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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13041 / 2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13041 / 2024
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per , l'avv. Nicola Lombardi oggi sost. dall'avv. Silvia Da Ros, Parte_1
la quale chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13041 / 2024 promossa da:
(C.F./P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Nicola Lombardi;
ATTORICE contro
(C.F/P.I.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso: “In via principale: - Accertato l'inadempimento di CP_1
nella prestazione del servizio di cui al contratto del 25.10.2018,
[...]
- Accertata e dichiarata la non scarsa importanza dell'inadempimento di CP_1
, per i motivi di cui in narrativa,
[...]
- Pronunciarsi conseguentemente la risoluzione del contratto del 25.10.2018 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per esclusivo fatto e colpa di e, per l'effetto, Controparte_1 condannarsi stessa al pagamento – in favore di – CP_1 Parte_1 dell'importo di € 90.599,60 (ovvero € 79.619,60 + € 10.980,00), per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi moratori su tutte le somme dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Nella sola denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficiente la prova documentale prodotta in giudizio, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui seguenti capitoli di prova e con riserva di indicare
i testi: - Vero che la procedura di notifica a nome della ricorrente (avente n. IT 023180, in stato “notifica in compilazione”) è priva di allegati e alcun campo è stato compilato;
- Vero che nel periodo tra il 01.01.2019 ed il 31.07.2022 ha smaltito il rifiuto CER 191212 a Parte_1 mezzo di operatori diversi da , sostenendone i relativi costi come da doc. 9 e 34 che mi si rammostrano;
CP_1
Solo laddove ritenuto necessario si chiede ammettersi CTU contabile per il calcolo del danno derivante dal maggior esborso sostenuto da per lo smaltimento del rifiuto CER 191212 per il periodo dal Parte_1
01.01.2019 al 31.07.2022, per i titoli esposti in narrativa”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc la società ha chiesto: Parte_1
- l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla Controparte_1
prestazione del servizio di cui al contratto sottoscritto in data 25.10.2018;
- pronuncia di risoluzione del predetto contratto ex art. 1453 c.c.;
- condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 90.599,60
(ovvero € 10.980,00 versati dall'attrice in acconto ed € 79.619,60 a titolo risarcitorio).
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
- la resistente si era impegnata contrattualmente allo smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti speciali (derivanti da trattamenti meccanici con codice CER 19.12.12), mediante ritiro e trasporto all'estero del materiale per lo smaltimento presso due discariche macedoni, al costo di € 142,00 a tonnellata, oltre iva, per il periodo dal 25.10.2018 a tutto il 2019;
- in data 15.11.2018 la ricorrente versava alla resistente € 10.980 a titolo di acconto sul servizio da effettuare;
- per accedere al servizio di spedizione transfrontaliera di rifiuti era prevista la cd.
“procedura di notifica e autorizzazione” finalizzata ad ottenere il consenso scritto al transito dei rifiuti dalle autorità competenti dei paesi interessati;
- alcun servizio veniva prestato in proprio favore dalla resistente;
- la ricorrente era costretta allo smaltimento dei rifiuti con codice CER 19.12.12 presso discariche italiane a mezzo di altri operatori del settore ma a prezzi superiori rispetto a quello contrattualmente previsto;
- la resistente adduceva il ritardo nell'adempimento a problematiche burocratiche legate alla procedura di autorizzazione per lo smaltimento presso le discariche estere;
- da verifiche effettuate dalla ricorrente non era possibile chiarire la situazione e pertanto in data 8.4.2020 inviava formale risoluzione del contratto con richiesta di restituzione dell'acconto versato nonché del risarcimento dei danni subiti;
- in riscontro, la resistente dava atto che la procedura di notifica non era stata compiuta a causa di una asserita sospensione dell'attività di una delle discariche estere, imputando l'importo versato dalla ricorrente al costo della notifica per il permesso di esportazione versato ad un soggetto terzo (studio Desam), rifiutandosi di restituirlo e rassicurando la ricorrente che entro alcune settimane la situazione di sospensione si sarebbe risolta;
- seguiva corrispondenza tra le società e studio Desam, nonché specifica richiesta da parte della ricorrente al competente ufficio della Regione Veneto, il quale con pec del
9.3.2021 attestava l'apertura di una procedura di notifica a nome della ricorrente nello stato di “notifica in compilazione” a cui non seguiva il caricamento di allegati, né la compilazione della stessa;
- venuto meno ogni rapporto di fiducia tra le parti, la ricorrente in data 22.4.2022 comunicava la risoluzione definitiva dal contratto, chiedendo la restituzione dell'acconto e il risarcimento dei danni subiti.
All'udienza del 27 febbraio 2025 nessuno compariva né si costituiva per la resistente
, il GI verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia Controparte_1
della società e disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc, invitando parte ricorrente a chiarire meglio la richiesta risarcitoria.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame, risulta contratto sottoscritto inter partes in data 25.10.2018 avente ad oggetto “Servizio di smaltimento di rifiuti speciali” da parte della società resistente in liquidazione presso n. 2 discariche estere site in Macedonia (doc. 3) CP_1
Risulta poi versato dalla ricorrente, a mezzo bonifico bancario in data 15 novembre 2018,
l'importo di € 10.980,00 in favore della resistente a saldo della fattura n. 53/2018 con oggetto
“Corrispettivo allestimento documentazione necessaria per la domanda di notifica per
l'esportazione di rifiuti non pericolosi in Macedonia” (docc. 4-5).
La mancata esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali presso discariche estere costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, anche in ordine alle problematiche burocratiche asseritamente emerse in corso di esecuzione del contratto con riguardo al mancato completamento della procedura di notificazione per l'ottenimento della autorizzazione, richiamate nella corrispondenza intercorsa inter partes, ma che non risultano documentate.
Anzi, dalla lettura del riscontro della Regione Veneto alla specifica richiesta svolta dalla ricorrente con riguardo al perfezionamento della procedura di notificazione è possibile dedurre che alla data del 9 marzo 202, seppur aperta, la procedura risultava nello stato di
“Notifica in compilazione” (docc. 25 e 26).
In mancanza di elementi di segno contrario, va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
Non vi sono ostacoli al riconoscimento in favore della ricorrente della somma di €
10.980,00, tenuto conto che la procedura di notificazione non risulta perfezionata.
Con riguardo alla richiesta risarcitoria di € 79.619,60 si rileva quanto segue.
Secondo la ricorrente tale importo sarebbe dovuto a titolo di danno differenziale commisurato al c.d. interesse positivo all'adempimento per essere stata costretta ad effettuare lo smaltimento avvalendosi di altri operatori ad un prezzo superiore a quello contrattualmente previsto.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale in esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. n.
17453/2021).
Nel caso in esame, va pertanto riconosciuto in favore della ricorrente un danno di tipo differenziale nei limiti della vigenza del contratto.
In particolare, nel contratto risulta indicato: “quantità prevista: 5000 tonn.”; mentre alla voce: “durata del contratto” la dicitura: “fino ad esaurimento del quantitativo acquisito”
(doc. 3).
Inoltre, in calce al documento risulta la seguente dicitura: “La sottoscrizione del presente contratto costituisce prelazione per quantitativi per il 2020”.
In un tale contesto, può dirsi che il contratto avesse valenza per il periodo indicato nella tabella di cui al documento 34 redatta dalla ricorrente, in quanto al 31 luglio 2022 non risulta smaltita la quantità di 5000 tonnellate prevista contrattualmente.
Con riferimento al quantum, il Tribunale ritiene non necessario disporre prova orale, essendo la stessa superata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente: contratto, fatture, distinte dei bonifici e conteggi (docc. 3, 9 e 34), che permettono di ricostruire le quantità di rifiuti smaltite presso gli altri operatori ed il prezzo corrisposto dalla ricorrente.
Nell'ambito di un rito sommario tale prova va ritenuta sufficiente.
Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi, ne consegue che il danno va quantificato in € 79.619,64 (ricavato dalla seguente sottrazione: € 365.768,10 importo corrisposto dalla ricorrente agli operatori terzi per lo smaltimento - € 286.148,46 importo che sarebbe stato corrisposto alla resistente in applicazione del contratto).
In definitiva, la resistente va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 10.980,00, nonché al risarcimento del danno di € 79.619,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 6.307,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e, per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
10.890,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente per l'importo di
€ 79.619,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13041 / 2024
Oggi 3 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per , l'avv. Nicola Lombardi oggi sost. dall'avv. Silvia Da Ros, Parte_1
la quale chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13041 / 2024 promossa da:
(C.F./P.I.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Nicola Lombardi;
ATTORICE contro
(C.F/P.I.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso: “In via principale: - Accertato l'inadempimento di CP_1
nella prestazione del servizio di cui al contratto del 25.10.2018,
[...]
- Accertata e dichiarata la non scarsa importanza dell'inadempimento di CP_1
, per i motivi di cui in narrativa,
[...]
- Pronunciarsi conseguentemente la risoluzione del contratto del 25.10.2018 ai sensi dell'art. 1453 c.c. per esclusivo fatto e colpa di e, per l'effetto, Controparte_1 condannarsi stessa al pagamento – in favore di – CP_1 Parte_1 dell'importo di € 90.599,60 (ovvero € 79.619,60 + € 10.980,00), per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi moratori su tutte le somme dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Nella sola denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficiente la prova documentale prodotta in giudizio, si chiede di essere ammessi alla prova orale sui seguenti capitoli di prova e con riserva di indicare
i testi: - Vero che la procedura di notifica a nome della ricorrente (avente n. IT 023180, in stato “notifica in compilazione”) è priva di allegati e alcun campo è stato compilato;
- Vero che nel periodo tra il 01.01.2019 ed il 31.07.2022 ha smaltito il rifiuto CER 191212 a Parte_1 mezzo di operatori diversi da , sostenendone i relativi costi come da doc. 9 e 34 che mi si rammostrano;
CP_1
Solo laddove ritenuto necessario si chiede ammettersi CTU contabile per il calcolo del danno derivante dal maggior esborso sostenuto da per lo smaltimento del rifiuto CER 191212 per il periodo dal Parte_1
01.01.2019 al 31.07.2022, per i titoli esposti in narrativa”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc la società ha chiesto: Parte_1
- l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla Controparte_1
prestazione del servizio di cui al contratto sottoscritto in data 25.10.2018;
- pronuncia di risoluzione del predetto contratto ex art. 1453 c.c.;
- condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 90.599,60
(ovvero € 10.980,00 versati dall'attrice in acconto ed € 79.619,60 a titolo risarcitorio).
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che:
- la resistente si era impegnata contrattualmente allo smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti speciali (derivanti da trattamenti meccanici con codice CER 19.12.12), mediante ritiro e trasporto all'estero del materiale per lo smaltimento presso due discariche macedoni, al costo di € 142,00 a tonnellata, oltre iva, per il periodo dal 25.10.2018 a tutto il 2019;
- in data 15.11.2018 la ricorrente versava alla resistente € 10.980 a titolo di acconto sul servizio da effettuare;
- per accedere al servizio di spedizione transfrontaliera di rifiuti era prevista la cd.
“procedura di notifica e autorizzazione” finalizzata ad ottenere il consenso scritto al transito dei rifiuti dalle autorità competenti dei paesi interessati;
- alcun servizio veniva prestato in proprio favore dalla resistente;
- la ricorrente era costretta allo smaltimento dei rifiuti con codice CER 19.12.12 presso discariche italiane a mezzo di altri operatori del settore ma a prezzi superiori rispetto a quello contrattualmente previsto;
- la resistente adduceva il ritardo nell'adempimento a problematiche burocratiche legate alla procedura di autorizzazione per lo smaltimento presso le discariche estere;
- da verifiche effettuate dalla ricorrente non era possibile chiarire la situazione e pertanto in data 8.4.2020 inviava formale risoluzione del contratto con richiesta di restituzione dell'acconto versato nonché del risarcimento dei danni subiti;
- in riscontro, la resistente dava atto che la procedura di notifica non era stata compiuta a causa di una asserita sospensione dell'attività di una delle discariche estere, imputando l'importo versato dalla ricorrente al costo della notifica per il permesso di esportazione versato ad un soggetto terzo (studio Desam), rifiutandosi di restituirlo e rassicurando la ricorrente che entro alcune settimane la situazione di sospensione si sarebbe risolta;
- seguiva corrispondenza tra le società e studio Desam, nonché specifica richiesta da parte della ricorrente al competente ufficio della Regione Veneto, il quale con pec del
9.3.2021 attestava l'apertura di una procedura di notifica a nome della ricorrente nello stato di “notifica in compilazione” a cui non seguiva il caricamento di allegati, né la compilazione della stessa;
- venuto meno ogni rapporto di fiducia tra le parti, la ricorrente in data 22.4.2022 comunicava la risoluzione definitiva dal contratto, chiedendo la restituzione dell'acconto e il risarcimento dei danni subiti.
All'udienza del 27 febbraio 2025 nessuno compariva né si costituiva per la resistente
, il GI verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia Controparte_1
della società e disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc, invitando parte ricorrente a chiarire meglio la richiesta risarcitoria.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla ricorrente va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame, risulta contratto sottoscritto inter partes in data 25.10.2018 avente ad oggetto “Servizio di smaltimento di rifiuti speciali” da parte della società resistente in liquidazione presso n. 2 discariche estere site in Macedonia (doc. 3) CP_1
Risulta poi versato dalla ricorrente, a mezzo bonifico bancario in data 15 novembre 2018,
l'importo di € 10.980,00 in favore della resistente a saldo della fattura n. 53/2018 con oggetto
“Corrispettivo allestimento documentazione necessaria per la domanda di notifica per
l'esportazione di rifiuti non pericolosi in Macedonia” (docc. 4-5).
La mancata esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali presso discariche estere costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La resistente scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, anche in ordine alle problematiche burocratiche asseritamente emerse in corso di esecuzione del contratto con riguardo al mancato completamento della procedura di notificazione per l'ottenimento della autorizzazione, richiamate nella corrispondenza intercorsa inter partes, ma che non risultano documentate.
Anzi, dalla lettura del riscontro della Regione Veneto alla specifica richiesta svolta dalla ricorrente con riguardo al perfezionamento della procedura di notificazione è possibile dedurre che alla data del 9 marzo 202, seppur aperta, la procedura risultava nello stato di
“Notifica in compilazione” (docc. 25 e 26).
In mancanza di elementi di segno contrario, va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
Non vi sono ostacoli al riconoscimento in favore della ricorrente della somma di €
10.980,00, tenuto conto che la procedura di notificazione non risulta perfezionata.
Con riguardo alla richiesta risarcitoria di € 79.619,60 si rileva quanto segue.
Secondo la ricorrente tale importo sarebbe dovuto a titolo di danno differenziale commisurato al c.d. interesse positivo all'adempimento per essere stata costretta ad effettuare lo smaltimento avvalendosi di altri operatori ad un prezzo superiore a quello contrattualmente previsto.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale in esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso” (Cass. n.
17453/2021).
Nel caso in esame, va pertanto riconosciuto in favore della ricorrente un danno di tipo differenziale nei limiti della vigenza del contratto.
In particolare, nel contratto risulta indicato: “quantità prevista: 5000 tonn.”; mentre alla voce: “durata del contratto” la dicitura: “fino ad esaurimento del quantitativo acquisito”
(doc. 3).
Inoltre, in calce al documento risulta la seguente dicitura: “La sottoscrizione del presente contratto costituisce prelazione per quantitativi per il 2020”.
In un tale contesto, può dirsi che il contratto avesse valenza per il periodo indicato nella tabella di cui al documento 34 redatta dalla ricorrente, in quanto al 31 luglio 2022 non risulta smaltita la quantità di 5000 tonnellate prevista contrattualmente.
Con riferimento al quantum, il Tribunale ritiene non necessario disporre prova orale, essendo la stessa superata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente: contratto, fatture, distinte dei bonifici e conteggi (docc. 3, 9 e 34), che permettono di ricostruire le quantità di rifiuti smaltite presso gli altri operatori ed il prezzo corrisposto dalla ricorrente.
Nell'ambito di un rito sommario tale prova va ritenuta sufficiente.
Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi, ne consegue che il danno va quantificato in € 79.619,64 (ricavato dalla seguente sottrazione: € 365.768,10 importo corrisposto dalla ricorrente agli operatori terzi per lo smaltimento - € 286.148,46 importo che sarebbe stato corrisposto alla resistente in applicazione del contratto).
In definitiva, la resistente va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 10.980,00, nonché al risarcimento del danno di € 79.619,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 6.307,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e, per l'effetto,
Condanna la resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €
10.890,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente per l'importo di
€ 79.619,64, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni