Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2219/2024promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Alessi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
- parte ammessa al C.F._2
patrocinio a spese dello Stato -
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
Antonella Franciosi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
pag. 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio a
BE ED (Marocco) in data 15/09/2016 e che dall'unione sono nati i figli (il 21/09/2019) e Per_1
(il 9/10/2021), entrambi minorenni. I coniugi sono in regimi di comunione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria personale residenza ove vorrà comunicandosi i rispettivi indirizzi che attualmente sono per la IG.ra via Paverano 89 e per il IG. , località Avenza, via Aulla 1c. Parte_2 Parte_3
Resta inteso che ove il trasferimento di residenza riguardi anche i minori, questo dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
2. La casa coniugale sita in Via Paverano 89, nella Spezia, verrà assegnata alla IG.ra che Pt_1
l'abiterà con i figli.
La sig.ra succederà nel contratto di locazione al sig. dal Parte_1 Controparte_1
momento del deposito della sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra le parti;
la signora comunicherà alla locatrice sig.ra residente a[...], Testimone_1
l'avvenuta successione e corrisponderà il canone di locazione, mentre ha provveduto sin dal momento del deposito del ricorso per separazione a volturare le utenze domestiche a proprio nome.
Il IG. trasferirà la residenza altrove non appena avrà rinvenuto adeguata sistemazione. CP_1
3. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori s'impegnano ad adoperarsi affinché i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi loro;
e dovranno continuare a ricevere Per_1 Per_2
pariteticamente da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. In questo senso il IG.
e la IG.ra si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale CP_1 Pt_1 collaborazione nell'interesse dei minori.
Le decisioni che riguardano i minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei minori. pag. 2 di 7 4. Il IG. corrisponderà alla madre la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a CP_1
titolo di contributo al mantenimento per i bambini. In merito alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli esse saranno divise in ragione del 50% tra ciascun genitore, il tutto come da protocollo del 13 dicembre 2018 siglato tra il Tribunale della Spezia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, con onere di rimborso da parte di entrambi entro
10 giorni dalla richiesta.
5. L'assegno unico e universale, attualmente percepito esclusivamente dal IG. verrà CP_1
ripartito equamente tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno a seguito della presentazione del presente ricorso e dalla conseguente possibilità della madre di poter presentare ISEE aggiornato.
6. Il IG. corrisponderà l'importo di € 400,00 alla IG.ra a titolo di assegno CP_1 Pt_1
mantenimento entro il 20 di ogni mese, dopo che la sig.ra sarà formalmente succeduta nel Pt_1
contratto di locazione al marito come previsto al punto 2: fino ad allora il sig. provvederà CP_1
al pagamento del canone di locazione e non corrisponderà il mantenimento alla IG.ra Pt_1
7. Il IG. potrà vedere i figli quando vorrà, previo congruo avviso alla madre, in ogni caso CP_1
nel rispetto dei ritmi di vita e degli impegni dei minori e della madre. Potrà invece tenere con sé i figli minori a settimane alterne secondo le due opzioni di seguito riportate:
a) almeno una sera dei giorni feriali dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nella settimana, una ogni due, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con il padre;
nel fine settimana il soggiorno si protrarrà dalle ore 10:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento nella notte del sabato;
sia il prelievo che il rientro dei minori dovrà essere effettuato direttamente alla casa materna;
b) almeno due sere dei giorni feriali, consecutive o meno, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nella settimana, una ogni due, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con la madre;
sia il prelievo che il rientro dei minori dovrà essere effettuato direttamente alla casa materna.
8. I bambini saranno ordinariamente accompagnati e ripresi da scuola dalla madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
con riferimento alle attività extrascolastiche –al momento non previste – i genitori si accorderanno al momento in cui queste saranno individuate. Ove vi fosse necessità di un aiuto esterno, i genitori concorderanno la persona di fiducia a cui rivolgersi.
9. In merito alle ferie e vacanze, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di almeno quindici giorni anche non continuativi durante le ferie estive;
il predetto periodo dovrà essere concordato tra i genitori almeno due mesi prima. Parimenti durante il periodo scolastico, non più di due volte all'anno, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni, anche non tutti continuativi, che dovranno essere concordati tempestivamente con l'altro in base agli impegni formativi.
pag. 3 di 7 10. e inoltre, trascorreranno le feste della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Per_1 Per_2
Per Ultimo dell'anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Id itr (Festa della rottura)
e Id al-adha (Festa del Sacrificio) e compleanni alternativamente con i genitori che, di volta in volta, preventivamente, si organizzeranno di conseguenza, potendo concordemente derogare al calendario in questa sede fissato.
11. Ciascun genitore per recarsi con i figli all'estero dovrà preventivamente ottenere il consenso dell'altro genitore;
12. I ricorrenti dichiarano di volersi avvalere della legge italiana per addivenire alla separazione, come previsto dalla normativa di diritto internazionale ex art. 5 Reg.(UE) n. 1259/2010”.
L'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti, sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari come - invero - precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre 2007 causa C-
68/07: “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).
Ebbene, rileva il Collegio che con riferimento alla domanda di separazione deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (CE) n. 2201/2003, come sostituito dall'art. 3 lett. a), lett. i), Reg. UE n. 1111/2019, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando in particolare, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”.
Per quel che concerne la disciplina sostanziale applicabile al caso di specie (pronunciare, cioè, la separazione personale) i coniugi hanno congiuntamente dichiarato di volersi avvalere della legge italiana, come previsto dalla normativa di diritto internazionale ex art. 5 Reg. (UE) n. 1259/2010.
pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Ciò premesso, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note di trattazione scritta), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori poiché garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in BE ED (Marocco) in data 15/09/2016, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2024, al n. 276, parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria personale residenza ove vorrà comunicandosi i rispettivi indirizzi che attualmente sono per la IG.ra via Paverano 89 e per il IG. , località Avenza, via Aulla 1c. Parte_2 Parte_3
Resta inteso che ove il trasferimento di residenza riguardi anche i minori, questo dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
2. La casa coniugale sita in Via Paverano 89, nella Spezia, verrà assegnata alla IG.ra che Pt_1
l'abiterà con i figli.
pag. 5 di 7 La sig.ra succederà nel contratto di locazione al sig. dal Parte_1 Controparte_1
momento del deposito della sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra le parti;
la signora comunicherà alla locatrice sig.ra residente a[...], Testimone_1
l'avvenuta successione e corrisponderà il canone di locazione, mentre ha provveduto sin dal momento del deposito del ricorso per separazione a volturare le utenze domestiche a proprio nome.
Il IG. trasferirà la residenza altrove non appena avrà rinvenuto adeguata sistemazione. CP_1
3. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori s'impegnano ad adoperarsi affinché i minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi loro;
e dovranno continuare a ricevere Per_1 Per_2
pariteticamente da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. In questo senso il IG.
e la IG.ra si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale CP_1 Pt_1 collaborazione nell'interesse dei minori.
Le decisioni che riguardano i minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei minori.
4. Il IG. corrisponderà alla madre la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a CP_1
titolo di contributo al mantenimento per i bambini. In merito alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli esse saranno divise in ragione del 50% tra ciascun genitore, il tutto come da protocollo del 13 dicembre 2018 siglato tra il Tribunale della Spezia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, con onere di rimborso da parte di entrambi entro
10 giorni dalla richiesta.
5. L'assegno unico e universale, attualmente percepito esclusivamente dal IG. verrà CP_1
ripartito equamente tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno a seguito della presentazione del presente ricorso e dalla conseguente possibilità della madre di poter presentare ISEE aggiornato.
6. Il IG. corrisponderà l'importo di € 400,00 alla IG.ra a titolo di assegno CP_1 Pt_1
mantenimento entro il 20 di ogni mese, dopo che la sig.ra sarà formalmente succeduta nel Pt_1
contratto di locazione al marito come previsto al punto 2: fino ad allora il sig. provvederà CP_1
al pagamento del canone di locazione e non corrisponderà il mantenimento alla IG.ra Pt_1
7. Il IG. potrà vedere i figli quando vorrà, previo congruo avviso alla madre, in ogni caso CP_1
nel rispetto dei ritmi di vita e degli impegni dei minori e della madre. Potrà invece tenere con sé i figli minori a settimane alterne secondo le due opzioni di seguito riportate:
a) almeno una sera dei giorni feriali dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nella settimana, una ogni due, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con il padre;
nel fine settimana il soggiorno si pag. 6 di 7 protrarrà dalle ore 10:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento nella notte del sabato;
sia il prelievo che il rientro dei minori dovrà essere effettuato direttamente alla casa materna;
b) almeno due sere dei giorni feriali, consecutive o meno, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nella settimana, una ogni due, in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con la madre;
sia il prelievo che il rientro dei minori dovrà essere effettuato direttamente alla casa materna.
8. I bambini saranno ordinariamente accompagnati e ripresi da scuola dalla madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
con riferimento alle attività extrascolastiche –al momento non previste – i genitori si accorderanno al momento in cui queste saranno individuate. Ove vi fosse necessità di un aiuto esterno, i genitori concorderanno la persona di fiducia a cui rivolgersi.
9. In merito alle ferie e vacanze, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di almeno quindici giorni anche non continuativi durante le ferie estive;
il predetto periodo dovrà essere concordato tra i genitori almeno due mesi prima. Parimenti durante il periodo scolastico, non più di due volte all'anno, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 7 giorni, anche non tutti continuativi, che dovranno essere concordati tempestivamente con l'altro in base agli impegni formativi.
10. e inoltre, trascorreranno le feste della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Per_1 Per_2
Per Ultimo dell'anno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Id itr (Festa della rottura)
e Id al-adha (Festa del Sacrificio) e compleanni alternativamente con i genitori che, di volta in volta, preventivamente, si organizzeranno di conseguenza, potendo concordemente derogare al calendario in questa sede fissato.
11. Ciascun genitore per recarsi con i figli all'estero dovrà preventivamente ottenere il consenso dell'altro genitore;
12. I ricorrenti dichiarano di volersi avvalere della legge italiana per addivenire alla separazione, come previsto dalla normativa di diritto internazionale ex art. 5 Reg.(UE) n. 1259/2010”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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