Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2025REG.PROV.COLL.
N. 04099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2024, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47;
contro
LL EP, ND EP, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Mariano Nozzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02611/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di LL EP e di ND EP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
FATTO
1.I signori LL EP e ND EP hanno impugnato, con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al T.a.r Campania, il d.m. MIT del 26 novembre 2021, quale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, oltre agli atti del procedimento di espropriazione relativi alla realizzazione del progetto per la creazione di un hub di interscambio ferroviario tra la linea RFI Napoli-Salerno e la linea circumvesuviana Napoli-Sorrento.
Il procedimento in esame è stato condotto ai sensi del d.P.R. n. 383, del 1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009601, del 10 giugno 2020, su richiesta della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., concessionaria del medesimo Ministero e, in quanto tale, delegata a emanare gli atti del procedimento espropriativo, ha disposto l’attivazione di una conferenza di servizi in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere, ai sensi della legge n. 241 del 1990.
1.1. In particolare:
- con avviso pubblicato nelle forme di cui all’articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, la RFI s.p.a., nella qualità di concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, comunicava ai soggetti interessati (tra cui anche i ricorrenti in primo grado) l’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere di cui al “Progetto definitivo Hub interscambio ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli- Salerno (storica) e la linea circumvesuviana Napoli-Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell’accessibilità”, avvisandoli che nel termine di 30 giorni avrebbero potuto prendere visione degli atti e del progetto, nonché formulare osservazioni;
- dall’Avviso risultava che il progetto avrebbe dovuto essere approvato con la procedura prevista dal d.P.R. n. 383 del 1994 per le opere statali e d’interesse statale da avviarsi presso il MIMS, e che lo stesso aveva a oggetto la realizzazione di un “HUB di interscambio ferroviario tra la linea RFI Napoli - Salerno (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento gestita da EAV, in posizione adiacente agli Scavi Archeologici di Pompei e [il] miglioramento dell’accessibilità ai grandi attrattori turistici costituiti dagli Scavi stessi e dal Santuario Mariano presente nel comune vesuviano”.
2. A sostegno del ricorso di primo grado, i signori LL EP e ND EP, hanno premesso in punto di fatto:
A) di essere proprietari di immobili ubicati nel tenimento del Comune di Pompei riportati in N.C.E.U. al foglio 12 particelle n. 2261, 2262, 1837, 2436, 1330, 1333, 2941, 1338, 1335;
B) di esercitare da circa cinquant’anni su tali suoli attività di camping, motels, bar ristorante a mezzo della s.n.c. TA di EP LL & C., che conta circa 15 dipendenti;
C) di aver inoltrato a R.F.I. osservazioni, ex art. 16, comma 12, d.P.R. n. 327/01, rimaste prive di riscontro.
2.1. Tanto premesso, hanno censurato il predetto D.M. per i seguenti motivi:
i) “ violazione di legge (art. 16, comma 12, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) - violazione del giusto procedimento di legge; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d'istruttoria e di motivazione; arbitrarietà, erroneità, illogicità manifesta; mancanza e/o carenza, contraddittorietà di motivazione; sviamento ”: ad avviso dei ricorrenti in primo grado, il procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità si sarebbe svolto in violazione delle loro garanzie partecipative, posto che le loro osservazioni (corredate da un progetto alternativo che, salvaguardando l’area sud del campeggio, avrebbe scongiurato la chiusura dell’attività cinquantennale) non sarebbero state riscontrate;
ii) “ violazione di legge (art. 7 della l. 241/1990; artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001). omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ”: secondo i ricorrenti in primo grado, non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di pubblica utilità ad uno dei ricorrenti, né sarebbero state osservate le garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16, d.P.R. 327/2001 spettanti agli espropriandi prima della definizione del progetto;
iii) “ eccesso di potere per erroneità del presupposto – difetto assoluto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”: secondo i ricorrenti in primo grado, non risulterebbe alcuna istruttoria circa la modifica progettuale da loro proposta con le osservazioni inoltrate il 28/5/21, che, nel limitare l’espropriazione alle sole aree necessarie per la realizzazione dell’intervento, consentirebbe di sacrificare in minima parte i privati, in omaggio al principio di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa;
iv) “ eccesso di potere per perplessità - violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti )”: in particolare, si ignorerebbe se le Autorità coinvolte nel procedimento abbiano reso pareri su un progetto di massima o su quello definitivo;
v) “ omessa acquisizione del parere della autorità sanitaria ”: stante l’impatto sulle “condizioni di salubrità delle case esistenti”, sarebbe stato necessario acquisire il parere dell’Autorità sanitaria;
vi) “ violazione di legge (legge 26 ottobre 1995 n. 447 - d.p.c.m. 14 novembre 1997 – direttive europee in materia di inquinamento acustico - art. 32 della costituzione )”: non risulterebbe effettuata la necessaria valutazione di impatto acustico che, ove svolta, avrebbe imposto l’adozione di misure di protezione;
vii) “ violazione di legge (artt.19 del d.p.r. 327/2001)”: ad avviso dei ricorrenti in primo grado, l’area di loro proprietà avrebbe destinazione di “zona verde agricolo”, cosicché, stante l’evidente difformità della realizzanda opera pubblica rispetto alla strumentazione urbanistica, sarebbe stato necessario convocare una conferenza di servizi con la partecipazione della Regione e dei Comuni interessati, previa deliberazione degli organi rappresentativi di questi ultimi;
viii) “ violazione delle norme in materia di rischio idrogeologico (l. 225/1992) – violazione delle norme in materia di tutela delle cose di interesse storico e artistico (d.lgs. 42/2004)”: non sarebbero state acquisite le valutazioni delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli in rubrica e, in special modo, quella della Soprintendenza Archeologica.
3. Con successivo ricorso n. r.g. 4867/23 i ricorrenti in primo grado hanno, inoltre, impugnato la delibera n. 229/2023 con la quale il referente del Progetto di R.F.I., dato atto della favorevole conclusione della conferenza di servizi giusta d.m. 26/11/2021 n. 20860, ha approvato, ai sensi dell’art. 12, del d.P.R. n. 327/2001, ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo dell’Hub ed assentito il piano particellare di esproprio.
In aggiunta alla domanda caducatoria, i ricorrenti in primo grado hanno chiesto al T.a.r. di ordinare alle autorità esproprianti (già inerti rispetto all’istanza inoltrata in sede amministrativa) l’esibizione degli atti impugnati ex art. 116 co. 2 c.p.a.
3.1. Avverso la delibera di R.F.I. i ricorrenti in primo grado hanno dedotto:
i) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11e 16 l. 327/2001 – eccesso di potere ed incompetenza – violazione degli artt. 54, 55, 56 dlgs 112/1998 e dell’art. 7 l. r. campania n. 16/2004 – violazione del giusto procedimento. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del dpr 383/1994 ”: premessa l’incompetenza del referente di progetto di R.F.I., ad avviso dei ricorrenti in primo grado la realizzazione dell’opera pubblica comporterebbe la pedonalizzazione di via Plinio e la realizzazione di una strada alternativa (approvata peraltro dopo la conferenza di servizi preliminare del 2020) che, derogando alla strumentazione urbanistica vigente, avrebbe necessitato di apposita delibera consiliare comunale, anche tenuto conto del notevole consumo di suolo che il nuovo assetto viario determinerà. Siccome la realizzazione di tale nuova strada, la creazione di un parcheggio e di un parco urbano concretizzano interventi di riqualificazione urbana, difetterebbe quell’interesse nazionale che solo giustificherebbe il peso preponderante rivestito nel procedimento dalla concessionaria dello Stato R.F.I.; R.F.I. ha utilizzato il procedimento speciale di cui all’art. 3, del d.P.R. n. 383/94, invece di acquisire le necessarie varianti urbanistiche e paesaggistiche; sono state violate le garanzie procedimentali previste agli artt. 11 e 16, del d.P.R. n. 327/01; il rappresentante del Comune di Pompei avrebbe, inoltre, partecipato alla conferenza di servizi senza che preventivamente il Consiglio Comunale si fosse espresso sul progetto definitivo comportante variante allo strumento urbanistico;
ii) “ violazione del principio di proporzionalità (secondo quanto già dedotto nel ricorso n. r.g. 718/2022 )”, anche tenuto conto dell’esborso di denaro pubblico derivante dal pagamento dell’indennizzo per la soppressione dell’attività imprenditoriale, a fronte della progettata pedonalizzazione di poche centinaia di metri di strada.
4. Il T.a.r., previa riunione dei predetti ricorsi, con la decisione 19 aprile 2024, n. 2611, ha accolto il motivo relativo alla carenza di una previa deliberazione del consiglio comunale in merito alla compatibilità urbanistica dell’opera, respingendo gli ulteriori motivi di ricorso.
5. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
6. Si sono costituite nel procedimento di appello LL EP, ND EP, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
7. Si è costituito nel presente giudizio anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
8. All’udienza del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio rileva che può prescindersi dai primi due motivi di appello proposti, su questioni di rito, da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, essendo l’appello infondato nel merito (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione 27 aprile 2015, n. 5).
2. Tanto premesso, con il terzo mezzo di gravame RFI lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità del d.m. MIT, 26 novembre 2021, di conclusione della conferenza di servizi decisoria, a causa dell’omessa previa adozione – da parte del consiglio comunale – della variante agli strumenti urbanistici vigenti, asseritamene richiesta dall’art. 3, d.P.R. n. 383/1994.
2.1. Ad avviso della parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni di cui al d.P.R. n. 383/1994 sulla localizzazione delle opere di interesse statale.
Nella prospettiva della parte appellante, in particolare, la disciplina di cui al citato d.P.R. 383/1994 consentirebbe la localizzazione delle opere di interesse statale, prescindendo dall’adozione di una variante da parte del Consiglio comunale, tramite una differente modalità di accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera, in ragione del suo interesse statale, nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi.
Tale conclusione, nella prospettiva in esame, troverebbe ulteriore riscontro nella riforma dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 383/1994, introdotta dall’art. 5-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per effetto della quale la versione oggi vigente del citato art. 3, comma 1, rinvia espressamente ed integralmente, in relazione alla disciplina applicabile, alle norme della legge n. 241/1990 che regolano in via generale la conferenza di servizi.
3. Il motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la disciplina di cui al d.P.R. 383/1994 consente la localizzazione delle opere di interesse statale per il tramite una speciale modalità di accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera. L’art. 2, d.P.R. n. 383/1994 prevede, infatti, che “l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi […] è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata”.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un’intesa Stato-Regione o l’accertamento di compatibilità urbanistica dia esito negativo, viene in soccorso il meccanismo di cui al successivo art. 3, d.P.R. n. 383/1994, rubricato “Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici”, che prevede la indizione di una conferenza di servizi decisoria.
Da quanto osservato discende che la difformità urbanistica dell’opera di interesse statale da realizzare non ha valenza tout court ostativa, ma costituisce uno specifico presupposto di indizione della conferenza di servizi, nel cui ambito occorre verificare la compatibilità urbanistica dell’opera.
3.1. Decisivi argomenti in tal senso si ricavano, ad avviso del Collegio, dalle recenti modifiche legislative che hanno interessato l’art. 3, d.P.R. n. 383/1994.
Al momento dell’emanazione del d.P.R. n. 383/1994, in relazione all’istituto della conferenza di servizi, era espressamente previsto, in linea con l’allora vigente regime generale della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. della legge 7 agosto 1990, il meccanismo dell’unanimità ai fini della validità e della produzione degli effetti dell’approvazione dei progetti di opere di interesse statale.
La disposizione si esprimeva, infatti, nei seguenti termini: “L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.” (art. 3, comma 4, d.P.R. 383/1994, nella sua versione originaria).
Tale comma è stato, tuttavia, abrogato dall’art. 5-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
In occasione di tale abrogazione, con il medesimo decreto-legge è stato innovato l’art. 3, co. 1, d.P.R. 383/1994, prevedendosi che la conferenza di servizi indetta per la localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici sia disciplinata “ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 5-ter, comma 1, lett. a), d.l. n. 32/2019, che ha modificato l’art. 3, co. 1, d.P.R. n. 383/1994).
Per effetto del novum normativo, si è stabilito, dunque, un esplicito raccordo strutturale tra la normativa di settore in esame e l’istituto generale della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, che, nel frattempo, ha subito una significativa evoluzione nella direzione del superamento della regola dell’unanimità della decisione, e dell’affermazione della diversa regola della decisione sulla base delle posizioni prevalenti (sul piano quantitativo-qualitativo), prevedendosi, inoltre, il silenzio assenso in caso di mancata partecipazione o di partecipazione non collaborativa o costruttiva anche di amministrazioni preposte ad interessi sensibili.
Tali modifiche, in particolare, prevedono che:
i) le Amministrazioni regolarmente evocate nella conferenza sono chiamate ad esprimere le proprie valutazioni in termini perentori, per il tramite del rappresentante unico regionale o locale;
ii) ove esse non si esprimano del tutto, non si esprimano nel termine assegnato ovvero secondo le forme dell’art. 14-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, sono considerate incondizionatamente assenzienti (c. d. assenso implicito o silenzio-assenso);
iii) la decisione si forma sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi partecipanti;
iv) anche in presenza di amministrazioni titolari interessi sensibili, il loro eventuale dissenso qualificato, contrariamente a quanto si verificava nel previgente regime normativo, non incide di per sé sul potere di adottare l’atto finale, ma soltanto, ricorrendo determinati presupposti, sulla sua efficacia (per il tramite dell’esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri).
La suesposta disciplina della conferenza di servizi (così come riformata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127) segna, dunque, l’epilogo di un’evoluzione normativa che ha progressivamente fluidificato i tratti dell’azione amministrativa, introducendo un criterio decisorio maggiormente flessibile, con la specifica finalità di neutralizzare gli effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.
3.2. Sul piano teleologico, la riforma dell’istituto della conferenza di servizi ha inteso, pertanto, rimediare alle disfunzioni registrate nella prassi, prevedendo vari meccanismi di semplificazione in un’ottica di trasformazione del ruolo della conferenza stessa, la quale, come osservato anche in dottrina, oggi costituisce non solo un valido strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, dal momento che pareri ed atti di assenso comunque denominati confluiscono in un unico contesto procedimentale, ma anche un formidabile meccanismo decisionale in grado di ottimizzare e ponderare al meglio le decisioni amministrative attraverso il confronto aperto e costruttivo di tutti gli interessi pubblici variamente rappresentati dalle amministrazioni che vi prendono parte.
A tal fine il Legislatore ha previsto nell’ambito della conferenza di servizi un meccanismo di silenzio-assenso: la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato dall’Amministrazione procedente, ovvero la comunicazione di una determinazione negativa non motivata o non puntualmente condizionata, equivale ad assenso senza condizioni; così come si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della conferenza, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Oggi, pertanto, il dissenso espresso da un’Amministrazione, in sede di conferenza di servizi, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97Cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione, dovendo essere costruttivo, congruamente motivato, e dovendo recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso ai fini dell’assenso.
3.3. In tal senso depone, del resto, espressamente il successivo art. 14-quater, L. n. 241/1990, il quale, laddove stabilisce che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate (ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale) debba essere manifestato, a pena d’inammissibilità, all’interno della conferenza di servizi, debba essere congruamente motivato e debba avere contenuto propositivo, mira ad evitare la duplicazione di procedimenti e, quando sia possibile, il recepimento di una soluzione condivisa.
Ne discende che le Amministrazioni interpellate sono tenute a garantire una partecipazione attiva ai lavori della conferenza al fine di consentire una rapida e adeguatamente ponderata valutazione congiunta di tutti gli interessi pubblici coinvolti, in coerenza con il dovere di collaborazione istituzionale alla cui osservanza ciascun Ente pubblico è tenuto nelle relazioni con altri enti pubblici.
3.4. Tali conclusioni trovano granitico riscontro nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la mancata partecipazione alla conferenza di servizi di un’Amministrazione o il suo silenzio nei termini perentori per l’interlocuzione comporta che le valutazioni espresse dopo la definizione del procedimento siano tardive e illegittime, atteso che la formazione dell’assenso implicito determina l’esaurimento o la consumazione del potere di provvedere ( ex pluribus , Cons. St., VI, n. 6966/2024; 6336/2021;. nn. 2245/2022,6342/2018, 6273/2018).
3.5. Le conclusioni fin qui raggiunte sono ulteriormente rafforzate, sul piano sistematico, dalla recente modifica apportata all’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 dall’articolo 12, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha introdotto il nuovo comma 8-bis, in base al quale “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1 …,ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14 ter, comma 7… sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
La lettera di quest’ultima disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono (non soltanto prive di carattere vincolante, ma) irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente.
Sul piano dell’ intentio legis , la previsione di cui al citato art. 2, comma 8 bis, è, peraltro, espressione della volontà politico-legislativa di superare le discussioni, registratesi nel previgente quadro normativo, in ordine al vizio che affliggeva il provvedimento tardivo.
Sotto il profilo teleologico, infine, la locuzione “sono inefficaci” utilizzata dal Legislatore mira a chiarire definitivamente che l'organo che si pronuncia tardivamente nel corso della conferenza di servizi ha perso il potere di decidere: dunque il suo atto, adottato in carenza di potere relativamente ad uno specifico progetto, è privo di effetti nell'ordinamento amministrativo.
3.6. Da tutto quanto in precedenza osservato discende che la carenza di poteri rappresentativi in capo ai soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi non può costituire un motivo di illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza, integrando essa un contegno determinativo della fattispecie del silenzio assenso. Tale conclusione è coerente con le politiche di semplificazione amministrativa che, nell’ambito della conferenza di servizi, consentono all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale sulla scorta dell’equiparazione ope legis dell’inerzia a un atto di assenso.
4. Alla luce delle complessive ragioni che precedono l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, i ricorsi riuniti di primo grado devono essere integralmente respinti.
5. La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza di primo grado:
- respinge integralmente i ricorsi riuniti di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO