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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. PE EI - Presidente rel.
- Dott.ssa Rossella Milone - Consigliere
- Dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1724/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentate e difese, come da procura
[...] C.F._2 allegata telematicamente, dell'avv. Vittorio Accarino, presso il cui studio sito in via
Luciano Manare 15, Milano, sono elettivamente domiciliate.
APPELLANTI contro
(C.F. C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), rappresentate e difese, come da Controparte_2 C.F._4 procura allegata telematicamente, dall'avv. Luca Migliavacca, presso il cui studio sito in via dei Cappuccini 14, Milano, sono elettivamente domiciliate
APPELLATE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito. CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 1 7 2 4 / 2 0 2 4
* Conclusioni delle parti
per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 4700//2024 pubblicata il 3 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, così giudicare
In via principale:
- accertare, dichiarare e condannare, per i motivi esposti in narrativa, le convenute in solido al pagamento in favore delle attrici delle somme come indicate in atti, oltre interessi legali, ovvero a quel diverso importo – maggiore o minore - che verrà accertato e quantificato in corso di causa;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% – di entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.” per Controparte_1 Controparte_2
“In via preliminare, gradatim Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti attorea. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio. NEL MERITO Rigettare l'appello per i motivi di cui in atto. IN OGNI
CASO Condannare le appellanti al rimborso di spese e competenze dei due gradi di giudizio ovvero, nella non creduta ipotesi di (motivata) conferma della compensazione delle spese del primo grado, adeguare detta compensazione alla (s)proporzione tra le opposte domande.”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
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- Sezione Prima Civile -
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Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio le loro due sorella, e
[...] Controparte_1
chiedendo la restituzione, in favore della prima delle attrici, di € Controparte_2
296.016,51 e di € 180.660,84 in favore della seconda, a titolo di restituzione dell'indebito.
In particolare, e hanno evidenziato che le sorelle, Parte_1 Parte_2
e hanno indebitamente sottratto da un conto Controparte_1 CP_2 cointestato le predette cifre (oltre ad ulteriori importi versati dalle convenute) al fine di saldare i debiti della società di qui in avanti solo Parte_3
) senza alcuna autorizzazione delle attrici. Parte_3
1.2 – La comparsa di costituzione di e Controparte_1 Controparte_2
Si sono costituite in giudizio e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande attore.
Primariamente le convenute hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto del tutto generico e della procura alle liti di controparte poiché, trattandosi di procura generale, avrebbe dovuto essere stata sottoposta ad autentica notarile.
A sostegno delle proprie ragioni, le convenute hanno evidenziato che il denaro presente sul conto cointestato era stato versato da tutte e quattro le sorelle proprio allo scopo di saldare i debiti della società di cui tutte e 4 erano socie. Parte_3
Inoltre, e hanno illustrato che la scelta di Controparte_1 Controparte_2 effettuare versamenti sul conto cointestato allo scopo di ripianare i debiti della predetta società era stata presa di comune accordo tramite delibera assembleare del 02.02.2017 e che il denaro confluito sul conto proveniva, oltre che da alcuni finanziamenti derivanti dai conti personali di tutte e quattro le sigg.re dalla cessione delle quote di tutte CP_2 le sorelle della società Michi House S.r.l., vendita effettuata proprio per saldare i rapporti debitori gravanti sulla società Parte_3
In virtù di tali fatti, le convenute hanno concluso sostenendo che tutte le operazioni effettuate con il denaro presente sul conto sono sempre state eseguite in adempimento pag. 3/10 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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dell'obbligazione assunta in assemblea e senza che nessuna delle stesse fosse celata ad alcuna delle sorelle.
Le sigg.re e hanno, poi, svolto una domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale nei confronti della sig.ra poiché quest'ultima, pur Parte_1 essendo socia al 25% della società , ha partecipato al conto corrente Parte_3 cointestato solo in misura pari al 16%, quota corrispondente alla percentuale di quote della società Michi House da quest'ultima cedute.
1.4 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, ritenute infondate le eccezioni preliminari in rito avanzate dalle convenute, con la sentenza n. 4700 del 03.05.2024 ha rigettato le domande attoree sulla scorta dei motivi che seguono.
Il primo giudice ha ritenuto che il contenuto del verbale dell'assemblea straordinaria del
02.02.2017 unitamente alla circostanza pacifica tra le parti che il ricavato della cessione delle quote della società Michi House è stato versato sul conto corrente cointestato, conferma la volontà delle parti di utilizzare il denaro in questione per saldare i debiti della società . Parte_3
A conferma di ciò, il giudice di primae curae ha rilevato che le attrici non hanno in alcun modo dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione assunta durante l'assemblea tramite altre modalità, dovendosi così dedurre che il denaro versato sul conto avesse proprio lo scopo di contribuire a estinguere i debiti della predetta società.
Inoltre, il primo giudice ha dichiarato inammissibili le allegazioni delle attrici inerenti ad alcune operazioni indebitamente compiute dalle sorelle in quanto proposte tardivamente solo con la memoria di cui all'art. 183 c.6 n.2 c.p.c.
Per tali ragioni, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcuna prova dell'indebita sottrazione di denaro da parte delle convenute.
Il giudice di primo grado ha, poi, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute in quanto rientrante nella competenza della Sezione Specializzata in materia pag. 4/10 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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di Impresa che avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c..
Alla luce della reciproca soccombenza, il giudice di primo grado ha integralmente compensato le spese di lite.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 05.06.2024, le sigg.re e hanno impugnato la sentenza n. 4700 del Parte_1 Parte_2
03.05.2024 del Tribunale di Milano, affidandosi a 2 motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: errata valutazione del Giudice di primo grado con riguardo alla portata e/o agli effetti della delibera sociale del 02/02//2017 della società
di Parte_3 Parte_3
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: errata valutazione del Giudice di primo grado con riguardo all'asserita tardività delle allegazioni effettuate con la II° memoria ex art. 183
c.p.c.
2.2 - Comparsa di costituzione e risposta
Si sono costituite in giudizio le sig.re e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello avversario, rinunciando espressamente alla propria domanda riconvenzionale e svolgendo un motivo d'appello incidentale inerente alla compensazione delle spese di lite effettuata dal prima giudice.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza tenutasi il giorno 5 novembre 2025, la causa è stata rinviata all'udienza 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.. Al termine di tale udienza, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
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La Corte ritiene infondato l'appello per i motivi che si vanno ad esporre.
4.1. -Premessa
Entrambi i motivi d'appello attengono alla prova dell'indebito e meritano, pertanto, una trattazione unitaria.
4.2. – I due motivi di appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove afferma che non vi é prova dell'indebito in quanto le parti nella delibera assembleare del 02.02.2017 si sono impegnate a contribuire al conto cointestato per ripianare i debiti della società . Parte_3
Secondo le sigg.re e invece, la delibera citata prevede Parte_1 Parte_2 solamente che gli eventuali finanziamenti effettuati dalle socie non avrebbero prodotto interessi;
mentre le parti valorizzate dal primo giudice rappresentano solo la relazione effettuata dal presidente dell'assemblea e non la volontà concordata delle socie.
Inoltre, le appellanti affermano che sarebbe spettato alle convenute provare l'esistenza del titolo sulla base del quale hanno disposto del denaro presente sul conto cointestato, onere ritenuto non assolto.
Con il secondo motivo d'appello, le sigg.re e Parte_1 Parte_2 censurano la dichiarazione di inutilizzabilità delle allegazioni effettuate con la seconda memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., in quanto con tale atto si sono limitate a produrre la copia degli assegni accreditati sul conto corrente e a limitare la propria pretesa restitutoria riconoscendo come proprie alcune operazioni effettuate sul conto.
Le appellate, in via preliminare, ripropongono le proprie eccezioni di nullità dell'atto di citazione per totale assenza di specificità e di nullità della procura in quanto trattasi di procura generale alle liti priva di autentica notarile.
Relativamente al primo motivo d'appello, le appellate affermano che il contenuto del verbale dell'assemblea del 02.02.2017 deve essere letto in maniera unitaria, poiché la pag. 6/10 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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delibera deve essere necessariamente letta in relazione alle dichiarazioni immediatamente antecedenti alla stessa e riportate nel medesimo verbale.
Inoltre, le appellate espongono, come già fatto in primo grado, che sussistono molteplici indici idonei a provare la conoscenza da parte di tutte e quattro le sorelle rispetto alle operazioni effettuate, oltre alla natura non indebita delle stesse. In particolare, viene illustrato che alcuni benefici sono stati compiuti a firma congiunta anche di una delle due attrici, che la banca ha regolarmente inviato gli estratti conto a tutte e quattro le sorelle e soprattutto che tutte le operazioni effettuate hanno avuto lo scopo di saldare i debiti della società comune a tutte e quattro le sorelle.
Relativamente al secondo motivo, le appellate illustrano che l'atto introduttivo del processo indicava una sola operazione indebita e che, tutte le successive allegazioni, devono considerarsi tardive in quanto intervenute solo con la seconda memoria di cui all'art.183 c.p.c., che è però destinata solamente alle istanze istruttorie.
Infine, anche qualora si ritengano ammissibili tali allegazioni, le sig.re e CP_1 evidenziano di aver dimostrato che tutte le operazioni in questione Controparte_2 risultano compiute per gli interessi comuni di tutte e quattro le sorelle.
4.2.2. - Le ragioni della decisione
Occorre primariamente rilevare l'infondatezza delle eccezioni di rito riproposte dalle appellate.
L'eccezione relativa alla nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità deve essere rigettata in quanto tale atto, sebbene non estremamente dettagliato, ha consentito al primo giudice di conoscere i fatti oggetti di causa e soprattutto le pretese ad essi ricollegate, oltre ad aver permesso alle convenute di difendersi sul punto, non generando, quindi, per quest'ultime alcun vulnus anzi raggiungendo il proprio scopo di istaurare correttamente la causa.
Relativamente, invece, alla procura alle liti, la Corte ritiene che essa non possa dirsi una procura generale, bensì speciale, poiché essa fa riferimento al “presente procedimento”, riferimento inequivocabilmente riguardante il procedimento oggetto di trattazione,
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poiché la procura è stata digitalmente allegata all'atto introduttivo del giudizio. In tali casi, è quindi, la collocazione topografica dell'atto a rendere la procura speciale
(SS.UU. n.36057 del 2022).
La natura speciale della procura consente di confermarne la validità, in quanto, così come previsto dall'art. 83 c.3 c.p.c., per tale tipologia di atto è sufficiente che l'autenticazione della firma del rappresentato venga effettuata dall'avvocato, circostanza verificatasi nel caso di specie.
Nonostante quanto fin qui affermato, l'appello è infondato.
La giurisprudenza ormai pacifica afferma che, nei giudizi attinenti alla ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'assenza del titolo che sottende un pagamento spetta all'attore (si noti, ad esempio, Cass. 23471 del 2024), il quale deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Nel caso di specie, non solo le attrici non hanno provato l'assenza del titolo, ma nemmeno allegato correttamente i fatti a sostegno delle proprie pretese. Sul punto, occorre, infatti, rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio le sigg.re e Pt_1 non hanno concretamente allegato gli atti dispositivi effettuati dalle Parte_2 convenute, limitandosi a svolgere considerazioni di diritto inerenti alla disciplina in materia di conto corrente cointestato. L'unico atto dispositivo concretamente allegato è un'unica disposizione di € 4.275,00.
Le ulteriori allegazioni effettuate dalle attrici risultano tardive, in quanto effettuate solo con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione precedente a quella attuale ed applicabile al caso di specie), pur non rappresentando, come imposto dalla predetta una norma, una risposta a quanto affermato dalle convenute con la loro comparsa di costituzione in primo grado, bensì una vera e proprio integrazione della causa petendi.
Al contrario, le convenute hanno allegato e provato, tramite la delibera assembleare del
02.02.2017 la necessità e la volontà delle quattro sorelle di saldare i debiti della società
. Tale delibera, infatti, deve essere letta nella sua interezza, poiché la Parte_3
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decisione finale in essa contenuta è conseguenza di quanto già relazionato prima;
se così non fosse la sola delibera finale sarebbe priva di contesto e, dunque, incomprensibile.
Ebbene, leggendo la relazione svolta dal Presidente dell'assemblea dei soci si evince la volontà di tutte le sorelle di effettuare finanziamenti nei confronti della società al fine di poter estinguere i debiti gravanti sulla stessa. In particolare, nel testo del verbale si legge che “Il presidente fa presente che i Soci verranno chiamati ad effettuare versamenti in conto finanziamento soci, come peraltro già avvenuto in precedenza, per far fronte al ripianamento di passività che si sono create nel passato e mettere a disposizione del
Liquidatore i mezzi necessari ad attuare la liquidazione della società stessa”.
Pertanto, in virtù delle caranti allegazioni attoree e di quanto documentalmente dimostrato dalle convenute, la Corte ritiene infondata la pretesa restitutoria avanzata dalle sigg.re e Pt_1 Parte_2
4.3. – L'appello incidentale
4.3.1. Gli argomenti delle parti
Con il proprio appello incidentale le sigg.re e illustrano CP_1 Controparte_2 che la propria domanda riconvenzionale risulta di gran lunga inferiore per valore alla domanda principale e affermano, data la sproporzione tra le richieste, che il giudice di primo grado non avrebbe potuto compensare integralmente le spese.
Le appellanti in via principale deducono, invece, che le questioni appena esposte non possono essere valutate in quanto non è stato formulato un apposito motivo d'appello incidentale sul punto.
4.3.2. – La ragioni della decisione
La Corte ritiene infondato anche l'appello incidentale.
L'art. 92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare le spese in caso di soccombenza reciproca, cosa accaduta nel caso di specie, mentre non sono previste deroghe in ragione del valore delle domande. Nemmeno è possibile una compensazione parziale, che può essere giustificata solo qualora una parte risulti in parte vincitrice e in parte soccombente e abbia, quindi, seppur parzialmente, agito correttamente in giudizio.
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A fronte della reciproca soccombenza, invece, nessuna ragione sussiste per poter distinguere la regolazione delle spese tra le parti, avendo entrambe impegnato in maniera erronea l'ufficio giudiziario.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale e, in virtù di tale decisione, data la reciproca soccombenza delle parti compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 1724/2024, in conferma della sentenza n. 4700 del 2024 del Tribunale di
Milano, così dispone:
I) rigetta l'appello principale;
II) rigetta l'appello incidentale;
III) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
IV) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono, per entrambe le parti, i presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025.
Il Presidente est.
PE EI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Controparte_3
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