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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/12/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 261/2024 R.G. Lav., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
AC SO e dall'Avv. Massimiliano SCIULLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Aosta
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa ai fini del presente Controparte_1 atto dagli avv.ti Isabella GIANNOTTI del Foro di ZI, Francesca VIANELLO del Foro di
ZI e RI AT del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il loro studio in
ZI-Mestre, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Retribuzione
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Aosta, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la parte convenuta e intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 30.04.2023 al 30.11.2023;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione nonchè dichiarare il recesso operato dalla convenuta in data 16.10.2023 inefficace, illegittimo e nullo e per l'effetto condannare la , in persona del Suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente e comunque dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'entità dei compensi retributivi che la stessa avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, tenendo conto anche
1 delle ore lavorate, e quindi al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di €
6.544,00 o di quella diversa maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere in favore della ricorrente, la corretta retribuzione dovuta a quest'ultima, compresa di straordinari, di TFR, di permessi e ferie non godute (maggiorazione orario notturno, maggiorazione giorni festivi ecc),
e di qualsiasi accessorio ed indennità, per il periodo in cui e stata svolta la prestazione lavorativa previa CTU e quindi a corrispondere in favore di per le attività espletate dal 30 Parte_1 aprile 2023 al 30.11.2023 la corrispondente somma netta accertanda in corso di causa, oltre contributi, imposte, tasse ed accessori ed interessi legali sulla somma predetta dal dovuto all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto deducendo la somma netta dalla medesima già percepita e corrispondente alle prime 10 fatture emesse in costanza di rapporto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ravvisasse, nella specie,
l'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato, accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro operato dalla in data 12.10.2023 e CP_1 condannarla al pagamento in favore della ricorrente degli importi delle fatture 17 e 18 del
15.12.2023, rispettivamente di € 2.213,87 e di € 3.509,79, e così per un totale di € 5.723,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014.
I Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, così giudicare:
- Nel merito in via principale
1) Per tutte le ragioni esposte in atti, previo accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e previo accertamento della legittimità del recesso aziendale esercitato con lettera del 16 ottobre 2023, per l'effetto, respingersi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto;
- In via subordinata
2) Respingersi in ogni caso la domanda di riconoscimento dei compensi asseritamente maturati nei mesi di ottobre e novembre 2023, in quanto non dovuti per tutte le ragioni esposte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 23.10.2024, Pt_1
chiedeva che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare
[...] che con la fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1
2 tempo determinato dal 30.04.2023 al 30.11.2023, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in forza del contratto di collaborazione e quanto dovuto sulla base del CCNL applicabile per le mansioni svolte di infermiera;
stante il recesso operato dalla società con missiva del 16.10.2023, chiedeva, poi, previa declaratoria di illegittimità del medesimo, il risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla data di scadenza del termine, per un totale di euro 6.544,00 lordi.
In particolare, sosteneva di aver svolto mansioni di infermiera per la convenuta, in regime di subordinazione, nonostante la formale stipula di un contratto di collaborazione.
In subordine, alla luce, comunque, dell'illegittimità del recesso e dell'ingiustificata esclusione dai turni di lavoro, chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle somme contrattualmente previste, pari ad euro 5.723,66, come da fatture emesse.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la società, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi operati in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testi.
Fissata, quindi, udienza di discussione, il giudice, dopo ampia ed articolata trattazione, decideva la come da dispositivo letto in udienza.
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, seppur con i limiti di cui infra.
***
Deve in primis essere doverosamente evidenziato che i rapporti inter partes sembrano essersi irrimediabilmente incrinati all'esito del tragico decesso -intervenuto tra la notte del 7 e dell'8.10.2023- di un'ospite della Comunità Protetta “Casa per la salute della mente” sita in
Strada Regionale 45, località Faucille n. 1 a Brusson, gestita dalla Cooperativa e presso la quale prestava servizio l'attrice.
In particolare, quale infermiera di turno, la ricorrente era indagata per omicidio colposo in procedimento penale conclusosi, peraltro, con un'ordinanza di archiviazione emessa fisicamente da questo Giudice quale G.I.P. (vds. doc. 19 parte ricorrente, depositato con nota del 6.5.2025).
Proprio quello della notte tra il 7 e l'8.10.2023 era l'ultimo turno effettivamente espletato dalla ricorrente, la quale, per i motivi che tra breve saranno indicati, da quel momento non collaborerà più fattivamente con la CP_1
Ciò premesso, prima questione da affrontare è quella della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
In punto fatto, alcune circostanze possono ritenersi pacifiche e, comunque, provate documentalmente.
Così, il contratto di collaborazione stipulato il 19.4.2023, così disciplinava il rapporto:
3 4 5 6 7 Parimenti incontestato è che, con un certo anticipo, la resistente programmasse le presenze in sede degli infermieri, (tutti sottoscrittori di un contratto di collaborazione, eccetto la sig.ra
), compresa la ricorrente, richiedendo le disponibilità agli interessati e lasciando loro la Pt_2 possibilità di scegliere se prestare o meno la propria attività; ancora, è pacifico che i collaboratori utilizzassero esclusivamente beni e strumenti aziendali e venissero compensati con una tariffa oraria versata mensilmente sulla base delle fatture emesse.
Particolarmente significativa in punto organizzazione dell'attività è la deposizione della teste all'udienza dell'11.9.2025, secondo cui Pt_2
“All'epoca tuti gli infermieri collaboravano con partita Iva, se non sbaglio, a parte la sottoscritta.
A.D.R.: A seconda delle disponibilità fornite dagli infermieri, riuscivo ad organizzare i turni, poiché doveva esserci almeno un infermiere in servizio per turno.
A.D.R.: Io cercavo di organizzare i turni, chiedendo anche cambi turni con i collaboratori;
se proprio non si riusciva a trovare un infermiere disponibile, c'ero io. E' successo raramente, ma
è successo.
A.D.R.: La ricorrente mensilmente mi forniva la sua disponibilità ed io la inserivo nei turni;
se qualcosa non quadrava, potevo chiedere anche a lei di coprire dei turno, chiedevo la sua disponibilità, poteva capitare che mi desse la disponibilità, ma anche no. I collaboratori avevano un contratto, se un mese “sforavano” le ore previste contrattualmente, forse dovevano emettere
8 2 fatture, ma non ne sono sicura, non mi occupavo della parte contabile. Non ricordo con esattezza i termini del contratto della ricorrente, comunque posso confermare che i turni fossero da 12 ore.
A.D.R.: Per quanto concerne le “mansioni”, era stato predisposto un piano di lavoro condiviso con gli infermieri, per cui quando entravano in turno sapevano cosa fare, c'erano delle attività da svolgere in determinati orari ed altre, generali, da svolgere durante il turno.
A.D.R.: Una volta predisposti i turni, io li condividevo con la responsabile e poi con i Tes_1 referenti della struttura tramite un drive e con gli infermieri tramite il gruppo whatsapp;
comunque i turni venivano stampati per essere visibili a tutti, erano appesi in bacheca in infermeria.
A.D.R.: Non ricordo con precisione l'organizzazione della giornata di lavoro, comunque si seguiva questo piano;
ad inizio turno c'era il passaggio di consegne, poi l'infermiere che iniziava il turno preparava le terapie, le somministrava, svolgeva attività generale, poi proseguiva con la somministrazione delle terapie prima e dopo i pasti e volgeva varie attività infermieristiche.
A.D.R.: Il piano di lavoro di cui sopra “copriva” tutta la giornata, c'era un piano di lavoro per il turno diurno 6-18 ed uno notturno 18-6….
Tendenzialmente le divise erano fornite da anche per i liberi professionisti, a CP_3 CP_1 volte poteva capitare che si presentassero con divise personali.”
Sempre in punto fatto, è, invece, da verificare se l'azienda esercitasse un intenso e costante controllo sulle attività svolte dall'attrice e dagli altri infermieri, esplicantesi anche in poteri paradisciplinari.
Sotto questo ultimo aspetto, l'istruttoria non ha evidenziato in alcun modo l'esercizio di un potere siffatto, poiché anche a detta della teste -indicata dall'attrice- i turni erano sempre Pt_2 programmati sulla base della disponibilità fornita dagli infermieri e senza esercitare alcuna pressione sui medesimi;
gli stessi, poi, non dovevano necessariamente vestire la tuta fornita loro dalla , potendo anche utilizzare una divisa personale. CP_1
E' del tutto evidente, allora, che, a conferma del nomen iuris dato al rapporto, la convenuta non ritenesse sussistente un vero e proprio rapporto gerarchico tra infermieri e la loro coordinatrice
(la sig.ra , appunto), tant'è che in caso di mancato reperimento di volontari per un turno, Pt_2 la stessa si preoccupava di coprirlo personalmente.
Neppure, poi, può ritenersi dimostrato un penetrante controllo della resistente sulle prestazioni rese dagli infermieri.
E' pur vero che, a detta del teste “le attività bene o male erano programmate e Tes_2 ripetitive, alla mattina ad inizio turno si preparavano le terapie, poi si somministravano e se c'era qualche chiamata si interveniva. Si somministravano terapie anche a pranzo, c'era una sorta di cronoprogramma, verso le 8 si iniziava con i cronici, verso le 9 con i disturbi alimentari, poi si passava al reparto minori-disturbi comportamentali, l'ordine era deciso dall'azienda in base ad un planning lavorativo. Se un minore andava a scuola la terapia era anticipata, ma era una decisione dell'azienda.
9 A.D.R.: Analogo discorso valeva per la sera, si iniziava con il passaggio delle consegne e la preparazione delle terapie, poi si somministravano i farmaci ai cronici, poi ai disturbi alimentari ed infine ai minori;
era un programma prestabilito dalla cooperativa, tutti lavoravamo così, anche la ricorrente”.
Risulta, però, chiaro che questa programmazione fosse strettamente legata alle ragioni di cura e di tutela degli ospiti, piuttosto che al desiderio della Cooperativa di imporre unilateralmente una gestione dei medesimi per proprie necessità aziendali.
Sempre il teste , poi, sembra paventare la possibilità di un rapporto non in Tes_2 esclusiva tra infermieri e resistente, accennando alla possibilità di lavorare in altre strutture.
Insomma, tutti gli elementi finora elencati portano a concludere che il rapporto inter partes, in conformità al nomen iuris utilizzato, non fosse caratterizzato dagli elementi individuati dalla
Suprema Corte come sintomatici della subordinazione (potere gerarchico e stringenti direttive), tenendo, altresì, conto che, sempre per la Corte di Cassazione (vds. Cass. Civ., Sez. Lav.
n°29646/2018) “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale -, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”.
Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ribadirsi che è impossibile ricondurre allo schema del lavoro subordinato la collaborazione intercorsa inter partes.
Il ricorso, in parte qua, non può, dunque, trovare accoglimento
***
Una volta, quindi, esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deve verificarsi se, sulla base del contratto di collaborazione formalmente stipulato inter partes, residui un credito a favore dell'attrice.
La risposta non può che essere positiva.
A differenza di quanto sostenuto dalla cooperativa nella propria memoria, risulta pienamente provato che ella abbia scientemente escluso dalla turnazione la sig.ra a far data dal Pt_1 decesso dell'ospite.
A tal proposito appare decisiva la deposizione della teste , la quale, all'udienza Pt_2 dell'11.9.2025. si è espressa nei seguenti termini:
10 “A.D.R.: Per ciò che concerne il decesso intervento nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2023, quando sono stata avvisata dall'infermiere del mattino, sono corsa in struttura, ma, ovviamente, la ricorrente non era più presente, avendo smontato alle 6.00.
A.D.R.: Siccome la struttura mi aveva chiesto di contattare la ricorrente per capire cosa fosse successo, l'avevo vista in un incontro informale ed avevo preso qualche appunto su quanto mi aveva detto, avevo fatto una sorta di “verbalino”, sottoscritto dalla ricorrente;
se non sbaglio, ci doveva essere un successivo incontro con un responsabile della società, sempre la sig.ra ma questo incontro “formale” non si è tenuto. Da quello che mi ha detto la sig.ra Tes_1 avendo il verbale, “ci avrebbero pensato loro”, per cui non so dire con precisione cosa Tes_1 sia successo, non dovevo più partecipare ad altri incontri, “sono stata tagliata fuori”.
A.D.R.: Ora che il giudice mi esibisce il doc. 2 di parte ricorrente, posso confermare che, dopo la stesura del “verbalino”, la sig.ra er la società mi ha detto di togliere dai turni e dal Tes_1 gruppo whatsapp (che in pratica era usato quasi solo per comunicare i turni) la ricorrente;
doveva poi tenersi questo incontro “formale”, alla fine penso che non ci sia stato.
A.D.R.: A me la sig.ra a detto di togliere la ricorrente dai turni per il resto del mese di Tes_1 ottobre;
siccome io avevo l'esigenza di predisporre i turni anche per il mese di novembre, ho chiesto alla sig.ra ome mi dovevo comportare con la ricorrente e lei mi ha risposto di Tes_1 predisporre i turni “con quelli che rimanevano”, senza la ricorrente, poi mi avrebbe dato indicazioni più precise.
A.D.R.: In pratica io dovevo escludere la ricorrente dai residui turni di ottobre e non inserirla per quelli di novembre, poi si sarebbe visto. Non ricordo se nel prospetto dei turni il nominativo della ricorrente fosse stato proprio escluso, oppure vi fosse ancora con una sbarra rossa sopra, comunque il senso era che non doveva fare turni.
A.D.R.: Ora che il giudice mi esibisce il documento 8 di parte ricorrente, posso dire che in una prima versione dei turni la ricorrente era stata inserita fino alla fine del mese di ottobre (M = mattina, N = notte), nella seconda versione non compare più ed è presente una striscia scura;
significa che è stata tolta dai turni su indicazione della società, come ho detto prima”.
Non è stata, quindi, la ricorrente a non presentarsi più sua sponte nella Comunità Protetta “Casa per la salute della mente” gestita dalla sono stati, invece, i responsabili di quest'ultima CP_1 ad impedirle di prestare la propria collaborazione, probabilmente ritenendola responsabile, in qualche modo, del decesso dell'ospite.
Poiché -come già anticipato- nessuna responsabilità per l'occorso era attribuibile alla ricorrente
(come risultante dagli atti dell'indagine penale, conclusasi con un decreto di archiviazione), la condotta della Cooperativa deve ritenersi illegittima -non potendosi così applicare l'articolo 10 del contratto), con conseguente diritto della sig.ra al risarcimento del danno, liquidabile Pt_1 sulla base del compenso contrattualmente previsto inter partes.
Ciò detto in punto an, in punto quantum va, però, senz'altro detratto dal dovuto il compenso prestabilito per il periodo posteriore al recesso della società, vale a dire per quello successivo il
11 trentesimo giorno dal ricevimento della missiva sopra richiamata del 16.10.2023: non potendosi configurare un rapporto di lavoro subordinato, il recesso deve ritenersi libero per il committente
(vds. art 11 del contratto), con il solo obbligo del rispetto del termine per il preavviso, come indicato dalle parti nel contratto di collaborazione.
La resistente, pertanto, deve essere condannata al solo pagamento della somma lorda di euro
4.427,74 lordi (pari alla retribuzione contrattualmente prevista per i residui giorni di ottobre -euro
2.213,87 come da fattura non contestata in punto quantum depositata sub15 dal ricorrente) e quelli di novembre, fino al momento del perfezionamento del recesso, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento, seppur nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la sostanziale soccombenza della convenuta, non sussistendo alcuna ragione per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) per tutte le fasi del giudizio ed operato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma lorda di euro 4.427,74, oltre interessi Parte_1 legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
B) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da , che liquida in euro 3.413,80 per compensi ed euro 43,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
12
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 261/2024 R.G. Lav., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
AC SO e dall'Avv. Massimiliano SCIULLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Aosta
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa ai fini del presente Controparte_1 atto dagli avv.ti Isabella GIANNOTTI del Foro di ZI, Francesca VIANELLO del Foro di
ZI e RI AT del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il loro studio in
ZI-Mestre, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della memoria di costituzione
Resistente
In punto a: Retribuzione
CONCLUSIONI
I Procuratori della ricorrente chiedono e concludono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Aosta, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la parte convenuta e intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 30.04.2023 al 30.11.2023;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione nonchè dichiarare il recesso operato dalla convenuta in data 16.10.2023 inefficace, illegittimo e nullo e per l'effetto condannare la , in persona del Suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente e comunque dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità commisurata all'entità dei compensi retributivi che la stessa avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, tenendo conto anche
1 delle ore lavorate, e quindi al pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di €
6.544,00 o di quella diversa maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere in favore della ricorrente, la corretta retribuzione dovuta a quest'ultima, compresa di straordinari, di TFR, di permessi e ferie non godute (maggiorazione orario notturno, maggiorazione giorni festivi ecc),
e di qualsiasi accessorio ed indennità, per il periodo in cui e stata svolta la prestazione lavorativa previa CTU e quindi a corrispondere in favore di per le attività espletate dal 30 Parte_1 aprile 2023 al 30.11.2023 la corrispondente somma netta accertanda in corso di causa, oltre contributi, imposte, tasse ed accessori ed interessi legali sulla somma predetta dal dovuto all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto deducendo la somma netta dalla medesima già percepita e corrispondente alle prime 10 fatture emesse in costanza di rapporto.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ravvisasse, nella specie,
l'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato, accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro operato dalla in data 12.10.2023 e CP_1 condannarla al pagamento in favore della ricorrente degli importi delle fatture 17 e 18 del
15.12.2023, rispettivamente di € 2.213,87 e di € 3.509,79, e così per un totale di € 5.723,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014.
I Procuratori della resistente chiedono e concludono:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, così giudicare:
- Nel merito in via principale
1) Per tutte le ragioni esposte in atti, previo accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e previo accertamento della legittimità del recesso aziendale esercitato con lettera del 16 ottobre 2023, per l'effetto, respingersi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto;
- In via subordinata
2) Respingersi in ogni caso la domanda di riconoscimento dei compensi asseritamente maturati nei mesi di ottobre e novembre 2023, in quanto non dovuti per tutte le ragioni esposte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 23.10.2024, Pt_1
chiedeva che il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse dichiarare
[...] che con la fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1
2 tempo determinato dal 30.04.2023 al 30.11.2023, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in forza del contratto di collaborazione e quanto dovuto sulla base del CCNL applicabile per le mansioni svolte di infermiera;
stante il recesso operato dalla società con missiva del 16.10.2023, chiedeva, poi, previa declaratoria di illegittimità del medesimo, il risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla data di scadenza del termine, per un totale di euro 6.544,00 lordi.
In particolare, sosteneva di aver svolto mansioni di infermiera per la convenuta, in regime di subordinazione, nonostante la formale stipula di un contratto di collaborazione.
In subordine, alla luce, comunque, dell'illegittimità del recesso e dell'ingiustificata esclusione dai turni di lavoro, chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle somme contrattualmente previste, pari ad euro 5.723,66, come da fatture emesse.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la società, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, nonostante i reiterati tentativi operati in tal senso dal giudicante, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testi.
Fissata, quindi, udienza di discussione, il giudice, dopo ampia ed articolata trattazione, decideva la come da dispositivo letto in udienza.
Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, seppur con i limiti di cui infra.
***
Deve in primis essere doverosamente evidenziato che i rapporti inter partes sembrano essersi irrimediabilmente incrinati all'esito del tragico decesso -intervenuto tra la notte del 7 e dell'8.10.2023- di un'ospite della Comunità Protetta “Casa per la salute della mente” sita in
Strada Regionale 45, località Faucille n. 1 a Brusson, gestita dalla Cooperativa e presso la quale prestava servizio l'attrice.
In particolare, quale infermiera di turno, la ricorrente era indagata per omicidio colposo in procedimento penale conclusosi, peraltro, con un'ordinanza di archiviazione emessa fisicamente da questo Giudice quale G.I.P. (vds. doc. 19 parte ricorrente, depositato con nota del 6.5.2025).
Proprio quello della notte tra il 7 e l'8.10.2023 era l'ultimo turno effettivamente espletato dalla ricorrente, la quale, per i motivi che tra breve saranno indicati, da quel momento non collaborerà più fattivamente con la CP_1
Ciò premesso, prima questione da affrontare è quella della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
In punto fatto, alcune circostanze possono ritenersi pacifiche e, comunque, provate documentalmente.
Così, il contratto di collaborazione stipulato il 19.4.2023, così disciplinava il rapporto:
3 4 5 6 7 Parimenti incontestato è che, con un certo anticipo, la resistente programmasse le presenze in sede degli infermieri, (tutti sottoscrittori di un contratto di collaborazione, eccetto la sig.ra
), compresa la ricorrente, richiedendo le disponibilità agli interessati e lasciando loro la Pt_2 possibilità di scegliere se prestare o meno la propria attività; ancora, è pacifico che i collaboratori utilizzassero esclusivamente beni e strumenti aziendali e venissero compensati con una tariffa oraria versata mensilmente sulla base delle fatture emesse.
Particolarmente significativa in punto organizzazione dell'attività è la deposizione della teste all'udienza dell'11.9.2025, secondo cui Pt_2
“All'epoca tuti gli infermieri collaboravano con partita Iva, se non sbaglio, a parte la sottoscritta.
A.D.R.: A seconda delle disponibilità fornite dagli infermieri, riuscivo ad organizzare i turni, poiché doveva esserci almeno un infermiere in servizio per turno.
A.D.R.: Io cercavo di organizzare i turni, chiedendo anche cambi turni con i collaboratori;
se proprio non si riusciva a trovare un infermiere disponibile, c'ero io. E' successo raramente, ma
è successo.
A.D.R.: La ricorrente mensilmente mi forniva la sua disponibilità ed io la inserivo nei turni;
se qualcosa non quadrava, potevo chiedere anche a lei di coprire dei turno, chiedevo la sua disponibilità, poteva capitare che mi desse la disponibilità, ma anche no. I collaboratori avevano un contratto, se un mese “sforavano” le ore previste contrattualmente, forse dovevano emettere
8 2 fatture, ma non ne sono sicura, non mi occupavo della parte contabile. Non ricordo con esattezza i termini del contratto della ricorrente, comunque posso confermare che i turni fossero da 12 ore.
A.D.R.: Per quanto concerne le “mansioni”, era stato predisposto un piano di lavoro condiviso con gli infermieri, per cui quando entravano in turno sapevano cosa fare, c'erano delle attività da svolgere in determinati orari ed altre, generali, da svolgere durante il turno.
A.D.R.: Una volta predisposti i turni, io li condividevo con la responsabile e poi con i Tes_1 referenti della struttura tramite un drive e con gli infermieri tramite il gruppo whatsapp;
comunque i turni venivano stampati per essere visibili a tutti, erano appesi in bacheca in infermeria.
A.D.R.: Non ricordo con precisione l'organizzazione della giornata di lavoro, comunque si seguiva questo piano;
ad inizio turno c'era il passaggio di consegne, poi l'infermiere che iniziava il turno preparava le terapie, le somministrava, svolgeva attività generale, poi proseguiva con la somministrazione delle terapie prima e dopo i pasti e volgeva varie attività infermieristiche.
A.D.R.: Il piano di lavoro di cui sopra “copriva” tutta la giornata, c'era un piano di lavoro per il turno diurno 6-18 ed uno notturno 18-6….
Tendenzialmente le divise erano fornite da anche per i liberi professionisti, a CP_3 CP_1 volte poteva capitare che si presentassero con divise personali.”
Sempre in punto fatto, è, invece, da verificare se l'azienda esercitasse un intenso e costante controllo sulle attività svolte dall'attrice e dagli altri infermieri, esplicantesi anche in poteri paradisciplinari.
Sotto questo ultimo aspetto, l'istruttoria non ha evidenziato in alcun modo l'esercizio di un potere siffatto, poiché anche a detta della teste -indicata dall'attrice- i turni erano sempre Pt_2 programmati sulla base della disponibilità fornita dagli infermieri e senza esercitare alcuna pressione sui medesimi;
gli stessi, poi, non dovevano necessariamente vestire la tuta fornita loro dalla , potendo anche utilizzare una divisa personale. CP_1
E' del tutto evidente, allora, che, a conferma del nomen iuris dato al rapporto, la convenuta non ritenesse sussistente un vero e proprio rapporto gerarchico tra infermieri e la loro coordinatrice
(la sig.ra , appunto), tant'è che in caso di mancato reperimento di volontari per un turno, Pt_2 la stessa si preoccupava di coprirlo personalmente.
Neppure, poi, può ritenersi dimostrato un penetrante controllo della resistente sulle prestazioni rese dagli infermieri.
E' pur vero che, a detta del teste “le attività bene o male erano programmate e Tes_2 ripetitive, alla mattina ad inizio turno si preparavano le terapie, poi si somministravano e se c'era qualche chiamata si interveniva. Si somministravano terapie anche a pranzo, c'era una sorta di cronoprogramma, verso le 8 si iniziava con i cronici, verso le 9 con i disturbi alimentari, poi si passava al reparto minori-disturbi comportamentali, l'ordine era deciso dall'azienda in base ad un planning lavorativo. Se un minore andava a scuola la terapia era anticipata, ma era una decisione dell'azienda.
9 A.D.R.: Analogo discorso valeva per la sera, si iniziava con il passaggio delle consegne e la preparazione delle terapie, poi si somministravano i farmaci ai cronici, poi ai disturbi alimentari ed infine ai minori;
era un programma prestabilito dalla cooperativa, tutti lavoravamo così, anche la ricorrente”.
Risulta, però, chiaro che questa programmazione fosse strettamente legata alle ragioni di cura e di tutela degli ospiti, piuttosto che al desiderio della Cooperativa di imporre unilateralmente una gestione dei medesimi per proprie necessità aziendali.
Sempre il teste , poi, sembra paventare la possibilità di un rapporto non in Tes_2 esclusiva tra infermieri e resistente, accennando alla possibilità di lavorare in altre strutture.
Insomma, tutti gli elementi finora elencati portano a concludere che il rapporto inter partes, in conformità al nomen iuris utilizzato, non fosse caratterizzato dagli elementi individuati dalla
Suprema Corte come sintomatici della subordinazione (potere gerarchico e stringenti direttive), tenendo, altresì, conto che, sempre per la Corte di Cassazione (vds. Cass. Civ., Sez. Lav.
n°29646/2018) “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale -, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale”.
Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, deve ribadirsi che è impossibile ricondurre allo schema del lavoro subordinato la collaborazione intercorsa inter partes.
Il ricorso, in parte qua, non può, dunque, trovare accoglimento
***
Una volta, quindi, esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deve verificarsi se, sulla base del contratto di collaborazione formalmente stipulato inter partes, residui un credito a favore dell'attrice.
La risposta non può che essere positiva.
A differenza di quanto sostenuto dalla cooperativa nella propria memoria, risulta pienamente provato che ella abbia scientemente escluso dalla turnazione la sig.ra a far data dal Pt_1 decesso dell'ospite.
A tal proposito appare decisiva la deposizione della teste , la quale, all'udienza Pt_2 dell'11.9.2025. si è espressa nei seguenti termini:
10 “A.D.R.: Per ciò che concerne il decesso intervento nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2023, quando sono stata avvisata dall'infermiere del mattino, sono corsa in struttura, ma, ovviamente, la ricorrente non era più presente, avendo smontato alle 6.00.
A.D.R.: Siccome la struttura mi aveva chiesto di contattare la ricorrente per capire cosa fosse successo, l'avevo vista in un incontro informale ed avevo preso qualche appunto su quanto mi aveva detto, avevo fatto una sorta di “verbalino”, sottoscritto dalla ricorrente;
se non sbaglio, ci doveva essere un successivo incontro con un responsabile della società, sempre la sig.ra ma questo incontro “formale” non si è tenuto. Da quello che mi ha detto la sig.ra Tes_1 avendo il verbale, “ci avrebbero pensato loro”, per cui non so dire con precisione cosa Tes_1 sia successo, non dovevo più partecipare ad altri incontri, “sono stata tagliata fuori”.
A.D.R.: Ora che il giudice mi esibisce il doc. 2 di parte ricorrente, posso confermare che, dopo la stesura del “verbalino”, la sig.ra er la società mi ha detto di togliere dai turni e dal Tes_1 gruppo whatsapp (che in pratica era usato quasi solo per comunicare i turni) la ricorrente;
doveva poi tenersi questo incontro “formale”, alla fine penso che non ci sia stato.
A.D.R.: A me la sig.ra a detto di togliere la ricorrente dai turni per il resto del mese di Tes_1 ottobre;
siccome io avevo l'esigenza di predisporre i turni anche per il mese di novembre, ho chiesto alla sig.ra ome mi dovevo comportare con la ricorrente e lei mi ha risposto di Tes_1 predisporre i turni “con quelli che rimanevano”, senza la ricorrente, poi mi avrebbe dato indicazioni più precise.
A.D.R.: In pratica io dovevo escludere la ricorrente dai residui turni di ottobre e non inserirla per quelli di novembre, poi si sarebbe visto. Non ricordo se nel prospetto dei turni il nominativo della ricorrente fosse stato proprio escluso, oppure vi fosse ancora con una sbarra rossa sopra, comunque il senso era che non doveva fare turni.
A.D.R.: Ora che il giudice mi esibisce il documento 8 di parte ricorrente, posso dire che in una prima versione dei turni la ricorrente era stata inserita fino alla fine del mese di ottobre (M = mattina, N = notte), nella seconda versione non compare più ed è presente una striscia scura;
significa che è stata tolta dai turni su indicazione della società, come ho detto prima”.
Non è stata, quindi, la ricorrente a non presentarsi più sua sponte nella Comunità Protetta “Casa per la salute della mente” gestita dalla sono stati, invece, i responsabili di quest'ultima CP_1 ad impedirle di prestare la propria collaborazione, probabilmente ritenendola responsabile, in qualche modo, del decesso dell'ospite.
Poiché -come già anticipato- nessuna responsabilità per l'occorso era attribuibile alla ricorrente
(come risultante dagli atti dell'indagine penale, conclusasi con un decreto di archiviazione), la condotta della Cooperativa deve ritenersi illegittima -non potendosi così applicare l'articolo 10 del contratto), con conseguente diritto della sig.ra al risarcimento del danno, liquidabile Pt_1 sulla base del compenso contrattualmente previsto inter partes.
Ciò detto in punto an, in punto quantum va, però, senz'altro detratto dal dovuto il compenso prestabilito per il periodo posteriore al recesso della società, vale a dire per quello successivo il
11 trentesimo giorno dal ricevimento della missiva sopra richiamata del 16.10.2023: non potendosi configurare un rapporto di lavoro subordinato, il recesso deve ritenersi libero per il committente
(vds. art 11 del contratto), con il solo obbligo del rispetto del termine per il preavviso, come indicato dalle parti nel contratto di collaborazione.
La resistente, pertanto, deve essere condannata al solo pagamento della somma lorda di euro
4.427,74 lordi (pari alla retribuzione contrattualmente prevista per i residui giorni di ottobre -euro
2.213,87 come da fattura non contestata in punto quantum depositata sub15 dal ricorrente) e quelli di novembre, fino al momento del perfezionamento del recesso, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Il ricorso, quindi, può trovare accoglimento, seppur nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la sostanziale soccombenza della convenuta, non sussistendo alcuna ragione per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) per tutte le fasi del giudizio ed operato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma lorda di euro 4.427,74, oltre interessi Parte_1 legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
B) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da , che liquida in euro 3.413,80 per compensi ed euro 43,00 per Parte_1 spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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