Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
816/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AR Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 816/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(SA), e residente in [...], e (C.F.: Parte_2
) nato il [...] a [...] e residente in [...]
Nazionale n. 57 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giuseppina Marchesano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 374
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, il difensore delle parti si è riportata al ricorso introduttivo e ha chiesto di omologare gli accordi ivi contenuti. Ha depositato l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio del comune di celebrazione
(Sant'Egidio del Monte Albino), come richiesto.
Il P.M., in data 18.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Sant'Egidio del Monte Albino in data 25.04.1979, nel corso del quale sono nati quattro
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(nata il [...]); che, essendo venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi consensualmente.
Hanno allegato che i figli , e AR, hanno raggiunto la propria stabilità economica e Per_1 Per_3 hanno trasferito la residenza separatamente dai genitori, mentre il figlio tutt'oggi vive insieme Per_2
alla madre percependo una pensione di invalidità di circa euro 300,00 al mese.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi - sostituita dal deposito di note scritte su richiesta delle parti – all'esito dell'udienza del 26.06.2024 con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 03.07.2024, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al PM per il prescritto parere. In data 13.03.2025, atteso che il parere del P.M. era pervenuto in data 19.02.2025 quando il giudice delegato assegnatario della procedura risultava in congedo per maternità, la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice delegato per consentire alle parti di rassegnare le proprie richieste innanzi alla stessa e di addivenire alla definizione della causa.
Quindi, fissata l'udienza cartolare del 23.04.2025, poi rinviata all'udienza cartolare del 14.05.2025 a causa del mancato deposito del certificato di matrimonio del luogo di celebrazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 15.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
pattuite di seguito riportate:
2 1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. i coniugi fisseranno in piena autonomia la loro residenza, domicilio, dimora, dandosi reciproco avviso di ogni variazione ed obbligandosi al mutuo rispetto;
3. entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno di mantenimento;
4. con la sottoscrizione del verbale di separazione le parti prestano il loro reciproco consenso affinché le Autorità competenti rilascino o rinnovino all'altro coniuge il passaporto;
5. per quanto non previsto nei presenti patti troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 8 parte II, serie A dei registri di matrimonio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino dell'anno 1979);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa AR Rosaria Barbato
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