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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9292/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MARZO SIMONA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BRANDI GENNARO Controparte_1 CP_2
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA
[...]
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
2. accertare e dichiarare nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 059 2023
900821601100 ed il sotteso avviso di addebito n. 359 2017 000162342800, per omessa notifica dell'atto prodromico e/o per prescrizione dei crediti per tutti i motivi suesposti.
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nei motivi di ricorso, l'opponente ha dedotto quanto segue:
1. Al ricorrente in data 23.08.2023 veniva notificato per la prima volta INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239008216011000, CP_ emesso dall' di Lecce su incarico di sede di Lecce, con il quale Controparte_1 gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.179,60 con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine di 5 giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. In detto documento venivano riportati gli estremi dell'avviso di addebito n. 35920170001623428000 asseritamente notificato il 27.01.2018 e relativo a crediti di natura previdenziale (contributi) per
l'anno di competenza 2016, e spese di notifica anno 2017.
1 Tuttavia, mai alcuna notifica di suddetto avviso di addebito è pervenuta all'odierno ricorrente.
Nessuna notifica e nessun atto interruttivo è mai intervenuto prima della notifica dell'intimazione impugnata, ovvero prima del 23.08.2023. Conseguentemente, i crediti per cui è causa non sono più riscuotibili in quanto è decorso il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex L. 335/1995. L'intervenuta prescrizione preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare le somme iscritte a ruolo, anche in caso di versamento spontaneo, stante il
“principio di irricevibilità dei contributi prescritti” (Cass. 25750/2009).
In senso contrario, l ha dedotto che Detto avviso è stato ritualmente notificato al ricorrente CP_2
a mezzo del servizio postale ordinario (lettera raccomandata con avviso di ricevimento), per compiuta giacenza in data 27 dicembre 2017, presso l'allora residenza anagrafica, sita in Trepuzzi alla via Jacopo da Todi n. 10 ed in ogni caso tempestivamente iscritto a ruolo a mente dell'art. 30, quinto comma, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 (cfr. doc. 1).
Tuttavia, come dedotto dal ricorrente nelle note scritte, “come risulta dal certificato storico che si allega, alla data della presunta notifica, l'indirizzo era “Via Jacopone da Todi civico 4”. … Il sig. risiedeva di fatto in Trepuzzi alla Via Campi 42, sin dal luglio 2017, come da contratto di Pt_1 affitto registrato che si allega. … Inoltre, il cambio di residenza in Via Campi 42 (ove è stata, tra
l'altro, notificata l'intimazione di pagamento impugnata), veniva formalizzato in data 28.12.2017, ovvero il giorno successivo al tentativo di notifica, come da certificato storico”.
Per quanto esposto, si deve ritenere che la notifica non sia stata regolarmente effettuata e che non possa operare la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., non essendo giunto all'indirizzo del destinatario;
pertanto, il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ha iniziato a decorrere con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata in data
23.08.2023; l'opposizione proposta in data 25.08.2023 è quindi tempestiva.
In assenza di precedenti atti interruttivi, il credito azionato – relativo al primo semestre del 2016
– è prescritto ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/95; contrariamente a quanto dedotto da , la CP_3 prescrizione sarebbe comunque rimasta quinquennale (e non decennale) anche ove fosse stata fornita la prova della regolare notifica dell'avviso di addebito, in quanto la mancata opposizione nel citato termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 non produce comunque gli effetti previsti dall'art. 2953 c.c. (cd. actio judicati); a maggior ragione ciò vale nel caso di specie, in cui la notifica dell'avviso di addebito presupposto non era regolare.
Per quanto esposto, devono essere annullati l'intimazione di pagamento opposta n. 059 2023
900821601100 e l'avviso di addebito presupposto n. 359 2017 000162342800.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
2 Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
1. Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 059 2023 900821601100 e l'avviso di addebito presupposto n. 359 2017 000162342800.
2. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1312,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 21/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9292/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MARZO SIMONA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BRANDI GENNARO Controparte_1 CP_2
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA
[...]
Resistenti
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
2. accertare e dichiarare nulla e/o inefficace l'intimazione di pagamento n. 059 2023
900821601100 ed il sotteso avviso di addebito n. 359 2017 000162342800, per omessa notifica dell'atto prodromico e/o per prescrizione dei crediti per tutti i motivi suesposti.
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nei motivi di ricorso, l'opponente ha dedotto quanto segue:
1. Al ricorrente in data 23.08.2023 veniva notificato per la prima volta INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239008216011000, CP_ emesso dall' di Lecce su incarico di sede di Lecce, con il quale Controparte_1 gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.179,60 con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine di 5 giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. In detto documento venivano riportati gli estremi dell'avviso di addebito n. 35920170001623428000 asseritamente notificato il 27.01.2018 e relativo a crediti di natura previdenziale (contributi) per
l'anno di competenza 2016, e spese di notifica anno 2017.
1 Tuttavia, mai alcuna notifica di suddetto avviso di addebito è pervenuta all'odierno ricorrente.
Nessuna notifica e nessun atto interruttivo è mai intervenuto prima della notifica dell'intimazione impugnata, ovvero prima del 23.08.2023. Conseguentemente, i crediti per cui è causa non sono più riscuotibili in quanto è decorso il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex L. 335/1995. L'intervenuta prescrizione preclude in modo assoluto agli enti creditori di incassare le somme iscritte a ruolo, anche in caso di versamento spontaneo, stante il
“principio di irricevibilità dei contributi prescritti” (Cass. 25750/2009).
In senso contrario, l ha dedotto che Detto avviso è stato ritualmente notificato al ricorrente CP_2
a mezzo del servizio postale ordinario (lettera raccomandata con avviso di ricevimento), per compiuta giacenza in data 27 dicembre 2017, presso l'allora residenza anagrafica, sita in Trepuzzi alla via Jacopo da Todi n. 10 ed in ogni caso tempestivamente iscritto a ruolo a mente dell'art. 30, quinto comma, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 (cfr. doc. 1).
Tuttavia, come dedotto dal ricorrente nelle note scritte, “come risulta dal certificato storico che si allega, alla data della presunta notifica, l'indirizzo era “Via Jacopone da Todi civico 4”. … Il sig. risiedeva di fatto in Trepuzzi alla Via Campi 42, sin dal luglio 2017, come da contratto di Pt_1 affitto registrato che si allega. … Inoltre, il cambio di residenza in Via Campi 42 (ove è stata, tra
l'altro, notificata l'intimazione di pagamento impugnata), veniva formalizzato in data 28.12.2017, ovvero il giorno successivo al tentativo di notifica, come da certificato storico”.
Per quanto esposto, si deve ritenere che la notifica non sia stata regolarmente effettuata e che non possa operare la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., non essendo giunto all'indirizzo del destinatario;
pertanto, il termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ha iniziato a decorrere con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata in data
23.08.2023; l'opposizione proposta in data 25.08.2023 è quindi tempestiva.
In assenza di precedenti atti interruttivi, il credito azionato – relativo al primo semestre del 2016
– è prescritto ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/95; contrariamente a quanto dedotto da , la CP_3 prescrizione sarebbe comunque rimasta quinquennale (e non decennale) anche ove fosse stata fornita la prova della regolare notifica dell'avviso di addebito, in quanto la mancata opposizione nel citato termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/99 non produce comunque gli effetti previsti dall'art. 2953 c.c. (cd. actio judicati); a maggior ragione ciò vale nel caso di specie, in cui la notifica dell'avviso di addebito presupposto non era regolare.
Per quanto esposto, devono essere annullati l'intimazione di pagamento opposta n. 059 2023
900821601100 e l'avviso di addebito presupposto n. 359 2017 000162342800.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
2 Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
1. Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 059 2023 900821601100 e l'avviso di addebito presupposto n. 359 2017 000162342800.
2. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1312,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 21/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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