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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 163/2023
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 13.32 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per l'avv. MULAS LUCA;
Parte_1
Per , nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie telematiche e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 163/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Mulas, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Adria (RO), Piazza G. Garibaldi n.
11, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 576/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
22.12.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza dell'8.01.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1
opposizione al verbale di contestazione n. 152014931 del 10.9.2022 dei Carabinieri di Porto CP_1
Tolle emesso a suo carico per la violazione dell'art. 193 comma 2 del Codice della Strada per aver circolato con il veicolo UL IO (targato FV 297FH) senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile risultata scaduta dal 28.2.2021 -polizza ITRCA00002/02/177 della compagnia di assicurazioni con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 866,00, CP_3
2 disposto il sequestro del veicolo e applicata la decurtazione dei punti dalla patente di guida ex art. 126 bis CDS.
Il ricorrente ha contestato l'insussistenza dell'infrazione contestata, stante l'assenza dell'elemento soggettivo di dolo o colpa ed il verificarsi di un errore del tutto indipendente dalla sua volontà, invocando la sussistenza di un'ipotesi di buona fede.
In particolare, ha affermato di aver esibito il certificato di assicurazione pagato, relativo al veicolo con targa FV859FH e attesa la non corrispondenza tra la targa del veicolo condotto (FV297FH) ed il numero di targa indicato in polizza, dopo l'interrogazione della CA AT NI, è risultato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa.
Lo stesso, ha dedotto che nel 2019 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale la targa del veicolo (FV859FH) era andata distrutta ed era stata necessaria la sostituzione con una nuova targa, ossia FV297FH; ha specificato che la compagnia assicuratrice del veicolo, Am Trust Europe
Ass.ni., nel comunicare la migrazione della polizza a non avrebbe correttamente indicato il CP_4
mutato ordine di targa, nonostante la richiesta scritta del di aggiornare i dati e l'emissione di Parte_1
polizza con il numero corretto.
Il ricorrente ha precisato di aver prestato il consenso per la migrazione della polizza da Am Trust
Europe a a seguito di comunicazione di cessazione di operatività in Italia dell'assicurazione CP_4
inglese causata dalla procedura della Brexit, rilevando che non avrebbe correttamente indicato CP_4
in polizza il mutato e nuovo numero di targa FV297FH, bensì quello precedente.
Inoltre, ha allegato che in data 12.9.2022 la compagnia informata della violazione contestata CP_4
al , ha provveduto a trasmettere al ricorrente il certificato assicurativo rettificato con la targa Parte_1
FV297FH con copertura per la Rca dal 19.4.2022 al 19.4.2023, a dimostrazione che la copertura assicurativa era sussistente al momento della contestazione della violazione al Codice della Strada.
Ha quindi chiesto l'annullamento del verbale di contestazione, della decurtazione dei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria del sequestro del veicolo, ed in via subordinata la conferma della sanzione nella misura del minimo edittale.
Il Giudice di Pace ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio davanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 7236/2022, la CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando che al momento del controllo su strada in data
[...]
10.9.2022, il veicolo targato FV297FH era sprovvisto di copertura assicurativa, fatto accertato mediante accesso alla banca dati ANIA da cui è risultato che l'assicurazione era scaduta il 15.3.2021, e rilevando l'insussistenza dell'invocata assenza di colpa da parte del ricorrente avendo il Parte_1
prestato il consenso per il rinnovo della polizza RCA per il veicolo targato FV859FH e non per quello
3 targato FV297FH, essendo peraltro irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità per il fatto addebitato, la regolarizzazione della posizione assicurativa del veicolo targato FV 297FH avvenuta con nuovo contratto in data 12.9.2022, ossia successivamente al controllo da parte dei Carabinieri di Porto
Tolle, e con decorrenza retroattiva dal 19.4.2022, non avendo efficacia sanante o estintiva dell'illecito amministrativo già consumato.
Con la sentenza n. 576/2022, pronunciata in data 28.11.2022 e pubblicata il 22.12.2022 (RG
7632/2022), il Giudice di Pace di ha revocato il provvedimento di sospensione dell'atto, CP_1
rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite, evidenziando la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, laddove il ricorrente aveva dichiarato, confermandolo Parte_1
per iscritto alla compagnia di assicurazione, un numero di targa diverso da quello del proprio veicolo
(doc. 6 attoreo), essendo la polizza corretta relativa al veicolo targato FV297FH stata stipulata solo in data successiva all'accertamento della violazione, in data 12.9.2022, Quindi, nonostante la retrodatazione del contratto, al momento del fermo il veicolo non era coperto da assicurazione per la responsabilità civile.
Con ricorso ex art. 7 d. lgs 150/2011 ha impugnato la suddetta sentenza Parte_1
domandandone la riforma, chiedendo la sospensione del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie, e chiedendo nel merito l'annullamento del verbale impugnato, della decurtazione dei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria del sequestro del veicolo.
L'appellante ha esposto come motivi d'appello: (i) l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie - violazione del disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. e (ii) l'errato ragionamento presuntivo fondato su elementi indiziari non gravi, né precisi e tantomeno concordanti.
In buona sostanza l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al , ritenendolo ravvisabile nel Parte_1
consenso prestato alla migrazione della polizza contenuto nella mail riportante nell'oggetto il precedente numero di targa -FV859FH- assegnato al veicolo, confermando in tal modo quel numero di targa.
L'appellante ha invocato l'esimente della buona fede ex art 3, comma 2, l. 689/1981, allegando di aver agito senza colpa, in quanto confidava nella corretta procedura di migrazione della propria polizza assicurativa, facendo affidamento sul fatto che Am Trust Europe aveva già emesso un certificato di polizza con il nuovo numero di targa FV297FH corretto.
Il primo Giudice avrebbe errato anche laddove ha affermato che la polizza corretta relativa al veicolo targato FV297FH, era stata stipulata successivamente all'accertamento della violazione del Codice della Strada, il 12.9.2022 e quindi al momento del controllo il veicolo era privo di copertura
4 assicurativa, rilevando di non aver firmato alcuna polizza in data 12.9.2022, essendo il nuovo certificato una semplice variazione del precedente, che aveva mantenuto il numero seriale
Y00972/563501, con la sola aggiunta del codice di variazione V02.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, per le ragioni suesposte, concedere la sospensiva del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie;
- nel merito, annullare il suddetto verbale di contestazione n. 152014931 del 10.09.2022, serie 2017 n. 1600549, elevato dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Porto Tolle (Ro) in data 10.09.2022, e di conseguenza la decurtazione dei punti dalla patente di guida ex art. 126 bis CdS e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo UL IO tg. FV297FH, poiché illegittimo. - nella denegata ipotesi di rigetto dell'odierno ricorso, confermare la sanzione elevata nella misura del minimo edittale;
- con vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_2
conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In particolare, la parte appellata ha dedotto la corretta statuizione della sussistenza in capo al Parte_1 dell'elemento soggettivo per i fatti addebitatigli e, in relazione al certificato di polizza emesso il
12.9.2022, ha rilevato che le modifiche apportate al contratto non potrebbero avere valore per il periodo antecedente alla suddetta data.
Con ordinanza del 7.6.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del verbale impugnato.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben
5 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'unico motivo d'appello proposto dall'appellante, riguardante l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie e l'errato ragionamento presuntivo, è infondato.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti svolta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Difatti, il giudice di prime cure ha correttamente motivato in punto di ritenuta non sussistenza di un'ipotesi di buona fede o di assenza di colpa, da parte dell'odierno appellante in ordine alla contestata omessa copertura assicurativa del veicolo, sussistendo quindi tutti gli elementi per dirsi integrato l'illecito amministrativo contestato.
Sul punto, si rileva che l'art. 3 della L. 689/1981 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo, a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo la prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. 720/2018; Cass. 4114/2016).
Quindi, è onere dell'interessato dimostrare la violazione in buona fede della norma ed in particolare è stato chiarito che: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato” (Cass. 4927/1998; Cass. 1873/1995; Cass. 10508/1995;
Cass. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 6018/2019).
Nello specifico, è stato recentemente evidenziato che: “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della
6 violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass.
20219/2018).
In particolare, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 19759/2015; Cass. 23019/2009).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso la sussistenza di una situazione positiva idonea a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ancora, quanto all'elemento soggettivo l'art. 3 della L. 689/1981 pone una presunzione di colpa, cosicché la parte che propone opposizione alla sanzione amministrativa irrogata deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
Nel caso di specie, si ritiene corretto il ragionamento operato dal Giudice di prime cure, il quale ha escluso la sussistenza di elementi da cui desumere la non sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la valutazione di integrazione dell'illecito amministrativo in esame, oppure a dimostrazione della buona fede dell'appellante.
Difatti, sin dal ricorso in opposizione l'appellante ha allegato di aver chiesto in sede amministrativa l'annullamento del verbale invocando la buona fede, e l'imputabilità alla compagnia CP_4 dell'errore sul numero di targa riportato nella polizza.
Innanzitutto, dalle risultanze istruttorie di cui al fascicolo di primo grado e delle allegazioni di parte attrice appare pacifico che al momento del controllo in data 10.9.2022 il veicolo con targa FV297FH condotto dal è risultato privo di copertura assicurativa, perché scaduta il 28.2.202, come Parte_1
risulta dal verbale di contestazione (doc. 3 appellante) e dalla interrogazione della CA AT NI
(doc. 12 appellante) ed è altresì pacifico che in tale occasione il ha esibito un certificato di Parte_1
polizza relativo al veicolo targato FV859FH, non corrispondente al veicolo condotto al momento del fermo munito di diversa targa FV297FH.
Ritiene questo Giudice che la polizza assicurativa rettificata con l'indicazione del numero di targa corretto FV297FH, prodotta dall'appellante come doc. 9, non sia di per sé indicativa della invocata buona fede e dell'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 L. 689/1981.
Difatti, il documento è stato redatto in data 12.9.2022 come si legge in calce allo stesso ove è scritto
“data di conclusione e perfezionamento del contratto: 12.09.2022” e quindi successivamente all'accertamento della violazione del Codice della Strada contestata al avvenuta in data Parte_1
7 10.9.2022 e, pertanto, deve essere considerato un nuovo e diverso contratto con esclusione della retroattività della copertura assicurativa al momento della contestazione.
La data di perfezionamento del contratto rende del tutto irrilevante la circostanza che la validità della garanzia per la responsabilità civile indicata in polizza sia decorrente dal 19.4.2022, e con scadenza al
19.4.2023 non potendo che essere operativa per il futuro (dal 12.9.2022 in poi).
Per le suesposte ragioni, non risulta fondata l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'emissione/sostituzione di polizza del 12.9.2022 sarebbe la dimostrazione ed il riconoscimento dell'errore da parte della CP_4
Parte appellante ha allegato, ma non dimostrato, che l'errore del numero di targa indicato nella polizza sia imputabile alla compagnia non è stata prodotta alcuna dichiarazione di assunzione di CP_4
responsabilità da parte della compagnia di sul punto e/o una dichiarazione della CP_5
compagnia nella quale si afferma che, nonostante l'inesattezza emersa, la polizza con targa corretta era comunque operativa sin dalla data del rinnovo, il 19.4.2022.
L'errore sulla liceità della condotta deve essere escluso, atteso che il con mail in data Parte_1
3.2.2021 ha prestato il consenso alla migrazione della polizza assicurativa dalla compagnia Am Trust
Europe Ass.ni a (doc. 7 appellante) confermando il numero di targa FV859FH indicato CP_4 nell'oggetto della mail (“FCA Bank rinnovo polizza rca targa FV859FH”), numero di targa diverso da quello del proprio veicolo (FV297FH).
Argomentando sulla violazione contestata, si osserva che l'art. 193 comma 1 del Codice della Strada prevede che: “I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Dal dettato normativo emerge con evidenza che il proprietario di un veicolo è obbligato a verificare che il mezzo non sia posto in circolazione su strada senza la copertura assicurativa.
Da ciò si desume un onere di diligenza in capo al conducente-proprietario del veicolo che deve spingersi al punto di doversi accorgere della divergenza del numero di targa del proprio veicolo con quello riportato sul certificato di assicurazione, anche in considerazione della finalità di prevenzione della norma di condotta citata, ossia quella di tutelare gli altri utenti della strada dal rischio di non vedersi risarciti i danni derivanti dalla circolazione.
Va pertanto ritenuta l'assenza di buona fede e va considerato non esente da colpa il , che Parte_1
avendo posto in circolazione su strada il veicolo targato FV297FH senza verificare la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, omettendo di controllare la corrispondenza della targa sul certificato assicurativo, anzi confermando egli stesso alla compagnia la
8 targa non corretta del veicolo, ha poi ascritto all'operato delle due Compagnie di Assicurazioni succedutesi nella garanzia RCA del veicolo, la causa dell'errore sul numero della targa.
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del liquidate in euro 462,00 per Controparte_2
compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 8.01.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
9
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 163/2023
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 13.32 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per l'avv. MULAS LUCA;
Parte_1
Per , nessuno compare;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie telematiche e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della stessa emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 163/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Mulas, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Adria (RO), Piazza G. Garibaldi n.
11, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 576/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
22.12.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza dell'8.01.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2022 ha proposto avanti il Giudice di Pace di Parte_1
opposizione al verbale di contestazione n. 152014931 del 10.9.2022 dei Carabinieri di Porto CP_1
Tolle emesso a suo carico per la violazione dell'art. 193 comma 2 del Codice della Strada per aver circolato con il veicolo UL IO (targato FV 297FH) senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile risultata scaduta dal 28.2.2021 -polizza ITRCA00002/02/177 della compagnia di assicurazioni con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 866,00, CP_3
2 disposto il sequestro del veicolo e applicata la decurtazione dei punti dalla patente di guida ex art. 126 bis CDS.
Il ricorrente ha contestato l'insussistenza dell'infrazione contestata, stante l'assenza dell'elemento soggettivo di dolo o colpa ed il verificarsi di un errore del tutto indipendente dalla sua volontà, invocando la sussistenza di un'ipotesi di buona fede.
In particolare, ha affermato di aver esibito il certificato di assicurazione pagato, relativo al veicolo con targa FV859FH e attesa la non corrispondenza tra la targa del veicolo condotto (FV297FH) ed il numero di targa indicato in polizza, dopo l'interrogazione della CA AT NI, è risultato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa.
Lo stesso, ha dedotto che nel 2019 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale la targa del veicolo (FV859FH) era andata distrutta ed era stata necessaria la sostituzione con una nuova targa, ossia FV297FH; ha specificato che la compagnia assicuratrice del veicolo, Am Trust Europe
Ass.ni., nel comunicare la migrazione della polizza a non avrebbe correttamente indicato il CP_4
mutato ordine di targa, nonostante la richiesta scritta del di aggiornare i dati e l'emissione di Parte_1
polizza con il numero corretto.
Il ricorrente ha precisato di aver prestato il consenso per la migrazione della polizza da Am Trust
Europe a a seguito di comunicazione di cessazione di operatività in Italia dell'assicurazione CP_4
inglese causata dalla procedura della Brexit, rilevando che non avrebbe correttamente indicato CP_4
in polizza il mutato e nuovo numero di targa FV297FH, bensì quello precedente.
Inoltre, ha allegato che in data 12.9.2022 la compagnia informata della violazione contestata CP_4
al , ha provveduto a trasmettere al ricorrente il certificato assicurativo rettificato con la targa Parte_1
FV297FH con copertura per la Rca dal 19.4.2022 al 19.4.2023, a dimostrazione che la copertura assicurativa era sussistente al momento della contestazione della violazione al Codice della Strada.
Ha quindi chiesto l'annullamento del verbale di contestazione, della decurtazione dei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria del sequestro del veicolo, ed in via subordinata la conferma della sanzione nella misura del minimo edittale.
Il Giudice di Pace ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio davanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 7236/2022, la CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando che al momento del controllo su strada in data
[...]
10.9.2022, il veicolo targato FV297FH era sprovvisto di copertura assicurativa, fatto accertato mediante accesso alla banca dati ANIA da cui è risultato che l'assicurazione era scaduta il 15.3.2021, e rilevando l'insussistenza dell'invocata assenza di colpa da parte del ricorrente avendo il Parte_1
prestato il consenso per il rinnovo della polizza RCA per il veicolo targato FV859FH e non per quello
3 targato FV297FH, essendo peraltro irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità per il fatto addebitato, la regolarizzazione della posizione assicurativa del veicolo targato FV 297FH avvenuta con nuovo contratto in data 12.9.2022, ossia successivamente al controllo da parte dei Carabinieri di Porto
Tolle, e con decorrenza retroattiva dal 19.4.2022, non avendo efficacia sanante o estintiva dell'illecito amministrativo già consumato.
Con la sentenza n. 576/2022, pronunciata in data 28.11.2022 e pubblicata il 22.12.2022 (RG
7632/2022), il Giudice di Pace di ha revocato il provvedimento di sospensione dell'atto, CP_1
rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite, evidenziando la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, laddove il ricorrente aveva dichiarato, confermandolo Parte_1
per iscritto alla compagnia di assicurazione, un numero di targa diverso da quello del proprio veicolo
(doc. 6 attoreo), essendo la polizza corretta relativa al veicolo targato FV297FH stata stipulata solo in data successiva all'accertamento della violazione, in data 12.9.2022, Quindi, nonostante la retrodatazione del contratto, al momento del fermo il veicolo non era coperto da assicurazione per la responsabilità civile.
Con ricorso ex art. 7 d. lgs 150/2011 ha impugnato la suddetta sentenza Parte_1
domandandone la riforma, chiedendo la sospensione del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie, e chiedendo nel merito l'annullamento del verbale impugnato, della decurtazione dei punti dalla patente di guida e della sanzione accessoria del sequestro del veicolo.
L'appellante ha esposto come motivi d'appello: (i) l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie - violazione del disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. e (ii) l'errato ragionamento presuntivo fondato su elementi indiziari non gravi, né precisi e tantomeno concordanti.
In buona sostanza l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al , ritenendolo ravvisabile nel Parte_1
consenso prestato alla migrazione della polizza contenuto nella mail riportante nell'oggetto il precedente numero di targa -FV859FH- assegnato al veicolo, confermando in tal modo quel numero di targa.
L'appellante ha invocato l'esimente della buona fede ex art 3, comma 2, l. 689/1981, allegando di aver agito senza colpa, in quanto confidava nella corretta procedura di migrazione della propria polizza assicurativa, facendo affidamento sul fatto che Am Trust Europe aveva già emesso un certificato di polizza con il nuovo numero di targa FV297FH corretto.
Il primo Giudice avrebbe errato anche laddove ha affermato che la polizza corretta relativa al veicolo targato FV297FH, era stata stipulata successivamente all'accertamento della violazione del Codice della Strada, il 12.9.2022 e quindi al momento del controllo il veicolo era privo di copertura
4 assicurativa, rilevando di non aver firmato alcuna polizza in data 12.9.2022, essendo il nuovo certificato una semplice variazione del precedente, che aveva mantenuto il numero seriale
Y00972/563501, con la sola aggiunta del codice di variazione V02.
L'appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, per le ragioni suesposte, concedere la sospensiva del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie;
- nel merito, annullare il suddetto verbale di contestazione n. 152014931 del 10.09.2022, serie 2017 n. 1600549, elevato dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Porto Tolle (Ro) in data 10.09.2022, e di conseguenza la decurtazione dei punti dalla patente di guida ex art. 126 bis CdS e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo UL IO tg. FV297FH, poiché illegittimo. - nella denegata ipotesi di rigetto dell'odierno ricorso, confermare la sanzione elevata nella misura del minimo edittale;
- con vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_2
conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
In particolare, la parte appellata ha dedotto la corretta statuizione della sussistenza in capo al Parte_1 dell'elemento soggettivo per i fatti addebitatigli e, in relazione al certificato di polizza emesso il
12.9.2022, ha rilevato che le modifiche apportate al contratto non potrebbero avere valore per il periodo antecedente alla suddetta data.
Con ordinanza del 7.6.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del verbale impugnato.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben
5 potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'unico motivo d'appello proposto dall'appellante, riguardante l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie e l'errato ragionamento presuntivo, è infondato.
Occorre rilevare come l'odierno Giudice concordi con la valutazione e con l'esame dei documenti svolta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Difatti, il giudice di prime cure ha correttamente motivato in punto di ritenuta non sussistenza di un'ipotesi di buona fede o di assenza di colpa, da parte dell'odierno appellante in ordine alla contestata omessa copertura assicurativa del veicolo, sussistendo quindi tutti gli elementi per dirsi integrato l'illecito amministrativo contestato.
Sul punto, si rileva che l'art. 3 della L. 689/1981 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione ed omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo, a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo la prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (Cass. 720/2018; Cass. 4114/2016).
Quindi, è onere dell'interessato dimostrare la violazione in buona fede della norma ed in particolare è stato chiarito che: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato” (Cass. 4927/1998; Cass. 1873/1995; Cass. 10508/1995;
Cass. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 6018/2019).
Nello specifico, è stato recentemente evidenziato che: “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della
6 violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass.
20219/2018).
In particolare, l'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 19759/2015; Cass. 23019/2009).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso la sussistenza di una situazione positiva idonea a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Ancora, quanto all'elemento soggettivo l'art. 3 della L. 689/1981 pone una presunzione di colpa, cosicché la parte che propone opposizione alla sanzione amministrativa irrogata deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
Nel caso di specie, si ritiene corretto il ragionamento operato dal Giudice di prime cure, il quale ha escluso la sussistenza di elementi da cui desumere la non sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la valutazione di integrazione dell'illecito amministrativo in esame, oppure a dimostrazione della buona fede dell'appellante.
Difatti, sin dal ricorso in opposizione l'appellante ha allegato di aver chiesto in sede amministrativa l'annullamento del verbale invocando la buona fede, e l'imputabilità alla compagnia CP_4 dell'errore sul numero di targa riportato nella polizza.
Innanzitutto, dalle risultanze istruttorie di cui al fascicolo di primo grado e delle allegazioni di parte attrice appare pacifico che al momento del controllo in data 10.9.2022 il veicolo con targa FV297FH condotto dal è risultato privo di copertura assicurativa, perché scaduta il 28.2.202, come Parte_1
risulta dal verbale di contestazione (doc. 3 appellante) e dalla interrogazione della CA AT NI
(doc. 12 appellante) ed è altresì pacifico che in tale occasione il ha esibito un certificato di Parte_1
polizza relativo al veicolo targato FV859FH, non corrispondente al veicolo condotto al momento del fermo munito di diversa targa FV297FH.
Ritiene questo Giudice che la polizza assicurativa rettificata con l'indicazione del numero di targa corretto FV297FH, prodotta dall'appellante come doc. 9, non sia di per sé indicativa della invocata buona fede e dell'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 L. 689/1981.
Difatti, il documento è stato redatto in data 12.9.2022 come si legge in calce allo stesso ove è scritto
“data di conclusione e perfezionamento del contratto: 12.09.2022” e quindi successivamente all'accertamento della violazione del Codice della Strada contestata al avvenuta in data Parte_1
7 10.9.2022 e, pertanto, deve essere considerato un nuovo e diverso contratto con esclusione della retroattività della copertura assicurativa al momento della contestazione.
La data di perfezionamento del contratto rende del tutto irrilevante la circostanza che la validità della garanzia per la responsabilità civile indicata in polizza sia decorrente dal 19.4.2022, e con scadenza al
19.4.2023 non potendo che essere operativa per il futuro (dal 12.9.2022 in poi).
Per le suesposte ragioni, non risulta fondata l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'emissione/sostituzione di polizza del 12.9.2022 sarebbe la dimostrazione ed il riconoscimento dell'errore da parte della CP_4
Parte appellante ha allegato, ma non dimostrato, che l'errore del numero di targa indicato nella polizza sia imputabile alla compagnia non è stata prodotta alcuna dichiarazione di assunzione di CP_4
responsabilità da parte della compagnia di sul punto e/o una dichiarazione della CP_5
compagnia nella quale si afferma che, nonostante l'inesattezza emersa, la polizza con targa corretta era comunque operativa sin dalla data del rinnovo, il 19.4.2022.
L'errore sulla liceità della condotta deve essere escluso, atteso che il con mail in data Parte_1
3.2.2021 ha prestato il consenso alla migrazione della polizza assicurativa dalla compagnia Am Trust
Europe Ass.ni a (doc. 7 appellante) confermando il numero di targa FV859FH indicato CP_4 nell'oggetto della mail (“FCA Bank rinnovo polizza rca targa FV859FH”), numero di targa diverso da quello del proprio veicolo (FV297FH).
Argomentando sulla violazione contestata, si osserva che l'art. 193 comma 1 del Codice della Strada prevede che: “I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Dal dettato normativo emerge con evidenza che il proprietario di un veicolo è obbligato a verificare che il mezzo non sia posto in circolazione su strada senza la copertura assicurativa.
Da ciò si desume un onere di diligenza in capo al conducente-proprietario del veicolo che deve spingersi al punto di doversi accorgere della divergenza del numero di targa del proprio veicolo con quello riportato sul certificato di assicurazione, anche in considerazione della finalità di prevenzione della norma di condotta citata, ossia quella di tutelare gli altri utenti della strada dal rischio di non vedersi risarciti i danni derivanti dalla circolazione.
Va pertanto ritenuta l'assenza di buona fede e va considerato non esente da colpa il , che Parte_1
avendo posto in circolazione su strada il veicolo targato FV297FH senza verificare la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, omettendo di controllare la corrispondenza della targa sul certificato assicurativo, anzi confermando egli stesso alla compagnia la
8 targa non corretta del veicolo, ha poi ascritto all'operato delle due Compagnie di Assicurazioni succedutesi nella garanzia RCA del veicolo, la causa dell'errore sul numero della targa.
L'appello odierno appare, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
d'appello in favore del liquidate in euro 462,00 per Controparte_2
compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Si applica altresì l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, con obbligo di versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Rovigo, 8.01.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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