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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLICONI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICONI
ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI Controparte_1 C.F._2
SABRINA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAGLIANI SABRINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata il [...] a [...] la figlia . Parte_2
Con decreto definitivo del TM di Bologna del 6-6-2013 è stato disposto l'affido condiviso ai genitori, il collocamento prevalente presso la madre, mandato di vigilanza al Servizio Sociale, un contributo pagina 1 di 7 paterno da versare alla madre per il mantenimento ordinario della figlia di euro 300 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, un calendario di frequentazione paterna con incontri liberi.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede la modifica di quanto ivi statuito, in particolare, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell'ex compagna, chiede l'eliminazione dell'obbligo a proprio carico di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia e chiede disporsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di sua proprietà dalla madre della ragazza, a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi economici. Chiede altresì la conferma dell'affido condiviso e l'effettiva ripresa dei rapporti padre-figlia, da tempo interrotti. Si costituiva la convenuta ed evidenziava che la madre fosse stata costretta ad occuparsi della figlia in maniera di fatto esclusiva a causa del disinteresse dal padre manifestato nel corso del tempo.
Era acquisita relazione del Servizio Sociale in data 29-5-2024 dalla quale emergeva che:
La madre della minore, cittadina moldava, ha stabilizzato la sua attività lavorativa di operaia, ha partecipato al bando cittadino di Edilizia Residenziale Pubblica e ha ottenuto in assegnazione l'alloggio in Via Naldi, dove abita ancora oggi, ben tenuto e curato, dove la minore vive insieme sia alle madre e alla più piccola delle sue due sorelle, figlie della madre e del suo ex marito ucraino, di (8/5/2003), mentre l'altra, (12/6/96), è sposata e vive a S. Lazzaro. Per_1 Per_2
Dopo un periodo di regolare frequentazione, a seguito dell'emanazione del decreto del Tribunale per i Minorenni e del percorso col Servizio Sociale […] Dal 2015 il padre, senza dare alcuna motivazione, ha interrotto i contatti con la figlia e si è reso irreperibile telefonicamente. La madre della minore ha comunicato al servizio sociale tale evento informando inoltre che la bambina era molto dispiaciuta di non avere notizie del padre. La madre nel tempo ha aggiornato la scrivente circa l'evoluzione della situazione e lo stato di salute della figlia.
Nel corso dei colloqui è emerso che la ragazza nel luglio 2022 ha avviato colloqui di consulenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Territoriale dell'Ausl in quanto manifestava 'sintomi di cefalea in contesto di ansia generalizzata'. Attualmente la sintomatologia è scomparsa e la presa in carico prosegue con colloqui di monitoraggio
a cadenza mensile.
Il servizio scrivente, nel tempo, ha contattato più volte il padre della minore, telefonicamente e inviando telegrammi ma senza esito. La Polizia Locale, su richiesta del servizio sociale, ha effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del padre l'1/7/23 e ha verificato che lo stesso pur risultando anagraficamente residente si è trasferito in un indirizzo sconosciuto e l'appartamento è vuoto.
Il padre, incontrato dall'Assistente Sociale a maggio 2024, ha affermato, in particolare, che: Nel corso del colloquio il padre della minore ha raccontato di avere incontrato la figlia per l'ultima volta nel luglio 2017 quando poi la bambina avrebbe riferito al padre che non sarebbe più andata da lui.
La madre della minore in quel periodo non rispondeva al telefono e lui avrebbe appreso dalla figlia
che la GNa aveva cambiato il numero di telefono. Per_2
pagina 2 di 7 Il GN , ha dichiarato che a fronte del disinteresse della GNa a farle Pt_1 CP_1 vedere la figlia, ha quindi deciso di non presentare querela nei suoi confronti, continuando a sostenere le spese scolastiche della bambina.
Inoltre ha affermato di avere cercato l'assistente sociale scrivente alcune volte, senza esito e di avere poi preferito mettersi da parte per evitare l'inasprirsi della situazione.
Successivamente, ha riferito di avere avuto difficoltà personali e di salute, in particolare difficoltà economiche per disaccordi insorti con la propria sorella per la gestione e l'accudimento della madre anziana, residente in zona San Donato.
Per questo motivo si sarebbe inizialmente trasferito a casa della madre per aiutarla, dal 2019 al 2022, quando la madre sarebbe poi stata inserita in un centro diurno e accudita a tempo pieno da una badante.
La sorella lo avrebbe convinto a vendere la casa di Via Altobelli per far fronte alle spese di accudimento della madre e lui sarebbe stato costretto a cercare un'altra abitazione.
Attualmente riferisce di abitare nel garage da lui attrezzato in passato come officina e dove svolgeva lavori occasionali.
Dal punto di vista economico ha dichiarato di lavorare saltuariamente, di avere percepito il Reddito di
Emergenza e il Reddito di Cittadinanza fino a dicembre 2023, riuscendo ad inviare alla GNa il mantenimento mensile per la figlia, tramite vaglia postale. CP_1
Da gennaio 2024 non è più in grado di garantire il versamento mensile perchè privo di entrate economiche. Inoltre afferma che non gli è possibile vendere la casa perché è stata ipotecata nel 2020 dalla GNa per il mancato versamento degli alimenti. CP_1
Nel corso del colloquio con l'Assistente Sociale, ha descritto ampiamente l'evoluzione della sua situazione personale, è apparso molto concentrato sulle sue difficoltà economiche ed abitative ed ha motivato il suo ricorso al tribunale per modificare il decreto del 2013 sugli aspetti economici e per poter riprendere i contatti con la figlia.
Nel corso del colloquio non ha chiesto notizie della minore, si immagina che sia cresciuta e che la madre le abbia dato limitazioni circa la frequentazione del padre.
Invitato a riflettere circa il vissuto della minore e a pensare come poter riprendere i contatti non è riuscito a formulare proposte concrete affermando poi che se la figlia non accetta di incontrarlo non si riterrà responsabile di tale esito.
Il GN nel complesso è apparsa una persona fragile, povera dal punto di vista relazionale, Pt_1
priva di legami affettivi, poco propenso a chiedere aiuto e a farsi accompagnare nella ricerca delle soluzioni a lui più adeguate.
Il Servizio ha così concluso:
pagina 3 di 7 Situazione protettiva;
la presenza della madre e della famiglia materna allargata, costituita dalle sorelle
e da alcune zie, costituiscono per lei un importante punto di riferimento affettivo.
La figura paterna è vissuta con un senso di abbandono e ad oggi la ragazza non desidera e non è pronta a riprendere i contatti con il padre.
Il servizio sociale scrivente manterrà il monitoraggio della situazione personale e familiare della minore, in collaborazione con i referenti clinici di riferimento della minore.
Sulle questioni economiche le parti hanno raggiunto l'accordo di cui alla scrittura privata depositata il
16-10-2024, che prevede il consenso della madre alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile del padre e il versamento, successivamente alla vendita dell'immobile, da parte del padre della somma una tantum di euro 37.000 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oggi sedicenne, oltre alla conferma dell'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento di euro 1.425 a saldo di spese straordinarie arretrate.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 11.11.2024 si dava atto del raggiungimento di tale accordo e si disponeva l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, visite paterne da organizzarsi a cura del Servizio Sociale solo quando, all'esito di un percorso che il Servizio è incaricato di predisporre, la minore sarà disponibile a riallacciare i rapporti col padre e il padre sarà pronto ad accogliere e rispettare i sentimenti e i tempi della figlia;
gli incontri – eventualmente preceduti da telefonate o videochiamate – saranno comunque inizialmente protetti, con facoltà del Servizio di renderli liberi e ampliarli, ovvero sospenderli se disturbanti;
si disponeva l'attribuzione alla madre, per intero, dell'assegno unico, stante l'affido esclusivo della figlia a lei;
si disponevano approfondimenti istruttori fra cui in particolare l'acquisizione di aggiornamenti da parte del Servizio Sociale.
Con relazione del 26.2.2025 il Servizio ha comunicato, in particolare, che la minore aveva dichiarato in un recente incontro di non sentirsi ancora pronta ad incontrare il padre in quanto, secondo le parole del
Servizio medesimo, vive un senso di abbandono dalla figura paterna, si interroga sulle motivazioni che hanno indotto il padre a non cercarla in questi anni e nutre nei suoi confronti sentimenti ambivalenti che non l'aiutano a riavvicinarsi a lui;
ha però espresso il desiderio di avere dal padre oggetti e foto relative al periodo dell'infanzia relativamente al quale ha conservato bei ricordi di lui e dei momenti che trascorrevano insieme;
il padre ha aderito all'invito e ha consegnato all'Assistente
Sociale oggetti e foto che a breve il Servizio consegnerà alla minore, con la quale colloquierà nuovamente, per proseguire nel percorso di riavvicinamento padre-figlia.
All'udienza del 13.3.2025 si è verbalizzato quanto segue:
pagina 4 di 7 Il Giudice Propone alle parti di confermare l'affido esclusivo rafforzato alla madre con mandato al Servizio Sociale di proseguire con la vigilanza sul nucleo, continuando a mettere in campo ogni intervento e iniziativa ritenuta utile a facilitare la ripresa dei rapporti padre-figlia, con mandato al Servizio di assistere se necessario il padre nell'avere accesso al registro elettronico e al fascicolo sanitario della figlia, e ad avere colloqui con gli insegnanti e il medico di base, sempre però nel rispetto della volontà eventualmente manifestata dalla figlia in relazione al mantenimento del riserbo su specifici aspetti della sua vita che ella ancora non si senta di condividere col padre;
si richiede inoltre l'impegno da parte della madre di inviare mensilmente un breve aggiornamento via email al padre e per conoscenza al Servizio sugli eventi più rilevanti della vita della figlia, in modo che il padre ne sia messo al corrente. Le parti danno atto che a seguito della vendita dell'immobile il padre ha saldato i debiti pregressi per il mantenimento della figlia e ha corrisposto la somma di cui all'accordo depositato il 16.10.2024 per il mantenimento ordinario futuro della minore;
l'accordo economico prevede altresì che il padre sia tenuto per il futuro a versare alla madre il 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna. Le difese precisano congiuntamente le conclusioni chiedendo che il Tribunale recepisca le condizioni di affido e mandato di vigilanza al Servizio Sociale con obblighi informativi della madre, di cui al presente verbale, collocamento prevalente presso la madre, condizioni economiche di cui al presente verbale e scrittura privata depositata il 16.10.2024
Le difese rinunciano a conclusionali e repliche e chiedono la compensazione delle spese legali.
L'affido esclusivo rafforzato alla madre appare, almeno per il momento, la soluzione più tutelante per la minore, finchè ella non ricostruirà un rapporto con il padre, il quale, nonostante che abbia ottemperato agli obblighi economici nei suoi riguardi, per effetto di vicende pregresse non è ancora tornato a far parte integrante della vita della figlia e, non conoscendone bene le caratteristiche personali attuali, le aspirazioni e i desideri, non si ritiene, per il momento, idoneo a condividere l'affido con la madre.
Le altre disposizioni verbalizzate hanno appunto la finalità di agevolare la conoscenza della vita attuale della figlia da parte del papà e di incaricare il Servizio Sociale, oltre alla madre stessa, di svolgere un ruolo attivo in tal senso. L'accordo economico si ritiene anch'esso congruo, considerata l'entità della somma versata dal padre in unica soluzione e i restanti anni durante i quali, probabilmente, la figlia resterà a carico dei genitori, nonché il perdurante obbligo di contribuzione alle spese straordinarie.
Spese legali compensate integralmente come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 315/12 Vol. del 6.6.2013, così dispone:
1 - dispone l'affido della figlia nata il [...], in [...] esclusiva alla madre;
ella potrà Pt_2
assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative pagina 5 di 7 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
potrà chiedere e ottenere documenti di identità per la minore anche validi per l'espatrio; potrà occuparsi autonomamente di tutte le questioni burocratiche di interesse per la figlia;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale, per la durata di due anni, di proseguire con la vigilanza sul nucleo, continuando a mettere in campo ogni intervento e iniziativa ritenuta utile a facilitare la ripresa dei rapporti padre-figlia, con mandato al Servizio di assistere se necessario il padre nell'avere accesso al registro elettronico e al fascicolo sanitario della figlia, e ad avere colloqui con gli insegnanti e il medico di base, sempre però nel rispetto della volontà eventualmente manifestata dalla figlia in relazione al mantenimento del riserbo su specifici aspetti della sua vita che ella ancora non si senta di condividere col padre;
si richiede inoltre l'impegno da parte della madre di inviare mensilmente un breve aggiornamento via email al padre e per conoscenza al Servizio sugli eventi più rilevanti della vita della figlia, in modo che il padre ne sia messo al corrente;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
Pt_2
5- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nel rispetto della volontà della ragazza e secondo il percorso stabilito dal Servizio Sociale;
6 – dà atto che le parti dichiarano che il padre ha saldato i debiti pregressi per il mantenimento della figlia e ha corrisposto la somma di cui all'accordo depositato il 16.10.2024 (euro 37.000) per il mantenimento ordinario futuro della minore;
7 - pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto pagina 6 di 7 scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8 – dà atto che l'assegno unico per la figlia è percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva;
9 – compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLICONI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLICONI
ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIANI Controparte_1 C.F._2
SABRINA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PAGLIANI SABRINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata il [...] a [...] la figlia . Parte_2
Con decreto definitivo del TM di Bologna del 6-6-2013 è stato disposto l'affido condiviso ai genitori, il collocamento prevalente presso la madre, mandato di vigilanza al Servizio Sociale, un contributo pagina 1 di 7 paterno da versare alla madre per il mantenimento ordinario della figlia di euro 300 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, un calendario di frequentazione paterna con incontri liberi.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede la modifica di quanto ivi statuito, in particolare, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell'ex compagna, chiede l'eliminazione dell'obbligo a proprio carico di versare il contributo al mantenimento ordinario della figlia e chiede disporsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di sua proprietà dalla madre della ragazza, a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi economici. Chiede altresì la conferma dell'affido condiviso e l'effettiva ripresa dei rapporti padre-figlia, da tempo interrotti. Si costituiva la convenuta ed evidenziava che la madre fosse stata costretta ad occuparsi della figlia in maniera di fatto esclusiva a causa del disinteresse dal padre manifestato nel corso del tempo.
Era acquisita relazione del Servizio Sociale in data 29-5-2024 dalla quale emergeva che:
La madre della minore, cittadina moldava, ha stabilizzato la sua attività lavorativa di operaia, ha partecipato al bando cittadino di Edilizia Residenziale Pubblica e ha ottenuto in assegnazione l'alloggio in Via Naldi, dove abita ancora oggi, ben tenuto e curato, dove la minore vive insieme sia alle madre e alla più piccola delle sue due sorelle, figlie della madre e del suo ex marito ucraino, di (8/5/2003), mentre l'altra, (12/6/96), è sposata e vive a S. Lazzaro. Per_1 Per_2
Dopo un periodo di regolare frequentazione, a seguito dell'emanazione del decreto del Tribunale per i Minorenni e del percorso col Servizio Sociale […] Dal 2015 il padre, senza dare alcuna motivazione, ha interrotto i contatti con la figlia e si è reso irreperibile telefonicamente. La madre della minore ha comunicato al servizio sociale tale evento informando inoltre che la bambina era molto dispiaciuta di non avere notizie del padre. La madre nel tempo ha aggiornato la scrivente circa l'evoluzione della situazione e lo stato di salute della figlia.
Nel corso dei colloqui è emerso che la ragazza nel luglio 2022 ha avviato colloqui di consulenza presso il Servizio di Neuropsichiatria Territoriale dell'Ausl in quanto manifestava 'sintomi di cefalea in contesto di ansia generalizzata'. Attualmente la sintomatologia è scomparsa e la presa in carico prosegue con colloqui di monitoraggio
a cadenza mensile.
Il servizio scrivente, nel tempo, ha contattato più volte il padre della minore, telefonicamente e inviando telegrammi ma senza esito. La Polizia Locale, su richiesta del servizio sociale, ha effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del padre l'1/7/23 e ha verificato che lo stesso pur risultando anagraficamente residente si è trasferito in un indirizzo sconosciuto e l'appartamento è vuoto.
Il padre, incontrato dall'Assistente Sociale a maggio 2024, ha affermato, in particolare, che: Nel corso del colloquio il padre della minore ha raccontato di avere incontrato la figlia per l'ultima volta nel luglio 2017 quando poi la bambina avrebbe riferito al padre che non sarebbe più andata da lui.
La madre della minore in quel periodo non rispondeva al telefono e lui avrebbe appreso dalla figlia
che la GNa aveva cambiato il numero di telefono. Per_2
pagina 2 di 7 Il GN , ha dichiarato che a fronte del disinteresse della GNa a farle Pt_1 CP_1 vedere la figlia, ha quindi deciso di non presentare querela nei suoi confronti, continuando a sostenere le spese scolastiche della bambina.
Inoltre ha affermato di avere cercato l'assistente sociale scrivente alcune volte, senza esito e di avere poi preferito mettersi da parte per evitare l'inasprirsi della situazione.
Successivamente, ha riferito di avere avuto difficoltà personali e di salute, in particolare difficoltà economiche per disaccordi insorti con la propria sorella per la gestione e l'accudimento della madre anziana, residente in zona San Donato.
Per questo motivo si sarebbe inizialmente trasferito a casa della madre per aiutarla, dal 2019 al 2022, quando la madre sarebbe poi stata inserita in un centro diurno e accudita a tempo pieno da una badante.
La sorella lo avrebbe convinto a vendere la casa di Via Altobelli per far fronte alle spese di accudimento della madre e lui sarebbe stato costretto a cercare un'altra abitazione.
Attualmente riferisce di abitare nel garage da lui attrezzato in passato come officina e dove svolgeva lavori occasionali.
Dal punto di vista economico ha dichiarato di lavorare saltuariamente, di avere percepito il Reddito di
Emergenza e il Reddito di Cittadinanza fino a dicembre 2023, riuscendo ad inviare alla GNa il mantenimento mensile per la figlia, tramite vaglia postale. CP_1
Da gennaio 2024 non è più in grado di garantire il versamento mensile perchè privo di entrate economiche. Inoltre afferma che non gli è possibile vendere la casa perché è stata ipotecata nel 2020 dalla GNa per il mancato versamento degli alimenti. CP_1
Nel corso del colloquio con l'Assistente Sociale, ha descritto ampiamente l'evoluzione della sua situazione personale, è apparso molto concentrato sulle sue difficoltà economiche ed abitative ed ha motivato il suo ricorso al tribunale per modificare il decreto del 2013 sugli aspetti economici e per poter riprendere i contatti con la figlia.
Nel corso del colloquio non ha chiesto notizie della minore, si immagina che sia cresciuta e che la madre le abbia dato limitazioni circa la frequentazione del padre.
Invitato a riflettere circa il vissuto della minore e a pensare come poter riprendere i contatti non è riuscito a formulare proposte concrete affermando poi che se la figlia non accetta di incontrarlo non si riterrà responsabile di tale esito.
Il GN nel complesso è apparsa una persona fragile, povera dal punto di vista relazionale, Pt_1
priva di legami affettivi, poco propenso a chiedere aiuto e a farsi accompagnare nella ricerca delle soluzioni a lui più adeguate.
Il Servizio ha così concluso:
pagina 3 di 7 Situazione protettiva;
la presenza della madre e della famiglia materna allargata, costituita dalle sorelle
e da alcune zie, costituiscono per lei un importante punto di riferimento affettivo.
La figura paterna è vissuta con un senso di abbandono e ad oggi la ragazza non desidera e non è pronta a riprendere i contatti con il padre.
Il servizio sociale scrivente manterrà il monitoraggio della situazione personale e familiare della minore, in collaborazione con i referenti clinici di riferimento della minore.
Sulle questioni economiche le parti hanno raggiunto l'accordo di cui alla scrittura privata depositata il
16-10-2024, che prevede il consenso della madre alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile del padre e il versamento, successivamente alla vendita dell'immobile, da parte del padre della somma una tantum di euro 37.000 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oggi sedicenne, oltre alla conferma dell'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento di euro 1.425 a saldo di spese straordinarie arretrate.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 11.11.2024 si dava atto del raggiungimento di tale accordo e si disponeva l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, visite paterne da organizzarsi a cura del Servizio Sociale solo quando, all'esito di un percorso che il Servizio è incaricato di predisporre, la minore sarà disponibile a riallacciare i rapporti col padre e il padre sarà pronto ad accogliere e rispettare i sentimenti e i tempi della figlia;
gli incontri – eventualmente preceduti da telefonate o videochiamate – saranno comunque inizialmente protetti, con facoltà del Servizio di renderli liberi e ampliarli, ovvero sospenderli se disturbanti;
si disponeva l'attribuzione alla madre, per intero, dell'assegno unico, stante l'affido esclusivo della figlia a lei;
si disponevano approfondimenti istruttori fra cui in particolare l'acquisizione di aggiornamenti da parte del Servizio Sociale.
Con relazione del 26.2.2025 il Servizio ha comunicato, in particolare, che la minore aveva dichiarato in un recente incontro di non sentirsi ancora pronta ad incontrare il padre in quanto, secondo le parole del
Servizio medesimo, vive un senso di abbandono dalla figura paterna, si interroga sulle motivazioni che hanno indotto il padre a non cercarla in questi anni e nutre nei suoi confronti sentimenti ambivalenti che non l'aiutano a riavvicinarsi a lui;
ha però espresso il desiderio di avere dal padre oggetti e foto relative al periodo dell'infanzia relativamente al quale ha conservato bei ricordi di lui e dei momenti che trascorrevano insieme;
il padre ha aderito all'invito e ha consegnato all'Assistente
Sociale oggetti e foto che a breve il Servizio consegnerà alla minore, con la quale colloquierà nuovamente, per proseguire nel percorso di riavvicinamento padre-figlia.
All'udienza del 13.3.2025 si è verbalizzato quanto segue:
pagina 4 di 7 Il Giudice Propone alle parti di confermare l'affido esclusivo rafforzato alla madre con mandato al Servizio Sociale di proseguire con la vigilanza sul nucleo, continuando a mettere in campo ogni intervento e iniziativa ritenuta utile a facilitare la ripresa dei rapporti padre-figlia, con mandato al Servizio di assistere se necessario il padre nell'avere accesso al registro elettronico e al fascicolo sanitario della figlia, e ad avere colloqui con gli insegnanti e il medico di base, sempre però nel rispetto della volontà eventualmente manifestata dalla figlia in relazione al mantenimento del riserbo su specifici aspetti della sua vita che ella ancora non si senta di condividere col padre;
si richiede inoltre l'impegno da parte della madre di inviare mensilmente un breve aggiornamento via email al padre e per conoscenza al Servizio sugli eventi più rilevanti della vita della figlia, in modo che il padre ne sia messo al corrente. Le parti danno atto che a seguito della vendita dell'immobile il padre ha saldato i debiti pregressi per il mantenimento della figlia e ha corrisposto la somma di cui all'accordo depositato il 16.10.2024 per il mantenimento ordinario futuro della minore;
l'accordo economico prevede altresì che il padre sia tenuto per il futuro a versare alla madre il 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna. Le difese precisano congiuntamente le conclusioni chiedendo che il Tribunale recepisca le condizioni di affido e mandato di vigilanza al Servizio Sociale con obblighi informativi della madre, di cui al presente verbale, collocamento prevalente presso la madre, condizioni economiche di cui al presente verbale e scrittura privata depositata il 16.10.2024
Le difese rinunciano a conclusionali e repliche e chiedono la compensazione delle spese legali.
L'affido esclusivo rafforzato alla madre appare, almeno per il momento, la soluzione più tutelante per la minore, finchè ella non ricostruirà un rapporto con il padre, il quale, nonostante che abbia ottemperato agli obblighi economici nei suoi riguardi, per effetto di vicende pregresse non è ancora tornato a far parte integrante della vita della figlia e, non conoscendone bene le caratteristiche personali attuali, le aspirazioni e i desideri, non si ritiene, per il momento, idoneo a condividere l'affido con la madre.
Le altre disposizioni verbalizzate hanno appunto la finalità di agevolare la conoscenza della vita attuale della figlia da parte del papà e di incaricare il Servizio Sociale, oltre alla madre stessa, di svolgere un ruolo attivo in tal senso. L'accordo economico si ritiene anch'esso congruo, considerata l'entità della somma versata dal padre in unica soluzione e i restanti anni durante i quali, probabilmente, la figlia resterà a carico dei genitori, nonché il perdurante obbligo di contribuzione alle spese straordinarie.
Spese legali compensate integralmente come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 315/12 Vol. del 6.6.2013, così dispone:
1 - dispone l'affido della figlia nata il [...], in [...] esclusiva alla madre;
ella potrà Pt_2
assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative pagina 5 di 7 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
potrà chiedere e ottenere documenti di identità per la minore anche validi per l'espatrio; potrà occuparsi autonomamente di tutte le questioni burocratiche di interesse per la figlia;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale, per la durata di due anni, di proseguire con la vigilanza sul nucleo, continuando a mettere in campo ogni intervento e iniziativa ritenuta utile a facilitare la ripresa dei rapporti padre-figlia, con mandato al Servizio di assistere se necessario il padre nell'avere accesso al registro elettronico e al fascicolo sanitario della figlia, e ad avere colloqui con gli insegnanti e il medico di base, sempre però nel rispetto della volontà eventualmente manifestata dalla figlia in relazione al mantenimento del riserbo su specifici aspetti della sua vita che ella ancora non si senta di condividere col padre;
si richiede inoltre l'impegno da parte della madre di inviare mensilmente un breve aggiornamento via email al padre e per conoscenza al Servizio sugli eventi più rilevanti della vita della figlia, in modo che il padre ne sia messo al corrente;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente di presso la madre;
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5- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nel rispetto della volontà della ragazza e secondo il percorso stabilito dal Servizio Sociale;
6 – dà atto che le parti dichiarano che il padre ha saldato i debiti pregressi per il mantenimento della figlia e ha corrisposto la somma di cui all'accordo depositato il 16.10.2024 (euro 37.000) per il mantenimento ordinario futuro della minore;
7 - pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto pagina 6 di 7 scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8 – dà atto che l'assegno unico per la figlia è percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva;
9 – compensa integralmente le spese legali.
Si comunichi al Servizio Sociale
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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