Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2026, proposto da
IN RU CI GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Calcaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Torino Prot. nr. 2800/2025 datato 17.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa OL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in particolare in quanto il termine previsto dall’art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 per il rinnovo del titolo di soggiorno non presenta carattere perentorio. Lamenta inoltre un vizio di istruttoria, non avendo l’amministrazione considerato le concrete possibilità lavorative del ricorrente, il suo inserimento familiare o la possibilità di rilasciare un titolo di diversa natura, quale quello, ad esempio, per attesa occupazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 16.4.2026, previo avviso alle parti, la causa è stata discussa e decisa nel merito.
E’ pacifico che il precedente permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare è scaduto in data 1.4.2023.
Risulta dagli atti che l’istanza di rinnovo è stata depositata in data 31.10.2025.
Si allega in ricorso che, negli oltre due anni intercorsi tra la scadenza del precedente titolo di soggiorno e la domanda di rinnovo, il ricorrente avrebbe conseguito un non meglio identificato titolo di soggiorno di carattere temporaneo; al proposito si menziona il documento 4 che, tuttavia, risulta essere unicamente la ricevuta rilasciata dalla Questura all’atto di presentazione della domanda di rinnovo in data 31.10.2025 la quale, pur abilitando al soggiorno sino alla definizione della pratica, non rappresenta in alcun modo un titolo di soggiorno temporaneo.
L’amministrazione si è limitata a dichiarare l’istanza inammissibile per la radicale assenza dei presupposti del rinnovo rispetto ad un titolo di soggiorno scaduto da oltre due anni.
Evidenzia parte ricorrente, correttamente, che, per quanto concerne il termine di legge previsto per domandare il rinnovo del titolo di soggiorno (60 giorni prima della scadenza), tale termine non viene considerato perentorio in giurisprudenza.
Pur essendo l’argomento condivisibile, il principio non può trovare applicazione nel caso di specie; la non perentorietà del termine viene infatti affermata per evitare esiti draconiani nei confronti di soggetti legittimamente soggiornanti che, per qualsivoglia ragione, incorrano in minimi disguidi all’atto del rinnovo; è chiaro tuttavia come un tempo di oltre due anni trascorso tra scadenza del titolo e domanda di rinnovo rescinde inesorabilmente i due procedimenti, non consente neppure di comprendere se ed a quale titolo l’interessato sia nelle more stato presente sul territorio ed evidentemente riconduce la pretesa ad una nuova domanda di rilascio.
Ne discende che correttamente l’amministrazione si è limitata a dichiarare l’inammissibilità della domanda in termini di rinnovo senza entrare nel merito della posizione del ricorrente.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TO, Presidente FF, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL TO |
IL SEGRETARIO