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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 478/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli N. 18 63800 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820240014920466000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 382/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Con ricorso notificato in data 29 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 008 2024 00149204 66 000, emessa da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa al recupero di imposta IRPEF per euro 797,00, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, per un totale di euro 1.205,81 relative all'anno d'imposta 2018. Il ricorso veniva fondato, in particolare, sulle seguenti doglianze:
1. inesistenza della notifica della cartella, in quanto la relata risulta in bianco o comunque priva degli elementi essenziali (mancata indicazione della data, delle modalità di recapito, del soggetto notificatore e del consegnatario), mentre la busta del plico non reca alcuna indicazione né della data di spedizione né di quella di consegna;
2. mancata conoscenza dell'avviso bonario e del responsabile del relativo procedimento, dedotta come violazione del principio di effettiva conoscenza degli atti endoprocedimentali antecedenti all'iscrizione a ruolo;
3. erroneo utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, quale strumento di riscontro meramente formale, applicato invece per operare un disconoscimento sostanziale di un credito d'imposta riferito ad annualità diversa, attività che avrebbe richiesto verifica di merito o accertativa;
4. carenza di chiarezza e motivazione della pretesa tributaria, per impossibilità di ricostruire la natura della rettifica e di verificare il calcolo degli interessi, il tasso applicato e il metodo di quantificazione;
5. violazione del principio del contraddittorio preventivo, dedotta in relazione alla sussistenza di profili di incertezza su elementi della dichiarazione fiscale non previamente discussi con il contribuente.
Il ricorrente propone, infine, istanza per la sospensione dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio resistente, nel costituirsi ritualmente nel giudizio, contesta integralmente le avverse deduzioni, rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto, e sviluppa le proprie difese nei termini che seguono:
1. regolare perfezionamento della notifica della cartella, poiché l'atto è stato ritualmente notificato in data
28 febbraio 2025 a mezzo del servizio postale, con consegna a familiare convivente, come puntualmente attestato nella relata di notifica, completa di sottoscrizione del consegnatario e del soggetto incaricato del recapito, elementi idonei a garantire piena certezza legale della procedura e a far prova sino a querela di falso;
2. non obbligatorietà del previo avviso bonario ai fini della legittimità della cartella, atteso che la comunicazione di irregolarità emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 non costituisce atto impositivo necessario e la sua eventuale omissione non integra causa di nullità del ruolo;
3. chiarezza e sufficiente motivazione del titolo esattivo, stante la conformità della cartella al modello ministeriale, recante l'indicazione del ruolo reso esecutivo, del tributo, dell'importo richiesto, del periodo d'imposta e del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dati ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti per consentire la comprensione della pretesa e l'attivazione del diritto di difesa;
4. piena legittimità dell'utilizzo dello strumento di controllo automatizzato, poiché l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 legittima l'Amministrazione al riscontro formale dei crediti utilizzati e al recupero di eccedenze esposte in dichiarazione senza previa verifica di merito, accertata l'assenza di corrispondenza del credito riportato con la dichiarazione dell'anno precedente;
5. insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo nella fase di liquidazione automatizzata, non essendo tale confronto prescritto dall'ordinamento per i controlli di natura formale;
6. legittima iscrizione degli interessi, i quali risultano iscritti a ruolo ex lege e, come tali, non richiedono separata indicazione del metodo analitico di calcolo nella cartella, la cui decorrenza e verificabilità sono normativamente collegate alla data di esecutività del ruolo;
7. inidoneità delle eccezioni di parte a scalfire la pretesa erariale, poiché il contribuente non ha dimostrato l'esistenza dei crediti pregressi né la loro corretta genesi, gravando su quest'ultimo il relativo onere probatorio.
L'Ufficio, pertanto, conclude sostenendo la legittimità del proprio operato esattivo, non ravvisando vizi di nullità o illegittimità nella procedura e opponendosi alla concessione della tutela sospensiva, ritenuta non fondata nei relativi presupposti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente e che, viceversa, siano integrati i requisiti per la definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992 stabilisce che la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati può essere concessa esclusivamente a seguito di un'istanza motivata, corredata dalla dimostrazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”.
Il “fumus boni iuris” si sostanzia nella plausibile fondatezza del ricorso, vale a dire nella necessità che le pretese avanzate dal ricorrente appaiano, anche solo in via sommaria, dotate di una ragionevole possibilità di accoglimento. Il “periculum in mora”, invece, consiste nella concreta ed attuale prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato prima della definizione della controversia.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, questa Corte rileva che la parte ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della sussistenza del “fumus boni iuris”, in quanto il ricorso non appare fondato su elementi di diritto o di fatto idonei a giustificarne l'accoglimento. Parimenti, non risulta provato il “periculum in mora”, non essendo provato il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto contestato.
In particolare, si ritiene non sussistente il requisito del “fumus boni iuris” per le ragioni di seguito esposte.
1. Regolarità della notifica della cartella di pagamento
In merito eccezioni riguardanti la notifica della cartella di pagamento, dalla documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n. 00820240014920466000 è stata notificata il 28 febbraio 2025 presso il domicilio fiscale del ricorrente mediante il servizio postale, con consegna a soggetto qualificatosi come familiare/addetto alla casa e sottoscrizione apposta in sede di recapito, unitamente alla firma del messo notificatore incaricato.
La relata di notifica reca gli elementi essenziali idonei a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio, tra cui: l'indicazione dell'ente emittente, il numero dell'atto, il riferimento identificativo della raccomandata utilizzata ai fini del recapito, la data di spedizione e quella di consegna, le generalità del destinatario e la qualifica del consegnatario, nonché il luogo di notificazione. Tali dati consentono di ricostruire la ritualità del procedimento e la riferibilità soggettiva dell'attività notificatoria all'organo procedente.
Sul punto, la Cassazione Civile – Sezione V, con ordinanza n. 8694/2025, ha ribadito che la prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere fornita mediante la matrice o copia dell'atto unitamente alla relazione di notifica, senza che sia indispensabile il deposito dell'originale dell'avviso di ricevimento o della cartolina AR, gravando sull'esattore l'obbligo di conservazione quinquennale della documentazione, esibibile su richiesta.
È stato, altresì, chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22281/2022, che il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per assumere efficacia probatoria, deve essere specifico, circostanziato e riferito a puntuali profili di difformità, non essendo idonea una contestazione generica, onnicomprensiva o meramente assertiva. Nel caso di specie, non risulta offerto dal ricorrente un disconoscimento dotato dei requisiti prescritti dall'art. 2719 del Codice civile, con conseguente piena utilizzabilità delle copie prodotte e stabilità degli effetti della relata, la quale fa prova sino a querela di falso.
Ne consegue la piena regolarità della notificazione eseguita e la legittima provenienza della cartella impugnata, con tenuta del procedimento e integrale salvaguardia delle garanzie formali previste dall'ordinamento.
2. Infondatezza delle censure sul difetto di conoscenza degli atti prodromici e sulla provenienza degli stessi
Risulta dagli atti che la comunicazione di irregolarità, generata in esito al controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. 600/1973, è stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente mediante consegna del 26 aprile 2024 (identificativo n. 66396881915).
Tale comunicazione ha natura meramente informativa, essendo destinata a segnalare irregolarità formali della dichiarazione e a consentire l'eventuale regolarizzazione o interlocuzione collaborativa dell'interessato, senza costituire atto impositivo, né atto per il quale l'ordinamento richieda la sottoscrizione dirigenziale a pena di inesistenza o nullità.
Quanto alla legittimità del ruolo, trova applicazione l'art. 12, comma 4, del d.P.R. 602/1973, secondo cui il ruolo è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da delegato, funzione che nel caso di specie risulta esercitata dal Direttore Provinciale, munito di qualifica dirigenziale, con conseguente prova della riferibilità dell'atto all'organo procedente.
La cartella di pagamento, atto consequenziale all'iscrizione a ruolo contiene gli elementi essenziali della pretesa, sicché il contribuente era già in condizione di conoscere an e quantum debeatur del debito e di esercitare ogni facoltà difensiva, senza violazione delle garanzie partecipative.
Ne consegue che il titolo della riscossione e la cartella ad esso conseguente devono ritenersi giuridicamente esistenti e legittimi, risultando infondate le censure di parte ricorrente, essendo l'azione dell'Amministrazione conforme al quadro normativo che regola la liquidazione automatizzata e la formazione del ruolo. Peraltro, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del d.P.R n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990 (Cassazione ordinanza n.
20656/2024).
3. Legittimità del controllo automatizzato e recupero dei crediti
Il controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, per sua natura vincolato, consente all'Amministrazione finanziaria la verifica aritmetica e documentale dei crediti esposti in dichiarazione, nonché il recupero delle eccedenze non assistite da precedente riscontro dichiarativo o capienza d'imposta, senza necessità di preventivo accertamento sostanziale né di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso di specie, le dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017 e 2018, presentate dal contribuente mediante Modello 730/2018 e Modello 730/2019, esponevano detrazioni tali da azzerare l'imposta netta, in totale assenza, per il 2017, di ritenute subite e, per il 2018, a fronte di ritenute di importo meramente simbolico.
Ne consegue che i crediti d'imposta, il bonus IRPEF e l'eccedenza regionale dichiarati nel 730/2019 non trovavano alcun presupposto contabile nel dichiarato dell'anno precedente, difettando sia la dimostrazione della loro legittima genesi sia la necessaria capienza fiscale.
La dichiarazione integrativa a favore, prodotta dal ricorrente limitatamente al riporto dei crediti, non è, di per sé, sufficiente a dimostrarne l'effettiva esistenza, tanto più in quanto – come dedotto dall'Ufficio – il contribuente non ha provato di aver subito ritenute utili né ha prodotto le certificazioni reddituali richieste dall'ordinamento, quali i CUD, né ulteriore documentazione idonea a circostanziare la pretesa restitutoria o la spettanza dei crediti.
In tale quadro, l'azione di recupero operata da Agenzia delle Entrate – Riscossione Marche, mediante iscrizione a ruolo e successiva emissione della cartella di pagamento impugnata, deve ritenersi pienamente legittima e conforme al perimetro applicativo del controllo automatizzato, non ricorrendo alcun obbligo di verifica di merito, né di previo contraddittorio in assenza di atto accertativo discrezionale.
È conseguentemente confermata la validità del procedimento di liquidazione e la debenza delle somme, risultando infondate le censure del ricorrente in ordine all'utilizzo dell'istituto e al disconoscimento dei crediti riportati.
4. Insussistenza del vizio di motivazione della cartella e assenza di obbligo di dettaglio analitico degli interessi
In ordine alla dedotta nullità della cartella per asserita carenza motivazionale sulle somme dovute e sugli interessi, si osserva che la disciplina contenutistica della cartella di pagamento deve essere letta in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973 e con l'art. 12, comma 3, del medesimo decreto secondo cui il ruolo deve recare il riferimento al precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
Nel caso in esame, risulta provato che la cartella non integra il primo atto di pretesa degli interessi, essendo stata preceduta da comunicazione di irregolarità, ritualmente notificata, recante la puntuale indicazione delle somme dovute;
ne discende che il contribuente era già in condizione di conoscere l'origine e la misura del debito azionato, con piena idoneità dell'atto impugnato a consentire l'esplicazione del diritto di difesa.
La cartella riporta, inoltre, il riferimento all'ente emittente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Fermo, il numero del ruolo (n. 2024/550163), la data di esecutività dello stesso (24 settembre 2024) e l'indicazione del responsabile del procedimento, dati ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
Sul perimetro dell'obbligo motivazionale in tema di interessi, trova applicazione il principio nomofilattico enunciato dalla Cass. Sezioni Unite n. 22281/2022, secondo cui, quando la cartella è atto consequenziale ad un precedente titolo che ha già determinato il quantum del debito, la motivazione si considera adeguata mediante il semplice richiamo dell'atto presupposto e la quantificazione complessiva degli accessori, senza necessità di indicare i singoli tassi o le formule di calcolo.
La stessa pronuncia precisa, altresì, che, qualora la cartella costituisca il primo atto di richiesta degli interessi, essa deve recare solo l'indicazione dell'importo richiesto a tale titolo, la base normativa e la decorrenza iniziale della debenza, restando comunque escluso l'obbligo di specificare i saggi periodici applicati nel tempo o le modalità aritmetiche di computo. Con riferimento agli interessi di mora, si rileva che non risultano in concreto iscritti nell'atto impugnato. La cartella contiene, tuttavia, il rituale avvertimento al contribuente circa la possibile futura maturazione di tali interessi, applicabili direttamente per effetto di legge ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 602/1973, esclusivamente nell'ipotesi di omesso o tardivo pagamento oltre il termine legale decorrente dalla notificazione della cartella.
Sulla base di tali rilievi, si esclude la sussistenza di vizi motivazionali invalidanti, dovendo la cartella essere considerata conforme ai requisiti normativi vigenti e pienamente legittima nei propri elementi essenziali.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, respinge il ricorso e liquida le spese in euro 480,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge ed accessori, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 478/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli N. 18 63800 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso dp.fermo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820240014920466000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 382/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Con ricorso notificato in data 29 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_2 impugnava la cartella di pagamento n. 008 2024 00149204 66 000, emessa da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa al recupero di imposta IRPEF per euro 797,00, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, per un totale di euro 1.205,81 relative all'anno d'imposta 2018. Il ricorso veniva fondato, in particolare, sulle seguenti doglianze:
1. inesistenza della notifica della cartella, in quanto la relata risulta in bianco o comunque priva degli elementi essenziali (mancata indicazione della data, delle modalità di recapito, del soggetto notificatore e del consegnatario), mentre la busta del plico non reca alcuna indicazione né della data di spedizione né di quella di consegna;
2. mancata conoscenza dell'avviso bonario e del responsabile del relativo procedimento, dedotta come violazione del principio di effettiva conoscenza degli atti endoprocedimentali antecedenti all'iscrizione a ruolo;
3. erroneo utilizzo del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, quale strumento di riscontro meramente formale, applicato invece per operare un disconoscimento sostanziale di un credito d'imposta riferito ad annualità diversa, attività che avrebbe richiesto verifica di merito o accertativa;
4. carenza di chiarezza e motivazione della pretesa tributaria, per impossibilità di ricostruire la natura della rettifica e di verificare il calcolo degli interessi, il tasso applicato e il metodo di quantificazione;
5. violazione del principio del contraddittorio preventivo, dedotta in relazione alla sussistenza di profili di incertezza su elementi della dichiarazione fiscale non previamente discussi con il contribuente.
Il ricorrente propone, infine, istanza per la sospensione dell'atto impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio resistente, nel costituirsi ritualmente nel giudizio, contesta integralmente le avverse deduzioni, rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto, e sviluppa le proprie difese nei termini che seguono:
1. regolare perfezionamento della notifica della cartella, poiché l'atto è stato ritualmente notificato in data
28 febbraio 2025 a mezzo del servizio postale, con consegna a familiare convivente, come puntualmente attestato nella relata di notifica, completa di sottoscrizione del consegnatario e del soggetto incaricato del recapito, elementi idonei a garantire piena certezza legale della procedura e a far prova sino a querela di falso;
2. non obbligatorietà del previo avviso bonario ai fini della legittimità della cartella, atteso che la comunicazione di irregolarità emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 non costituisce atto impositivo necessario e la sua eventuale omissione non integra causa di nullità del ruolo;
3. chiarezza e sufficiente motivazione del titolo esattivo, stante la conformità della cartella al modello ministeriale, recante l'indicazione del ruolo reso esecutivo, del tributo, dell'importo richiesto, del periodo d'imposta e del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dati ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti per consentire la comprensione della pretesa e l'attivazione del diritto di difesa;
4. piena legittimità dell'utilizzo dello strumento di controllo automatizzato, poiché l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 legittima l'Amministrazione al riscontro formale dei crediti utilizzati e al recupero di eccedenze esposte in dichiarazione senza previa verifica di merito, accertata l'assenza di corrispondenza del credito riportato con la dichiarazione dell'anno precedente;
5. insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo nella fase di liquidazione automatizzata, non essendo tale confronto prescritto dall'ordinamento per i controlli di natura formale;
6. legittima iscrizione degli interessi, i quali risultano iscritti a ruolo ex lege e, come tali, non richiedono separata indicazione del metodo analitico di calcolo nella cartella, la cui decorrenza e verificabilità sono normativamente collegate alla data di esecutività del ruolo;
7. inidoneità delle eccezioni di parte a scalfire la pretesa erariale, poiché il contribuente non ha dimostrato l'esistenza dei crediti pregressi né la loro corretta genesi, gravando su quest'ultimo il relativo onere probatorio.
L'Ufficio, pertanto, conclude sostenendo la legittimità del proprio operato esattivo, non ravvisando vizi di nullità o illegittimità nella procedura e opponendosi alla concessione della tutela sospensiva, ritenuta non fondata nei relativi presupposti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Questa Corte, in composizione monocratica, ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente e che, viceversa, siano integrati i requisiti per la definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992 stabilisce che la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati può essere concessa esclusivamente a seguito di un'istanza motivata, corredata dalla dimostrazione della contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: il “fumus boni iuris” ed il “periculum in mora”.
Il “fumus boni iuris” si sostanzia nella plausibile fondatezza del ricorso, vale a dire nella necessità che le pretese avanzate dal ricorrente appaiano, anche solo in via sommaria, dotate di una ragionevole possibilità di accoglimento. Il “periculum in mora”, invece, consiste nella concreta ed attuale prospettazione di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato prima della definizione della controversia.
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, questa Corte rileva che la parte ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della sussistenza del “fumus boni iuris”, in quanto il ricorso non appare fondato su elementi di diritto o di fatto idonei a giustificarne l'accoglimento. Parimenti, non risulta provato il “periculum in mora”, non essendo provato il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto contestato.
In particolare, si ritiene non sussistente il requisito del “fumus boni iuris” per le ragioni di seguito esposte.
1. Regolarità della notifica della cartella di pagamento
In merito eccezioni riguardanti la notifica della cartella di pagamento, dalla documentazione versata in atti risulta che la cartella di pagamento n. 00820240014920466000 è stata notificata il 28 febbraio 2025 presso il domicilio fiscale del ricorrente mediante il servizio postale, con consegna a soggetto qualificatosi come familiare/addetto alla casa e sottoscrizione apposta in sede di recapito, unitamente alla firma del messo notificatore incaricato.
La relata di notifica reca gli elementi essenziali idonei a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio, tra cui: l'indicazione dell'ente emittente, il numero dell'atto, il riferimento identificativo della raccomandata utilizzata ai fini del recapito, la data di spedizione e quella di consegna, le generalità del destinatario e la qualifica del consegnatario, nonché il luogo di notificazione. Tali dati consentono di ricostruire la ritualità del procedimento e la riferibilità soggettiva dell'attività notificatoria all'organo procedente.
Sul punto, la Cassazione Civile – Sezione V, con ordinanza n. 8694/2025, ha ribadito che la prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere fornita mediante la matrice o copia dell'atto unitamente alla relazione di notifica, senza che sia indispensabile il deposito dell'originale dell'avviso di ricevimento o della cartolina AR, gravando sull'esattore l'obbligo di conservazione quinquennale della documentazione, esibibile su richiesta.
È stato, altresì, chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22281/2022, che il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per assumere efficacia probatoria, deve essere specifico, circostanziato e riferito a puntuali profili di difformità, non essendo idonea una contestazione generica, onnicomprensiva o meramente assertiva. Nel caso di specie, non risulta offerto dal ricorrente un disconoscimento dotato dei requisiti prescritti dall'art. 2719 del Codice civile, con conseguente piena utilizzabilità delle copie prodotte e stabilità degli effetti della relata, la quale fa prova sino a querela di falso.
Ne consegue la piena regolarità della notificazione eseguita e la legittima provenienza della cartella impugnata, con tenuta del procedimento e integrale salvaguardia delle garanzie formali previste dall'ordinamento.
2. Infondatezza delle censure sul difetto di conoscenza degli atti prodromici e sulla provenienza degli stessi
Risulta dagli atti che la comunicazione di irregolarità, generata in esito al controllo automatizzato ex art. 36- bis del d.P.R. 600/1973, è stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente mediante consegna del 26 aprile 2024 (identificativo n. 66396881915).
Tale comunicazione ha natura meramente informativa, essendo destinata a segnalare irregolarità formali della dichiarazione e a consentire l'eventuale regolarizzazione o interlocuzione collaborativa dell'interessato, senza costituire atto impositivo, né atto per il quale l'ordinamento richieda la sottoscrizione dirigenziale a pena di inesistenza o nullità.
Quanto alla legittimità del ruolo, trova applicazione l'art. 12, comma 4, del d.P.R. 602/1973, secondo cui il ruolo è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da delegato, funzione che nel caso di specie risulta esercitata dal Direttore Provinciale, munito di qualifica dirigenziale, con conseguente prova della riferibilità dell'atto all'organo procedente.
La cartella di pagamento, atto consequenziale all'iscrizione a ruolo contiene gli elementi essenziali della pretesa, sicché il contribuente era già in condizione di conoscere an e quantum debeatur del debito e di esercitare ogni facoltà difensiva, senza violazione delle garanzie partecipative.
Ne consegue che il titolo della riscossione e la cartella ad esso conseguente devono ritenersi giuridicamente esistenti e legittimi, risultando infondate le censure di parte ricorrente, essendo l'azione dell'Amministrazione conforme al quadro normativo che regola la liquidazione automatizzata e la formazione del ruolo. Peraltro, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del d.P.R n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990 (Cassazione ordinanza n.
20656/2024).
3. Legittimità del controllo automatizzato e recupero dei crediti
Il controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, per sua natura vincolato, consente all'Amministrazione finanziaria la verifica aritmetica e documentale dei crediti esposti in dichiarazione, nonché il recupero delle eccedenze non assistite da precedente riscontro dichiarativo o capienza d'imposta, senza necessità di preventivo accertamento sostanziale né di contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso di specie, le dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017 e 2018, presentate dal contribuente mediante Modello 730/2018 e Modello 730/2019, esponevano detrazioni tali da azzerare l'imposta netta, in totale assenza, per il 2017, di ritenute subite e, per il 2018, a fronte di ritenute di importo meramente simbolico.
Ne consegue che i crediti d'imposta, il bonus IRPEF e l'eccedenza regionale dichiarati nel 730/2019 non trovavano alcun presupposto contabile nel dichiarato dell'anno precedente, difettando sia la dimostrazione della loro legittima genesi sia la necessaria capienza fiscale.
La dichiarazione integrativa a favore, prodotta dal ricorrente limitatamente al riporto dei crediti, non è, di per sé, sufficiente a dimostrarne l'effettiva esistenza, tanto più in quanto – come dedotto dall'Ufficio – il contribuente non ha provato di aver subito ritenute utili né ha prodotto le certificazioni reddituali richieste dall'ordinamento, quali i CUD, né ulteriore documentazione idonea a circostanziare la pretesa restitutoria o la spettanza dei crediti.
In tale quadro, l'azione di recupero operata da Agenzia delle Entrate – Riscossione Marche, mediante iscrizione a ruolo e successiva emissione della cartella di pagamento impugnata, deve ritenersi pienamente legittima e conforme al perimetro applicativo del controllo automatizzato, non ricorrendo alcun obbligo di verifica di merito, né di previo contraddittorio in assenza di atto accertativo discrezionale.
È conseguentemente confermata la validità del procedimento di liquidazione e la debenza delle somme, risultando infondate le censure del ricorrente in ordine all'utilizzo dell'istituto e al disconoscimento dei crediti riportati.
4. Insussistenza del vizio di motivazione della cartella e assenza di obbligo di dettaglio analitico degli interessi
In ordine alla dedotta nullità della cartella per asserita carenza motivazionale sulle somme dovute e sugli interessi, si osserva che la disciplina contenutistica della cartella di pagamento deve essere letta in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973 e con l'art. 12, comma 3, del medesimo decreto secondo cui il ruolo deve recare il riferimento al precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
Nel caso in esame, risulta provato che la cartella non integra il primo atto di pretesa degli interessi, essendo stata preceduta da comunicazione di irregolarità, ritualmente notificata, recante la puntuale indicazione delle somme dovute;
ne discende che il contribuente era già in condizione di conoscere l'origine e la misura del debito azionato, con piena idoneità dell'atto impugnato a consentire l'esplicazione del diritto di difesa.
La cartella riporta, inoltre, il riferimento all'ente emittente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Fermo, il numero del ruolo (n. 2024/550163), la data di esecutività dello stesso (24 settembre 2024) e l'indicazione del responsabile del procedimento, dati ritenuti dal legislatore necessari e sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
Sul perimetro dell'obbligo motivazionale in tema di interessi, trova applicazione il principio nomofilattico enunciato dalla Cass. Sezioni Unite n. 22281/2022, secondo cui, quando la cartella è atto consequenziale ad un precedente titolo che ha già determinato il quantum del debito, la motivazione si considera adeguata mediante il semplice richiamo dell'atto presupposto e la quantificazione complessiva degli accessori, senza necessità di indicare i singoli tassi o le formule di calcolo.
La stessa pronuncia precisa, altresì, che, qualora la cartella costituisca il primo atto di richiesta degli interessi, essa deve recare solo l'indicazione dell'importo richiesto a tale titolo, la base normativa e la decorrenza iniziale della debenza, restando comunque escluso l'obbligo di specificare i saggi periodici applicati nel tempo o le modalità aritmetiche di computo. Con riferimento agli interessi di mora, si rileva che non risultano in concreto iscritti nell'atto impugnato. La cartella contiene, tuttavia, il rituale avvertimento al contribuente circa la possibile futura maturazione di tali interessi, applicabili direttamente per effetto di legge ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 602/1973, esclusivamente nell'ipotesi di omesso o tardivo pagamento oltre il termine legale decorrente dalla notificazione della cartella.
Sulla base di tali rilievi, si esclude la sussistenza di vizi motivazionali invalidanti, dovendo la cartella essere considerata conforme ai requisiti normativi vigenti e pienamente legittima nei propri elementi essenziali.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, respinge il ricorso e liquida le spese in euro 480,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge ed accessori, se dovuti.