Art. 7. Liquidazioni forfettarie di danni di guerra
L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetusta', da moltiplicare, a seconda della localita' dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.
Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.
L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetusta', da moltiplicare, a seconda della localita' dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.
Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.