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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 380/2023
promossa da
-appellante- Parte_1
Avv. Paolo Stolzi
contro
-appellante incidentale- Controparte_1
Avv. Mauro Montini e REGIONE TOSCANA contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 449/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 19.05.2023, notificata il 24.05.2023.
All'udienza del 19.09.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
I fatti materiali oggetto della causa sono pacifici. è dirigente dell' fino al Controparte_1 Parte_1
31.12. 2015, settore Agricoltura e Foreste e Ufficio Gare Associato. Dal 01.01.2016 è passato nei ruoli dirigenziali della Regione Toscana, nell'ambito del trasferimento delle funzioni nella materia Agricoltura, dall'Ente Locale alla Regione, in attuazione della L. n. 56/2014 cd. Legge Del Rio, di riforma dell'ordinamento degli enti territoriali. Le materia e l'ufficio Gare Associato sono rimasti nell'Ente CP_2
Locale. Nel periodo 7/2014- 12/2015 ha svolto l'interim relativo al servizio Ufficio Associato al Personale ricompreso negli Affari Generali. In primo grado la parte privata ha formulato tre domande: pagina 1 di 11 1. il riconoscimento del diritto a percepire, dal 01.01.2016 al 31.08.2019, la retribuzione di posizione in misura maggiore da quella erogata dalla Regione Toscana, perché rideterminata in peius dall' Parte_1
, in vista del passaggio nei ruoli della
[...] [...]
, con delibera n. 70/2015, lo ha individuato Parte_1 quale figura interessata dal transito nei ruoli regionali per la prevalenza delle funzioni in agricoltura, svolte nel 2014, con trattamento economico fondamentale intero ed accessorio in quota parte afferente solo alle funzioni del settore Agricoltura, disponendo la pesatura della posizione oggetto del passaggio e di quelle residue rimaste presso l' Parte_1
; con delibera n. 104/2015 del 22.12.2015 della Giunta la
[...] Pt_2 ha riorganizzato le funzioni rimaste in capo all'ente, ridenominato il servizio cui fanno capo solo le funzioni regionali e relativo personale oggetto del trasferimento (Servizio Agricoltura) diretto dal e rideterminato in CP_1 peius la sua retribuzione di posizione, pesata solo sulle funzioni trasferite;
con decreto del Presidente n. 27 del 29.12.2015 la ha disposto la Pt_2 decorrenza della nuova pesatura e dell'incarico di direzione del servizio Agricoltura. Il ricorrente ha indirizzato la domanda a titolo retributivo nei confronti della Regione Toscana, in via subordinata ed alternativa, a titolo risarcitorio, nei confronti dell' . Parte_1
2. Il riconoscimento del diritto a percepire dall' Parte_1
una maggiore retribuzione di risultato relativa all'anno 2015 sulla
[...] base della valutazione della performance e delle somme presenti nel corrispondente fondo, secondo la disciplina degli artt. 27 e 28 CCNL del 23.12.1999 e dell'accordo decentrato del 29.12.2015, in relazione a somme non erogate per la vacanza del posto dirigenziale.
3. L'integrale percezione della retribuzione di posizione dalla
[...]
per avere ricoperto dal 1.07.2014 al 31.12.2015, Parte_1
l'interim dell'Ufficio Associato del Personale.
Il Tribunale di Firenze, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal dirigente. In accoglimento della prima domanda, in via subordinata e alternativa, ha condannando l' al risarcimento del danno subito dal ricorrente, a Parte_1 fronte della illegittimità della delibera n. 104 del 22.12.2015 della Giunta dell'
[...]
e del decreto n. 27 del 29.12.2015 del Presidente Parte_1 dell' danno quantificato in complessivi Parte_1 euro 41.433,33, oltre interessi e rivalutazione. Ha rigettato le restanti domande, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con riferimento alla prima domanda, l'odierno appellante incidentale in primo grado ricorrente, ha censurato la delibera e il decreto citati, con i quali l' Parte_1 sul presupposto che il dirigente svolgesse, oltre le prevalenti funzioni relative alla Agricoltura (oggetto del trasferimento) anche altre funzioni (Patrimonio Agricolo Forestale e Ufficio Gare Associato rimaste nell'ente locale), fatti pacifici tra le parti, ha ritenuto che il dipendente dovesse transitare con l'intero trattamento fondamentale, mentre per la retribuzione di posizione, dovesse transitare con quota parte afferente alla funzione dell'Agricoltura, da determinarsi attraverso la pagina 2 di 11 specifica pesatura. In sintesi, previa pesatura delle funzioni residue rimaste nell'ente (Patrimonio Agricolo Forestale e Ufficio Gare Associato), di quelle trasferite (Agricoltura) e riorganizzazione interna, con effetto dal 31.12.2015, al ricorrente è stata assegnata la titolarità del servizio Agricoltura e la retribuzione di posizione è stata rideterminata in peius (da 28.800,00 annui lordi a € 17.500,00). Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo regolante il trattamento normativo ed economico del personale dipendente a tempo indeterminato con funzioni dirigenziali dell'ente locale, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio della funzione trasferita, coinvolto nel trasferimento delle funzioni, in particolare: l'art. 1 comma 56 L. n. 56/2014, che stabilisce la conservazione del trattamento normativo ed economico in godimento al momento del trasferimento, “il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario” … “I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento ..”; l'art. 7 comma 3 L. R. n. 22/2015, che ha individuato il personale da trasferire, prevedendo che “Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito degli accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5”; il quale comma 5 che stabilisce: “L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3: a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014; b) il personale che risulta avere esercitato la funzione nell'anno 2014; c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;
d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013”; l'art. 7 comma 7 L.R. n. 22/2015 che disciplina la determinazione, da parte della amministrazioni di provenienza, del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale soggetta al trasferimento, prevedendo “ Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle il costo è calcolato considerando la posizione nella categoria del comparto che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli
pagina 3 di 11 oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.”; l'art. 8 comma 8 L.R. n. 22/2015 che dispone il mantenimento della posizione giuridica ed economica del personale trasferito in godimento al momento del trasferimento, stabilendo “Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata”; l'art. 9 comma 5 L.R. n. 22/2015 che prevede la conservazione degli specifici compensi goduti e la istituzione di fondi, per ciascuna tipologia di compenso contrattualmente prevista, sulla base della misura comunicata dalla amministrazione di provenienza, senza incrementi, fino alla applicazione del contratto collettivo decentrato e nei limiti della disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7, stabilendo “Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7: …[segue elenco delle diverse tipologie di compensi contrattuali],” al comma 7 e 7bis “7 Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle veri che ispettive di cui all'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale del le somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito(10). 7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 7.” Ha inoltre ricostruito anche la disciplina contrattual-collettiva, richiamando le previsioni che regolano la struttura della retribuzione del dirigente ( art. 33 CCNL 10.04.1996 ), il principio di omnicomprensività della retribuzione (art. 20 CCNL 22.02.2010, che “remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente”), la retribuzione di posizione ( art. 27 CCNL 23.12.1999 che stabilisce “1.
pagina 4 di 11 Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art. 26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di ……. omissis a un massimo di …… omissis. (…) 9. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione diposizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo”) e la retribuzione di risultato (28 e 29 CCNL 23.12.1999 che stabilisce
“
1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma1, del D.Lgs. n. 29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente CCNL e dell'art.18 della L. 109/94 ). Secondo il Tribunale, la delibera e il decreto adottati dall' dei Parte_1
sarebbero illegittimi, in quanto la normativa nazionale e Parte_1 Pt_1 regionale assicurerebbe al personale, che nell'anno 2014 esercitava in via esclusiva o prevalente le funzioni nelle materie oggetto del passaggio di competenze (nel caso in esame l'Agricoltura), il mantenimento della retribuzione in godimento al momento del trasferimento, sia con riferimento al trattamento economico fondamentale, che a quello accessorio (retribuzione di posizione e di risultato), prevedendo che il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento debba essere quantificato come risultante al 31 dicembre 2014. Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in assenza di una espressa previsione normativa, mancante nel caso in esame, l'ente non potesse rideterminare la retribuzione accessoria in godimento al lavoratore che esercitava l'attività in via prevalente (previo scorporo e pesatura delle funzioni non oggetto di trasferimento), come avvenuto nel caso in esame in peius ed ex post. Ha poi osservato che, per effetto dell'operazione, il diverso dirigente che ha assunto la titolarità delle funzioni rimaste in carico all' e che già aveva il massimo della misura della Parte_1 retribuzione di posizione, non ha conseguito alcun incremento stipendiale, mentre l'ente avrebbe conseguito un risparmio di spesa. Ha supportato la ritenuta illegittimità della operata rideterminazione richiamando il CCNL applicabile, che prevede una retribuzione di posizione attribuita in misura fissa al dirigente (a fronte di una valorizzazione unica, con diverse graduazioni, in ragione delle funzioni esercitate e delle relative responsabilità) ed il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui all'art. 24 D.lgs.165/2001, per il quale il trattamento economico fissato nei contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al dirigente e qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio ricoperto o comunque conferito dall'amministrazione presso cui presta servizio.
pagina 5 di 11 In forza di detti argomenti, ha accolto la domanda risarcitoria, formulata in via subordinata ed alternativa, condannando l' al pagamento della Parte_1 somma quantificata nel ricorso, non specificamente contestata. Ha invece rigettato la domanda nei confronti della Regione Toscana, ritenendo che la Regione abbia correttamente proceduto al pagamento delle retribuzioni, sulla base della normativa nazionale e regionale, in forza della comunicazione effettuata dalla nei limiti della costituzione del relativo fondo, non potendolo Parte_1 incrementare fino all'applicazione del primo contrato collettivo decentrato integrativo, sottoscritto dopo il primo CCNL stipulato dopo l'entrata in vigore della L. n. 56/2014.
Con riferimento alla seconda domanda, il dirigente ha lamentato la mancata erogazione della maggiore retribuzione di risultato relativa all'anno 2015, a lui spettante sulla base della valutazione della performance effettuata e delle somme presenti nel corrispondente fondo della contrattazione decentrata, secondo la disciplina degli artt. 27 e 28 CCNL del 23.12.1999 e dell'accordo decentrato del 29.12.2015, sul presupposto che il fondo debba essere ripartito per intero e la posizione dirigenziale vacante fosse oggetto di concorso. Il Tribunale ha rigettato da domanda, richiamando Cass. n. 13929/2021 che ha affermato, ai sensi dell'art. 26 CCNL Area della Dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali del 23.12.1999, la determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte all'interno dell'organico dell'ente, non potendo, un verbale di concertazione, ovvero un contratto decentrato integrativo, contenere disposizioni in contrasto con i vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali o comportare oneri dagli stessi non previsti. Il Tribunale ha evidenziato che, poiché nel 2015 erano effettivamente presenti in servizio presso l' 2 dirigenti, sui 3 previsti Parte_1 in pianta organica, non poteva tenersi conto del posto vacante, ai fini della determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, sicché le parti (residue) e le risorse (residue) della retribuzione di posizione e di risultato dei posti vacanti non potevano essere oggetto di redistribuzione tra i dirigenti presenti in servizio. Mentre, ha affermato, risultava accertato che il ricorrente avesse ricevuto la retribuzione di risultato relativa alla reggenza ad interim che ha espletato nell'anno 2015 (pari al 30% della retribuzione di posizione vacante, riportato al periodo di reggenza).
Quanto all'ultima domanda, il dirigente ha lamentato la mancata integrale percezione della retribuzione di posizione, per avere ricoperto, dal 1.07.2014 al 31.12.2015, l'interim dell'Ufficio Associato del Personale, rientrante nel settore Affari Generali ed Istituzionali, incarico in precedenza svolto da un dirigente del Comune di Borgo San Lorenzo, la cui corresponsione era subordinata alla comunicazione, da parte del , della corrispondente decurtazione del fondo Controparte_3 dirigenti comunale, mai effettuata. Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della domanda richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui all'art. 24 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il trattamento economico fissato nei contratti collettivi, con particolare riferimento, per quanto di interesse, alla retribuzione di posizione, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al dirigente e qualsiasi incarico conferito in ragione pagina 6 di 11 dell'ufficio ricoperto o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio. Ha poi evidenziato, in relazione all'interim relativo al settore Affari Generali e Istituzionali (cui afferisce anche l'Ufficio Personale Associato), che il ricorrente abbia già percepito, a titolo di retribuzione di risultato, una somma quantificata in misura pari al 30% della retribuzione di posizione vacante, riportato al periodo di reggenza, avendo l'ente sostenuto di avere valorizzato gli interim mediante il pagamento della retribuzione di risultato, non potendo essere erogate, a favore del medesimo dirigente, due (o più) retribuzioni di posizione.
La sentenza è oggetto di appello dell' Parte_1 relativamente alla pronuncia di condanna e di appello incidentale da parte del dirigente, relativamente al rigetto delle due restanti domande. La Regione Toscana, ritualmente convenuta in giudizio è rimasta contumace. A fronte della dichiarata acquiescenza al rigetto della domanda nei confronti della Regione Toscana, su tale capo della pronuncia si è formato il giudicato.
APPELLO DELL'UNIONE Pt_1
L' formula tre motivi di appello: l'erronea interpretazione dei principi Parte_1 in tema di trattamento economico accessorio;
l'errore nella interpretazione della normativa specifica di riferimento;
l'errore probatorio in quanto non emerge che il dipendete trasferito debba percepire esattamente l'importo delle risorse trasferite, considerato che la Regione Toscana avrebbe potuto erogare la retribuzione accessoria in forza della ripartizione del fondo attuato dalla contrattazione decentrata regionale, preclusiva dell'automatismo. Questi gli argomenti spesi nell'appello. 1 Secondo l'Unione il Tribunale avrebbe errato ad interpretare i principi in Pt_1 tema di trattamento economico accessorio, poiché dall'art. 24 comma 1 D.lgs. n. 165/2001 (trattamento economico accessorio correlato alle funzioni, alla responsabilità e risultati conseguiti), dall'art. 39 CCNL 1996 istitutivo del fondo (trattamento economico correlato alle funzioni e responsabilità; graduato tenendo conto della collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali), dall'art. 40 (attribuzione della retribuzione di posizione, la più elevata al dirigente), dall'art. 27 CCNL 23.12.1999 (i valori economici della retribuzione di posizione dei dirigenti tengono conto della collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità), deriva che per le funzioni non trasferite, che il dirigente non potrà svolgere, la retribuzione accessoria non può essere mantenuta, poiché deve essere correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni, che devono essere pesate. Diversamente cesserebbe la funzione accessoria del trattamento economico per divenire elemento fisso della retribuzione. Sono richiamate Cassazione n. 37287/2021 e n. 32438/2021. 2 Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe considerato che la normativa regionale, che ribadisce la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito di riferimento (art. 8 comma 8 L.R. cit. e art. 9 comma 5 L.R. cit. ), postula che il trattamento accessorio sia erogato in relazione alla funzione dirigenziale nella materia trasferita, e, nel caso di svolgimento prevalente, ma non esclusivo, della funzione trasferita, richiede che dalla retribuzione accessoria sia espunta quella afferente a funzioni diverse non trasferite. In tale senso deporrebbero le previsioni che stabiliscono che le somme corrisposte pagina 7 di 11 per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale trasferito debbono essere ridotte dai fondi degli enti di provenienza (art. 9 comma 8 L.R. cit. “
8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale.”) e debbono essere conteggiate ai fini del rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa recate dalla legge 296/2006 e s.m.i. (art. 9 comma 9 L.R. “
9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
“legge finanziaria 2007”). Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.”), senza possibilità di reintegrazione del fondo, impegnando l'ente di provenienza a cedere la retribuzione accessoria senza reintegrarla nel fondo. Una diversa interpretazione implicherebbe, secondo l'appellante, dubbi di incostituzionalità, finendo per gravare sulla amministrazione di provenienza la duplicazione di remunerazione, in violazione degli artt. 97 comma 1 Cost. e art. 119 comma 2 Cost. 3 l'errore probatorio in quanto, ai fini della tutela risarcitoria, non emergerebbe che il dipendente trasferito dovesse percepire esattamente l'importo delle risorse trasferite, poiché la Regione Toscana avrebbe potuto erogare la retribuzione accessoria in forza della ripartizione del fondo attuato dalla contrattazione decentrata regionale e in misura non superiore agli altri dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. a). Il Collegio ritiene l'appello fondato in relazione ai primi due motivi di appello.
1.E' condivisibile la lettura delle norme proposta dalla parte pubblica appellante, secondo la quale, sia la previsione di rango primario, che le previsioni della contrattazione collettiva, correlano il trattamento economico accessorio del dirigente, nella specie la retribuzione di posizione, alle funzioni esercitate, con l'effetto che, con riferimento alla funzione non trasferita, non possa essere mantenuto il corrispondente trattamento accessorio, che perderebbe, nel caso di automatica conservazione, il carattere di accessorietà alla funzione per divenire un elemento fisso. La retribuzione di posizione del dirigente, secondo le previsioni collettive, è sempre correlata alla funzione, alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne ed ha carattere di variabilità nel quantum. In questo senso ritiene la Corte che debba interpretarsi anche la previsione dell'art. 1 comma 96 L. n. 56/2016, laddove assicura la conservazione del trattamento normativo ed economico in godimento al momento del trasferimento, da ritenersi afferente alla funzione trasferita. L'appellato contrasta questa interpretazione affermando che la disciplina prevista dalla L. n. 56/2014 e dalla L. R. 22/2015, debba interpretarsi letteralmente e che la prevista immutabilità della retribuzione di posizione in godimento dei dirigenti transitati, sia derogatoria alle regole ordinarie, deroga fatta salva dall'art. 31 comma 1 D.lgs. n. 165/2001. Diversamente il collegio ritiene che la disciplina richiamata non contenga alcuna espressa deroga alla regola ordinaria che impone il pagina 8 di 11 collegamento tra la funzione ed il trattamento accessorio. La correlazione tra la funzione e il trattamento accessorio, posta dal principio normativo richiamato e dalle previsioni della contrattazione collettiva rende superflua la mancanza di una previsione espressa della pesatura della posizione trasferita, che deriva dalla accessorietà del trattamento rispetto alla funzione. In questo senso non vi è lesione del principio della omnicompresività del trattamento economico del dirigente (art. 24 comma 3 d.lgs. 165/2001), che opera su un piano diverso, quello secondo il quale nel sistema della dirigenza pubblica per riconoscere remunerazioni ulteriori, sono necessarie previsioni espresse e derogatorie del principio di onnicomprensività. Costituisce infine circostanza di mero fatto il risparmio di spesa dell'ente locale, menzionato dal Tribunale, che non avrebbe erogato al dirigente che ha assunto la funzione dirigenziale rimasta presso l' alcun incremento stipendiale, Parte_1 perché già collocato nella fascia massima della retribuzione di posizione.
2.Lo stesso meccanismo di finanziamento del fondo della retribuzione accessoria del personale trasferito, regolato dall'art. 9 comma 8 e 9 L.R. cit., che impone all'ente di provenienza la corrispondente riduzione delle proprie risorse, senza possibilità di rifinanziamento, come affermato dalla parte pubblica appellante, conferma che le risorse finanziarie che debbono essere trasferite con il dipendente siano quelle relative alla funzione trasferita. L'appellato contrasta questo motivo dell'appellante affermando che il criterio dell'impiego in modo esclusivo o prevalente nella funzione oggetto di trasferimento è valido solo ad individuare il personale da trasferire, senza incidere sulle risorse da trasferire, che sono distintamente individuate dal trattamento in godimento alla data del 31.12.2014. Il collegio non ritiene convincente la difesa dall'appellato, che non si confronta con l'interpretazione della appellata e con la necessità dell'ente di provenienza di assicurare, in caso di funzione dirigenziale promiscua, la retribuzione di posizione relativa alla funzione che rimane nell'ente, essendole preclusa la possibilità di reintegrare il proprio fondo. La fondatezza dei primi due motivi di appello impongono la riforma della sentenza, assorbito il terzo motivo, attinente alla pretesa del deficit probatorio relativo alla minore percezione della retribuzione di posizione, in assenza di alcun automatismo per ogni singolo dirigente trasferito, della integrale percezione delle somme trasferite dalla amministrazione di provenienza, alimentanti un fondo da ripartirsi secondo la contrattazione decentrata regionale e in misura non superiore agli altri dirigenti regionali, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. a). Pare tuttavia sufficiente evidenziare che la previsione specifica citata, non riguarda la retribuzione di posizione, ma quella di risultato ed è pacifico che il dirigente, nel 2016, 2017, 2018 e parte del 2019, non abbia percepito l'integrale retribuzione di posizione in godimento prima del trasferimento.
APPELLO INCIDENTALE DEL DIRIGENTE L'appellante incidentale impugna il rigetto della seconda domanda, inerente alla pretesa retribuzione di risultato 2015, da incrementarsi della retribuzione di risultato residua e non spesa del fondo, relativa alla posizione dirigenziale vacante, ai sensi dell'art. 27 comma 9 CCNL, sulla base della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni che aveva approvato il verbale di concertazione aziendale del 23.12.2015.
pagina 9 di 11 Il dirigente ribadisce gli argomenti di primo grado, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto vacante la terza posizione dirigenziale, che lo era solo temporaneamente ed era stata affidata ad interim a CP_1
La Corte ritiene il motivo infondato e la decisione ale corretta, risultando infondata la pretesa alla integrale utilizzazione del fondo a favore dei dirigenti presenti, con attribuzione della parte alla posizione dirigenziale vacante. Osta all'accoglimento del motivo di appello quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la condivisibile pronuncia, intervenuta proprio con riferimento ai dirigenti degli enti locali, sull'art. 26 del CCNL dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali del 23 dicembre 1999, sent. n. 9645/2012. Detta pronuncia, previa interpretazione logico-letterale delle previsioni del CCNL rilevanti (art. 26 cit.l art. 37 CCNL 10.04.1996, tenuto conto dell'art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999) ha difatti statuito che nella determinazione del fondo finalizzato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato “deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente” (in questo senso anche Cass. n. 20618/2018 relativa al comparto . Quanto alla pretesa rilevanza del verbale di concertazione CP_4 aziendale del 23.12.2015, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 40 comma 3bis D.lgs. n. 165/2001, è precluso ad un accordo/contratto decentrato integrativo contrastare i vincoli sui contenuti degli emolumenti e sulle risorse posti dal CCNL o comportare oneri non previsti (cfr. Cass. n. 37287/2021 intervenuta in fattispecie transito di personale dalla Regione alla Provincia e Cass. n. 20618/2018, intervenuta in fattispecie relativa a Dirigenti del Comparto . CP_4
In fatto risulta pacifico che nell'anno 2015 fossero in servizio due dirigenti, rispetto ai tre previsti dalla pianta organica, non rilevando che fosse stata avviata una procedura selettiva per la copertura della posizione vacante (peraltro sospesa). In osservanza dell'orientamento giurisprudenziale citato, il Tribunale ha quindi correttamente escluso che potesse considerarsi, ai fini della determinazione del fondo relativa alla retribuzione di risultato, del posto vacante, con conseguente ripartizione a favore del ricorrente, al quale, fatto pacifico tra le parti, è stata erogata la retribuzione di risultato relativa alla reggenza ad interim espletata nel 2015 (pari al 30% della retribuzione di posizione vacante, proporzionato al periodo di reggenza). L'appellante incidentale impugna inoltre il rigetto della terza domanda, relativa alla pretesa della integrale percezione della retribuzione di posizione dall' , per Pt_2 avere ricoperto dal 1.07.2014 al 31.12.2015, l'interim dell'Ufficio Associato del Personale, in precedenza svolto da un dirigente del Comune , Controparte_3 in forza di convenzione tra Comuni, subordinata alla conferma da parte del Comune di Borgo San Lorenzo, della diminuzione proprio fondo, mai effettuata. Nel motivo di appello si afferma che questa funzione non era inclusa nei servizi istituzionali dell' non era stata pesata in alcuno dei tre servizi in Parte_1 cui si articolava la macrostruttura dell' e sarebbe una retribuzione Parte_1 accessoria di posizione da aggiungersi. Il Collegio ritiene il motivo infondato, condividendo la motivazione del Tribunale. Nella materia della retribuzione del dirigente vige il principio della omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, posto ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 165/2001. In forza di detto principio il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto pagina 10 di 11 individuale o collettivo e qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. In applicazione del principio il dirigente non può ricevere, come preteso, due retribuzioni di posizione. Peraltro nella fattispecie il Dirigente ha percepito, come sopra ricordato, in relazione all'interim dell'Ufficio Associato del Personale (cui afferisce anche l'Ufficio Associato del Personale), nell'ambito della valorizzata retribuzione di risultato, il 30% della retribuzione di posizione della retribuzione di posizione vacante, non potendo l'ente erogare allo stesso dirigente più di una retribuzione di posizione. L'appello incidentale viene pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Considerata la pluralità, novità e complessità delle questioni giuridiche trattate le spese di lite dei due gradi di giudizio sono compensate per intero. Ricorono i presupposti per il raddoppio del CU a carico dell'appallante incidentale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello dell' e in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di Controparte_1 relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla delibera n. 104 del 22.12.2015 della Giunta dell' Parte_1
e dal decreto n. 27 del 29.12.2015 del Presidente dell'
[...] Parte_1
;
[...] rigetta l'appello incidentale di con conferma per il resto della Controparte_1 sentenza appellata;
compensa per intero le spese dei due gradi di giudizio tra le parti. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Controparte_1
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.09.2024
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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