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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1385/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15023/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Giovanni Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085336479000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricoros con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250085336479000, Ente impositore Regione Campania, relativa a mancato versamento tassa automobilistica anno 2020 per un importo complessivo di € 192,38.
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva il difetto di legittimazione passiva ed allegava che gli atti prodromici erano stati notificati era avevano interrotto al prescrizione.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere i ricorrenti non hanno assolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto che il relativo onere andava assolto dalla Regione Campania che, regolarmente citata, non si è costituita.
Ne discende che va disposto l'annullamento dell'atto.
Non essendo in discussione che il tributo fosse originariamente dovuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 30 per esborsi e 100 per onorari oltre oneri accessori come per legge
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SASSONE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15023/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Giovanni Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085336479000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: rigetto del ricoros con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250085336479000, Ente impositore Regione Campania, relativa a mancato versamento tassa automobilistica anno 2020 per un importo complessivo di € 192,38.
Ha dedotto quali motivi:
l'omessa notifica dei relativi atti presupposti posti alla base della cartella di pagamento;
la prescrizione.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva il difetto di legittimazione passiva ed allegava che gli atti prodromici erano stati notificati era avevano interrotto al prescrizione.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
La prospettazione del ricorrente determinava sui resistenti un onere di prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti, anche ai fini della interruzione della prescrizione.
A tale onere i ricorrenti non hanno assolto, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione dedotto che il relativo onere andava assolto dalla Regione Campania che, regolarmente citata, non si è costituita.
Ne discende che va disposto l'annullamento dell'atto.
Non essendo in discussione che il tributo fosse originariamente dovuto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 30 per esborsi e 100 per onorari oltre oneri accessori come per legge