, posto che gli stessi andrebbero computati anche sull'acconto, secondo le modalità meglio chiarite dalla condivisibile e maggioritaria giurisprudenza di legittimità (tra le varie, cfr. Cass. Sez. III, n. 16027 del 18/5/2022; tra le varie conformi Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017). CP Essendo – come eccepito da sin dalla costituzione – le somme già corrisposte a Pt_1 integralmente satisfattive e anzi superiori a quanto spettantigli a titolo di risarcimento del danno, le domande dell'attore dovranno essere rigettate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM
55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al petitum, in quello da € 52.000,01 ad € 260.000,00 ex art. 6, co 1 d.l.
55/2014– applicati ai minimi per fase di studio, introduttiva, decisionale, in considerazione dell'estrema linearità in fatto e diritto della controversia e ai medi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività comunque resasi necessaria e precisamente: 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
2.127,00 per la fase decisionale, per complessivi € 9.887,00 oltre accessori.
Nulla sulle spese tra e vittoriosa ma che non ha sostenuto spese difensive, attesa Pt_1 CP_2 la contumacia.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico dell'attore, ferma la responsabilità solidale delle parti verso gli ausiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) respinge le domande attoree;
(ii) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , pari ad € 9.887,00 Parte_1 CP_1 per compensi, oltre accessori sui compensi;
pagina 20 di 21 (iii) nulla sulle spese tra e Parte_1 Controparte_2
(iv) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese di CTU, già Parte_1 liquidate con separati decreti, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti degli ausiliari.
Vicenza, 14 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte, con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 24 settembre 2025, vertente tra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Dalle Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sarcedo C.F._2
(Vi), via Bassano del Grappa, 3, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- attore - contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AN AR (C.F. e GA AR (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trento, Via del Brennero, 139, in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione
- convenuta -
e
Controparte_2
- convenuta, contumace -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 24.9.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 23.9.2025, in cui l'attore così precisava le conclusioni:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del sig. Parte_1 nell'avere causato l'incidente del 22.08.2015 a Bassano del Grappa, con conseguente sorgere del diritto per l'attore al ristoro integrale dei danni e spese diretti ed indiretti patiti in tale occasione;
in
pagina 1 di 21 subordine, confermare la corresponsabilità nella misura del 30% dell'istante nell'avere causato
l'incidente del 22.08.2015 a Bassano del Grappa, come da CTU del 10.07.2024 depositata nel fascicolo di causa, con conseguente sorgere del diritto per quest'ultimo al ristoro dei danni e spese diretti ed indiretti patiti in tale occasione, detratta la misura della percentuale di responsabilità individuata nel corso del giudizio;
b) sempre in via principale, per il suddetto motivo condannare ex artt. 144, 148 e ss. del Codice Delle
Assicurazioni Private la capogruppo e la Controparte_3 Controparte_2 al pagamento immediato, in solido tra di loro, a favore del sig. dell'importo della
[...] Parte_1 somma domandata con atto introduttivo oppure che sarà individuata in corso di causa o che sarà ritenuta come congrua dall'Ill.mo Giudice adito per il risarcimento di quanto spettante all'attore per il sinistro del 22.08.2015 in Bassano del Grappa, oltre alle spese stragiudiziali per la gestione della pratica da parte della da quantificarsi dal 10 al 15% del valore del Controparte_4 risarcimento più IVA, € 2.537,60- (ivato) per le competenze di avvocato per la fase ante giudizio, più la rivalutazione monetaria del predetto importo ed agli interessi legali maturati dalla domanda al saldo effettivo;
in subordine, nella denegata ipotesi un'individuazione del quantum inferiore all'acconto di €
47.796,40- già versato dall'assicurazione convenuta, compensare ogni somma dovuta tra le parti e le spese di lite;
c) in via istruttoria, fissare udienza per assegnare l'incarico ad un nuovo CTU per soddisfare correttamente il quesito formulato con ordinanza del 16.01.2024; altresì, dichiarare nulla, annullabile
e/o inefficace la disamina depositata dalla Dott.ssa in data 18.10.2024 sia dichiarata ed Per_1 espellere la perizia dal fascicolo di causa con contestuale ordine alla predetta professionista di restituzione delle somme percepite per la prestazione.
Con vittoria di spese e competenze di causa e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle eventuali difese di controparte.”
Nelle note del 15.9.2025 precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in CP_1 comparsa di costituzione e risposta e, quindi:
“- in via preliminare: disporsi la conversione del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter c.p.c. per
i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei mezzi coinvolti nel sinistro di data 22.08.2015, rigettare le domande svolte dal sig. nei Parte_1 confronti di volte ad ottenere la condanna della predetta Compagnia al pagamento CP_1 dell'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente;
pagina 2 di 21 - in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte ricorrente la somma già versata da ante causam in favore del sig. pari a euro 47.796,40=; CP_1 Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27.2.2023 esponeva che: Parte_1
- il 22.8.2015, alle 10.30 circa, percorreva via AL OR, nel Comune di Bassano del Grappa (Vi), in sella al proprio motociclo tg. EC87976;
- giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Cavallare, il veniva coinvolto in un sinistro Pt_1
Con per via dell'omessa precedenza da parte del veicolo di proprietà di , assicurato con , e CP_1 condotto nel frangente da , la cui responsabilità emergeva in particolare dalla Parte_2 sentenza, passata in giudicato, resa dal GdP (doc.2);
- a seguito dell'impatto, l'esponente riportava “politraumatismo contusivo-fratturativo con fratture somatiche amieliche di D7-D8-D9-D11, infrazione dell'acromion sinistro, frattura della seconda falange del quarto dito della mano sinistra, infrazione della terza falange del quinto dito della mano sinistra, ferita del piede destro” (cfr. doc.3);
- l'attore si sottoponeva successivamente ad accertamento medico-legale presso il Dott. CP_5 nella cui relazione veniva documentato l'iter medico affrontato in seguito al sinistro e
[...] quantificato il danno biologico permanente e temporaneo (doc.3);
- il ricorrente si determinava quindi a richiedere in via stragiudiziale, per il tramite di
[...]
CP
i danni a , la quale gli corrispondeva la somma omnia di € 47.796,40, Controparte_4 trattenuta dal quale acconto sul maggior danno;
Pt_1
- i successivi inviti alla definizione stragiudiziale della vicenda (doc.6), così come l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, non sortivano effetto alcuno (doc.7).
In punto di diritto, il chiedeva, in principalità, l'accertamento dell'assenza di responsabilità in Pt_1 capo al medesimo nella causazione del sinistro de quo; in via gradata l'accertamento di corresponsabilità. Conseguentemente chiedeva la condanna in solido della compagnia assicurativa e di Cont
, responsabile civile, al ristoro di tutti i danni subiti, pari a complessivi € 108.916,07, già detratto l'importo di € 47.796,40 versato ante causam dall'istituto assicurativo e trattenuto dall'attore quale acconto sul maggior danno, così suddivisi: a) danni non patrimoniali per complessivi € 85.714,35; b) €
23.201,72 a ristoro dei danni patrimoniali (di cui € 3.900,00 a ristoro delle spese mediche documentate,
€ 16.764,12 per spese stragiudiziali per la gestione da parte della società di infortunistica stradale, €
2.537,60 per spese legali stragiudiziali). pagina 3 di 21 2. La prima udienza veniva fissata per il 30.5.2023 con decreto del 7.3.2023. Si costituiva CP_1 con comparsa depositata il 18.5.2023, contrastando le pretese del . Deduceva in particolare che il Pt_1 ricorrente doveva reputarsi corresponsabile nella causazione del sinistro (doc.3) e che la sentenza resa dal Gdp non aveva alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio. In punto quantum, contestava anche sussistenza ed ammontare dei danni e in particolare: i) l'assenza/mancata allegazione di elementi utili ad una personalizzazione del danno;
(ii) il difetto di allegazione della necessarietà delle spese mediche sostenute;
iii) la mancata prova nonché esosità della richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per la gestione della pratica da parte della iv) la Controparte_4 assenza di prova nonché l'infondatezza della richiesta di ristoro delle spese legali stragiudiziali poiché duplicazione risarcitoria, avendo il già richiesto in pagamento le somme dell'Assistenza Sinistri e Pt_1 non avendo, ad ogni buon conto, allegato la necessità (ulteriore) delle stesse rispetto a queste ultime. In ogni caso l'Assicurazione instava per il mutamento del rito. Concludeva come in epigrafe.
3. All'udienza del 30.5.2023 veniva dato al ricorrente termine sino al 5.6.2023 per il deposito dei file Con relativi alla notifica effettuata nei confronti di , la quale veniva dichiarata contumace con provvedimento del 13.6.2023, con cui veniva altresì disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art.183 c.p.c. al 18.10.2023, ove venivano assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo CTU cinematica e medica: all'udienza del 7.2.2024 prestava giuramento la CTU
Dott.ssa ed all'udienza cartolare del 28.2.2024 veniva dato atto del giuramento del CTU Persona_2
Per_ Ing. Depositati entrambi gli elaborati peritali (il 10.7.2024 la c.t.u. del e il Persona_3
17.10.2024 quella medica), all'udienza del 29.10.2024, fissata per il loro esame, la causa veniva rinviata al 18.12.2024 per sentire a chiarimenti la CTU Espletato tale incombente, il giudizio Per_1 veniva rinviato per p.c. all'udienza del 23.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe;
con provvedimento adottato ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati a
25 giorni per conclusionali e di legge per repliche.
4. Preliminarmente, è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande proposte dall'attore. Il non ha chiarito a che titolo ha agito verso gli odierni convenuti, Pt_1 limitandosi a chiederne la condanna in solido e a menzionare gli artt. 144-148 cod. ass. Deve quindi Con ritenersi che l'attore abbia esercitato l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( quale proprietario del furgone coinvolto nel sinistro, condotto dalla ) e l'azione verso l'assicuratore Parte_2 del responsabile civile, ex art. 144-148 cod. ass. sicché era onere dell'attore dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, per superare la presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c.
L'esponente ha dedotto che il sinistro sarebbe stato cagionato dalla condotta della , che Parte_2
pagina 4 di 21 nell'eseguire la manovra per immettersi da via Cavallare in via AL OR non avrebbe dato la precedenza alla moto del , cagionando il sinistro. L'Assicurazione ha dedotto la corresponsabilità Pt_1 del , inferendo altresì che l'omessa concessione di precedenza da parte della conducente non può Pt_1 far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'attore dall'art. 2054 co, 2 c.c.; ha rappresentato che il sinistro sarebbe anche conseguenza della condotta del , che avrebbe Pt_1 percorso il tratto di strada, ove era presente una intersezione a 4 strade e un passaggio pedonale, ad alta velocità , contravvenendo alle prescrizioni di cui all'art.141 co.3 e 8 del codice della strada tanto che gli agenti accertatori hanno proceduto ad elevargli la relativa sanzione.
5. ha depositato copia della sentenza n. 128/2016 (cfr. sentenza, doc.2), passata in giudicato, con Pt_1 cui il Giudice di Pace di Bassano del Grappa ha annullato il verbale di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 141 co. 3 e co. 8 c.d.s., in relazione al sinistro per cui è causa.
Nel provvedimento il GDP ha ritenuto non essere stata fornita prova “della effettiva velocità tenuta dal ricorrente in prossimità della curva non essendo state rivenute tracce di frenata da cui desumere la velocità dello stesso”, che, di converso, alla luce delle risultanze in atti, appariva evidente “non potesse avere una velocità eccessiva, rispetto ai limiti di velocità imposti e nessun elemento è tale da far ritenere possibile detta circostanza”.
Nel ricorso introduttivo ha sostenuto che la pronuncia del GdP, passata in giudicato, avrebbe Pt_1 accertato che “l'urto fra i due veicoli avveniva unicamente a causa della condotta colposa della conducente – che ometteva di concedere la dovuta precedenza al – e che l'ipotesi di Parte_2 Pt_1 una corresponsabilità in capo al ricorrente era da escludersi poiché manifestamente infondata” (cfr. ricorso, pagg.1-2).
Il rilievo non è condivisibile: alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio la sentenza del GdP che ha annullato il verbale di contestazione emesso nei confronti del per violazione dell'art. 141, co. Pt_1
3 e co. 8, C.d.S., essendo differenti il petitum e la causa petendi dei detti procedimenti, oltre a trattarsi di precedente non reso nel contraddittorio con gli attuali convenuti.
6. Per ricostruire la dinamica del sinistro, può rimandarsi integralmente alla CTU cinematica eseguita in corso di causa, sulla cui analisi le parti non hanno svolto i rilievi, né tramite i propri CTP, né negli scritti conclusivi, anzi condividendola totalmente (pur dissentendo le parti sulla percentuale di Per_ CP corresponsabilità ipotizzata dall'Ing. espressamente, , cfr. conclusionale, pag. 2; implicitamente, , giacché nelle sue conclusioni insiste per l'accertamento della responsabilità Pt_1 esclusiva della convenuta contumace). Per_ 6.1. Così l'Ing. ha ricostruito la dinamica: “Il giorno 22 Agosto 2015 verso le ore 10,30 il signor
alla guida del motociclo, Honda CBR 500 targato EC87976 percorreva, solo a bordo, la Parte_1
pagina 5 di 21 Via AL OR con direzione Viale De Gasperi – Viale Vicenza ad una velocità di almeno 76 Km/h a fronte del limite di 50 Km/h esistente in zona.
Giunto all'altezza dell'intersezione con le laterali destra via Cavallare e sinistra via della Ceramica il motociclo perveniva all'urto contro il furgone Opel Combo targato CN105TW, condotto dalla Sig.ra
, che stava effettuando l'attraverso della via AL OR proveniente da via Parte_2
Cavallare e diretta verso via della Ceramica.
L'urto avveniva in modo quasi tangenziale fra la porzione laterale anteriore sinistra del motociclo ed il fianco posteriore sinistro del furgone.
A seguito dell'urto il motociclista perdeva il controllo del proprio veicolo e, deviato verso destra, percorreva circa 29 metri sulla corsia di marcia, usciva dalla carreggiata e finiva nel fossato che costeggia la sede stradale.
All'interno del fossato il motociclo percorreva oltre 25 metri quindi impattava contro la scarpata destra del fossato e successivamente con la ruota anteriore contro il muro di cinta che delimita il fossato stesso.
Successivamente percorreva ulteriori 29,4 metri circa all'interno del fossato sino al punto di quiete.
La conducente del furgone, verosimilmente fermatasi al segnale di dare la precedenza su via Cavallare, era ripartita senza accorgersi della presenza del motociclista sulla via AL OR ed aveva effettuato
l'immissione sulla via AL OR dirigendosi verso la corsia di canalizzazione centrale per poi proseguire verso via della Ceramica.
L'urto è avvenuto in una zona ubicata circa 1,5-2 metri a monte del centro dell'intersezione fra via
AL OR e via Cavallare ed in prossimità della linea di separazione fra la corsia di pertinenza del motociclista e quella centrale quando al furgone mancavano circa 1,5 metri per terminare
l'inserimento nella corsia di canalizzazione centrale e liberare la corsia di marcia del motociclista.
Avvertito l'urto ma non avendo percepito la presenza del motociclo la signora conduceva il Parte_2 suo furgone all'interno della via della Ceramica ed ivi si arrestava e solo dopo essere scesa dal veicolo si avvedeva della presenza del motociclo e del suo conducente. […]” (pagg. 21-23)
Il CTU ha quindi così ricostruito le cause del sinistro: “[…] è risultato che l'evento si è verificato per responsabilità concorrente di entrambi i protagonisti ed in particolare:
conducente il motociclo Honda CBR 500 targato EC87976, nell'incidente di cui è Controparte_6 causa:
12.1.1- Ha marciato ad una velocità di 76 Km/h a fronte di un limite di 50 Km/h approssimandosi ad un'intersezione (Artt.141 e 142 del C.d.S.).
, conducente il furgone/autocarro Opel Combo targato ON105TW Controparte_7
pagina 6 di 21 nell'incidente di cui è causa:
12.2.1- non ha concesso la dovuta precedenza al veicolo marciante sulla strada principale nell'eseguire una manovra di immissione con svolta a sinistra provenendo dalla laterale destra e diretta verso la laterale sinistra i cui assi distano 42 metri (Art.145 del C.d.S.).”
6.2. Tanto premesso circa la dinamica del sinistro e le cause del danno evento, il CTU ha ipotizzato una corresponsabilità dei conducenti, ma comunque prevalente della (per il 70%) e residuale del Parte_2
(per il 30%), percentuali su cui i le parti divergono, assumendo in particolare la Compagnia che Pt_1 la dinamica, per come accertata, non consentirebbe di superare la presunzione di corresponsabilità egualitaria di cui all'art. 2054, co. 2 c.c.
Si rammenta che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.”
(Cass. Sez. III, ord. n. 9353 del 4/4/2019).
Si deve pure osservare che nello stimare le velocità dei mezzi negli attimi antecedenti il sinistro e al momento dello stesso, il CTU ha dato atto delle difficoltà nel ricostruire le modalità con cui il furgone convenuto eseguì la manovra di attraversamento “[…] Tuttavia non è possibile stabilire se il furgone abbia eseguito la manovra con un'accelerazione costante oppure, raggiungendo la corsia centrale, abbia rallentato, anche in modo consistente, la sua marcia.
Ciò potrebbe aver cambiato i tempi disponibili per il motociclista che, anziché trovarsi la strada sgombra in un tempo di circa 2,80 secondi, giunto nella zona di interferenza ha trovato il furgone ancora parzialmente all'interno della corsia di marcia (per circa 1,5 metri).
E' possibile che il motociclista non abbia effettivamente avuto il tempo di reagire a fronte di un rallentamento del furgone avvenuto in un tempo inferiore ad 1 secondo.
Nell'ipotesi di cui sopra il motociclo, al momento della partenza del furgone, si sarebbe trovato a circa
63,6 metri dalla zona di interferenza e che al momento del superamento della linea di margine da parte del furgone ovvero all'innesco della turbativa la sua distanza era dell'ordine di 47,8 metri.” (pag. 20-
21).
Nonostante i termini dubitativi utilizzati dal CTU deve comunque ritenersi che il conducente del furgone, oltre a violare lo stop, abbia poi eseguito la manovra con modalità tali da ridurre grandemente i tempi di reazione dell'attore.
Per tale ragione, concordandosi che le condotte e violazioni di entrambi i conducenti devono ritenersi concausa del sinistro, per le modalità con cui lo stesso può dirsi avvenuto è condivisibile la stima del pagina 7 di 21 CTU, che ha ritenuto che la condotta della abbia avuto una preponderanza causale sul Parte_2 verificarsi dell'evento; deve comunque darsi atto che se l'attore avesse rallentato, moderando la sua velocità in prossimità del sinistro avrebbe potuto evitare l'impatto con il mezzo della convenuta o comunque ridurre le conseguenze dannose del sinistro, limitando gli effetti della caduta.
La condotta imprudente e la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte dell'attore rilevano quindi nella ripartizione di responsabilità tra attore e ex art. 1227, co. 1 c.c. e Parte_2 comporteranno una riduzione del risarcimento da riconoscere al Pt_1
Sulla scorta delle predette considerazioni, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dalle condotte colpose ed imprudenti, nei termini sopra descritti, dell'attore e della;
deve però Parte_2 riconoscersi una responsabilità prevalente di quest'ultima, non avendo la stessa compiuto la manovra in sicurezza e non essendosi avveduta dell'arrivo dell'attore: si può, in linea con quanto ipotizzato dal
CTU, affermare pertanto che la sia responsabile al 70% del sinistro. Parte_2
7. Tanto chiarito in punto an e riparto interno della responsabilità, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
ha chiesto il ristoro di danni non patrimoniali, per € 133.510,75 (rimandando in parte qua alla Pt_1 perizia di parte allegata al ricorso, “poi rivista successivamente alla luce del percorso di guarigione” e rinviando altresì agli altri documenti prodotti, tra cui un prospetto sub. doc. 5) e patrimoniali, (€
3.900,00 per spese mediche, € 16.764,12 per spese stragiudiziali per la gestione della pratica di sinistro da parte di società cui si ante causam, e € 2.537,60 CP_8 Pt_1 Controparte_4 per le spese di assistenza stragiudiziale del legale, importi da cui l'attore detraeva l'acconto ricevuto, per € 47.796,40, richiedendo il la differenza, per € 108.916,07. Negli scritti conclusivi ha ribadito Pt_1 tale richiesta, pur modulandole – in via subordinata - a seconda dell'accoglimento o meno dei rilievi che l'attore ha svolto verso la CTU medica.
Quanto ai danni non patrimoniali, da una lettura congiunta di ricorso, perizia e prospetto doc. 5 si comprende che la somma richiesta ricomprenda i danni, stimati in base alle tabelle milanesi allora vigenti, a ristoro dell'invalidità temporanea (per € 990,00 per dieci giorni di IT totale, € 4.455,00 per 60 giorni di IT al 75%, € 4.950,00 per 100 giorni di IT al 50% e 2.103,75 per 85 giorni di IT al 25%), di quella permanente, stimata nel 25% (per € 85.824,00), incrementato per “sofferenza soggettiva” al 41% per ulteriori € 35.188,00.
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata in ricorso - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari
(c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal pagina 8 di 21 dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del
21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e
Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale
(determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, dal ricorso del – che come detto, con un rinvio ai documenti allegati, faceva Pt_1 riferimento anche al danno morale o “da sofferenza” – può ritenersi che l'attore abbia chiesto il ristoro anche di tale danno, facendo peraltro riferimento al grado di sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale.
7.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CTU Dott.ssa sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della Per_1 documentazione medica, ha accertato che , a seguito del sinistro, fu trasportato al Ps di Bassano Pt_1 del Grappa, indi ricoverato in ortopedia fino al 26.8.2015, riportando “[…] la frattura del IV dito mano sinistra (trattata chirurgicamente con osteosintesi) e fratture vertebrali multiple a livello dorsale per cui veniva data indicazione a uso di busto (tipo Minerva) per circa 2 mesi (“Fratture amieliche corpo vertebrale di dubbia infrazione spigolo antero-superiore di D4”). Dopo il periodo di C.F._5 immobilizzazione con busto (nonchè stecca al IV dito), riferisce di essersi sottoposto a fisioterapia presso centro privato per recupero funzionale a carico della colonna e del IV dito mano sinistra.
Seguivano ulteriori accertamenti strumentali (RMN colonna) e clinici (visite fisiatriche e presso CP chirurgo della mano) […]” (pagg. 9-10); inizialmente aveva contestato la natura traumatica di altre lesioni riscontrate (a carico dei metameri dorsali) per cui nel corso delle operazioni peritali la
CTU, avvalendosi di ausiliario radiologo […] “riconosceva la genesi traumatica delle fratture di D4,
D7, D8 e D9, con lieve cuneizzazione anteriore di D8 e D9 (riduzione in altezza per circa il 20% circa rispetto al muro posteriore), minimo il cedimento di D4 e D7 (rispettivamente del 17% e del 16%)” per pagina 9 di 21 cui “In sintesi, l'evento del 22.08.2015 ha determinato la frattura somatica amielica dei corpi di D4,
D7, D8 e D9, frattura della falange intermedia del IV dito mano sin e infrazione della telefalange del V dito mano sinistro, infrazione corticale del processo acromiale spalla sinistra […]” (pag. 11).
La frattura al IV dito veniva trattata chirurgicamente, mentre per le fratture vertebrali si dava indicazione di utilizzo di busto per 2 mesi e seguivano cure fisioterapiche per il rachide in toto e per la mano sinistra (pag. 12)
Sulla scorta di tali valutazioni, il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un Pt_1 danno biologico temporaneo al 100% di 4 giorni, al 75% di 60, al 50% di 30 e al 25% di altri 40 giorni e un danno biologico permanente del 13/14%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato la sofferenza menomazione correlata come medio per la prima fase di IT, lieve a postumi stabilizzati (cfr. relazione CTU, pagg. 12).
Tali conclusioni hanno formato oggetto di osservazioni nel corso delle operazioni peritali, da parte di entrambi i CTP.
In sintesi, il CTP attoreo, premesso che i distretti corporei interessati fossero nove, aveva contestato non solo l'individuazione delle lesioni conseguenti al sinistro e anche la valutazione delle stesse del
CTU, in punto quantificazione percentuale del permanente per varie ragioni:
1) perché contrastanti con le perizie ante causam e le offerte della compagnia;
2) per i mancati chiarimenti circa i passaggi per cui si era arrivati ad un danno permanente del 13-14%; sul punto il CTP osservava che sia adottando i parametri di norma utilizzati in ambito peritale (DM
3.7.2003) sia il “Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” le percentuali sarebbero risultati di gran lunga diverse, di tal che (il CTP inferiva) il CTU avrebbe ignorato le fratture dorsali vertebrali;
3) la mancata valutazione del danno funzionale/dei disturbi riferiti, giacché la visita dell'attore non avrebbe consentito di “[…] considerare l'effetto negativo delle menomazioni subite con riferimento alle disparate situazioni in cui la persona può trovarsi nel corso della vita […]” dovendosi “tenere conto della globalità delle menomazioni e dei disturbi causalmente riferibili alle lesioni subite con riferimento a tutto l'arco e a tutti i tipi di situazioni ed evenienze della vita in cui il soggetto potrà venire a trovarsi” e dell' “[…]impatto negativo che le fratture ossee possono avere sull'insorgenza delle alterazioni parafisiologiche che compaiono con l'età, quali l'artrosi.”
4) la mancata valutazione della frattura di D11.
Motivi per cui il CTP attoreo insisteva nello stimare il permanente nel 24%. pagina 10 di 21 CP IL CTP aveva invece dedotto che il CTU avesse sovrastimato il danno permanente (pari, per il consulente della Compagnia, al massimo all'8/9%, pure chiedendo al CTU di meglio chiarire la quantificazione del punto di IP.
Si rileva che l'osservazione sub. 1 del CTP attoreo è inconsistente, essendo irrilevanti le valutazioni operate stragiudizialmente dalle parti ai fini della stima dell'effettiva compromissione biologica.
Per il resto, la CTU ha riscontrato tali osservazioni nella propria Relazione (confermando la stima operata), rilevando che “[…] per quanto riguarda le fratture delle vertebre dorsali, fa fede quanto accertato in occasione della rilettura dei dati imaging (rx, TC, RMN) dall'ausiliario radiologo, dott.
alla presenza degli ausiliari radiologi nominati dalle Parti, Dott. (parte attrice), dott. Per_4 Per_5
(parte convenuta). Per_6
In esito a detto accertamento tecnico, sono state accertate le fratture di D4 (cuneizzazione al 17%); di
D7 (cuneizzazione al 16%), di D8 (cuneizzazione al 20%), di D9 (cuneizzazione al 21%).
Tutte e quattro le fratture vertebrali si collocano nel range valutativo delle fratture di classe I, ovvero
“frattura somatica, con lieve compromissione e/o cuneizzazione, comunque < 25% e con modesta sintomatologia dolorosa, senza indicazione chirurgica: 2-5%” (secondo i baremes della Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”).
Chiaro che, come di norma, non si procede a somma aritmetica bensì a somma con criterio riduzionistico.
Pertanto, riconoscendo un danno permanente di 2-3% per D4 e D7 e di 3-4% per D8 e D9, complessivamente si valuta un danno biologico permanente dell'11-12% per le fratture vertebrali dorsali come accertate dall'ausiliario.
Pare di tutta evidenza che la valutazione dell'11-12% per l'esito delle fratture vertebrali dorsali, motivato dai valori tabellari richiamati, ricomprende ampiamente l'esito anatomico e il correlato esito funzionale;
tale valutazione trova conferma anche dal paragone con il valore tabellare previsto per
l'artrodesi del tratto dorsale (ovvero per il blocco articolare completo) le medesime tabelle prevedono una valutazione del 8-15% (“Artrodesi di 3-8 corpi vertebrali”).
Per completezza, si vuol fare riferimento valutativo anche alle tabelle del D.M.
3.7.2003 come riportato dal CT di Parte attrice, dott. precisando però che la valutazione con riferimento a CP_5 tali tabelle non va fatta alla voce riportata dal consulente stesso “Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione: 4-6%”, bensì alla voce
“Esiti di frattura con cuneizzazione di più corpi vertebrali dorsali, con esclusione di D11 e D12, a seconda dei metameri interessati”: 10-18%, laddove il tasso più alto rispetto all'artrodesi (quindi 15- pagina 11 di 21 18%) è da riservarsi ai casi evoluti con deformità a gibbo o instabilità comportanti l'uso di tutori
(circostanza non realizzatasi in questo caso). Pertanto, il range valutativo 10-14% è da riservarsi agli esiti di plurime fratture vertebrali, da 2 a 10 vertebre coinvolte.
Alla luce di quanto sopra argomentato, resta ancora parere della sottoscritta CTU che a fronte di tali riferimenti valutativi, trattandosi di fratture di classe I di 4 vertebre dorsali, con minima deformazione, senza indicazione chirurgica, senza rilevanti deficit funzionali, la valutazione complessiva dell'11-12% sia pienamente aderente alle indicazioni di baremes.
È stato poi valutato un danno permanente di 1-2% per gli esiti di frattura del IV dito mano sin (si ritiene opportuno, anche in questo caso, indicare che le tabelle prevedono per l'anchilosi del IV dito, ovvero per il blocco delle tre articolazioni del IV dito in estensione, una valutazione del 3%: qui c'è un modestissimo deficit flessorio delle interfalangee, estensione completa).
La lesione (infrazione) alla telefalange del V dito mano sinistro (all'rx si sostanzia in un “esile distacco dell'apice della falange ungueale del mignolo) non è stata motivo di alcun provvedimento terapeutico (anche alla visita dello specialista chirurgo della mano del 13.01.2015), non è motivo di alcun disturbo soggettivo, non ha alcun esito funzionale: non si riconoscono postumi.
Ugualmente, l'infrazione dell'acromion spalla sin non è stata motivo di alcun provvedimento terapeutico, non è motivo di alcun disturbo soggettivo, non ha alcun esito funzionale: non si riconoscono postumi.
(Le “infrazioni” sono lievi interruzioni della corticale ossea senza franca frattura: qui senza alcuna indicazione terapeutica).
Il trauma cranico prevede eventuali postumi solo in caso di trauma commotivo, che qui non si è realizzato.
Verosimile il risentimento a carico del rachide cervicale, di minima entità stante anche il tempo trascorso e l'obiettività rilevata, anche se mai posto in diagnosi in occasione del ricovero e degli accertamenti ortopedici effettuati in sede istituzionale fino a due mesi dopo il trauma.
Pertanto, riconosciuto un danno permanente dell'11- 12% per gli esiti delle fratture vertebrali dorsali, cui si somma 1-2% per la lesione al IV dito mano sinistra e 1-2% per gli esiti di distorsione cervicale, pare del tutto congrua la valutazione espressa del 13-14% di danno permanente complessivo.” (cfr. relazione CTU, pagg. 16-20).
All'udienza del 29.10.2024 il difensore attoreo ha dedotto che la CTU, non avrebbe i) preso posizione sulla presenza della fattura della costola D11; ii) meglio esplicato il criterio seguito per la quantificazione della percentuale della lesione, non avendo considerato quanto stabilito in sede stragiudiziale;
iii) considerato la documentazione del ps in cui sarebbe stata accertata la retinizzazione pagina 12 di 21 della lordosi cervicale e il trauma cranico e la frattura alla rima della scapola, senza svolgere analisi specifiche, osservando in particolare che sarebbe irrilevante che il trauma cranico non sarebbe stato commotivo, essendo emersa la perdita di conoscenza dell'attore; iv) in generale, censurato l'attribuzione dei punti percentuali, avendo la CTU “interpretato in maniera restrittiva il dato normativo”. La CTU veniva chiamata a chiarimenti sulle questioni sollevate “particolare dovendogli chiedere per quale ragione non abbia ritenuto di procedere ad accertamenti strumentali circa le problematiche lamentate nelle osservazioni di parte attrice (tanto in sede di CTU, quanto a quelle reiterate in sede odierna) e circa i criteri utilizzati per la quantificazione della percentuale, per meglio esplicare i passaggi logici segnalati dalle pagg. 17 ss della relazione”.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi anche con la presenza dei CTP di entrambe le parti, il CTU ha dato atto, quanto alle lesioni accertate, di essersi basata sulla rilettura delle lastre, eseguita dall'ausiliario radiologo con la conseguenza che lesioni sarebbero le quattro vertebrali di cui a pag. 18 della relazione.
Quanto “[…] all'esclusione del trauma cranico, evidenzia che si tratta di trauma cranico commotivo, senza lesioni;
la tac cranio era negativa e la mera circostanza che l'attore non ricordasse l'accaduto al momento dei soccorsi in sé non è rilevante non essendoci stata una perdita di conoscenza. Dalla documentazione acquisita non emerge una lesione apprezzabile e non segue nessuna storia clinica.”.
A fronte di tali chiarimenti il CTP attoreo ha ribadito che in realtà sarebbero evincibili altre lesioni (non accertati dalla CTU) e in particolare “(i) la lesione al quinto dito della mano sinistra;
(ii) l'infrazione alla scapola sinistra;
(iii) la lesione del rachide cervicale per cui la radiografia parla di una rettificazione da cui può desumersi la presenza di un certo grado di distorsione.”.
La CTU ha quindi riscontrato tale rilievo, negando che tali ulteriori problematiche comportassero dei danni biologici di carattere permanente apprezzabili, osservando che “[…] quanto alla questione sub. i) evidenzia che dalla radiografia del PS risulta un distacco dell'apice della falange ungueale del quinto dito della mano sinistra, che non integra una lesione rilevante sotto il profilo medico legale e per cui nel caso di specie non è seguita alcuna terapia né la parte in sede di visita ha lamentato alcunché; nel corso dell'ultima RX per le verifiche sul quarto dito (che invece fu operata) nell'agosto 2016 non si dà atto di alcunché con riferimento al quinto dito della mano sinistra. Nel corso delle operazioni peritali la parte non ha lamentato disturbi e all'esame obiettivo è stata riscontrata articolarità completa, libera e indolente;
ii) quanto all'infrazione alla scapola sinistra è segnalata nella diagnosi del PS una infrazione corticale acromion sinistro: si tratta di una crepa della parte esterna della struttura ossea per cui durante il ricovero per le altre fratture e a seguire non è seguito alcun provvedimento terapeutico. Di nuovo in corso di esame obiettivo la parte non ha lamentato dolore/disturbi. La spalla pagina 13 di 21 non è stata mai oggetto di fisioterapia o cura;
iii) la lesione del rachide cervicale è stata riconosciuta in relazione”.
Il CTP convenuto si è quindi associato a detti chiarimenti;
di contro il CTP attoreo ha inoltre evidenziato che “[…]il riferito del paziente è stato valutato con parametri difformi, nel senso che la mancata dolorabilità su dita/spalla è stata utilizzata dal CTU come argomento per escludere lesioni apprezzabili a tale parti del corpo, mentre il CTU non ha valutato di contro le dichiarazioni del Pt_1 circa il tratto dorsale, lombare cervicale”, obiezione in realtà superata dal CTU già nel corso della relazione, laddove aveva evidenziato che in detti tratti non erano apprezzabili ulteriori problematiche di carattere permanente. Quanto alla modalità di stima del danno, in udienza il CTU si riportava “[…] alla relazione. Appurato che le vertebre fratturate sono D4, D7, D8 e D9, esse appartengono alla prima categoria, trattandosi di fratture di classe prima, ovvero con una cuneizzazione inferiore al 25%. Il
CTU dà atto di avere fatto una doppia valutazione, sia in base sia in base ai critermi , sia con Per_7 riferimento come proposto dal Dott. al Dm del 2003. Le tabelle del DM fanno riferimento a un CP_5 range fino dal 10 al 18% dove i valori più alti (15-18) vanno riferiti a casi in cui le fratture determinano una modificazione della cifosi/curvatura naturale o in caso di instabilità comportante
l'uso del tutore, entrambe non ipotesi non verificate nel caso di specie. Il range dal 10 al 14% è invece applicabile per le fratture da 1 a 10 vertebre, pertanto la frattura di 4 vertebre di prima classe non può che collocarsi tra ll'11/12. A pag. 18 della relazione viene riportato il calcolo secondo i criteri , Per_7 che portano a conclusioni simili”. Il CTP attoreo ha quindi insistito nel sostenere che la stima del CTU sarebbe stata al ribasso.
In conclusionale, la difesa attorea ha reiterato i rilievi (pagg. 1-3), chiedendo dichiararsi “nulla, annullabile e/o inefficace la disamina depositata dalla Dott.ssa in data 18.10.2024”. Per_1
Anzitutto, deve osservarsi che la difesa attorea eccepisce la nullità della CTU del tutto apoditticamente, senza meglio chiarire per quali ragioni l'elaborato sarebbe affetto da tale vizio;
del tutto improprio e immotivato il richiamo alle categorie dell'annullabilità e dell'inefficacia.
Per il resto, la difesa attorea muove dei rilievi (invero di non chiara intelligibilità, circa il bareme utilizzato dalla CTU), osservando tra l'altro che “basti la semplice considerazione che il patire quattro fratture localizzate nella stessa zona (ad esempio, il busto) causa incontrovertibilmente delle conseguenze invalidanti maggiori sull'esistenza del lesionato rispetto all'ipotesi di altrettante fratture localizzate in zone differenti: pertanto, nella valutazione complessiva tale circostanza non può mai portare ad un risultato che si discosti così sensibilmente (11,5%) dal massimo previsto (18%) o dalla somma del minimo previsto (4%) per ciascuna frattura (16%)” (conclusionale, pag. 3).
pagina 14 di 21 Le censure avverso la CTU non sono condivisibili, avendo la Dott.ssa riscontrato Per_1 abbondantemente, con valutazioni che si condividono pienamente, i rilievi del CTP attoreo e anche quelli del CTP convenuto.
Quanto al secondo ordine di rilievi (che sembra ribadire i rilievi già svolti dal CTP attoreo, per cui la
CTU non avrebbe valutato tutte le “lesioni” conseguenti al sinistro), si condivide pienamente la valutazione della CTU di individuare le lesioni e i postumi significativi in quelle meglio indicate nella relazione e all'udienza di chiarimenti (con esclusione, per le ragioni su riportate, di quelle ulteriori indicati dal CTP attoreo), non essendo rilevanti, sotto il profilo medico-legale, le ulteriori problematiche indicate dal CTP attoreo: ciò perché, come condivisibilmente osservato in udienza dal
CTP convenuto, dette problematiche non hanno comportato dei postumi significativi sul piano permanente, unici che potrebbero avere un rilievo ai fini risarcitori.
In merito invece ai rilievi circa il barème, le censure attoree sono, come detto, disorganiche, non esponendo l'attore in maniera chiara quale dovrebbe essere il diverso barème di riferimento e a quale risultato esso dovrebbe portare, facendo CTP e difesa attorea indistintamente riferimento a tre diversi barème.
La CTU comunque ha ben argomentato, tanto nella relazione di CTU, quanto all'udienza di chiarimenti, precisando di aver fatto applicazione anzitutto dei criteri ma anche dei criteri Per_7 richiamati dal DM 2003 e che la percentuale di invalidità permanente determinata sarebbe coerente con entrambi i criteri.
Si condividono pienamente dette conclusioni, dovendosi ricordare che “La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003).” (Cass.
Sez. VI, Ord. n. 19229 del 15/6/2022). In quest'ottica, le tabelle cui ha fatto riferimento la CTU, Per_7 possono senz'altro dirsi un barème redatto con criterio scientifico e la CTU ha chiaramente e analiticamente chiarito le ragioni per cui ha stimato la percentuale nel 13/14%, a pag. 18-19 della relazione, chiarendo che “[…]Pertanto, riconoscendo un danno permanente di 2-3% per D4 e D7 e di
3-4% per D8 e D9, complessivamente si valuta un danno biologico permanente dell'11-12% per le fratture vertebrali dorsali come accertate dall'ausiliario.
Pare di tutta evidenza che la valutazione dell'11-12% per l'esito delle fratture vertebrali dorsali, motivato dai valori tabellari richiamati, ricomprende ampiamente l'esito anatomico e il correlato esito funzionale;
tale valutazione trova conferma anche dal paragone con il valore tabellare previsto per
l'artrodesi del tratto dorsale (ovvero per il blocco articolare completo) le medesime tabelle prevedono pagina 15 di 21 una valutazione del 8-15% (“Artrodesi di 3-8 corpi vertebrali”) […]”a cui la CTU ha aggiunto “[…]un danno permanente di 1-2% per gli esiti di frattura del IV dito mano sin (si ritiene opportuno, anche in questo caso, indicare che le tabelle prevedono per l'anchilosi del IV dito, ovvero per il blocco delle tre articolazioni del IV dito in estensione, una valutazione del 3%: qui c'è un modestissimo deficit flessorio delle interfalangee, estensione completa).”.
Si condividono pienamente dette valutazioni, non essendoci ragioni per discostarsi dalle valutazioni della CTU – di cui pertanto deve essere respinta l'istanza di rinnovazione, pure articolata dalla difesa attorea - dovendosi individuare la misura dell'IP nel 14%, stante l'interessamento a diverse aree del corpo delle lesioni, connotate da postumi significativi, appurate dal CTU.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
22.8.2015 – 20 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
7.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi 134 giorni, di cui 4 al 100%, 60 al 75%, 30 al 50% e 40 al 25%, stimando la sofferenza menomazione correlata come media per la prima fase di IT, lieve a postumi stabilizzati.
pagina 16 di 21 Dunque: (i) per i 4 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata, pare congruo riconoscere € 115,00 al giorno (in ragione del grado medio della sofferenza menomazione-correlata), per complessivi € 460,00 (115x 4);
(ii) per i 60 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica media - pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 5.175,00 (86,25 x 60);
(iii) per i 30 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media - pare congruo riconoscere € 57,25 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 1.725,00 (57,25 x 30);
(iv) per i 40 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 28,75 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 1.150,00 (28,75 x 40).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 8.510,00 (460 + 5.175 + 1725 + 1150).
7.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che la percentuale può essere indicata nel 14% e che il CTU ha stimato il lieve il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore.
Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (20 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 39.167,00.
7.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale in ragione della sofferenza menomazione- correlata nel permanente – non avendo l'attore allegato e provato ulteriori elementi a dimostrazione di una particolare sofferenza interiore -, nella misura del 30% del danno biologico permanente, per complessivi € 11.750,10.
7.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
7.2.1. Quanto alle spese mediche, la CTU ha riconosciuto come congrui esborsi per € 3.888,40, quantificazione su cui in conclusionale l'attore non ha mosso rilievi (pag. 4). CP Nel costituirsi aveva contestato la richiesta, osservando che nessun rimborso spetterebbe per prestazioni non eseguite dal Servizio Sanitario Nazionale. Detti rilievi sono inconsistenti, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, sent. n. 29308 del 23/10/2023).
Dovranno pertanto essere riconosciute le spese indicate CTU, per € 3.888,40.
pagina 17 di 21 7.2.2. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata (i) da e (ii) dal legale. Controparte_4
Entrambe le domande devono essere rigettate. Quanto alle prime, si rammenta, come chiarito dalle
Sezioni Unite (Cass. SU, sent. 16990 del 10/7/2017), che tali spese hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità – valutazione da operarsi ex ante, in base alle circostanze concrete del caso – e non può essere riconosciuto laddove l'attività sia stata
“superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (conformi in tal senso, tra le altre Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e Cass. Sez.
III, sent. n. 37477 del 22/12/2022).
7.2.2.1. Quanto all'attività della s.a.s., deve anzitutto darsi atto che l'attore non ha meglio quantificato l'ammontare richiesto: al ricorso introduttivo aveva infatti allegato una mera notula, da ca. € 16.000,00
(doc. 8); alla conclusionale – quindi tardivamente – ne ha allegata una diversa, da € 8.000 ca. (doc. 13).
In conclusionale l'attore ha dedotto che “l'omesso pagamento dei preavvisi della CP_4 [...] allegati come doc. n. 8 e n. 12 non possa essere di impedimento al sig. nella CP_4 Pt_1 richiesta di liquidazione di tale spesa in quanto la predetta Società ha una contabilità “per cassa” ed il mancato saldo della notula attiene dunque unicamente al rapporto di credito/debito esistente tra quest'ultima ed il sig. . Semmai, una volta riconosciuta tale voce in sede di decisione Parte_1 giudiziale, le convenute potranno sospendere il saldo in attesa di emissione di fattura ma all'unico fine di non incorrere in violazioni di norme in materia contabile, aspetto connesso ma diverso rispetto alla sussistenza del suddetto credito.” (pag. 5).
Al di là della correttezza o meno di tale impostazione, nel caso di specie le notule non sono utili a provare non solo l'esborso, ma anche il sorgere di un debito dell'attore verso la società di assistenza
(stante peraltro l'enorme discrasia tra le due notule, di talché non può neanche ipotizzarsi quale sia l'asserito credito vantato dalla società verso il ). Pt_1
In secondo luogo, dalla documentazione prodotta da parte attrice a sostegno della propria pretesa (cfr. doc. 6 e 11) non emerge, nel senso su inteso, l'utilità dell'attività svolta dalla società che in conclusionale (pag. 4) l'attore descrive come “determinante nel conseguire il risultato del versamento” dell'acconto e comunque al “sollecito e salvezza dalla prescrizione e decadenza”.
In realtà, dalla documentazione prodotta dall'attore non emerge in alcun modo la rilevanza dell'attività svolta dalla s.a.s. Il doc. 6 è infatti una comunicazione inviata l'1.9.2017, dopo il versamento pagina 18 di 21 dell'acconto, come emerge dalla comunicazione stessa. Dalla comunicazione non emerge quindi che l'attività asseritamente prestata dalla s.a.s. sia stata eziologicamente utile al fine del riconoscimento del predetto acconto, risultando anzi che sia intervenuta in una seconda fase. Controparte_4
Alcuna utilità per la posizione dell'attore hanno poi le comunicazioni prodotte sub. doc. 11 (allegato alla seconda 183) e inviate il 17.6.2020 e il 5.10.2020, asseritamente rilevanti al fine dell'interruzione della prescrizione: la prescrizione era infatti stata già interrotta per effetto del riconoscimento dell'acconto e ad ogni modo, l'invio di una comunicazione di messa in mora non integra una risoluzione di una questione tecnica di particolare complessità.
7.2.2.2. Quanto all'attività del legale, l'attore non ha meglio delineato in cosa si sarebbe estrinsecata.
Dall'esame dei documenti prodotti emerge che l'attività del legale, in sede stragiudiziale, si sia esaurita nell'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e in una successiva comunicazione, a fronte del diniego a partecipare di (doc.7). CP_1
Quanto alle spese per la fase di negoziazione assistita, richieste dal legale, va osservato che parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma sez. V, 12 aprile 2023, sent. n. 5828), assimila i compensi per le c.d. adr (mediazione, negoziazione obbligatoria) a delle spese stragiudiziali, ritenendo pertanto che esse debbano essere considerate delle richieste di danno emergente, in linea con i principi espressi da Cass. S.U. sent. n. 16990 del 10/7/2017 (e dagli ulteriori precedenti di legittimità, tra cui quelli indicati in precedenza).
In realtà, va evidenziato che le Sezioni Unite (e la giurisprudenza di legittimità che, anche in via tralatizia, le ha richiamate) paiono riferirsi a ipotesi di spese stragiudiziali in senso stretto (e, quindi, richieste di rimborso per gli esborsi sostenuti verso società di consulenza legale;
perizie ante causam) – da un esame della parte motiva, il precedente del 2017 si riferisce ad un procedimento antecedente all'introduzione del d.lgs. 28/2010 e, in generale, della mediazione e negoziazione, quali condizioni di procedibilità.
La mediazione e negoziazione assistita, laddove costituiscano condizione di procedibilità sono sì un'attività stragiudiziale, ma connessa ad un procedimento che deve essere esperito a condizione di improcedibilità del giudizio. In questo contesto, sono assimilabili a delle spese di lite (Cass. Sez. II, ord. n. 32306 del 21/11/2023, in punto di spese di mediazione) sicché esse vanno liquidate (a prescindere dalla prova del relativo esborso, applicandosi in subordine i parametri legali), in tale sede e, dunque, secondo la soccombenza.
7.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 63.315,50 (€ 8.510,00 per I.T., –
pagina 19 di 21 comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 39.167,00 per danno biologico permanente;
€ 11.750,10 a ristoro del danno morale sull'IP; € 3.888,40 per spese mediche).
In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. di nella causazione dell'evento Pt_1 dannoso, per le ragioni esposte, il risarcimento va ridotto del 30%. Il 70% del danno che i convenuti dovevano risarcire è dunque pari a € 44.320,85
8. Emerge pertanto che la somma riconosciuta a a ristoro del danno è stata del tutto ristorata ante Pt_1
CP causam da (essendo pacifico tra le parti che la Compagnia ha proceduto a versare un acconto di €
47.796,60); tale conclusione non varierebbe neanche dall'applicazione, previa devalutazione, di rivalutazione e interessi all'importo così stimato all'attualità, posto che gli stessi andrebbero computati anche sull'acconto, secondo le modalità meglio chiarite dalla condivisibile e maggioritaria giurisprudenza di legittimità (tra le varie, cfr. Cass. Sez. III, n. 16027 del 18/5/2022; tra le varie conformi Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017). CP Essendo – come eccepito da sin dalla costituzione – le somme già corrisposte a Pt_1 integralmente satisfattive e anzi superiori a quanto spettantigli a titolo di risarcimento del danno, le domande dell'attore dovranno essere rigettate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM
55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al petitum, in quello da € 52.000,01 ad € 260.000,00 ex art. 6, co 1 d.l.
55/2014– applicati ai minimi per fase di studio, introduttiva, decisionale, in considerazione dell'estrema linearità in fatto e diritto della controversia e ai medi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività comunque resasi necessaria e precisamente: 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
2.127,00 per la fase decisionale, per complessivi € 9.887,00 oltre accessori.
Nulla sulle spese tra e vittoriosa ma che non ha sostenuto spese difensive, attesa Pt_1 CP_2 la contumacia.
Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico dell'attore, ferma la responsabilità solidale delle parti verso gli ausiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) respinge le domande attoree;
(ii) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , pari ad € 9.887,00 Parte_1 CP_1 per compensi, oltre accessori sui compensi;
pagina 20 di 21 (iii) nulla sulle spese tra e Parte_1 Controparte_2
(iv) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese di CTU, già Parte_1 liquidate con separati decreti, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti degli ausiliari.
Vicenza, 14 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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