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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1701/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5746/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- SIL RIFIUTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- SIL RIFIUTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- SIL RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2003
- SIL RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2004
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2002
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2003
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2004
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2005 - SIL RIFIUTO IRAP 2002
- SIL RIFIUTO IRAP 2003
- SIL RIFIUTO IRAP 2004
- SIL RIFIUTO IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/11/2018 il sig. Resistente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava il silenzio- rifiuto, meglio specificato in epigrafe, relativamente all'istanza, presentata il 26.11.2008, con la quale richiedeva il rimborso del 50% dei tributi Irpef, IVA, add. Regionale e Comunale corrisposte nel periodo
2002-2005, per un totale di €. 5.827,13. Sosteneva la ricorrente di essere residente nel Comune di Acireale, di avere effettuato tutti i versamenti tributari e di avere diritto al rimborso del 50% delle imposte pagate, per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che non hanno pagato nulla o hanno successivamente regolarizzato la propria posizione pagando in forma ridotta come consentito dalla legge. Ha inoltre richiamato a conforto della domanda i precedenti giurisprudenziali in materia.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituita in giudizio, ha precisato che l'IVA non è rimborsabile e per il resto ha precisato che sono in corso accertamenti.
All'udienza pubblica del 9 gennaio 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la corte adita:
“Il ricorso è fondato.
La Commissione europea ha statuito che le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1011, della legge
296/2006 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, non mancando di precisare al punto
115 della predetta decisione che “ La Commissione ritiene, tuttavia, che gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misura in esame non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile”. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, l'onere della prova in ordine all'applicabilità del regime de minimis ai fini della valutazione di compatibilità dell'agevolazione è posto a carico del contribuente, operatore economico, che richieda il rimborso, il quale deve dimostrare che l'ammontare totale degli aiuti pubblici ricevuti in qualsiasi forma nel triennio di riferimento non supera la soglia fissata dai regolamenti europei. In particolare, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento
(UE) n.1407/2013 . “L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari”.
Ebbene, il ricorrente ha depositato tempestivamente la domanda di rimborso e ha documentato di non aver ricevuto aiuti a titolo “de minimis”. A tal proposito ha allegato dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato “di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso, nei due anni precedenti e negli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004, 2005 e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “ de minimis” .
Tale documentazione deve ritenersi idonea a provare il requisito, a fronte di una mancata contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE, come ha stabilito la Corte di
Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, I.; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084;
16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)".
La Corte, pertanto, dichiara il diritto al rimborso nella misura del 50% delle imposte versate, con esclusione dell'Iva.
Le spese devono essere compensate, in considerazione della materia trattata.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'ufficio, impugna la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso 50% di quanto versato dalla parte ricorrente a titolo di Irpef, addizionali comprese, con riferimento agli anni dal 2002 al 2005; in specie, per non avere tenuto conto che il rimborso previsto dalla predetta agevolazione concerne il 50% delle somme versate dal 29/10/2002 al 15/12/2005.
In via preliminare si rileva, che nel merito del diritto al rimborso dell'eccedenza in favore di chi ha già corrisposto integralmente i tributi in base al principio generale sancito dall'articolo 2697 c.c. il contribuente
è tenuto a fornire la prova del proprio diritto al rimborso delle somme versate e dei fatti posti a fondamento del proprio diritto, tra i quali l'effettivo versamento delle imposte di cui si chiede il rimborso.
Va da sé che i giudici del primo grado non dicono da quale documentazione prodotta dalla parte hanno rilevato i versamenti effettuati dalla ricorrente, del quale hanno dichiarato il diritto al rimborso del contribuente.
Premesso quanto sopra, preso atto della conformità della presente decisione all'orientamento ormai assunto dalla Suprema Corte nella questione concernente la riduzione dei tributi a seguito di calamità naturali previste dalle norme agevolative introdotte dal legislatore nazionale in occasione di eventi calamitosi tra i quali va annoverata la previsione di cui all'art.1, comma 1011 della legge 27 dicembre 2006, n.296 –eventi sismici e vulcanici nella provincia di Catania del 2002, tuttavia i giudici nell'accogliere il ricorso di parte e disporre il rimborso del 50% delle somme richieste hanno violato la norma posta dall'art.1 comma 1011 della legge
296/2006 laddove hanno omesso di considerare che l'agevolazione, concernendo coloro i quali risultavano residenti alla data del 29/10/2002 nei comuni colpiti dagli eventi sismici, ha per oggetto non il 50% delle somme versate nell'intero anno 2002 ma solo quelle relative ai versamenti di imposte effettuati sino alla data del 15 dicembre 2005.
Pertanto, va riformata la sentenza nella parte in cui riconoscendo il diritto al rimborso delle somme versate in riferimento ai periodi d'imposta che vanno dal 2002 al 2005 piuttosto che spettanti in relazione a quanto dalla parte pagato e per il periodo previsto dalla normativa, si pone in contrasto la norma contenuta nel più volte citato art.1 comma 1011 della legge 296/2006.
In particolare, conformemente a quanto disposto dalla norma alla parte non spetta alcun rimborso Irpef, giàcchè la stessa per gli anni in questione non ha effettuato alcun versamento;
l'unico versamento relativo all'anno 2005 è riconducibile alla data del 16 luglio 2007 (come da prospetto che si allega), quindi ben oltre il termine ultimo del 15 dicembre2005 fissato dalla normativa citata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 20
Marzo 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il Sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Con il ricorso in appello l'Ufficio pretende sostenere che il primo giudice avrebbe errato perché non risulterebbero versamenti.
Fermo restando che l'IVA è già stata esclusa dal primo giudice (perché il diritto al rimborso è in contrasto con la normativa europea) deve dirsi che la somma chiesta a rimborso per IRPEF, IRAP e Addizionali corrisponde esattamente al 50% della somma dovuta come imposta netta risultante dalla dichiarazione dei redditi (es. RIGO RN imposta netta del modello UNICO degli anni di riferimento 2002/2003/2004/2005) perché è quello l'onere per imposte sostenuto dal contribuente e che, in ragione del superiore principio di eguaglianza con gli altri contribuenti, deve essere riportato al dovuto del solo 50%.
Infatti dalle dichiarazioni dei redditi risulta chiaramente che, come imposta netta, il contribuente ha assolto gli importi per IRFEF e di questi il 50% , per il noto principio, vanno rimborsati.
Ma è facile indicare che per l'anno 2005 il contribuente ha versato i seguenti importi per versamenti diretti con modello F24: IRPEF euro 2.259,00; Add reg euro 123,00; Add. Com. euro 68,00. Altresì per l'anno 2004 ha versato i seguenti importi. IRPEF euro 320,00; Acconto IRPEF euro 125,44; Add. Reg. euro 149,00; Add
Com. euro 83,00.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita memoria con produzione documentale.
All'Udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva che, nei giudizi aventi ad oggetto il rimborso di tributi (anche in forma di impugnazione del silenzio-rifiuto), il contribuente è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, tra i quali rientrano:
l'esistenza del titolo giuridico che fonda il rimborso;
l'avvenuto pagamento (o comunque l'effettivo esborso) delle somme richieste. Tale assetto discende dal principio generale di cui all'art.2697 c.c. , applicabile anche al contenzioso tributario. Ne consegue che il giudice non può riconoscere un rimborso in base a una mera allegazione, né può prescindere dalla ricostruzione puntuale delle somme effettivamente versate, della loro imputazione e della loro collocazione temporale rispetto alla disciplina agevolativa invocata. Inoltre, la disciplina dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, come richiamata in atti, non introduce un rimborso generalizzato per “annualità d'imposta”, bensì una riduzione correlata a adempimenti e versamenti entro un perimetro temporale definito dagli eventi emergenziali e dalle norme attuative: l'agevolazione, secondo la ricostruzione dell'Ufficio (non efficacemente confutata sul piano documentale dall'appellato), concerne i versamenti effettuati nel periodo 29/10/2002 – 15/12/2005. Ne deriva che: i versamenti eseguiti oltre tale limite temporale non possono essere posti a base del rimborso agevolativo;
non può essere riconosciuta la restituzione “per anno d'imposta” in via astratta, senza ricondurre le singole somme alla finestra temporale rilevante.
La memoria dell'Ufficio segnala che, per alcune poste, il contribuente avrebbe assolto il debito tramite compensazione. In tale ipotesi, in mancanza di prova di un effettivo pagamento, non è configurabile un rimborso quale restituzione di somme indebitamente versate, poiché difetta l'elemento costitutivo dell'uscita finanziaria. Pertanto, ai fini della spettanza del rimborso, la prova deve riguardare: l'esistenza di F24 o altri documenti di pagamento;
l'importo; la causale/tributo; la data del versamento, con verifica della riconducibilità al periodo agevolato. La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il rimborso del 50% di IRPEF e addizionali per gli anni 2002–2005, non risulta sorretta da una puntuale indicazione: dei documenti dai quali siano stati desunti i versamenti;
della quantificazione ancorata alle date effettive dei pagamenti;
dell'eventuale distinzione tra somme pagate e somme compensate. Tale carenza assume rilievo decisivo in quanto l'esatta ricostruzione del “pagato” costituisce presupposto indefettibile dell'accertamento del diritto al rimborso.
Nel caso in esame: l'Ufficio ha evidenziato (anche con produzione documentale) una quantificazione dei soli importi versati mediante F24 per alcune annualità, e ha contestato l'assenza di versamenti utili per altre poste;
è stata specificamente dedotta l'inutilizzabilità del versamento del 16/07/2007 (annualità 2005) poiché successivo al termine del 15/12/2005. L'appellato, pur affermando la spettanza del rimborso con riferimento all'imposta “netta” emergente dalle dichiarazioni, non supera la contestazione sul punto decisivo:
l'agevolazione non può essere parametrata in modo automatico alla sola imposta netta dichiarata, se non vi è prova coerente e completa dell'effettivo pagamento e della relativa collocazione temporale entro la finestra agevolata. Ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata, e rigetto della domanda di rimborso nella parte accolta in prime cure.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5746/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- SIL RIFIUTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- SIL RIFIUTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- SIL RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2003
- SIL RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2004
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2002
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2003
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2004
- SIL RIFIUTO IVA-ALTRO 2005 - SIL RIFIUTO IRAP 2002
- SIL RIFIUTO IRAP 2003
- SIL RIFIUTO IRAP 2004
- SIL RIFIUTO IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/11/2018 il sig. Resistente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava il silenzio- rifiuto, meglio specificato in epigrafe, relativamente all'istanza, presentata il 26.11.2008, con la quale richiedeva il rimborso del 50% dei tributi Irpef, IVA, add. Regionale e Comunale corrisposte nel periodo
2002-2005, per un totale di €. 5.827,13. Sosteneva la ricorrente di essere residente nel Comune di Acireale, di avere effettuato tutti i versamenti tributari e di avere diritto al rimborso del 50% delle imposte pagate, per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che non hanno pagato nulla o hanno successivamente regolarizzato la propria posizione pagando in forma ridotta come consentito dalla legge. Ha inoltre richiamato a conforto della domanda i precedenti giurisprudenziali in materia.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituita in giudizio, ha precisato che l'IVA non è rimborsabile e per il resto ha precisato che sono in corso accertamenti.
All'udienza pubblica del 9 gennaio 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Affermava la corte adita:
“Il ricorso è fondato.
La Commissione europea ha statuito che le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1011, della legge
296/2006 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, non mancando di precisare al punto
115 della predetta decisione che “ La Commissione ritiene, tuttavia, che gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misura in esame non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento de minimis applicabile”. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, l'onere della prova in ordine all'applicabilità del regime de minimis ai fini della valutazione di compatibilità dell'agevolazione è posto a carico del contribuente, operatore economico, che richieda il rimborso, il quale deve dimostrare che l'ammontare totale degli aiuti pubblici ricevuti in qualsiasi forma nel triennio di riferimento non supera la soglia fissata dai regolamenti europei. In particolare, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento
(UE) n.1407/2013 . “L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari”.
Ebbene, il ricorrente ha depositato tempestivamente la domanda di rimborso e ha documentato di non aver ricevuto aiuti a titolo “de minimis”. A tal proposito ha allegato dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale ha dichiarato “di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso, nei due anni precedenti e negli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004, 2005 e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “ de minimis” .
Tale documentazione deve ritenersi idonea a provare il requisito, a fronte di una mancata contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE, come ha stabilito la Corte di
Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, I.; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084;
16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)".
La Corte, pertanto, dichiara il diritto al rimborso nella misura del 50% delle imposte versate, con esclusione dell'Iva.
Le spese devono essere compensate, in considerazione della materia trattata.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'ufficio, impugna la suddetta sentenza chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso 50% di quanto versato dalla parte ricorrente a titolo di Irpef, addizionali comprese, con riferimento agli anni dal 2002 al 2005; in specie, per non avere tenuto conto che il rimborso previsto dalla predetta agevolazione concerne il 50% delle somme versate dal 29/10/2002 al 15/12/2005.
In via preliminare si rileva, che nel merito del diritto al rimborso dell'eccedenza in favore di chi ha già corrisposto integralmente i tributi in base al principio generale sancito dall'articolo 2697 c.c. il contribuente
è tenuto a fornire la prova del proprio diritto al rimborso delle somme versate e dei fatti posti a fondamento del proprio diritto, tra i quali l'effettivo versamento delle imposte di cui si chiede il rimborso.
Va da sé che i giudici del primo grado non dicono da quale documentazione prodotta dalla parte hanno rilevato i versamenti effettuati dalla ricorrente, del quale hanno dichiarato il diritto al rimborso del contribuente.
Premesso quanto sopra, preso atto della conformità della presente decisione all'orientamento ormai assunto dalla Suprema Corte nella questione concernente la riduzione dei tributi a seguito di calamità naturali previste dalle norme agevolative introdotte dal legislatore nazionale in occasione di eventi calamitosi tra i quali va annoverata la previsione di cui all'art.1, comma 1011 della legge 27 dicembre 2006, n.296 –eventi sismici e vulcanici nella provincia di Catania del 2002, tuttavia i giudici nell'accogliere il ricorso di parte e disporre il rimborso del 50% delle somme richieste hanno violato la norma posta dall'art.1 comma 1011 della legge
296/2006 laddove hanno omesso di considerare che l'agevolazione, concernendo coloro i quali risultavano residenti alla data del 29/10/2002 nei comuni colpiti dagli eventi sismici, ha per oggetto non il 50% delle somme versate nell'intero anno 2002 ma solo quelle relative ai versamenti di imposte effettuati sino alla data del 15 dicembre 2005.
Pertanto, va riformata la sentenza nella parte in cui riconoscendo il diritto al rimborso delle somme versate in riferimento ai periodi d'imposta che vanno dal 2002 al 2005 piuttosto che spettanti in relazione a quanto dalla parte pagato e per il periodo previsto dalla normativa, si pone in contrasto la norma contenuta nel più volte citato art.1 comma 1011 della legge 296/2006.
In particolare, conformemente a quanto disposto dalla norma alla parte non spetta alcun rimborso Irpef, giàcchè la stessa per gli anni in questione non ha effettuato alcun versamento;
l'unico versamento relativo all'anno 2005 è riconducibile alla data del 16 luglio 2007 (come da prospetto che si allega), quindi ben oltre il termine ultimo del 15 dicembre2005 fissato dalla normativa citata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 20
Marzo 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il Sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Con il ricorso in appello l'Ufficio pretende sostenere che il primo giudice avrebbe errato perché non risulterebbero versamenti.
Fermo restando che l'IVA è già stata esclusa dal primo giudice (perché il diritto al rimborso è in contrasto con la normativa europea) deve dirsi che la somma chiesta a rimborso per IRPEF, IRAP e Addizionali corrisponde esattamente al 50% della somma dovuta come imposta netta risultante dalla dichiarazione dei redditi (es. RIGO RN imposta netta del modello UNICO degli anni di riferimento 2002/2003/2004/2005) perché è quello l'onere per imposte sostenuto dal contribuente e che, in ragione del superiore principio di eguaglianza con gli altri contribuenti, deve essere riportato al dovuto del solo 50%.
Infatti dalle dichiarazioni dei redditi risulta chiaramente che, come imposta netta, il contribuente ha assolto gli importi per IRFEF e di questi il 50% , per il noto principio, vanno rimborsati.
Ma è facile indicare che per l'anno 2005 il contribuente ha versato i seguenti importi per versamenti diretti con modello F24: IRPEF euro 2.259,00; Add reg euro 123,00; Add. Com. euro 68,00. Altresì per l'anno 2004 ha versato i seguenti importi. IRPEF euro 320,00; Acconto IRPEF euro 125,44; Add. Reg. euro 149,00; Add
Com. euro 83,00.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita memoria con produzione documentale.
All'Udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva che, nei giudizi aventi ad oggetto il rimborso di tributi (anche in forma di impugnazione del silenzio-rifiuto), il contribuente è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, tra i quali rientrano:
l'esistenza del titolo giuridico che fonda il rimborso;
l'avvenuto pagamento (o comunque l'effettivo esborso) delle somme richieste. Tale assetto discende dal principio generale di cui all'art.2697 c.c. , applicabile anche al contenzioso tributario. Ne consegue che il giudice non può riconoscere un rimborso in base a una mera allegazione, né può prescindere dalla ricostruzione puntuale delle somme effettivamente versate, della loro imputazione e della loro collocazione temporale rispetto alla disciplina agevolativa invocata. Inoltre, la disciplina dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, come richiamata in atti, non introduce un rimborso generalizzato per “annualità d'imposta”, bensì una riduzione correlata a adempimenti e versamenti entro un perimetro temporale definito dagli eventi emergenziali e dalle norme attuative: l'agevolazione, secondo la ricostruzione dell'Ufficio (non efficacemente confutata sul piano documentale dall'appellato), concerne i versamenti effettuati nel periodo 29/10/2002 – 15/12/2005. Ne deriva che: i versamenti eseguiti oltre tale limite temporale non possono essere posti a base del rimborso agevolativo;
non può essere riconosciuta la restituzione “per anno d'imposta” in via astratta, senza ricondurre le singole somme alla finestra temporale rilevante.
La memoria dell'Ufficio segnala che, per alcune poste, il contribuente avrebbe assolto il debito tramite compensazione. In tale ipotesi, in mancanza di prova di un effettivo pagamento, non è configurabile un rimborso quale restituzione di somme indebitamente versate, poiché difetta l'elemento costitutivo dell'uscita finanziaria. Pertanto, ai fini della spettanza del rimborso, la prova deve riguardare: l'esistenza di F24 o altri documenti di pagamento;
l'importo; la causale/tributo; la data del versamento, con verifica della riconducibilità al periodo agevolato. La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il rimborso del 50% di IRPEF e addizionali per gli anni 2002–2005, non risulta sorretta da una puntuale indicazione: dei documenti dai quali siano stati desunti i versamenti;
della quantificazione ancorata alle date effettive dei pagamenti;
dell'eventuale distinzione tra somme pagate e somme compensate. Tale carenza assume rilievo decisivo in quanto l'esatta ricostruzione del “pagato” costituisce presupposto indefettibile dell'accertamento del diritto al rimborso.
Nel caso in esame: l'Ufficio ha evidenziato (anche con produzione documentale) una quantificazione dei soli importi versati mediante F24 per alcune annualità, e ha contestato l'assenza di versamenti utili per altre poste;
è stata specificamente dedotta l'inutilizzabilità del versamento del 16/07/2007 (annualità 2005) poiché successivo al termine del 15/12/2005. L'appellato, pur affermando la spettanza del rimborso con riferimento all'imposta “netta” emergente dalle dichiarazioni, non supera la contestazione sul punto decisivo:
l'agevolazione non può essere parametrata in modo automatico alla sola imposta netta dichiarata, se non vi è prova coerente e completa dell'effettivo pagamento e della relativa collocazione temporale entro la finestra agevolata. Ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata, e rigetto della domanda di rimborso nella parte accolta in prime cure.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)