Art. 2. Promozione 1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonche' degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonche' degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.