Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2004, n. 19235
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Sentenza 24 settembre 2004

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Il decreto della Corte d'Appello che, pronunciandosi in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile per cassazione con il mezzo straordinario previsto dall'art. 111 Cost., in quanto, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla norma stessa (il comma primo) definito come "diritto", non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la cosiddetta riabilitazione, e - a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma quarto, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto - non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, sicché non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2004, n. 19235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19235
    Data del deposito : 24 settembre 2004

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