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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8009 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9176/2025 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
in NA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Minucci
), presso lo studio del quale, in Napoli, al viale Gramsci n. 19, è C.F._1 elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in NA ( ), in persona dell'amministratore p. t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.Vincenzo Cadavero ), presso lo studio del quale, C.F._2 in Napoli, via Diocleziano n. 121, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il OM di ha notificato all'odierno appellante ricorso ai sensi dell'art. 696 Controparte_1
c.p.c. per accertare (nella prospettiva di un giudizio teso al conseguimento del risarcimento dei danni subiti) l'esistenza di lesioni e/o cedimenti delle proprie fondazioni e/o parti comuni, nonché
l'esistenza di pregiudizi alla staticità del fabbricato e di infiltrazioni in conseguenza sia di scavi pagina 1 di 5 effettuati “nei pressi di un pozzetto ( tombino ) che raccoglie le acque reflue del OM in
Napoli alla via Eurialo numero 36” (il quale, pure, ha partecipato al procedimento ex art. 696 c.p.c.) collocato in prossimità delle proprie fondazioni, sia di un “importante sversamento di acque in conseguenza del quale pende altra procedura di istruzione sommaria” (pp. 1 e 2 del ricorso) registratosi nel OM di Il procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo si è concluso con il deposito della relazione del c.t.U. (il quale ha escluso l'esistenza di lesioni murarie sul prospetto del fabbricato del OM ricorrente prospiciente il fabbricato del OM di e con la liquidazione, a carico del ricorrente, dei compensi Parte_1 al medesimo consulente. Non instaurato alcun giudizio da parte del OM , il Controparte_1 OM ha adito il Giudice di Pace di Napoli per conseguire Parte_1 condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese (legali e del consulente di parte) sostenute per la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Secondo quanto risulta dall'atto di citazione (nel quale non è richiamata alcuna norma), la parte attrice in primo grado si è limitata a prospettare l'esistenza di un danno derivante dall'iniziativa della controparte;
danno consistente nel coinvolgimento in un procedimento che si è concluso con la mancata emersione di profili di propria responsabilità e che ha tuttavia comportato l'esborso di somme per la difesa.
Il procedimento così instaurato è stato definito con la sentenza n. 5835/2025 mediante la quale il
Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda non ravvisando nella condotta del ricorrente ex art. 696 c.p.c. alcun illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed ha condannato l'attore al pagamento, in favore del difensore distrattario della parte convenuta, delle spese di lite liquidate in euro “3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi vivi ed € 3.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei soli compensi ed, oltre all'i.v.a. e
c-p-a”.
Il ha appellato tale sentenza censurandola: 1) nella parte in Parte_1 cui non ha ravvisato un fatto illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella proposizione, da parte dell'odierno appellato, di un ricorso ex art. 696 c.p.c. all'esito del quale non è stata ravvisata alcuna propria responsabilità per i pretesi danni;
2) nella parte in cui il primo giudice ha valorizzato la pretesa assenza di un obbligo giuridico quanto alla partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, così frustrando il proprio diritto alla difesa tutelato pure dall'art. 24 Cost.; 3) nella parte in cui è stata esclusa l'esistenza di un danno ingiusto nonostante l'esborso patrimoniale sostenuto per la partecipazione al procedimento radicato dalla controparte;
4) nella parte in cui ha posto a carico della parte attrice gli esborsi, liquidati in euro 100,00 pur non avendo la parte convenuta sostenuto alcuna spesa a riguardo (“infatti, gli esborsi per il contributo unificato pagina 2 di 5 e per i diritti di Cancelleria sono stati sostenuti dal così come Parte_1
l'esborso per la notifica dell'atto di citazione, mentre il non ha sostenuto Controparte_1 né documentato esborsi di alcun tipo” -p. 9 dell'atto di appello) ed i compensi liquidati (nella somma di euro 3.400,00 oltre accessori) in misura pari a quasi il doppio dei massimi tariffari previsti in relazione ad un giudizio di valore (secondo quanto indicato pure in citazione) pari ad euro
4.115,02 di particolare semplicità e nel quale non è stata svolta attività istruttoria.
Il OM di ha chiesto di rigettare l'appello osservando, tra l'altro: i) che non è CP_1 possibile instaurare un giudizio al solo fine di conseguire la refusione delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (Cass., sez. 3, ord. 20 maggio 2025, n. 13385); ii) che corretta deve ritenersi la statuizione relativa all'assenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto;
iii) che corretta è stata la liquidazione degli esborsi “considerando che il Parte_1 appellato ha sostenuto le spese per la costituzione in giudizio” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta), nonché quella dei compensi (contenuta entro i massimi previsti dal d. m. applicabile) tenuto conto della “complessità delle questioni trattate, l'attività difensiva svolta e la necessità di contrastare pretese manifestamente infondate”.
All'udienza del 16.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'appello è fondato nella limitata misura di seguito indicata.
2.1. Nella parte in cui il ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 per il rigetto della domanda risarcitoria il gravame risulta infondato.
Senza neppure necessità di esaminare l'eccezione dall'appellata sollevata con riferimento al principio espresso da Cass., sez. 3, ord. 20 maggio 2025, n. 13385 (nello stesso senso, tra le altre, si veda pure Cass., sez. 3, ord. 20 settembre 2024, n. 25324), avuto riguardo al criterio della ragione più liquida (tra le tante, Cass., sez.
6-lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., S. U., sent. 8 maggio
2014, n. 9936), è appena il caso di osservare come la valutazione resa dal primo giudice quanto alla mancata integrazione di un fatto illecito da parte del sia fondata (sì che, Controparte_1 non potendo -già solo per tale ragione- ravvisarsi una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'odierna appellata, i motivi di gravame sopra indicati ai numeri 1, 2 e 3 devono essere dichiarati infondati).
La lettura dell'atto di citazione consente infatti di rilevare come alcuna puntuale allegazione vi sia stata in ordine al profilo di colpa ascritto alla parte convenuta (sì che, in difetto di allegazione, alcuna prova e consequenziale accertamento poteva esser conseguito dalla parte attrice). La mera attivazione di uno strumento processuale cui non faccia seguito il risultato sperato non è, di per sé, indice di colpa della parte (in senso contrario essendo ben ravvisabile un potenziale, significativo vulnus al diritto di difesa). La colpa può invece essere ravvisata in un comportamento (che deve pagina 3 di 5 essere compiutamente allegato e, successivamente, provato dalla parte che assuma leso il proprio diritto) idoneo a disvelare una negligenza della parte. Difettando qualsivoglia allegazione a riguardo
(relativamente -a mero titolo esemplificativo- tanto al comportamento tenuto dal Controparte_1
prima dell'instaurazione del procedimento ex art. 696 c.p.c., quanto in relazione a
[...] peculiari, lapalissiani profili di infondatezza dell'iniziativa assunta dall'odierna parte appellata), deve convenirsi con il primo giudice quanto alla mancata possibilità di ravvisare un fatto illecito.
Le considerazioni sin qui svolte comportano assorbimento dei motivi di gravame sopra indicati ai nn. 2) e 3).
2.2. Il motivo di impugnazione sopra riportato al n. 4 è, invece, fondato.
Il appellato non ha in alcun modo documentato il pagamento di esborsi nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado (secondo quanto è del resto ben compatibile con la posizione processuale ivi assunta), sì che la relativa liquidazione deve ritenersi erronea (non trovando giustificazione né in una pur evocata applicazione di un principio di equità, né in una consolidata giurisprudenza che la parte appellata non ha in alcuna misura espressamente richiamato).
Fondata è pure la censura proposta con riferimento alla misura dei compensi liquidati.
A dispetto di quanto sostenuto nel presente giudizio dall'appellata, il giudizio di primo grado non è stato affatto caratterizzato da una significativa complessità. La ridotta entità degli atti depositati dalle parti, la limitata portata dell'attività complessivamente svolta e la semplicità delle questioni esaminate (sussistenza o meno di un fatto illecito) impongono piuttosto la riforma in parte qua della sentenza gravata e la liquidazione, in favore della parte convenuta, di una somma per compensi pari ad euro 1.089,00 (con applicazione dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà quanto alla fase istruttoria, stante il pacifico -alcuna contestazione essendo stata a riguardo svolta dalla parte appellata- mancato svolgimento di istruttoria orale), oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
3. Avuto riguardo al solo parziale rigetto dell'appello, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/2002.
4. L'accoglimento solo parziale dell'appello integra una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza 5835/2025 del Giudice di Pace di
Napoli limitatamente alla parte relativa alla liquidazione degli esborsi e dei compensi in favore del difensore antistatario del in Napoli e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 liquida, in favore del medesimo difensore, le spese del giudizio di primo grado nella sola misura di euro 1.089,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9176/2025 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
in NA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Minucci
), presso lo studio del quale, in Napoli, al viale Gramsci n. 19, è C.F._1 elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in NA ( ), in persona dell'amministratore p. t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.Vincenzo Cadavero ), presso lo studio del quale, C.F._2 in Napoli, via Diocleziano n. 121, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il OM di ha notificato all'odierno appellante ricorso ai sensi dell'art. 696 Controparte_1
c.p.c. per accertare (nella prospettiva di un giudizio teso al conseguimento del risarcimento dei danni subiti) l'esistenza di lesioni e/o cedimenti delle proprie fondazioni e/o parti comuni, nonché
l'esistenza di pregiudizi alla staticità del fabbricato e di infiltrazioni in conseguenza sia di scavi pagina 1 di 5 effettuati “nei pressi di un pozzetto ( tombino ) che raccoglie le acque reflue del OM in
Napoli alla via Eurialo numero 36” (il quale, pure, ha partecipato al procedimento ex art. 696 c.p.c.) collocato in prossimità delle proprie fondazioni, sia di un “importante sversamento di acque in conseguenza del quale pende altra procedura di istruzione sommaria” (pp. 1 e 2 del ricorso) registratosi nel OM di Il procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo si è concluso con il deposito della relazione del c.t.U. (il quale ha escluso l'esistenza di lesioni murarie sul prospetto del fabbricato del OM ricorrente prospiciente il fabbricato del OM di e con la liquidazione, a carico del ricorrente, dei compensi Parte_1 al medesimo consulente. Non instaurato alcun giudizio da parte del OM , il Controparte_1 OM ha adito il Giudice di Pace di Napoli per conseguire Parte_1 condanna dell'odierno appellato al pagamento delle spese (legali e del consulente di parte) sostenute per la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Secondo quanto risulta dall'atto di citazione (nel quale non è richiamata alcuna norma), la parte attrice in primo grado si è limitata a prospettare l'esistenza di un danno derivante dall'iniziativa della controparte;
danno consistente nel coinvolgimento in un procedimento che si è concluso con la mancata emersione di profili di propria responsabilità e che ha tuttavia comportato l'esborso di somme per la difesa.
Il procedimento così instaurato è stato definito con la sentenza n. 5835/2025 mediante la quale il
Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda non ravvisando nella condotta del ricorrente ex art. 696 c.p.c. alcun illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed ha condannato l'attore al pagamento, in favore del difensore distrattario della parte convenuta, delle spese di lite liquidate in euro “3.500,00, di cui € 100,00 per esborsi vivi ed € 3.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei soli compensi ed, oltre all'i.v.a. e
c-p-a”.
Il ha appellato tale sentenza censurandola: 1) nella parte in Parte_1 cui non ha ravvisato un fatto illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella proposizione, da parte dell'odierno appellato, di un ricorso ex art. 696 c.p.c. all'esito del quale non è stata ravvisata alcuna propria responsabilità per i pretesi danni;
2) nella parte in cui il primo giudice ha valorizzato la pretesa assenza di un obbligo giuridico quanto alla partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, così frustrando il proprio diritto alla difesa tutelato pure dall'art. 24 Cost.; 3) nella parte in cui è stata esclusa l'esistenza di un danno ingiusto nonostante l'esborso patrimoniale sostenuto per la partecipazione al procedimento radicato dalla controparte;
4) nella parte in cui ha posto a carico della parte attrice gli esborsi, liquidati in euro 100,00 pur non avendo la parte convenuta sostenuto alcuna spesa a riguardo (“infatti, gli esborsi per il contributo unificato pagina 2 di 5 e per i diritti di Cancelleria sono stati sostenuti dal così come Parte_1
l'esborso per la notifica dell'atto di citazione, mentre il non ha sostenuto Controparte_1 né documentato esborsi di alcun tipo” -p. 9 dell'atto di appello) ed i compensi liquidati (nella somma di euro 3.400,00 oltre accessori) in misura pari a quasi il doppio dei massimi tariffari previsti in relazione ad un giudizio di valore (secondo quanto indicato pure in citazione) pari ad euro
4.115,02 di particolare semplicità e nel quale non è stata svolta attività istruttoria.
Il OM di ha chiesto di rigettare l'appello osservando, tra l'altro: i) che non è CP_1 possibile instaurare un giudizio al solo fine di conseguire la refusione delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (Cass., sez. 3, ord. 20 maggio 2025, n. 13385); ii) che corretta deve ritenersi la statuizione relativa all'assenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto;
iii) che corretta è stata la liquidazione degli esborsi “considerando che il Parte_1 appellato ha sostenuto le spese per la costituzione in giudizio” (p. 6 della comparsa di costituzione e risposta), nonché quella dei compensi (contenuta entro i massimi previsti dal d. m. applicabile) tenuto conto della “complessità delle questioni trattate, l'attività difensiva svolta e la necessità di contrastare pretese manifestamente infondate”.
All'udienza del 16.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. L'appello è fondato nella limitata misura di seguito indicata.
2.1. Nella parte in cui il ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1 per il rigetto della domanda risarcitoria il gravame risulta infondato.
Senza neppure necessità di esaminare l'eccezione dall'appellata sollevata con riferimento al principio espresso da Cass., sez. 3, ord. 20 maggio 2025, n. 13385 (nello stesso senso, tra le altre, si veda pure Cass., sez. 3, ord. 20 settembre 2024, n. 25324), avuto riguardo al criterio della ragione più liquida (tra le tante, Cass., sez.
6-lav., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., S. U., sent. 8 maggio
2014, n. 9936), è appena il caso di osservare come la valutazione resa dal primo giudice quanto alla mancata integrazione di un fatto illecito da parte del sia fondata (sì che, Controparte_1 non potendo -già solo per tale ragione- ravvisarsi una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'odierna appellata, i motivi di gravame sopra indicati ai numeri 1, 2 e 3 devono essere dichiarati infondati).
La lettura dell'atto di citazione consente infatti di rilevare come alcuna puntuale allegazione vi sia stata in ordine al profilo di colpa ascritto alla parte convenuta (sì che, in difetto di allegazione, alcuna prova e consequenziale accertamento poteva esser conseguito dalla parte attrice). La mera attivazione di uno strumento processuale cui non faccia seguito il risultato sperato non è, di per sé, indice di colpa della parte (in senso contrario essendo ben ravvisabile un potenziale, significativo vulnus al diritto di difesa). La colpa può invece essere ravvisata in un comportamento (che deve pagina 3 di 5 essere compiutamente allegato e, successivamente, provato dalla parte che assuma leso il proprio diritto) idoneo a disvelare una negligenza della parte. Difettando qualsivoglia allegazione a riguardo
(relativamente -a mero titolo esemplificativo- tanto al comportamento tenuto dal Controparte_1
prima dell'instaurazione del procedimento ex art. 696 c.p.c., quanto in relazione a
[...] peculiari, lapalissiani profili di infondatezza dell'iniziativa assunta dall'odierna parte appellata), deve convenirsi con il primo giudice quanto alla mancata possibilità di ravvisare un fatto illecito.
Le considerazioni sin qui svolte comportano assorbimento dei motivi di gravame sopra indicati ai nn. 2) e 3).
2.2. Il motivo di impugnazione sopra riportato al n. 4 è, invece, fondato.
Il appellato non ha in alcun modo documentato il pagamento di esborsi nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado (secondo quanto è del resto ben compatibile con la posizione processuale ivi assunta), sì che la relativa liquidazione deve ritenersi erronea (non trovando giustificazione né in una pur evocata applicazione di un principio di equità, né in una consolidata giurisprudenza che la parte appellata non ha in alcuna misura espressamente richiamato).
Fondata è pure la censura proposta con riferimento alla misura dei compensi liquidati.
A dispetto di quanto sostenuto nel presente giudizio dall'appellata, il giudizio di primo grado non è stato affatto caratterizzato da una significativa complessità. La ridotta entità degli atti depositati dalle parti, la limitata portata dell'attività complessivamente svolta e la semplicità delle questioni esaminate (sussistenza o meno di un fatto illecito) impongono piuttosto la riforma in parte qua della sentenza gravata e la liquidazione, in favore della parte convenuta, di una somma per compensi pari ad euro 1.089,00 (con applicazione dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad euro 5.200,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà quanto alla fase istruttoria, stante il pacifico -alcuna contestazione essendo stata a riguardo svolta dalla parte appellata- mancato svolgimento di istruttoria orale), oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
3. Avuto riguardo al solo parziale rigetto dell'appello, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/2002.
4. L'accoglimento solo parziale dell'appello integra una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza 5835/2025 del Giudice di Pace di
Napoli limitatamente alla parte relativa alla liquidazione degli esborsi e dei compensi in favore del difensore antistatario del in Napoli e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 liquida, in favore del medesimo difensore, le spese del giudizio di primo grado nella sola misura di euro 1.089,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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