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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3859/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Santa Teresa 3, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. BOSOTTO GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Re Umberto 63, Torino, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 26/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00689 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/04/2001, il 07/08/2002 e Per_1 Per_2
il 17/02/2006. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 11-12/09/2023. Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
1.L'assegnazione della casa familiare sita in Torino (TO), Via Vicenza n. 16, alla signora
[...]
, affinché la stessa possa continuare a vivervi con i figli , e Controparte_1 Per_3 Per_1
. Per_2
DISPONE che:
2. Il signor verserà alla signora , quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario in eguale misura dei figli , e , fino a che non Per_1 Per_2 Per_3 raggiungeranno l'autosufficienza economica, la somma già pattuita in sede di separazione consensuale e attualmente rivalutata (a settembre 2025), pari a complessivi euro 1.683,15, ovvero euro 561,05 per ciascun figlio individualmente considerato, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in ragione della variazione del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le spese straordinarie relative ai figli , e – quali individuate nel Per_1 Per_2 Persona_4 Protocollo d'intesa fra magistrati del Tribunale di Torino ed avvocati del 15.3.2016, che si richiama espressamente ed integralmente – saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del Controparte_1 60% e dal sig. nella misura del 40%. L'onere di concertazione delle spese straordinarie Parte_1 necessitanti il preventivo accordo e di documentazione degli esborsi extra assegno di mantenimento ordinario, nonché la modalità ed i termini di corresponsione delle somme dovute al genitore anticipatario, sono regolati in via esclusiva dagli artt. 3, 4 e 7 del citato Protocollo d'intesa;
4. In merito alle spese universitarie relative ai figli , e : Per_1 Per_2 Persona_4
a. in caso di frequentazione di Università pubblica (a Torino ovvero in altra sede in Italia o all'estero), la retta e le annesse spese di iscrizione e di materiale didattico - per tutti gli anni occorrenti a ciascun figlio al conseguimento della laurea magistrale - saranno sostenute dalla signora Controparte_1 nella misura del 60%, e dal signor nella misura del 40%, fermo restando che – per Parte_1 l'eventualità di studi, sempre pubblici, fuori dalla sede di Torino (in Italia o all'estero) – gli ulteriori costi, diretti ed indiretti, a titolo di vitto e alloggio connessi con l'istruzione universitaria / postuniversitaria dei figli (e pertanto: soluzione abitativa, relative utenze, spese di viaggio, ecc…), saranno a totale carico della madre, costante l'obbligo di corresponsione alla signora CP_1
, da parte del signor , dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto
[...] Parte_1 2);
b. in caso di frequentazione di Università privata o di corsi di studio ad essa equiparati (a Torino ovvero in altra sede in Italia o all'estero), il signor corrisponderà la somma forfettaria Parte_1 di € 1.177,00 a figlio, per ogni anno di frequenza a partire dell'a.a. 2025/2026 sino al conseguimento della laurea magistrale;
tali somme saranno corrisposte dal signor direttamente al figlio che ne Pt_1 ha diritto, entro il 30 settembre di ciascun anno;
fermo restando che – per l'eventualità di studi privati (in Italia o all'estero) – gli ulteriori costi, diretti ed indiretti, in ogni caso ed ad ogni titolo connessi con l'istruzione universitaria / post-universitaria dei figli (e pertanto: tassa di iscrizione, rette, vitto e alloggio, relative utenze, spese di viaggio, ecc…), saranno a totale carico della madre, costante l'obbligo di corresponsione alla signora , da parte del signor , Controparte_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 2);
DÀ ATTO che:
5. La signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico Controparte_1 universale relativo ai figli a carico erogato dall'INPS e percepirà ogni altra forma di aiuto statale ad esso equiparabile dovesse esserle riconosciuta in futuro per i figli;
il sig. presta Parte_1 esplicita approvazione in tal senso;
6. Le detrazioni fiscali tutte (ovvero sanitarie, scolastiche, ecc.) relative ai figli a carico competeranno alla signora nella misura del 100%, con la precisazione che, in caso di assenza di Controparte_1 (parziale o totale) capienza reddituale della sig.ra nel periodo d'imposta (da Controparte_1 comunicarsi al sig. a mezzo e-mail entro il 31 gennaio di ogni anno in riferimento a quello Pt_1 precedentemente concluso), le detrazioni competeranno al signor nella misura del Parte_1 100% sull'annualità che è stata oggetto di comunicazione, ed il padre rimborserà poi alla signora il relativo importo entro 15 giorni dalla data di accredito del conguaglio da parte del proprio CP_1 sostituto d'imposta; il signor si obbliga dunque a dare comunicazione alla sig.ra Pt_1 CP_1 dell'avvenuto accredito del conguaglio entro tre giorni dal verificarsi di tale circostanza;
7. Le pattuizioni economiche tutte – come sopra concordate – hanno decorrenza dal giorno del deposito del ricorso, ad eccezione della rivalutazione annuale del contributo al mantenimento ordinario che avrà effetto dal mese di settembre 2026 con riferimento all'indice Istat dello stesso mese del precedente anno (pertanto la prima rivalutazione del complessivo importo di euro 1.683,15 occorrerà a far luogo dal mese di ottobre 2026 incluso, per l'annualità in corso e così poi per quelle successive). Restano esclusi dalla presente disposizione il punto 5) (assegno unico universale), per il quale vi è conferma della decorrenza retroattiva dal momento di presentazione della domanda di erogazione del beneficio da parte della sig.ra all'I.N.P.S., oltreché il punto 6) Controparte_1 (detrazioni fiscali tutte), per il quale vi è decorrenza dal 01.01.2024;
8. Le parti dichiarano che tutti i rapporti economici pregressi sono interamente regolati, di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla avranno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento per sé ed in generale economicamente l'uno dall'altro, ad eccezione dell'esatto adempimento di quanto precede.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3859/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Santa Teresa 3, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. BOSOTTO GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Re Umberto 63, Torino, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 26/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00689 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/04/2001, il 07/08/2002 e Per_1 Per_2
il 17/02/2006. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 11-12/09/2023. Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
1.L'assegnazione della casa familiare sita in Torino (TO), Via Vicenza n. 16, alla signora
[...]
, affinché la stessa possa continuare a vivervi con i figli , e Controparte_1 Per_3 Per_1
. Per_2
DISPONE che:
2. Il signor verserà alla signora , quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario in eguale misura dei figli , e , fino a che non Per_1 Per_2 Per_3 raggiungeranno l'autosufficienza economica, la somma già pattuita in sede di separazione consensuale e attualmente rivalutata (a settembre 2025), pari a complessivi euro 1.683,15, ovvero euro 561,05 per ciascun figlio individualmente considerato, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in ragione della variazione del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le spese straordinarie relative ai figli , e – quali individuate nel Per_1 Per_2 Persona_4 Protocollo d'intesa fra magistrati del Tribunale di Torino ed avvocati del 15.3.2016, che si richiama espressamente ed integralmente – saranno sostenute dalla sig.ra nella misura del Controparte_1 60% e dal sig. nella misura del 40%. L'onere di concertazione delle spese straordinarie Parte_1 necessitanti il preventivo accordo e di documentazione degli esborsi extra assegno di mantenimento ordinario, nonché la modalità ed i termini di corresponsione delle somme dovute al genitore anticipatario, sono regolati in via esclusiva dagli artt. 3, 4 e 7 del citato Protocollo d'intesa;
4. In merito alle spese universitarie relative ai figli , e : Per_1 Per_2 Persona_4
a. in caso di frequentazione di Università pubblica (a Torino ovvero in altra sede in Italia o all'estero), la retta e le annesse spese di iscrizione e di materiale didattico - per tutti gli anni occorrenti a ciascun figlio al conseguimento della laurea magistrale - saranno sostenute dalla signora Controparte_1 nella misura del 60%, e dal signor nella misura del 40%, fermo restando che – per Parte_1 l'eventualità di studi, sempre pubblici, fuori dalla sede di Torino (in Italia o all'estero) – gli ulteriori costi, diretti ed indiretti, a titolo di vitto e alloggio connessi con l'istruzione universitaria / postuniversitaria dei figli (e pertanto: soluzione abitativa, relative utenze, spese di viaggio, ecc…), saranno a totale carico della madre, costante l'obbligo di corresponsione alla signora CP_1
, da parte del signor , dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto
[...] Parte_1 2);
b. in caso di frequentazione di Università privata o di corsi di studio ad essa equiparati (a Torino ovvero in altra sede in Italia o all'estero), il signor corrisponderà la somma forfettaria Parte_1 di € 1.177,00 a figlio, per ogni anno di frequenza a partire dell'a.a. 2025/2026 sino al conseguimento della laurea magistrale;
tali somme saranno corrisposte dal signor direttamente al figlio che ne Pt_1 ha diritto, entro il 30 settembre di ciascun anno;
fermo restando che – per l'eventualità di studi privati (in Italia o all'estero) – gli ulteriori costi, diretti ed indiretti, in ogni caso ed ad ogni titolo connessi con l'istruzione universitaria / post-universitaria dei figli (e pertanto: tassa di iscrizione, rette, vitto e alloggio, relative utenze, spese di viaggio, ecc…), saranno a totale carico della madre, costante l'obbligo di corresponsione alla signora , da parte del signor , Controparte_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 2);
DÀ ATTO che:
5. La signora continuerà a percepire interamente l'assegno unico Controparte_1 universale relativo ai figli a carico erogato dall'INPS e percepirà ogni altra forma di aiuto statale ad esso equiparabile dovesse esserle riconosciuta in futuro per i figli;
il sig. presta Parte_1 esplicita approvazione in tal senso;
6. Le detrazioni fiscali tutte (ovvero sanitarie, scolastiche, ecc.) relative ai figli a carico competeranno alla signora nella misura del 100%, con la precisazione che, in caso di assenza di Controparte_1 (parziale o totale) capienza reddituale della sig.ra nel periodo d'imposta (da Controparte_1 comunicarsi al sig. a mezzo e-mail entro il 31 gennaio di ogni anno in riferimento a quello Pt_1 precedentemente concluso), le detrazioni competeranno al signor nella misura del Parte_1 100% sull'annualità che è stata oggetto di comunicazione, ed il padre rimborserà poi alla signora il relativo importo entro 15 giorni dalla data di accredito del conguaglio da parte del proprio CP_1 sostituto d'imposta; il signor si obbliga dunque a dare comunicazione alla sig.ra Pt_1 CP_1 dell'avvenuto accredito del conguaglio entro tre giorni dal verificarsi di tale circostanza;
7. Le pattuizioni economiche tutte – come sopra concordate – hanno decorrenza dal giorno del deposito del ricorso, ad eccezione della rivalutazione annuale del contributo al mantenimento ordinario che avrà effetto dal mese di settembre 2026 con riferimento all'indice Istat dello stesso mese del precedente anno (pertanto la prima rivalutazione del complessivo importo di euro 1.683,15 occorrerà a far luogo dal mese di ottobre 2026 incluso, per l'annualità in corso e così poi per quelle successive). Restano esclusi dalla presente disposizione il punto 5) (assegno unico universale), per il quale vi è conferma della decorrenza retroattiva dal momento di presentazione della domanda di erogazione del beneficio da parte della sig.ra all'I.N.P.S., oltreché il punto 6) Controparte_1 (detrazioni fiscali tutte), per il quale vi è decorrenza dal 01.01.2024;
8. Le parti dichiarano che tutti i rapporti economici pregressi sono interamente regolati, di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla avranno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento per sé ed in generale economicamente l'uno dall'altro, ad eccezione dell'esatto adempimento di quanto precede.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.