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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P dott.ssa Genny De Cesare all'udienza del 15 luglio 2025 lette le note di discussione depositate dalle parti costituite ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 287/22, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a nata a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della omonima impresa individuale, partita iva , con sede in Nocera Inferiore, P.IVA_1 c.so Vittorio Emanuele,115 rappresentata e difesa dall' avv.to Carlo Russo e dall'avv. Giulio Musu giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionario delegato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da rispettive note di trattazione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3257/3121 del 19 ottobre 2021, notificata in data 24.11.2021 e con la quale veniva contestata alla opponente nella qualità violazioni concernenti la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione all' di instaurazione del CP_2 rapporto del lavoro da parte del datore di lavoro privato, di aver omesso la denuncia all' del CP_3 collaboratore familiare addetto all'esercizio dell'attività di impresa e di aver corrisposto la retribuzione ai dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con il signor nato il [...] il quale, al contrario, avrebbero prestato Per_1 attività lavorativa occasionale senza vincolo di subordinazione. Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare Controparte_1
pagina 1 di 3 l'ordinanza ingiunzione opposta. Instaurato il contraddittorio, è stata ammessa ed espletata prova testimoniale. Escussi i testi, la causa è stata rinviata per discussione, con deposito di note scritte, all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e va reietta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice Ordinario a decidere della spiegata opposizione, all'uopo richiamando la recentissima pronunzia a SS UU resa dalla Corte di Cassazione n. 2145/2021.
Nel merito l'opponente ha principalmente dedotto per la mancanza di un rapporto di subordinazione con il signor senza nulla aggiungere in merito alla posizione del collaboratore familiare Per_1
Più specificamente parte ricorrente ha dedotto che il predetto signor ha Persona_2 Per_1 prestato, attività occasionale senza vincolo di subordinazione e ha mosso contestazioni sulla ritualità del procedimento accertativo e su quello irrogativo della sanzione. Il procedimento ispettivo, che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite, è stato avviato con verbale del 20.6.2019 in cui il sig. ha dichiarato di lavorare presso l'attività oggetto di ispezione come cameriere dal Per_1 20.2.2019, per 40 ore settimanali dalle ore 6,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 , di non aver sottoscritto alcun contratto lavorativo e di aver ricevuto il pagamento mensile di euro 600,00 corrisposta in contanti. Ha inoltre dichiarato “ per lavorare presso questo bar ho avuto un colloquio preventivo…. avevo ordini e direttive nonché la retribuzione prevalentemente da molto CP_4 presente all'interno dell'esercizio”. Il collaboratore familiare sig. in sede ispettiva Persona_2 ha affermato “sono il cognato di dal 20 maggio di quest'anno vengo circa tre volte a Parte_2 settimana a sostituire mia cognata per effettuare la chiusura cassa. Solitamente vengo sul tardi verso le 23,30 fino alla chiusura del locale ovvero sino alle ore 00,30/01,00. Oggi oltre al sottoscritto vi lavorano altre due persone che sono e . Infine, il lavoratore Parte_3 Per_1 Pt_3
, ha dichiarato: ”L'altro ragazzo da voi trovato al servizio tavoli, viene qua a
[...] Per_1 lavorare dal mese di febbraio. Mentre il sig. cognato della titolare era presente già dal mese Per_2 di maggio dell'anno scorso ovvero quando ho iniziato io” .
Giova a questo punto evidenziare che sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. sentenza n. 20820 del 20.08.2018) e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio. Pertanto, a fronte di siffatte evidenze probatorie parte ricorrente nulla ha provato a fondamento della propria tesi difensiva. Di conseguenza, nel caso di specie, sebbene i testi escussi nel corso del presente giudizio, hanno poi riferito di una presenza saltuaria e per poche occasioni del sig. il Giudicante, ritiene di privilegiare il contenuto delle spontanee dichiarazioni Per_1 rese in sede di accesso e ciò non solo in quanto rese nell'immediatezza dei fatti ma soprattutto in considerazione del fatto che tali dichiarazioni risultano poi confermate dall'invio del Pt_4 successivo all'inizio dell'ispezione e riportanti le decorrenze accertate. Quindi, la prova del rapporto di lavoro di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è in re ipsa rinvenendosi la stessa nella trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione obbligatoria unificata avvenuta dopo l'accesso ispettivo con l'evidente finalità di rimuovere, attraverso la formalizzazione dell'assunzione, le violazioni normative rilevate e contestate dagli agenti accertatori.
Del pari non meritevole di accoglimento è il motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione. In proposito si osserva che è costante orientamento della giurisprudenza di merito e di Legittimità che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi pagina 2 di 3 diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (ex multis: Cass. Ordinanza 07 aprile 2016, n. 6805; Cass. 7186/2000).Ciò premesso, nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente e il prospetto integrato alla stessa allegata, contengono l'espresso richiamo al contenuto del rapporto ispettivo n. 3121 del 19.2.21, dal quale risultano tutti i riferimenti necessari e relativi all'accertamento di cui è causa. Dal contenuto di tali atti emergono con chiarezza gli elementi essenziali dell'illecito contestato, della sanzione applicata e gli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, di talché deve ritenersi che la ricorrente non sia stata lesa nel proprio diritto di difesa. Pertanto, sulla base di quanto precede, l'obbligo di motivazione del provvedimento emesso deve ritenersi correttamente assolto.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e con applicazioni delle decurtazioni normativamente previste.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ord. ing. n.3257/3121 del 19.10.21;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ispettorato opposto, che si liquidano in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera inferiore 15.07.2025
Il Gop
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P dott.ssa Genny De Cesare all'udienza del 15 luglio 2025 lette le note di discussione depositate dalle parti costituite ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 287/22, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a nata a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della omonima impresa individuale, partita iva , con sede in Nocera Inferiore, P.IVA_1 c.so Vittorio Emanuele,115 rappresentata e difesa dall' avv.to Carlo Russo e dall'avv. Giulio Musu giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
- opponente -
C o n t r o
, sede territoriale di Salerno, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionario delegato
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da rispettive note di trattazione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3257/3121 del 19 ottobre 2021, notificata in data 24.11.2021 e con la quale veniva contestata alla opponente nella qualità violazioni concernenti la tutela del lavoro e, in particolare, di aver impiegato lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione all' di instaurazione del CP_2 rapporto del lavoro da parte del datore di lavoro privato, di aver omesso la denuncia all' del CP_3 collaboratore familiare addetto all'esercizio dell'attività di impresa e di aver corrisposto la retribuzione ai dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con il signor nato il [...] il quale, al contrario, avrebbero prestato Per_1 attività lavorativa occasionale senza vincolo di subordinazione. Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare Controparte_1
pagina 1 di 3 l'ordinanza ingiunzione opposta. Instaurato il contraddittorio, è stata ammessa ed espletata prova testimoniale. Escussi i testi, la causa è stata rinviata per discussione, con deposito di note scritte, all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e va reietta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza del Giudice Ordinario a decidere della spiegata opposizione, all'uopo richiamando la recentissima pronunzia a SS UU resa dalla Corte di Cassazione n. 2145/2021.
Nel merito l'opponente ha principalmente dedotto per la mancanza di un rapporto di subordinazione con il signor senza nulla aggiungere in merito alla posizione del collaboratore familiare Per_1
Più specificamente parte ricorrente ha dedotto che il predetto signor ha Persona_2 Per_1 prestato, attività occasionale senza vincolo di subordinazione e ha mosso contestazioni sulla ritualità del procedimento accertativo e su quello irrogativo della sanzione. Il procedimento ispettivo, che ha condotto all'irrogazione della sanzione di cui è lite, è stato avviato con verbale del 20.6.2019 in cui il sig. ha dichiarato di lavorare presso l'attività oggetto di ispezione come cameriere dal Per_1 20.2.2019, per 40 ore settimanali dalle ore 6,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 , di non aver sottoscritto alcun contratto lavorativo e di aver ricevuto il pagamento mensile di euro 600,00 corrisposta in contanti. Ha inoltre dichiarato “ per lavorare presso questo bar ho avuto un colloquio preventivo…. avevo ordini e direttive nonché la retribuzione prevalentemente da molto CP_4 presente all'interno dell'esercizio”. Il collaboratore familiare sig. in sede ispettiva Persona_2 ha affermato “sono il cognato di dal 20 maggio di quest'anno vengo circa tre volte a Parte_2 settimana a sostituire mia cognata per effettuare la chiusura cassa. Solitamente vengo sul tardi verso le 23,30 fino alla chiusura del locale ovvero sino alle ore 00,30/01,00. Oggi oltre al sottoscritto vi lavorano altre due persone che sono e . Infine, il lavoratore Parte_3 Per_1 Pt_3
, ha dichiarato: ”L'altro ragazzo da voi trovato al servizio tavoli, viene qua a
[...] Per_1 lavorare dal mese di febbraio. Mentre il sig. cognato della titolare era presente già dal mese Per_2 di maggio dell'anno scorso ovvero quando ho iniziato io” .
Giova a questo punto evidenziare che sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. sentenza n. 20820 del 20.08.2018) e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio. Pertanto, a fronte di siffatte evidenze probatorie parte ricorrente nulla ha provato a fondamento della propria tesi difensiva. Di conseguenza, nel caso di specie, sebbene i testi escussi nel corso del presente giudizio, hanno poi riferito di una presenza saltuaria e per poche occasioni del sig. il Giudicante, ritiene di privilegiare il contenuto delle spontanee dichiarazioni Per_1 rese in sede di accesso e ciò non solo in quanto rese nell'immediatezza dei fatti ma soprattutto in considerazione del fatto che tali dichiarazioni risultano poi confermate dall'invio del Pt_4 successivo all'inizio dell'ispezione e riportanti le decorrenze accertate. Quindi, la prova del rapporto di lavoro di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è in re ipsa rinvenendosi la stessa nella trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione obbligatoria unificata avvenuta dopo l'accesso ispettivo con l'evidente finalità di rimuovere, attraverso la formalizzazione dell'assunzione, le violazioni normative rilevate e contestate dagli agenti accertatori.
Del pari non meritevole di accoglimento è il motivo di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione. In proposito si osserva che è costante orientamento della giurisprudenza di merito e di Legittimità che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi pagina 2 di 3 diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (ex multis: Cass. Ordinanza 07 aprile 2016, n. 6805; Cass. 7186/2000).Ciò premesso, nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione notificata alla ricorrente e il prospetto integrato alla stessa allegata, contengono l'espresso richiamo al contenuto del rapporto ispettivo n. 3121 del 19.2.21, dal quale risultano tutti i riferimenti necessari e relativi all'accertamento di cui è causa. Dal contenuto di tali atti emergono con chiarezza gli elementi essenziali dell'illecito contestato, della sanzione applicata e gli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, di talché deve ritenersi che la ricorrente non sia stata lesa nel proprio diritto di difesa. Pertanto, sulla base di quanto precede, l'obbligo di motivazione del provvedimento emesso deve ritenersi correttamente assolto.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Sulla base di quanto precede, il ricorso va rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate e con applicazioni delle decurtazioni normativamente previste.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ord. ing. n.3257/3121 del 19.10.21;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ispettorato opposto, che si liquidano in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera inferiore 15.07.2025
Il Gop
Dott.ssa Genny De Cesare
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