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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8325/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8325/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1
De Matteis del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parte_2
Varalla del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 3 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il 12 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salerno il 9 ottobre 2000, che dalla loro unione sono nati i figli e R_
, divenuti maggiorenni ma privi di indipendenza economica, nonché , ancora Per_2 Per_3 minorenne (poiché nato il [...]).
Allegando che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 20 luglio 2017 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna, chiedevano, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano la loro volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett.b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 9 ottobre 2000, in Salerno, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 97, Parte 2, Serie A, Uff. 5, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salerno, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto presentato il 12 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8325/2024 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Parte_1
De Matteis del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parte_2
Varalla del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 3 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso presentato il 12 novembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Salerno il 9 ottobre 2000, che dalla loro unione sono nati i figli e R_
, divenuti maggiorenni ma privi di indipendenza economica, nonché , ancora Per_2 Per_3 minorenne (poiché nato il [...]).
Allegando che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 20 luglio 2017 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna, chiedevano, dunque, dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione privilegiata presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni accessorie e a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano la loro volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso presentato congiuntamente.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett.b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 9 ottobre 2000, in Salerno, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 97, Parte 2, Serie A, Uff. 5, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salerno, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto presentato il 12 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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