CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE TT NG de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Graziani che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Luconi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto : impugnazione sentenza del Tribunale di Viterbo n. 381/2020 emessa nel procedimento rg 1296/2016 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g 1296/2016 ) e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Viterbo Parte_2 Controparte_1 in relazione al conto corrente affidato n. 2349.3 che alla data dell'instaurazione del
[...] giudizio aveva un saldo negativo di € 32.754,50.
Affermavano la nullità delle condizioni contrattuali, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni, spese, il superamento in corso di rapporto della soglia usuraria.
Chiedevano che fosse accertato il recesso dal rapporto da intendersi effettuato con l'instaurazione del giudizio e che fosse condannata la controparte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'indeterminatezza della domanda e l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale, espletata ctu, con sentenza 1296/2020 così statuiva:
“respinge la domanda;
2)- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu.”
e proponevano appello e concludevano chiedendo: Parte_1 Parte_2
“Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83 oggetto di causa, intestato agli attori, la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, e.e., degli interessi ai sensi ed ai tassi previsti dall'art. 117 TUB;
nonché l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante l'esercizio da parte della dello ius variandi in peius e comunque la CP_1
2 illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118 T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista. 3) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;
4) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in e/e per non convenute o non validamente convenute commissioni per massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi comunque prive di causa negoziale 5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83 dei Signori e , nonché degli Parte_1 Parte_2 artt.1283, 1284, 1815 c.c. la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Nonne sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge oggetto di causa, intestato agli attori, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in e/e relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.; 6) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2 comma c.c. , nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto corrente di corrispondenza n.2349.83 operato d secondo il metodo cd. "in linea CP_2 banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s. 8) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni da 1 a 7 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere è dichiarare la violazione da parte di in persona del legale rappresentante pro-tempore dei CP_2 doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 e.e. nei confronti dei Signori e , Parte_1 Parte_2 nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge rettificare il saldo dello stesso in conformità agli esiti del presente giudizio;
11) Previa la dichiarazione di chiusura del conto oggetto di causa, che viene espressamente richiesta dagli attori, i quali, con la firma del presente esercitano il Antiusura); 9) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato d sul conto CP_2 corrente 2349.83 e dichiararne la natura usuraria, ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. l 08/96; dichiarare, infine, la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della
3 convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; 10) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale degli stessi, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente 2349.83 ed accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati, accertando la inesistenza dei saldi debitori risultanti dalla contabilità del;
dichiarare l'effettivo saldo CP_3 secondo diritto del conto corrente ordinario n. 2349.83, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, condannando la ad attenersi CP_1 nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo dello stesso in conformità agli esiti del presente giudizio;
11) Previa la dichiarazione di chiusura del conto oggetto di causa, che viene espressamente richiesta dagli attori, i quali, con la firma del presente esercitano il diritto di recesso, condannare la in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore degli attori delle somme che risulteranno di giustizia, e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo e secondo diritto del conto corrente oggetto di causa o comunque a rendere disponibile sul conto il saldo creditore accertato;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.8 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008 n. 19499), rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso di volta in volta vigente o applicabile per legge, dalla data di ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo, e calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione trimestrale o, in subordine, annuale per tutto il periodo. 12) Condannare, altresì ed in ogni caso in persona CP_2 del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 14) Condannare in persona CP_2 del legale rappresentante pro esistenziale, subito dagli attori nella misura che verrà tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sosteneva il difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il credito ad CP_4
4
[...] con effetto economico dal 30/9/2019 e comunque concludeva anche per il rigetto dell'appello nel merito.
La Corte all'esito dell'udienza del quattordici luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti maggio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto adeguatamente motivato e la cessione del credito intervenuta durante il giudizio di primo grado non ha rilevanza poiché il giudizio comunque prosegue tra le parti originarie.
**********
Primo motivo di appello
Gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non provato il credito vantato per mancata produzione degli estratti conto.
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla CTU:
“Nel fascicolo di causa risultavano presenti due contratti relativi al conto corrente indicato, datati rispettivamente 28/04/1997 e 27/02/2015 e allegati alla comparsa di costituzione Contr della in atti dal 08/09/2016. Quanto agli estratti conto è emersa la presenza di documentazione relativa al periodo compreso tra il quarto trimestre 2004 ed il quarto trimestre 2015 risultando tuttavia non presenti agli atti gli estratti conto relativi al 2008 ed al terzo trimestre 2013 di cui il CTU ha invitato le parti a produrne copia al fine di consentire compiutamente le ricostruzioni peritali. Produzione poi avvenuta ad opera dell ” CP_5
Non solo, riguardo agli estratti scalari, la loro mancata produzione non ha impedito al CTU di ricostruire analiticamente il rapporto.
Testualmente :
“Quanto alla ricostruzione dei numeri debitori il sottoscritto CTU dà atto che non risultano presenti agli atti di causa le staffe (c.d. estratti conto scalari) riportanti i saldi contabili per valuta. Pertanto ai fini della verifica dei numeri debitori posti alla base di calcolo delle singole competenze (interessi, CMS, Corrispettivo su fido accordato ecc.) il sottoscritto ha dovuto ricostruire lo scalare del c/c oggetto di causa con rideterminazione dei saldi per valuta. Si premette che tali conteggi abbiano implicato un, sia pur minimo, grado di approssimazione, dettato dal fatto che in alcuni estratti conto non risultano perfettamente leggibili le date 5 operazione e le date valuta e che nel quarto trimestre 2011 risultano mancanti i movimenti dal 01 ottobre al 29 novembre per mancata fotocopia della relativa pagina. Si allega pertanto alla presente relazione peritale la ricostruzione dei saldi per valuta del c/c 2349.83 (All. 2) segnalando che dal ricalcolo delle competenze trimestrali in base ai tassi applicati dalla Banca da cui emerge una modestissima differenza nella ricostruzione degli interessi passivi (€ 33,11) della CMS (€ 31,37) e degli interessi attivi (€ 0,02). Differenze che in ogni caso devono ritenersi trascurabili….”
Atteso quanto detto la ricostruzione del rapporto è stata correttamente effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile ( tra le altre Cass. 37800/2022 ).
*******
Secondo motivo di appello
Violazione degli artt. 1852, 1857, 2033 e 2907 c.c. nonché dell'art. 100 c.p.c.
Si contesta la motivazione con cui il Tribunale ha affermato la carenza di interesse a una pronuncia di accertamento essendo il rapporto cessato con il recesso dei correntisti esercitato tramite la notifica dell'atto di citazione.
Si afferma la contraddittorietà rispetto al rigetto della domanda di condanna correlata alla chiusura del rapporto domanda che comunque ha come presupposto un accertamento.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo respinto la domanda di condanna alla restituzione di somme indebite esercitata a seguito della chiusura del rapporto.
Ha poi esaminato la domanda, comunque formulata, di accertamento del rapporto di dare avere e ha affermato l'insussistenza di un interesse alla stessa nei termini sopra indicati.
**********
Gli appellanti hanno poi, riguardo al merito, affermato :
“L'effetto demolitorio che dall'accoglimento dei motivi di gravame innanzi enunciati è destinato a derivare è totale e completo, non individuandosi alcuna parte dell'impugnata sentenza che possa non esserne colpita. E, invero: – avendo il Giudice respinto la domanda sull'assunto che l'onus probandi della parte attrice non sarebbe stato assolto, a cagione della ravvisata omissione della produzione degli estratti conto, una volta acclarato che essi furono prodotti ed erano in atti, si ripristina lo spazio per una doverosa decisione nel merito;
– ulteriormente: accertato che, quale che sia lo stato del rapporto di conto corrente ritenuto ricorrere, resta invocabile una delle forme di tutela cui, in concreto, gli attori hanno
6 domandato di accedere. Di talché, l'accoglimento dei proposti motivi di gravame è destinato a rimuovere la decisione di primo grado in ogni sua componente motivazione e, in via consequenziale, nella sua dimensione dispositiva. Poiché l'appellatum ha una estensione totale e totalizzante, il devolutum non può che spaziare in misura esattamente corrispondente all'intero complesso delle questioni giuridiche e di fatto fatte valere in prime cure e all'intero insieme delle statuizioni decisorie invocate. L'appello introduce e prelude, dunque, ad un'integrale sostituzione della decisione impugnata, sì da dover risultare, appunto, altrettanto completo l'effetto devolutivo del proposto gravame. In ragione di quanto precede è dato reiterare, complessivamente e in maniera totale e indifferenziate, tutte le deduzioni in fatto e in diritto formulate in prime cure nonché i capi di domanda ivi enunciati, nessuno escluso e eccettuato, intendendosi per qui integralmente riportati e trascritti, per quanto residuamente di ragione, tutti gli scritti defensionali del grado inferiore.”
Hanno infine proposto le conclusioni sopra riportate.
Ebbene l'atto di impugnazione così proposto per la parte riguardante la motivazione della richiesta condanna è del tutto privo dei requisiti di specificità in quanto:
a) parte appellante non dà conto esplicito ad esempio di quale dei plurimi conteggi effettuati dal CTU sarebbe da adottare;
b) parte appellante non specifica quale sia la somma richiesta pur avendo a disposizione tutta la documentazione di primo grado;
c) parte appellante non indica in alcun modo il perché ritenga di chiedere che vengano ritenute nulle le clausole indicate nelle conclusioni e tantomeno indica il motivo della richiesta di risarcimento del danno.
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, come il conteggio operato dal CTU anche espungendo la capitalizzazione trimestrale e dovendosi ritenere irrilevante la dedotta usura sopravvenuta porterebbe, secondo quanto rilevato dagli stessi appellanti nella comparsa conclusionale di primo grado a un saldo comunque negativo di € 10.307,47; la domanda di condanna alla restituzione dell'indebito pertanto comunque avrebbe dovuto essere respinta.
*********
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
7 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del Controparte_6 presente grado liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC DE TT NG de Courtelary
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE TT NG de Courtelary Presidente
NA UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Graziani che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Luconi che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto : impugnazione sentenza del Tribunale di Viterbo n. 381/2020 emessa nel procedimento rg 1296/2016 – contratti bancari –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g 1296/2016 ) e Parte_1 [...] convenivano dinanzi al Tribunale di Viterbo Parte_2 Controparte_1 in relazione al conto corrente affidato n. 2349.3 che alla data dell'instaurazione del
[...] giudizio aveva un saldo negativo di € 32.754,50.
Affermavano la nullità delle condizioni contrattuali, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni, spese, il superamento in corso di rapporto della soglia usuraria.
Chiedevano che fosse accertato il recesso dal rapporto da intendersi effettuato con l'instaurazione del giudizio e che fosse condannata la controparte alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'indeterminatezza della domanda e l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale, espletata ctu, con sentenza 1296/2020 così statuiva:
“respinge la domanda;
2)- condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu.”
e proponevano appello e concludevano chiedendo: Parte_1 Parte_2
“Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83 oggetto di causa, intestato agli attori, la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;
5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, e.e., degli interessi ai sensi ed ai tassi previsti dall'art. 117 TUB;
nonché l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante l'esercizio da parte della dello ius variandi in peius e comunque la CP_1
2 illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118 T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista. 3) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;
4) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in e/e per non convenute o non validamente convenute commissioni per massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi comunque prive di causa negoziale 5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83 dei Signori e , nonché degli Parte_1 Parte_2 artt.1283, 1284, 1815 c.c. la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Nonne sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge oggetto di causa, intestato agli attori, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in e/e relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.; 6) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c 2349.83, oggetto di causa, intestato agli attori, la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2 comma c.c. , nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto corrente di corrispondenza n.2349.83 operato d secondo il metodo cd. "in linea CP_2 banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s. 8) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni da 1 a 7 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere è dichiarare la violazione da parte di in persona del legale rappresentante pro-tempore dei CP_2 doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 e.e. nei confronti dei Signori e , Parte_1 Parte_2 nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge rettificare il saldo dello stesso in conformità agli esiti del presente giudizio;
11) Previa la dichiarazione di chiusura del conto oggetto di causa, che viene espressamente richiesta dagli attori, i quali, con la firma del presente esercitano il Antiusura); 9) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato d sul conto CP_2 corrente 2349.83 e dichiararne la natura usuraria, ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n. l 08/96; dichiarare, infine, la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della
3 convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; 10) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale degli stessi, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previo azzeramento del saldo iniziale se negativo per il correntista per le motivazioni in atti, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente 2349.83 ed accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati, accertando la inesistenza dei saldi debitori risultanti dalla contabilità del;
dichiarare l'effettivo saldo CP_3 secondo diritto del conto corrente ordinario n. 2349.83, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, condannando la ad attenersi CP_1 nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo dello stesso in conformità agli esiti del presente giudizio;
11) Previa la dichiarazione di chiusura del conto oggetto di causa, che viene espressamente richiesta dagli attori, i quali, con la firma del presente esercitano il diritto di recesso, condannare la in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore degli attori delle somme che risulteranno di giustizia, e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo e secondo diritto del conto corrente oggetto di causa o comunque a rendere disponibile sul conto il saldo creditore accertato;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.8 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SS.UU. sentenza 16 luglio 2008 n. 19499), rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso di volta in volta vigente o applicabile per legge, dalla data di ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo, e calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione trimestrale o, in subordine, annuale per tutto il periodo. 12) Condannare, altresì ed in ogni caso in persona CP_2 del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 14) Condannare in persona CP_2 del legale rappresentante pro esistenziale, subito dagli attori nella misura che verrà tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
L'appellata si costituiva, affermava l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sosteneva il difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il credito ad CP_4
4
[...] con effetto economico dal 30/9/2019 e comunque concludeva anche per il rigetto dell'appello nel merito.
La Corte all'esito dell'udienza del quattordici luglio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti maggio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto adeguatamente motivato e la cessione del credito intervenuta durante il giudizio di primo grado non ha rilevanza poiché il giudizio comunque prosegue tra le parti originarie.
**********
Primo motivo di appello
Gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato ritenendo non provato il credito vantato per mancata produzione degli estratti conto.
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla CTU:
“Nel fascicolo di causa risultavano presenti due contratti relativi al conto corrente indicato, datati rispettivamente 28/04/1997 e 27/02/2015 e allegati alla comparsa di costituzione Contr della in atti dal 08/09/2016. Quanto agli estratti conto è emersa la presenza di documentazione relativa al periodo compreso tra il quarto trimestre 2004 ed il quarto trimestre 2015 risultando tuttavia non presenti agli atti gli estratti conto relativi al 2008 ed al terzo trimestre 2013 di cui il CTU ha invitato le parti a produrne copia al fine di consentire compiutamente le ricostruzioni peritali. Produzione poi avvenuta ad opera dell ” CP_5
Non solo, riguardo agli estratti scalari, la loro mancata produzione non ha impedito al CTU di ricostruire analiticamente il rapporto.
Testualmente :
“Quanto alla ricostruzione dei numeri debitori il sottoscritto CTU dà atto che non risultano presenti agli atti di causa le staffe (c.d. estratti conto scalari) riportanti i saldi contabili per valuta. Pertanto ai fini della verifica dei numeri debitori posti alla base di calcolo delle singole competenze (interessi, CMS, Corrispettivo su fido accordato ecc.) il sottoscritto ha dovuto ricostruire lo scalare del c/c oggetto di causa con rideterminazione dei saldi per valuta. Si premette che tali conteggi abbiano implicato un, sia pur minimo, grado di approssimazione, dettato dal fatto che in alcuni estratti conto non risultano perfettamente leggibili le date 5 operazione e le date valuta e che nel quarto trimestre 2011 risultano mancanti i movimenti dal 01 ottobre al 29 novembre per mancata fotocopia della relativa pagina. Si allega pertanto alla presente relazione peritale la ricostruzione dei saldi per valuta del c/c 2349.83 (All. 2) segnalando che dal ricalcolo delle competenze trimestrali in base ai tassi applicati dalla Banca da cui emerge una modestissima differenza nella ricostruzione degli interessi passivi (€ 33,11) della CMS (€ 31,37) e degli interessi attivi (€ 0,02). Differenze che in ogni caso devono ritenersi trascurabili….”
Atteso quanto detto la ricostruzione del rapporto è stata correttamente effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile ( tra le altre Cass. 37800/2022 ).
*******
Secondo motivo di appello
Violazione degli artt. 1852, 1857, 2033 e 2907 c.c. nonché dell'art. 100 c.p.c.
Si contesta la motivazione con cui il Tribunale ha affermato la carenza di interesse a una pronuncia di accertamento essendo il rapporto cessato con il recesso dei correntisti esercitato tramite la notifica dell'atto di citazione.
Si afferma la contraddittorietà rispetto al rigetto della domanda di condanna correlata alla chiusura del rapporto domanda che comunque ha come presupposto un accertamento.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha in primo luogo respinto la domanda di condanna alla restituzione di somme indebite esercitata a seguito della chiusura del rapporto.
Ha poi esaminato la domanda, comunque formulata, di accertamento del rapporto di dare avere e ha affermato l'insussistenza di un interesse alla stessa nei termini sopra indicati.
**********
Gli appellanti hanno poi, riguardo al merito, affermato :
“L'effetto demolitorio che dall'accoglimento dei motivi di gravame innanzi enunciati è destinato a derivare è totale e completo, non individuandosi alcuna parte dell'impugnata sentenza che possa non esserne colpita. E, invero: – avendo il Giudice respinto la domanda sull'assunto che l'onus probandi della parte attrice non sarebbe stato assolto, a cagione della ravvisata omissione della produzione degli estratti conto, una volta acclarato che essi furono prodotti ed erano in atti, si ripristina lo spazio per una doverosa decisione nel merito;
– ulteriormente: accertato che, quale che sia lo stato del rapporto di conto corrente ritenuto ricorrere, resta invocabile una delle forme di tutela cui, in concreto, gli attori hanno
6 domandato di accedere. Di talché, l'accoglimento dei proposti motivi di gravame è destinato a rimuovere la decisione di primo grado in ogni sua componente motivazione e, in via consequenziale, nella sua dimensione dispositiva. Poiché l'appellatum ha una estensione totale e totalizzante, il devolutum non può che spaziare in misura esattamente corrispondente all'intero complesso delle questioni giuridiche e di fatto fatte valere in prime cure e all'intero insieme delle statuizioni decisorie invocate. L'appello introduce e prelude, dunque, ad un'integrale sostituzione della decisione impugnata, sì da dover risultare, appunto, altrettanto completo l'effetto devolutivo del proposto gravame. In ragione di quanto precede è dato reiterare, complessivamente e in maniera totale e indifferenziate, tutte le deduzioni in fatto e in diritto formulate in prime cure nonché i capi di domanda ivi enunciati, nessuno escluso e eccettuato, intendendosi per qui integralmente riportati e trascritti, per quanto residuamente di ragione, tutti gli scritti defensionali del grado inferiore.”
Hanno infine proposto le conclusioni sopra riportate.
Ebbene l'atto di impugnazione così proposto per la parte riguardante la motivazione della richiesta condanna è del tutto privo dei requisiti di specificità in quanto:
a) parte appellante non dà conto esplicito ad esempio di quale dei plurimi conteggi effettuati dal CTU sarebbe da adottare;
b) parte appellante non specifica quale sia la somma richiesta pur avendo a disposizione tutta la documentazione di primo grado;
c) parte appellante non indica in alcun modo il perché ritenga di chiedere che vengano ritenute nulle le clausole indicate nelle conclusioni e tantomeno indica il motivo della richiesta di risarcimento del danno.
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, come il conteggio operato dal CTU anche espungendo la capitalizzazione trimestrale e dovendosi ritenere irrilevante la dedotta usura sopravvenuta porterebbe, secondo quanto rilevato dagli stessi appellanti nella comparsa conclusionale di primo grado a un saldo comunque negativo di € 10.307,47; la domanda di condanna alla restituzione dell'indebito pertanto comunque avrebbe dovuto essere respinta.
*********
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
7 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del Controparte_6 presente grado liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA UC DE TT NG de Courtelary
8