Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
Il decreto della Corte d'Appello che, pronunciandosi in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile per cassazione con il mezzo straordinario previsto dall'art. 111 Cost., in quanto, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla norma stessa (il comma primo) definito come "diritto", non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la cosiddetta riabilitazione, e - a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma quarto, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto - non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, sicché non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2004, n. 19235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19235 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI BA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 4, presso l'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE POLA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 02/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/06/3004 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSE IN FATTO E CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Ricorre per Cassazione AL ER avverso il decreto 02.07.2001 con il quale la Corte di Appello di Bologna, rigettando il reclamo, ha confermato l'analogo provvedimento del tribunale di Modena, di rigetto dell'istanza di cd. "riabilitazione cambiaria" ex art. 17 della legge n. 108 del 1996, con la motivazione che " non etra dato conoscere quale fosse l'effettivo creditore mancando agli atti il titolo protestato, o una sua copia autentica, a nulla rilevando la dichiarazione dell'originario prenditore e beneficiario S.p.a. Selmabipiemme, avendo il 1 aerai e rappresentaste di questa dichiarato di non aver mai posseduto il titolo in originale". Il ricorso deve intendersi proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, dunque come quel mezzo straordinario d'impugnazione per violazione di legge che è dato, avverso provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza ma aventi contenuto decisorio e attitudine al giudicato sostanziale nel senso di cui all'art. 2909 c.c., per 1 quali com'è nel caso del decreto camerale emesso ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108 non sia previsto un ulteriore mezzo di impugnazione oltre il reclamo alla Corte di Appello.
S'impone dunque, preliminarmente, l'interpretazione, sotto tali profili della decisorietà e definitività, del decreto impugnato, con riguardo al caso di specie.
Il comma secondo dello stesso art. 17 cit. dispone che l'istaura dell'interessato dev'essere corredata dai documenti giustificativi, e s'intende che questi debbono aver riguardo, con idoneo contenuto di prova, alle suddette condizioni, quella positiva dell'adempimento dell'obbligazione cartolare per la quale il protesto fu levato e quella negativa del decorso di un anno sansa che un ulteriore protesto sia stato levato a nome dell'interessato medesimo. Già il precedente art. 3 della legge n. 77 del 1955 (come modificato dalle successive disposizioni di legge) onerava il debitore che avesse eseguito, entro sessanta giorni dalla levata del protesto, il pagamento della cambiale o di un vaglia cambiario e che intendesse richiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti (art. 12 della legge n. 349 del 1973 che introdusse modificazioni alla legga suddetta), della produzione, assioma alla domanda di cancellazione del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, fungendo il possesso del titolo quietanzato come prova dell'avvenuto pagamento (art. 45 1^. c. Cass. n. 6365 del 1896 e n. 1144 del 1975). Non è dubbio che il decreto che rigetti l'istanza del debitore negando la cd. riabilitazione cambiaria statuisca su un diritto soggettivo;
la stessa norma dell'art. 17 cit. configura, appunto, come "diritto" quello del debitore protestato ehm abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto 4 stato lavato ad ottenere la riabilitazione alla condizione che non abbia subito ulteriore protesto e che sia trascorso un anno dal levato protesto. B tuttavia tale rilievo non è sufficiente, atteso che non ogni pronuncia emessa da un'autorità giudiziaria che intervenga in materia di diritti soggettivi, o che comunque incida su diritti, assume per ciò solo la natura di provvedimento decisorio. Tale è, infatti, quel provvedimento che, emesso anche in forma diversa dalla sentenza, intervenga come risolutivo di un giudizio, o di un procedimento/ nel quale abbia trovato soluzione un conflitto tra contrapposte situazioni giuridiche soggettive tutelata dall'ordinamento e che proprio per tale suo contenuto di risoluzione di un conflitto o di una contrapposizione abbia attitudine ad incidere con carattere di definitività su diritti soggettivi - a costituire, dunque, materia di giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.), così che la sua ingiustizia comporterebbe per la parte un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse assicurato il controllo di legittimità dalla Corte di Cassazione che l'art. 111 della Costituzione ha inteso garantire.
Tale carattere dev'essere negato per il decreto ora indicato. Esso, infatti, seppur preordinato all'attuazione di uno specifico interesse dell'istante (il debitore protestato, adempiente in tempo successivo), dalla norma stessa definito come "diritto", e seppur emesso dalla Corte di Appello all'esito di un procedimento camerale di secondo grado introdotto dallo stesso istante con il reclamo (art. 17 comma 3^ l. n. 108 del 1996), non richiede se non la verifica, da parte del giudice, delle condizioni cui la legge condiziona la cd. riabilitazione (che sia stata adempiuta l'obbligazione cartolare per la quale il protesto fu elevato;
che non sia stato levato un protesto ulteriore nell'anno dal primo) e (a differenza di quello che sia emesso nell'ipotesi considerata dal comma 4 dello stesso art. 17 ossia in esito al reclamo proposto da un diverso interessato avverso il decreto del presidente del tribunale che la riabilitazione abbia disposto) non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti e non ha, conseguentemente, attitudine alcuna al giudicato.
Deve così ritenersi che avverso il decreto della Corte di Appello che abbia rigettato il reclamo proposto dal debitore avverso il provvedimento del Presidente del tribunale di rigetto dell'istanza di riabilitazione, non sia ammissibile il mezzo straordinario di impugnazione per Cassazione di all'art. 111 della Costituzione. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004