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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2022
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) " Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) " Alberto Binetti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento compenso mediazione”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1198 dell'anno 2022
T R A
(P.I. ), in persona della titolare con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Fasano (Br) alla Via Collodi n.14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Patronelli e Antoniana
Lippolis, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Fasano (Br) presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Patronelli (Via Roma n.119)
APPELLANTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in Monopoli (BA) alla c.da Lamalunga n. 194/c), rappresentata e difesa dall'avv. Loretta
Palmitessa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) presso il suo studio legale (via Magenta n. 16)
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2
residente alla c.da Lamalunga n. 194/c, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labbate, in virtù di pagina 1 di 7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Monopoli
(BA) presso il suo studio legale (via Magenta n. 16)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, otteneva in data 1.07.2014 Parte_1
dal Tribunale di Bari l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3022/2014, con il quale veniva ingiunto a di pagare, in solido, alla ricorrente la somma di € 14.640,00, Parte_3
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva:
- che, in virtù di contratto per incarico in esclusiva sottoscritto da in data 21.12.2010, Controparte_2
aveva svolto in favore del e di sua moglie attività di intermediazione CP_2 Controparte_1
relativa alla vendita di immobili di loro proprietà, siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, particella 1229 sub.1-2-3-4;
- che, a seguito dell'attività svolta, i coniugi - avevano alienato ai coniugi CP_2 CP_1
– gli immobili siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, CP_3 CP_4
particella 1229 sub. 2- 3 giusto atto di compravendita stipulato in data 2.08.2011; nonché per altro immobile sito in Fasano alla Via Roma s.n., riportato in catasto al foglio 21, particella 1229 sub 1, avevano concluso un preliminare di compravendita con in data 8.04.2012; Persona_1
- che essa ricorrente aveva maturato un compenso pari alla somma di € 14.640,00 giuste fatture n.
5/2014 del 7.04.2014 di € 7.320,00 IVA compresa e la n. 6 del 7.04.2014 di € 7.320,00 IVA compresa;
- che, atteso il mancato riscontro alle richieste di corresponsione del dovuto, essa ricorrente si era determinata all'azione monitoria.
Avverso tale decreto proponevano formale opposizione, con distinti atti di citazione notificati l'8.10.2014, e eccependo: Controparte_2 Controparte_1
in via preliminare:
-l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta, ai sensi dell'art. 2950 c.c., essendo decorso più di un anno tra la richiesta di pagamento delle provvigioni, effettuata attraverso due lettere racc. dell'11.11.2013, e gli atti intervenuti rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2012;
-il disconoscimento dei contratti allegati dall'ingiunta in quanto prodotti in semplici fotocopie;
nel merito:
pagina 2 di 7 - che non avevano mai sottoscritto alcun contratto per l'attività di intermediazione immobiliare con la
; Parte_1
- che non avevano mai sottoscritto alcun contratto preliminare di compravendita con Persona_1
in data 08.04.2012, disconoscendo il relativo atto allegato nel fascicolo monitorio;
- che l'unico incarico conferito alla era stato la redazione del contratto di affitto del Parte_1
12.08.2012 con la società stipulato solo per per- Parte_4 mettere al (acquirente dell'immobile) di iniziare i lavori di adeguamento del locale, in Persona_1
attesa del completamento di alcune pratiche amministrative che consentissero la stipula del contratto definitivo innanzi al notaio.
Per tali ragioni chiedevano la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta del 10.01.2015 si costituiva nei due giudizi la , la quale Parte_1
chiedeva in via preliminare la riunione delle due cause, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
nel merito invocava il rigetto delle avverse opposizioni, siccome infondate in fatto e in diritto, con la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.
Alla prima udienza del 23.01.2025 il e la , comparsi personalmente, disco- CP_2 CP_1
noscevano sia l'incarico di mediazione prodotto in atti, in quanto non conforme all'originale, sia la proposta preliminare di acquisto prodotta in atti. Disconoscevano, altresì, le relative sottoscrizioni apposte in calce alla informativa dell'8.04.2012 nonché quelle poste in calce alla scheda di identificazione, in quanto “apocrife”.
Riuniti i due giudizi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva disposta ai fini dell'interpello la comparizione personale di , titolare della , Parte_2 Parte_1
la quale - all'udienza all'uopo fissata - dichiarava di volersi avvalere della documentazione discono- sciuta da controparte, formulando istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute ex art. 216
c.p.c.
All'esito delle fasi di trattazione e di istruzione (con assunzione di prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica) l'adito Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in compo- sizione monocratica, con sentenza n. 1286/2022 pubblicata in data 5.04.2022, così decideva, a seguito di correzione: “accoglie l'opposizione spiegata da e e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto revoca il d.i. n. 3022/14 emesso dal Tribunale di Bari;
condanna Parte_5
al pagamento, in favore di ciascuna parte opponente delle spese, competenze ed onorari del
[...]
presente giudizio che liquida in complessivi euro 2800,00 per onorari;
oltre IVA e CPA e rimborso
pagina 3 di 7 forfettario 15% e le spese di euro 173,57 per e di euro 152,77 per;
pone CP_2 CP_1
definitivamente a carico della la esperita CTU”. Parte_5
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 1.09.2022 la , in persona della sua titolare , chiedendo - per i Parte_1 Parte_2
motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare totalmente la sentenza n.1286/2022, resa dal Giudice del Tribunale di Bari dott.
Vincenzo Liso nella causa civile iscritta al n.15307/2014 R.G. Tribunale di Bari pubblicata in data
05.04.2022 e notificata ex artt.325-326 c.p.c. in data 12.07.2022, e, in conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n.3022/14 emesso dal Tribunale di Bari (n.9353/14 R.G.) notificato il 22.07.2014;
2) per l'effetto, condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con cinque motivi la società appellante, nel reiterare le contestazioni mosse in prime cure relativa- mente al contratto di mediazione esibito in fotocopia, al disconoscimento della documentazione ed all'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, lamenta l'errores in iudicando e in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione e/o applicazione di norme di diritto, nella interpre- tazione e/o valutazione degli elementi probatori acquisiti, che avrebbero provocato un travisamento dei fatti di causa.
Ricostituitosi il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta depositate il
5.01.2023, gli appellati e hanno eccepito in via preliminare la Controparte_2 Controparte_1
inammissibilità dell'appello, in quanto non conforme al dettato normativo dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza, in fatto e in diritto, invocandone il rigetto con vittoria di spese processuali.
In particolare , nel resistere al gravame, ha reiterato l'eccezione di intervenuta Controparte_2
prescrizione ex art. 2950 cc. del diritto del mediatore alla provvigione, essendo decorso il termine annuale di prescrizione dal momento in cui l'affare si è concluso.
Ad avviso della Corte deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità, di cui all' art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
L'impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c.: ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente, infatti, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. civ. n. 2143/2015; Cass. civ., sez. un., n. 27199/17; Cass. civ. n.
13535/18).
pagina 4 di 7 Nella specie la società appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, espo- nendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo - giudice ha disatteso.
Rispetto ai motivi di gravame deve essere delibata preliminarmente - per il suo carattere potenzial- mente assorbente - l'eccezione di prescrizione mossa da e in pri- Controparte_2 Controparte_1
mo grado, non esaminata dal Tribunale, e reiterata in questo secondo grado di giudizio dal in CP_2
sede di costituzione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Il Giudice di primo grado, infatti, è incorso in una omissione di pronuncia, che si è sostanziata nella totale carenza di decisione sull'eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c., pure sottoposta al suo esame, mancando completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Ed invero nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato al riguardo che: “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corri- spondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 13 maggio 2022, n. 15367; Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653).
La Corte, pertanto, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla eccezione rispetto alla quale vi è stata omissione di pronuncia in primo grado - che il Tribunale avrebbe dovuto scrutinare in virtù del principio della ragione più liquida, essendo una eccezione preliminare - e decidere nel merito della stessa.
L'eccezione riguarda l'intervenuta prescrizione annuale del credito ex art. 2950 c.c., atteso che la richiesta di pagamento delle provvigioni da parte della società appellante per l'attività svolta per il contratto di compravendita del 2.08.2011 e per il contratto preliminare dell'8.04.2012 risulta avanzata con due raccomandate a.r. dell'11.11.2013, ovvero quando ormai era decorso il termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2950 c.c., secondo cui "il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno dal giorno in cui il mediatore ha cessato di esercitare la sua attività di mediazione".
Ora, secondo la giurisprudenza, la prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione inizia a decorrere dal giorno in cui il mediatore ha diritto di esigerla, ovvero sorge nel momento in cui la mediazione ha avuto esito positivo, cioè quando il contratto di vendita o di locazione è stato stipu-
pagina 5 di 7 lato grazie alla sua attività di mediazione1.
Quindi nel caso di specie il diritto alla provvigione (e la relativa prescrizione) è iniziato a decorrere, per il contratto di compravendita (con il quale i coniugi – alienavano ai coniugi CP_2 CP_1
– gli immobili siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, CP_3 CP_4
particella 1229 sub. 2- 3) dalla data della stipula avvenuta il 2.08.2011, mentre per il preliminare di vendita (avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei coniugi riportato in Parte_6
catasto al foglio 21, particella 1229 sub 1) dalla data di stipula avvenuta l'8.04.2012.
Rispetto a tali date (2.8.2011 e dell'8.4.2012) le raccomandate dell'11.11.2013 (cfr. all. n. 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), con cui la ha avanzato la richiesta di Parte_1
pagamento delle provvigioni, sono tardive essendo già maturata la prescrizione, a nulla rilevando la circostanza addotta dalla società appellante circa la protrazione della sua attività di mediazione anche Pt_ nell'anno 2013, atteso che sin dal procedimento monitorio la ha sempre e solo richiesto il com- penso per i due contratti, ovvero il 3% sul prezzo di vendita e non pure per altre attività.
La causa petendi della pretesa creditoria monitoriamente azionata è costituita soltanto dalla attività di mediazione per i due affari conclusi in favore degli appellati, mentre l'appellante ha mai chiesto un ulteriore compenso per altre attività asseritamernte svolte successivamente.
Gli affari, in virtù della richiamata giurisprudenza, devono ritenersi già conclusi nel momento della stipula del contratto di vendita e della conclusione del preliminare ed è da quel momento che è maturato e si è reso esercitabile il diritto di esigere la provvigione.
Ad avviso della Corte l'eccezione di prescrizione, ancorchè reiterata soltanto dall'appellato
[...]
ai sensi dell'art. 346 c.p.c., giova anche all'altra appellata, , conde- Parte_7 Controparte_1
bitore solidale - che in primo grado ha sollevato detta eccezione tempestivamente - in quanto non vi ha rinunciato2.
Del resto nella fattispecie i coniugi rappresentano sostanzialmente una parte Parte_3
unica (plurisoggettiva), entrambi attinti dal decreto ingiuntivo in qualità di comproprietari degli im-
Pt_ mobili, oggetto degli affari conclusi con l'intervento della anche se poi costituitisi autono-
pagina 6 di 7 mamente con due distinti atti di opposizione. Né il tribunale ha mai escluso la legittimazione passiva di
, questione che non è stata neppure oggetto di impugnazione. Controparte_1
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione ha carattere assorbente, rendendo super- fluo l'esame delle doglianze mosse nel merito dalla società appellante con i motivi di gravame e l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti appellate.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, sia pure attraverso un iter argomentativo - motivazionale differente da quello seguito dal Giudice di prime cure.
L'esito del giudizio giustifica - secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c. - la condanna della società appellante, in persona della sua titolare , a rimborsare agli appellati le spese legali Parte_2
del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di valore mimino, attesa la semplicità della questione di diritto trattata).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 1.09.2022, dalla , in persona della titolare Parte_1
, avverso la sentenza n. 1286/2022 emessa in data 5.04.2022 dal Tribunale di Bari, Parte_2
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra e Controparte_2 Controparte_1
contro la società appellante, così provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante , in persona della titolare al paga- Parte_1 Parte_2
mento in favore degli appellati e delle spese del presente grado Controparte_2 Controparte_1
di giudizio, liquidate - in favore di ciascun appellato - in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico della società appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "La prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione inizia a decorrere dal giorno in cui il mediatore ha diritto di esigerla, cioè dal giorno in cui il contratto di vendita o di locazione è stato stipulato" (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2018, n. 6211; cfr. Trib. Milano, sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2341). 2 Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2029, n.15859 secondo cui: “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqual-volta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”.
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) " Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) " Alberto Binetti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento compenso mediazione”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1198 dell'anno 2022
T R A
(P.I. ), in persona della titolare con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Fasano (Br) alla Via Collodi n.14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Patronelli e Antoniana
Lippolis, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Fasano (Br) presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Patronelli (Via Roma n.119)
APPELLANTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in Monopoli (BA) alla c.da Lamalunga n. 194/c), rappresentata e difesa dall'avv. Loretta
Palmitessa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) presso il suo studio legale (via Magenta n. 16)
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2
residente alla c.da Lamalunga n. 194/c, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labbate, in virtù di pagina 1 di 7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Monopoli
(BA) presso il suo studio legale (via Magenta n. 16)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, otteneva in data 1.07.2014 Parte_1
dal Tribunale di Bari l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3022/2014, con il quale veniva ingiunto a di pagare, in solido, alla ricorrente la somma di € 14.640,00, Parte_3
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva:
- che, in virtù di contratto per incarico in esclusiva sottoscritto da in data 21.12.2010, Controparte_2
aveva svolto in favore del e di sua moglie attività di intermediazione CP_2 Controparte_1
relativa alla vendita di immobili di loro proprietà, siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, particella 1229 sub.1-2-3-4;
- che, a seguito dell'attività svolta, i coniugi - avevano alienato ai coniugi CP_2 CP_1
– gli immobili siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, CP_3 CP_4
particella 1229 sub. 2- 3 giusto atto di compravendita stipulato in data 2.08.2011; nonché per altro immobile sito in Fasano alla Via Roma s.n., riportato in catasto al foglio 21, particella 1229 sub 1, avevano concluso un preliminare di compravendita con in data 8.04.2012; Persona_1
- che essa ricorrente aveva maturato un compenso pari alla somma di € 14.640,00 giuste fatture n.
5/2014 del 7.04.2014 di € 7.320,00 IVA compresa e la n. 6 del 7.04.2014 di € 7.320,00 IVA compresa;
- che, atteso il mancato riscontro alle richieste di corresponsione del dovuto, essa ricorrente si era determinata all'azione monitoria.
Avverso tale decreto proponevano formale opposizione, con distinti atti di citazione notificati l'8.10.2014, e eccependo: Controparte_2 Controparte_1
in via preliminare:
-l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta, ai sensi dell'art. 2950 c.c., essendo decorso più di un anno tra la richiesta di pagamento delle provvigioni, effettuata attraverso due lettere racc. dell'11.11.2013, e gli atti intervenuti rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2012;
-il disconoscimento dei contratti allegati dall'ingiunta in quanto prodotti in semplici fotocopie;
nel merito:
pagina 2 di 7 - che non avevano mai sottoscritto alcun contratto per l'attività di intermediazione immobiliare con la
; Parte_1
- che non avevano mai sottoscritto alcun contratto preliminare di compravendita con Persona_1
in data 08.04.2012, disconoscendo il relativo atto allegato nel fascicolo monitorio;
- che l'unico incarico conferito alla era stato la redazione del contratto di affitto del Parte_1
12.08.2012 con la società stipulato solo per per- Parte_4 mettere al (acquirente dell'immobile) di iniziare i lavori di adeguamento del locale, in Persona_1
attesa del completamento di alcune pratiche amministrative che consentissero la stipula del contratto definitivo innanzi al notaio.
Per tali ragioni chiedevano la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta del 10.01.2015 si costituiva nei due giudizi la , la quale Parte_1
chiedeva in via preliminare la riunione delle due cause, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
nel merito invocava il rigetto delle avverse opposizioni, siccome infondate in fatto e in diritto, con la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c.
Alla prima udienza del 23.01.2025 il e la , comparsi personalmente, disco- CP_2 CP_1
noscevano sia l'incarico di mediazione prodotto in atti, in quanto non conforme all'originale, sia la proposta preliminare di acquisto prodotta in atti. Disconoscevano, altresì, le relative sottoscrizioni apposte in calce alla informativa dell'8.04.2012 nonché quelle poste in calce alla scheda di identificazione, in quanto “apocrife”.
Riuniti i due giudizi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva disposta ai fini dell'interpello la comparizione personale di , titolare della , Parte_2 Parte_1
la quale - all'udienza all'uopo fissata - dichiarava di volersi avvalere della documentazione discono- sciuta da controparte, formulando istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute ex art. 216
c.p.c.
All'esito delle fasi di trattazione e di istruzione (con assunzione di prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica) l'adito Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in compo- sizione monocratica, con sentenza n. 1286/2022 pubblicata in data 5.04.2022, così decideva, a seguito di correzione: “accoglie l'opposizione spiegata da e e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto revoca il d.i. n. 3022/14 emesso dal Tribunale di Bari;
condanna Parte_5
al pagamento, in favore di ciascuna parte opponente delle spese, competenze ed onorari del
[...]
presente giudizio che liquida in complessivi euro 2800,00 per onorari;
oltre IVA e CPA e rimborso
pagina 3 di 7 forfettario 15% e le spese di euro 173,57 per e di euro 152,77 per;
pone CP_2 CP_1
definitivamente a carico della la esperita CTU”. Parte_5
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 1.09.2022 la , in persona della sua titolare , chiedendo - per i Parte_1 Parte_2
motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare totalmente la sentenza n.1286/2022, resa dal Giudice del Tribunale di Bari dott.
Vincenzo Liso nella causa civile iscritta al n.15307/2014 R.G. Tribunale di Bari pubblicata in data
05.04.2022 e notificata ex artt.325-326 c.p.c. in data 12.07.2022, e, in conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n.3022/14 emesso dal Tribunale di Bari (n.9353/14 R.G.) notificato il 22.07.2014;
2) per l'effetto, condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con cinque motivi la società appellante, nel reiterare le contestazioni mosse in prime cure relativa- mente al contratto di mediazione esibito in fotocopia, al disconoscimento della documentazione ed all'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, lamenta l'errores in iudicando e in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione e/o applicazione di norme di diritto, nella interpre- tazione e/o valutazione degli elementi probatori acquisiti, che avrebbero provocato un travisamento dei fatti di causa.
Ricostituitosi il contraddittorio, con distinte comparse di costituzione e risposta depositate il
5.01.2023, gli appellati e hanno eccepito in via preliminare la Controparte_2 Controparte_1
inammissibilità dell'appello, in quanto non conforme al dettato normativo dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza, in fatto e in diritto, invocandone il rigetto con vittoria di spese processuali.
In particolare , nel resistere al gravame, ha reiterato l'eccezione di intervenuta Controparte_2
prescrizione ex art. 2950 cc. del diritto del mediatore alla provvigione, essendo decorso il termine annuale di prescrizione dal momento in cui l'affare si è concluso.
Ad avviso della Corte deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità, di cui all' art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
L'impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c.: ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente, infatti, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. civ. n. 2143/2015; Cass. civ., sez. un., n. 27199/17; Cass. civ. n.
13535/18).
pagina 4 di 7 Nella specie la società appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, espo- nendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo - giudice ha disatteso.
Rispetto ai motivi di gravame deve essere delibata preliminarmente - per il suo carattere potenzial- mente assorbente - l'eccezione di prescrizione mossa da e in pri- Controparte_2 Controparte_1
mo grado, non esaminata dal Tribunale, e reiterata in questo secondo grado di giudizio dal in CP_2
sede di costituzione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Il Giudice di primo grado, infatti, è incorso in una omissione di pronuncia, che si è sostanziata nella totale carenza di decisione sull'eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c., pure sottoposta al suo esame, mancando completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Ed invero nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato al riguardo che: “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corri- spondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 13 maggio 2022, n. 15367; Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653).
La Corte, pertanto, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla eccezione rispetto alla quale vi è stata omissione di pronuncia in primo grado - che il Tribunale avrebbe dovuto scrutinare in virtù del principio della ragione più liquida, essendo una eccezione preliminare - e decidere nel merito della stessa.
L'eccezione riguarda l'intervenuta prescrizione annuale del credito ex art. 2950 c.c., atteso che la richiesta di pagamento delle provvigioni da parte della società appellante per l'attività svolta per il contratto di compravendita del 2.08.2011 e per il contratto preliminare dell'8.04.2012 risulta avanzata con due raccomandate a.r. dell'11.11.2013, ovvero quando ormai era decorso il termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2950 c.c., secondo cui "il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno dal giorno in cui il mediatore ha cessato di esercitare la sua attività di mediazione".
Ora, secondo la giurisprudenza, la prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione inizia a decorrere dal giorno in cui il mediatore ha diritto di esigerla, ovvero sorge nel momento in cui la mediazione ha avuto esito positivo, cioè quando il contratto di vendita o di locazione è stato stipu-
pagina 5 di 7 lato grazie alla sua attività di mediazione1.
Quindi nel caso di specie il diritto alla provvigione (e la relativa prescrizione) è iniziato a decorrere, per il contratto di compravendita (con il quale i coniugi – alienavano ai coniugi CP_2 CP_1
– gli immobili siti in Fasano alla Via Roma s.n., riportati in catasto al foglio 21, CP_3 CP_4
particella 1229 sub. 2- 3) dalla data della stipula avvenuta il 2.08.2011, mentre per il preliminare di vendita (avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei coniugi riportato in Parte_6
catasto al foglio 21, particella 1229 sub 1) dalla data di stipula avvenuta l'8.04.2012.
Rispetto a tali date (2.8.2011 e dell'8.4.2012) le raccomandate dell'11.11.2013 (cfr. all. n. 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), con cui la ha avanzato la richiesta di Parte_1
pagamento delle provvigioni, sono tardive essendo già maturata la prescrizione, a nulla rilevando la circostanza addotta dalla società appellante circa la protrazione della sua attività di mediazione anche Pt_ nell'anno 2013, atteso che sin dal procedimento monitorio la ha sempre e solo richiesto il com- penso per i due contratti, ovvero il 3% sul prezzo di vendita e non pure per altre attività.
La causa petendi della pretesa creditoria monitoriamente azionata è costituita soltanto dalla attività di mediazione per i due affari conclusi in favore degli appellati, mentre l'appellante ha mai chiesto un ulteriore compenso per altre attività asseritamernte svolte successivamente.
Gli affari, in virtù della richiamata giurisprudenza, devono ritenersi già conclusi nel momento della stipula del contratto di vendita e della conclusione del preliminare ed è da quel momento che è maturato e si è reso esercitabile il diritto di esigere la provvigione.
Ad avviso della Corte l'eccezione di prescrizione, ancorchè reiterata soltanto dall'appellato
[...]
ai sensi dell'art. 346 c.p.c., giova anche all'altra appellata, , conde- Parte_7 Controparte_1
bitore solidale - che in primo grado ha sollevato detta eccezione tempestivamente - in quanto non vi ha rinunciato2.
Del resto nella fattispecie i coniugi rappresentano sostanzialmente una parte Parte_3
unica (plurisoggettiva), entrambi attinti dal decreto ingiuntivo in qualità di comproprietari degli im-
Pt_ mobili, oggetto degli affari conclusi con l'intervento della anche se poi costituitisi autono-
pagina 6 di 7 mamente con due distinti atti di opposizione. Né il tribunale ha mai escluso la legittimazione passiva di
, questione che non è stata neppure oggetto di impugnazione. Controparte_1
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione ha carattere assorbente, rendendo super- fluo l'esame delle doglianze mosse nel merito dalla società appellante con i motivi di gravame e l'esame di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti appellate.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, sia pure attraverso un iter argomentativo - motivazionale differente da quello seguito dal Giudice di prime cure.
L'esito del giudizio giustifica - secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c. - la condanna della società appellante, in persona della sua titolare , a rimborsare agli appellati le spese legali Parte_2
del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di valore mimino, attesa la semplicità della questione di diritto trattata).
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 1.09.2022, dalla , in persona della titolare Parte_1
, avverso la sentenza n. 1286/2022 emessa in data 5.04.2022 dal Tribunale di Bari, Parte_2
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra e Controparte_2 Controparte_1
contro la società appellante, così provvede:
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante , in persona della titolare al paga- Parte_1 Parte_2
mento in favore degli appellati e delle spese del presente grado Controparte_2 Controparte_1
di giudizio, liquidate - in favore di ciascun appellato - in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico della società appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "La prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione inizia a decorrere dal giorno in cui il mediatore ha diritto di esigerla, cioè dal giorno in cui il contratto di vendita o di locazione è stato stipulato" (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2018, n. 6211; cfr. Trib. Milano, sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2341). 2 Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2029, n.15859 secondo cui: “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqual-volta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”.