Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 no- vembre 2024, iscritta al n. 3042 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Controparte_1
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 maggio 1996 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel SAIA (VT), parte I, n. 1); che dalla loro unione è nato il figlio a VI ST (VT) il 10 marzo Persona_1
2007; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rap- porti economici:
“A. I coniugi, economicamente indipendenti, vivranno separati con l'obbligo del reci- proco rispetto. B. La casa coniugale, sita in Castel SAIA Via VI ST 38, di proprietà esclusiva della sig.r rimane alla moglie e alla stessa viene assegnata con tutti i Pt_1 beni e gli arredi esistenti. Il sig. è in procinto di lasciare la casa famigliare, CP_1 avendo acquistato autonoma unità abitativa in Nepi (VT) attualmente in ristruttura- zione. C. il figlio, minorenne fino a marzo 2025 quando compirà la maggiore età, studente, viene affidato ad entrambi i genitori con coabitazione prevalente con e presso la madre salva la facoltà di gestire le visite comprensive di pernotto con il padre in autonomia, previo accordo tra i genitori G. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando un assegno di €. CP_1
300,00 alla sig.ra entro il 5 di ciascun mese e salva rivalutazione ISTAT alle Pt_1 coordinate bancarie già note. l'assegno unico per il figlio lo percepirà la sig.ra Pt_1 integralmente. H. Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1
(mediche, scolastiche per attività sportive) del figlio secondo protocollo del Tribunale di Viterbo, previo accordo tra i genitori e dietro esibizione di relativa documentazione e a tutte le spese relative al vestiario, attività ludiche e ricreative, patente di guida ed eventuale acquisto e gestione di autovettura per Matteo. I. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio. L. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”. Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
SAIA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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