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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 28 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. rapp.to e difeso dall' avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Veneri, c. f. ed elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA) alla piazza
Olmo 16 presso il suo studio, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Milano al n. , in persona del procuratore pro tempore, P.IVA_1
domiciliata per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Pisoni Barbara con studio in 85042 Lagonegro (PZ), Viale Colombo n. 31
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 268/24 reso dal Tribunale di Lagonegro Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/11/2024 il debitore ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato convenendo in giudizio e chiedendone la revoca. Controparte_1
La parte eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale, la nullità assoluta del Part contratto per mancanza di prova scritta, per omessa indicazione dell' , nonché la prescrizione delle somme ingiunte.
Con comparsa di costituzione del 18.6.2025 parte opposta costituendosi in giudizio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e in particolare al decreto ingiuntivo n.
268/2024 – n. 906/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Lagonegro del 01/10/2024 e regolarmente notificato il 12/10/2024 chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza del 23.9.2025 parte opponente ha accettato la rinuncia e chiesto la condanna alle spese della controparte.
Il procedimento per tale ragione è stato rinviato per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
La rinuncia al Decreto ingiuntivo si sostanza in una rinuncia alla azione e comporta la definitiva dismissione delle situazioni soggettive di carattere sostanziale di cui l'opposta (attrice in senso sostanziale della presente controversia) ha chiesto riconoscimento in sede monitoria.
Secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dal
Tribunale, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993;
n.18255/2004; n.21685/2005).
Ne discende, quindi, che stante la rinuncia al decreto ingiuntivo, la dichiarazione dell'opposta assume più propriamente la forma di rinuncia all'azione, con il venir meno dell'interesse ad agire, condizione dell'azione scrutinabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e che determina conseguente e necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sicché la presente pronuncia deve assumere la forma di sentenza.
In difetto di un diverso accordo, la parte opposta rinunciante deve essere condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto della parte che ha dato inizio al procedimento monitorio per poi rinunciarvi, si liquidano come da dispositivo, così come aggiornato dal DM n. 147/2022 secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio e di introduzione corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1453,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 28 ottobre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. rapp.to e difeso dall' avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Veneri, c. f. ed elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania (SA) alla piazza
Olmo 16 presso il suo studio, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Milano al n. , in persona del procuratore pro tempore, P.IVA_1
domiciliata per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Pisoni Barbara con studio in 85042 Lagonegro (PZ), Viale Colombo n. 31
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 268/24 reso dal Tribunale di Lagonegro Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/11/2024 il debitore ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato convenendo in giudizio e chiedendone la revoca. Controparte_1
La parte eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale, la nullità assoluta del Part contratto per mancanza di prova scritta, per omessa indicazione dell' , nonché la prescrizione delle somme ingiunte.
Con comparsa di costituzione del 18.6.2025 parte opposta costituendosi in giudizio ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e in particolare al decreto ingiuntivo n.
268/2024 – n. 906/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Lagonegro del 01/10/2024 e regolarmente notificato il 12/10/2024 chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza del 23.9.2025 parte opponente ha accettato la rinuncia e chiesto la condanna alle spese della controparte.
Il procedimento per tale ragione è stato rinviato per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
La rinuncia al Decreto ingiuntivo si sostanza in una rinuncia alla azione e comporta la definitiva dismissione delle situazioni soggettive di carattere sostanziale di cui l'opposta (attrice in senso sostanziale della presente controversia) ha chiesto riconoscimento in sede monitoria.
Secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso dal
Tribunale, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306
c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993; n.5286/1993;
n.18255/2004; n.21685/2005).
Ne discende, quindi, che stante la rinuncia al decreto ingiuntivo, la dichiarazione dell'opposta assume più propriamente la forma di rinuncia all'azione, con il venir meno dell'interesse ad agire, condizione dell'azione scrutinabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e che determina conseguente e necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, sicché la presente pronuncia deve assumere la forma di sentenza.
In difetto di un diverso accordo, la parte opposta rinunciante deve essere condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali che in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto della parte che ha dato inizio al procedimento monitorio per poi rinunciarvi, si liquidano come da dispositivo, così come aggiornato dal DM n. 147/2022 secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio e di introduzione corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1453,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco