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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2471/2022 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale promossa da in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, TA IV , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caccavale del Foro di Roma, in forza di procura speciale del 20 Giugno 2022, allegata agli atti del giudizio
- ricorrente -
contro
CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, TA IV e
Codice IS , P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti, per nomina contenuta in procura speciale resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in data 11 Gennaio 2023
- resistente -
1 Conclusioni della parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti, e disattesa ogni diversa e contraria istanza così provvedere: Nel merito Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453
cod. civ. la risoluzione del contratto di fornitura n. 2103_3180_1207.1 siglato tra le parti il
12.05.2021 e per l'effetto accertare ex art. 1458 cod. civ. il diritto della Società
[...]
alla restituzione dell'acconto versato, condannando la Società Parte_1 CP_1
a restituire la somma di € 8.133,74, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
sino alla presente domanda e del comma 4 cod. civ. successivamente alla proposizione della stessa. In via subordinata, tenuto conto del rifiuto opposto dalla all'esecuzione del CP_1
Cont contratto alle condizioni pattuite, e della volontà espressa di i non voler più ricevere le prestazioni a condizioni diverse, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione dell'acconto versato;
In via ulteriore, e nell'ipotesi in cui si ritenga comunque di procedere alla risoluzione del contratto, dichiarare che la non ha CP_1
titolo a trattenere le somme versate in acconto, e per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione anche ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e ss. In ogni caso Condannare la alle spese del presente giudizio, anche tenuto conto della mancata Controparte_3
partecipazione al procedimento di negoziazione assistita.
Conclusioni della parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa, se del caso, ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, respingere le avversarie domande giacché destituite di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., del 5 Settembre 2022, la ricorrente società
[...]
hiamava a giudizio avanti al Tribunale di Asti, la convenuta società Parte_1
per domandare la risoluzione del contratto sorto tra le medesime alla data 12 CP_1
Maggio 2021 e relativo all'acquisto ed al montaggio di una copertura in telo, per un prezzo complessivo di Euro 20.000,00, oltre I.v.a.
2 Riferiva la ricorrente che, stante l'intervenuto accordo, alla data del 14 Maggio 2021, avesse provveduto a versare alla la somma di Euro 8.133,74, I.v.a. compresa (pari ad CP_1
Euro 6.667,00 oltre I.v.a.), a titolo di acconto e corrispondente al valore di 1/3 del prezzo totale di acquisto.
Completate, nel Gennaio del 2022, le opere murarie che la società ricorrente doveva realizzare a proprie spese prima del montaggio del telo, la stessa chiedeva alla venditrice di provvedere alla fornitura ed alla posa della copertura, ma la società non adempiva alla CP_1
propria obbligazione, lamentando l'intervenuto aumento del costo dei materiali e chiedendo un adeguamento del prezzo concordato, con un aumento di Euro 6.330,00 oltre I.v.a. La
venditrice riferiva di voler subordinare la fornitura e posa del telo alla sottoscrizione della invocata modifica contrattuale.
Alla data del 13 Maggio 2022, la società esprimeva il Parte_1
proprio dissenso alla modifica contrattuale, specificando di non essere più interessata a mantenere il rapporto contrattuale in essere e domandando la restituzione della somma versata in acconto.
Non accordandosi le parti con una composizione amichevole della lite, la società
[...]
introduceva il giudizio avanti al Tribunale di Asti. Parte_1
Si costituiva nel processo la società la quale negava qualsiasi propria CP_1
responsabilità. In primis riteneva doversi configurare il rapporto contrattuale quale appalto e non quale vendita, stante la prevalenza della attività (facere) rispetto al valore della vendita del mero materiale. Altresì riteneva corretto l'adeguamento di prezzo domandato dalla resistente nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1664 c.c. in tema di appalto. Riteneva
inoltre il ritardo nell'adempimento imputabile in via esclusiva alla società
[...]
, inoltre, che la ricorrente si fosse resa responsabile avendo Parte_1 Parte_2
omesso di fornire la comunicazione amministrativa necessaria alla posa del manufatto.
Specificava, infine, che, in ogni caso, il rimborso alla ricorrente non fosse dovuto in quanto
3 nel contratto era stato espressamente pattuito che l'importo versato in acconto sarebbe valso per i costi amministrativi e per le spese di progettazione sostenute dalla CP_1
Il procedimento a seguito delle difese espletate dalle parti si mostrava non di pronta definizione ed anzi, proprio alla luce delle articolate difese introdotte, appariva necessario trattare il giudizio secondo le forme del rito ordinario. Pertanto il giudice con ordinanza del 23
Gennaio 2023, disponeva la trasformazione del procedimento da sommario ad ordinario concedendo i termini di legge all'epoca vigenti.
Si procedeva quindi con le attività istruttorie secondo la disciplina codicistica anteriore alla riforma attuata dal D. L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Quindi, ammessa ed assunta l'istruttoria valutata utile al processo, alla data del 15 Luglio 2024, le parti procedevano alla precisazione delle proprie rispettive conclusioni definitive ed il giudice, in ossequio all'art. 190 c.p.c., vecchio rito, ancora applicabile, concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La domanda formulata dalla parte attrice viene, oggi, ritenuta condivisibile come infra argomentato.
La situazione di fatto posta alla base della vertenza risulta condivisa tra i litisconsorti e dai medesimi rappresentata in maniera sostanzialmente corrispondente, differendo però
l'interpretazione data alle circostanze di fatto e quindi alle conseguenze di diritto derivanti dalla condotta mantenuta dalle parti.
Sia la ricorrente che la resistente riferiscono la avvenuta stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita e la posa di un telo per un importo di Euro 20.000,00, oltre I.v.a., (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente [entrambi i documenti contengono le sole pagine 1,
9, 10, e 12]) e concordano circa il fatto che l'esecuzione dei lavori e la fornitura del telo non siano mai avvenute, circostanze pertanto che dovranno ritenersi dimostrate nel giudizio.
4 In primis, seppur non di rilievo ai fini della decisione finale, si ritiene che l'odierno contratto stipulato dalle parti debba intendersi avente prevalente natura di compravendita rispetto al diverso contratto di appalto.
Costituisce, infatti, dato pacifico che l'oggetto dell'accordo riguardasse la vendita e l'installazione di una "Copertura formata da arcate doppie in carpenteria con tetto a due falde con pendenza 15%" (vedasi "Descrizione" del prodotto [pag. segnata con il n. 9 del contratto del 10 Maggio 2021, presente in atti]) per il quale le parti avevano individuato un valore di
Euro 17.120,00, oltre I.v.a., per il materiale, Euro 1.370,00, oltre I.v.a., per il trasporto ed
Euro 2.000,00, oltre I.v.a, per i montaggio (ed in cui erano anche compresi due accessori del valore complessivo di Euro 1.450,00, oltre I.v.a.), accordandosi per un prezzo finale di Euro
20.000,00, oltre I.v.a. (parole scritte a mano sulla pagina 9 del citato contratto: "totale
compreso prodotto, accessori, trasporto e montaggio € 20000,00 + iva").
Tale situazione attesta, documentalmente, come la rilevanza della attivtà di installazione e montaggio incidesse nella misura pari ad un decimo (Euro 2.000,00, oltre I.v.a.) rispetto al valore totale del bene (Euro 20.000,00, oltre I.v.a.), a differenza del valore del materiale, il quale, prima dell'arrotondamento fatto a sconto, corrispondeva ad un valore di Euro 17.120,00
(a cui aggiungersi il costo di due accessori di Euro 1.450,00).
Ai fini della differenziazione tra la vendita e l'appalto, quando alla prestazione di fare,
caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto
(appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5935 del 12 Marzo 2018; Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 1196 del 17 Febbraio
1983).
5 Anche recentemente la Corte ha avuto modo di stabilire come in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, debba aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale,
mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità
del bene ceduto. (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22 Giugno 2023).
Nel caso di specie, come sopra già argomentato, si ritiene doversi applicare la disciplina relativa alla compravendita, e non quella invece corcenente il contratto di appalto, alla luce della notevole sproporzione tra il valore della merce rispetto a quello, ben più ridotto, del lavoro necessario alla realizzazione del bene alienato, costituendo tale attività un elemento marginale rispetto al prodotto finale. Si ritiene pertanto che la volontà delle parti fosse principalmente quella di addivenire ad una vendita del prodotto finale (copertura con arcate doppie e con tetto a due falde) per il quale fosse necessaria l'attività materiale di posa al fine di consentire l'utilizzo della copertura.
In ogni caso, come sopra già evidenziato, la diversa qualifica contrattuale non porta a determinare una decisione finale differente rispetto alla ipotesi di contratto di appalto: infatti,
si ritiene che anche nella fase esecutiva dell'adempimento ad un contratto, qualunque esso sia,
le parti siano obbligate al rispetto della buona fede. In tal senso la Corte di Legittimità si è
espressa ritenendo che il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione
ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali
6 o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. Civ.,
Sez. 3, Ordinanza n.ro 9200 del 2 Aprile 2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 22819 del 10
Novembre 2010; Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n.ro 28056 del 25 Novembre 2008).
Si inserisce nel solco di tale interpretazione anche una recente pronuncia della Corte Romana,
sentenza che va a ribadire, in termini espliciti, come la buona fede oggettiva - la quale, nella esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale,
sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 8277 del 27 Marzo 2024).
La medesima Corte, nel Gennaio di quest'anno, si è spinta ulteriormente in avanti, addirittura arrivando a riconoscere in capo al giudice il potere "modificativo o integrativo del contenuto del contratto" al fine di "garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto" (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10 Gennaio
2025; vedasi in termini anche: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 20106 del 18 Settembre 2009:
"I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex
artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli
obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti,
giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi
anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare
gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire
anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per
garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso
del diritto."
7 Nel caso di specie la parte convenuta, anche a prescindere da ogni valutazione sulla tempistica del proprio inadempimento, una volta conosciuta la nuova situazione (significativo aumento dei costi della materia prima), nel rispetto del sopra richiamato principio della buona fede,
avrebbe dovuto addivenire assieme alla controparte ad una soluzione condivisa, non potendo arbitrariamente decidere di non dar corso agli obblighi del contratto, trattenendo però l'intera somma già incassata a titolo di acconto, in tal modo scaricando, integralmente ed in via esclusiva, sulla società acquirente l'aggravio per la (asserita) mutata situazione di base,
situazione di base che, invece, non poteva certo andare ad onerare la parte adempiente, la quale non era incorsa in alcuna propria responsabilità nella causazione degli eventi.
Nella ipotesi concreta, stante la riconosciuta prevalenza della natura di compravendita nel contratto sorto tra le parti), la avrebbe potuto invocare, ove sussistenti i CP_1
presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità nell'adempimento, ex art. 1467 c.c.,
restituendo, però, quanto già versato dalla società Parte_1
secondo la disciplina dell'art. 1458 c.c., articolo che attribuisce una efficacia retroattiva agli effetti della risoluzione.
Appare, però, oggi, del tutto irrilevante accertare la fondatezza o meno di una tale evenienza
(risoluzione per eccessiva onerosità): infatti, la resistente, limitandosi a dichiare di non voler adempiere oltre che di non voler restituire la somma già ricevuta, è diventata essa stessa inadempiente, ponendo in essere una condotta (consistente nella totale mancanza della esecuzione di qualsiasi propria attività) generatrice di un inadempimento non qualificabile di scarsa importanza e, pertanto, oggi ritenuto idoneo a giustificare la risoluzione, ex artt. 1453 e
1455 c.c., del contratto stipulato dalle parti alla data del 10 Maggio 2021.
Acclarato l'inadempimento della società nel contratto di vendita oggetto del CP_1
presente giudizio, viene conseguentemente accolta la domanda introdotta dalla società
di risoluzione del contratto de quo, con correlativo diritto Parte_1
alla ripetizione della somma di Euro 8.133,74, pacificamente già versata in acconto
8 (circostanza non contestata e documentalmente risultante [doc. 2 di parte ricorrente (contabile di eseguito bonifico del 14 Maggio 2021) e doc. 3 di parte attrice (fattura del 14 CP_1
Maggio 2021)]).
Alla somma sopra riconosciuta di Euro 8.133,74, dovranno aggiungersi gli interessi come domandati dalla parte ricorrente: nella misura del tasso legale prevista dall'art. 1284, co. I,
c.c., per il periodo ricompreso tra il 14 Maggio 2021 (data di esecuzione del pagamento dell'acconto alla resistente), sino al 27 Settembre 2022 (data della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento) e nella diversa misura sancita dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, invece statuita dall'art. 1284,
co. IV, c.c. a partire da tale data sino al giorno del saldo effettivo.
Come già più volte esplicitato, alla medesima conclusione si sarebbe, comunque, dovuti pervenire, anche nella ipotesi di inquadramento del contratto nell'ambito della materia di appalto, poichè l'obbligo di esecuzione secondo buona fede avrebbe dovuto operare anche in tale ipotesi.
La condotta della società convenuta non viene oggi ritenuta conforme ad un comportamento di buona fede, poichè era, essa stessa, l'unica ad avere piena contezza della effettiva situazione come delineatasi sia in termini oggettivi (specifico aumento dei costi delle materie prime) che soggettivi (difficoltà per la di approvvigionamento dei materiali CP_1
necessari): essa avrebbe dovuto quindi valutare una scelta condivisa con l'altra contraente per la definizione della situazione e nel caso di disaccordo restituire l'acconto già percepito, ma non poteva, unilateralmente e secondo una propria autonoma stima, applicare un aumento del prezzo di vendita, in deroga agli accordi precedenti, così come, al momento del rifiuto della controparte di sottostare alle nuove indicazioni, non poteva rimanere inadempiente continuando però a trattenere la somma versata in acconto dalla
[...]
Parte_1
9 Poichè l'inadempimento, secondo l'insegnamento dell'art. 1458 c.c., determina effetti retroattivi alla stipula del contratto, facendo cessare ogni obbligo per le parti sin da tale momento, qualsiasi accordo volto a giustificare il trattenimento della somma versata in acconto, viene travolto e posto nel nulla, proprio dalla riconosciuta responsabilità della
CP_1
Di scarso pregio è pertanto l'argomentazione della società secondo cui il CP_1
trattenimento della somma in discussione, in ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuto come legittimo, ai sensi dell'art. 12 del contratto del contratto in atti (spese amministrative e costi di progettazione) poichè, come detto, la risoluzione risulta imputabile alla stessa parte convenuta.
Uguale sorte (rigetto) deve seguire anche la ulteriore eccezione concernente la omessa comunicazione della attrice alla convenuta circa le autorizzazioni necessarie alla posa del manufatto, poichè anche a prescindere dalla documentazione allegata agli atti del processo dalla parte ricorrente (doc. 12 di parte ricorrente [Scia depositata presso il Comune di
Teverola in data 7 Marzo 2022]), a fronte dell'inadempimento totale dell'omessa esecuzione dell'opera, una qualsiasi mancanza amministrativa appare marginale e di rilievo non sostanziale.
Acclarato l'inadempimento della società nel contratto di vendita, oggetto del CP_1
presente giudizio, viene quindi accolta la domanda come introdotta dalla società
[...]
con conseguente diritto della stessa ad ottenere il pagamento della Parte_1
somma domandata, di Euro 8.133,74, oltre interessi come sopra riconosciuti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., come da liquidazione riportata in parte dispositiva, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche valutata l'omessa adesione alla convenzione di negoziazione assistita secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 1, del D. L.vo n. 132 del 12 Settembre 2014.
10 Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento, in favore della società . in Parte_1 CP_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 8.133,74, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. I, c.c. dalla data del 14 Maggio 2021 sino alla data del 27 Settembre 2022 ed oltre interessi di cui all'art. 1284, co. IV, c.c., per il periodo successivo e maturandi sino alla data del saldo effettivo;
- condanna la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento, a favore della società . in persona Parte_1 CP_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, spese oggi liquidate in Euro
4.500,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed in Euro 171,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, il 4 Marzo 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
11
TRIBUNALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2471/2022 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale promossa da in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, TA IV , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caccavale del Foro di Roma, in forza di procura speciale del 20 Giugno 2022, allegata agli atti del giudizio
- ricorrente -
contro
CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, TA IV e
Codice IS , P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti, per nomina contenuta in procura speciale resa ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in data 11 Gennaio 2023
- resistente -
1 Conclusioni della parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti, e disattesa ogni diversa e contraria istanza così provvedere: Nel merito Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453
cod. civ. la risoluzione del contratto di fornitura n. 2103_3180_1207.1 siglato tra le parti il
12.05.2021 e per l'effetto accertare ex art. 1458 cod. civ. il diritto della Società
[...]
alla restituzione dell'acconto versato, condannando la Società Parte_1 CP_1
a restituire la somma di € 8.133,74, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
sino alla presente domanda e del comma 4 cod. civ. successivamente alla proposizione della stessa. In via subordinata, tenuto conto del rifiuto opposto dalla all'esecuzione del CP_1
Cont contratto alle condizioni pattuite, e della volontà espressa di i non voler più ricevere le prestazioni a condizioni diverse, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione dell'acconto versato;
In via ulteriore, e nell'ipotesi in cui si ritenga comunque di procedere alla risoluzione del contratto, dichiarare che la non ha CP_1
titolo a trattenere le somme versate in acconto, e per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione anche ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. e ss. In ogni caso Condannare la alle spese del presente giudizio, anche tenuto conto della mancata Controparte_3
partecipazione al procedimento di negoziazione assistita.
Conclusioni della parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa, se del caso, ammissione dei mezzi di prova dedotti e deducendi, respingere le avversarie domande giacché destituite di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., del 5 Settembre 2022, la ricorrente società
[...]
hiamava a giudizio avanti al Tribunale di Asti, la convenuta società Parte_1
per domandare la risoluzione del contratto sorto tra le medesime alla data 12 CP_1
Maggio 2021 e relativo all'acquisto ed al montaggio di una copertura in telo, per un prezzo complessivo di Euro 20.000,00, oltre I.v.a.
2 Riferiva la ricorrente che, stante l'intervenuto accordo, alla data del 14 Maggio 2021, avesse provveduto a versare alla la somma di Euro 8.133,74, I.v.a. compresa (pari ad CP_1
Euro 6.667,00 oltre I.v.a.), a titolo di acconto e corrispondente al valore di 1/3 del prezzo totale di acquisto.
Completate, nel Gennaio del 2022, le opere murarie che la società ricorrente doveva realizzare a proprie spese prima del montaggio del telo, la stessa chiedeva alla venditrice di provvedere alla fornitura ed alla posa della copertura, ma la società non adempiva alla CP_1
propria obbligazione, lamentando l'intervenuto aumento del costo dei materiali e chiedendo un adeguamento del prezzo concordato, con un aumento di Euro 6.330,00 oltre I.v.a. La
venditrice riferiva di voler subordinare la fornitura e posa del telo alla sottoscrizione della invocata modifica contrattuale.
Alla data del 13 Maggio 2022, la società esprimeva il Parte_1
proprio dissenso alla modifica contrattuale, specificando di non essere più interessata a mantenere il rapporto contrattuale in essere e domandando la restituzione della somma versata in acconto.
Non accordandosi le parti con una composizione amichevole della lite, la società
[...]
introduceva il giudizio avanti al Tribunale di Asti. Parte_1
Si costituiva nel processo la società la quale negava qualsiasi propria CP_1
responsabilità. In primis riteneva doversi configurare il rapporto contrattuale quale appalto e non quale vendita, stante la prevalenza della attività (facere) rispetto al valore della vendita del mero materiale. Altresì riteneva corretto l'adeguamento di prezzo domandato dalla resistente nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1664 c.c. in tema di appalto. Riteneva
inoltre il ritardo nell'adempimento imputabile in via esclusiva alla società
[...]
, inoltre, che la ricorrente si fosse resa responsabile avendo Parte_1 Parte_2
omesso di fornire la comunicazione amministrativa necessaria alla posa del manufatto.
Specificava, infine, che, in ogni caso, il rimborso alla ricorrente non fosse dovuto in quanto
3 nel contratto era stato espressamente pattuito che l'importo versato in acconto sarebbe valso per i costi amministrativi e per le spese di progettazione sostenute dalla CP_1
Il procedimento a seguito delle difese espletate dalle parti si mostrava non di pronta definizione ed anzi, proprio alla luce delle articolate difese introdotte, appariva necessario trattare il giudizio secondo le forme del rito ordinario. Pertanto il giudice con ordinanza del 23
Gennaio 2023, disponeva la trasformazione del procedimento da sommario ad ordinario concedendo i termini di legge all'epoca vigenti.
Si procedeva quindi con le attività istruttorie secondo la disciplina codicistica anteriore alla riforma attuata dal D. L.vo 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Quindi, ammessa ed assunta l'istruttoria valutata utile al processo, alla data del 15 Luglio 2024, le parti procedevano alla precisazione delle proprie rispettive conclusioni definitive ed il giudice, in ossequio all'art. 190 c.p.c., vecchio rito, ancora applicabile, concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
La domanda formulata dalla parte attrice viene, oggi, ritenuta condivisibile come infra argomentato.
La situazione di fatto posta alla base della vertenza risulta condivisa tra i litisconsorti e dai medesimi rappresentata in maniera sostanzialmente corrispondente, differendo però
l'interpretazione data alle circostanze di fatto e quindi alle conseguenze di diritto derivanti dalla condotta mantenuta dalle parti.
Sia la ricorrente che la resistente riferiscono la avvenuta stipula di un contratto avente ad oggetto la vendita e la posa di un telo per un importo di Euro 20.000,00, oltre I.v.a., (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente [entrambi i documenti contengono le sole pagine 1,
9, 10, e 12]) e concordano circa il fatto che l'esecuzione dei lavori e la fornitura del telo non siano mai avvenute, circostanze pertanto che dovranno ritenersi dimostrate nel giudizio.
4 In primis, seppur non di rilievo ai fini della decisione finale, si ritiene che l'odierno contratto stipulato dalle parti debba intendersi avente prevalente natura di compravendita rispetto al diverso contratto di appalto.
Costituisce, infatti, dato pacifico che l'oggetto dell'accordo riguardasse la vendita e l'installazione di una "Copertura formata da arcate doppie in carpenteria con tetto a due falde con pendenza 15%" (vedasi "Descrizione" del prodotto [pag. segnata con il n. 9 del contratto del 10 Maggio 2021, presente in atti]) per il quale le parti avevano individuato un valore di
Euro 17.120,00, oltre I.v.a., per il materiale, Euro 1.370,00, oltre I.v.a., per il trasporto ed
Euro 2.000,00, oltre I.v.a, per i montaggio (ed in cui erano anche compresi due accessori del valore complessivo di Euro 1.450,00, oltre I.v.a.), accordandosi per un prezzo finale di Euro
20.000,00, oltre I.v.a. (parole scritte a mano sulla pagina 9 del citato contratto: "totale
compreso prodotto, accessori, trasporto e montaggio € 20000,00 + iva").
Tale situazione attesta, documentalmente, come la rilevanza della attivtà di installazione e montaggio incidesse nella misura pari ad un decimo (Euro 2.000,00, oltre I.v.a.) rispetto al valore totale del bene (Euro 20.000,00, oltre I.v.a.), a differenza del valore del materiale, il quale, prima dell'arrotondamento fatto a sconto, corrispondeva ad un valore di Euro 17.120,00
(a cui aggiungersi il costo di due accessori di Euro 1.450,00).
Ai fini della differenziazione tra la vendita e l'appalto, quando alla prestazione di fare,
caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto
(appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita). (Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 5935 del 12 Marzo 2018; Cass. Civ., Sez. U., Sentenza n. 1196 del 17 Febbraio
1983).
5 Anche recentemente la Corte ha avuto modo di stabilire come in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, debba aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale,
mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità
del bene ceduto. (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22 Giugno 2023).
Nel caso di specie, come sopra già argomentato, si ritiene doversi applicare la disciplina relativa alla compravendita, e non quella invece corcenente il contratto di appalto, alla luce della notevole sproporzione tra il valore della merce rispetto a quello, ben più ridotto, del lavoro necessario alla realizzazione del bene alienato, costituendo tale attività un elemento marginale rispetto al prodotto finale. Si ritiene pertanto che la volontà delle parti fosse principalmente quella di addivenire ad una vendita del prodotto finale (copertura con arcate doppie e con tetto a due falde) per il quale fosse necessaria l'attività materiale di posa al fine di consentire l'utilizzo della copertura.
In ogni caso, come sopra già evidenziato, la diversa qualifica contrattuale non porta a determinare una decisione finale differente rispetto alla ipotesi di contratto di appalto: infatti,
si ritiene che anche nella fase esecutiva dell'adempimento ad un contratto, qualunque esso sia,
le parti siano obbligate al rispetto della buona fede. In tal senso la Corte di Legittimità si è
espressa ritenendo che il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione
ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali
6 o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. Civ.,
Sez. 3, Ordinanza n.ro 9200 del 2 Aprile 2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 22819 del 10
Novembre 2010; Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n.ro 28056 del 25 Novembre 2008).
Si inserisce nel solco di tale interpretazione anche una recente pronuncia della Corte Romana,
sentenza che va a ribadire, in termini espliciti, come la buona fede oggettiva - la quale, nella esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale,
sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 8277 del 27 Marzo 2024).
La medesima Corte, nel Gennaio di quest'anno, si è spinta ulteriormente in avanti, addirittura arrivando a riconoscere in capo al giudice il potere "modificativo o integrativo del contenuto del contratto" al fine di "garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto" (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10 Gennaio
2025; vedasi in termini anche: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 20106 del 18 Settembre 2009:
"I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex
artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli
obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti,
giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi
anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare
gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire
anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per
garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso
del diritto."
7 Nel caso di specie la parte convenuta, anche a prescindere da ogni valutazione sulla tempistica del proprio inadempimento, una volta conosciuta la nuova situazione (significativo aumento dei costi della materia prima), nel rispetto del sopra richiamato principio della buona fede,
avrebbe dovuto addivenire assieme alla controparte ad una soluzione condivisa, non potendo arbitrariamente decidere di non dar corso agli obblighi del contratto, trattenendo però l'intera somma già incassata a titolo di acconto, in tal modo scaricando, integralmente ed in via esclusiva, sulla società acquirente l'aggravio per la (asserita) mutata situazione di base,
situazione di base che, invece, non poteva certo andare ad onerare la parte adempiente, la quale non era incorsa in alcuna propria responsabilità nella causazione degli eventi.
Nella ipotesi concreta, stante la riconosciuta prevalenza della natura di compravendita nel contratto sorto tra le parti), la avrebbe potuto invocare, ove sussistenti i CP_1
presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità nell'adempimento, ex art. 1467 c.c.,
restituendo, però, quanto già versato dalla società Parte_1
secondo la disciplina dell'art. 1458 c.c., articolo che attribuisce una efficacia retroattiva agli effetti della risoluzione.
Appare, però, oggi, del tutto irrilevante accertare la fondatezza o meno di una tale evenienza
(risoluzione per eccessiva onerosità): infatti, la resistente, limitandosi a dichiare di non voler adempiere oltre che di non voler restituire la somma già ricevuta, è diventata essa stessa inadempiente, ponendo in essere una condotta (consistente nella totale mancanza della esecuzione di qualsiasi propria attività) generatrice di un inadempimento non qualificabile di scarsa importanza e, pertanto, oggi ritenuto idoneo a giustificare la risoluzione, ex artt. 1453 e
1455 c.c., del contratto stipulato dalle parti alla data del 10 Maggio 2021.
Acclarato l'inadempimento della società nel contratto di vendita oggetto del CP_1
presente giudizio, viene conseguentemente accolta la domanda introdotta dalla società
di risoluzione del contratto de quo, con correlativo diritto Parte_1
alla ripetizione della somma di Euro 8.133,74, pacificamente già versata in acconto
8 (circostanza non contestata e documentalmente risultante [doc. 2 di parte ricorrente (contabile di eseguito bonifico del 14 Maggio 2021) e doc. 3 di parte attrice (fattura del 14 CP_1
Maggio 2021)]).
Alla somma sopra riconosciuta di Euro 8.133,74, dovranno aggiungersi gli interessi come domandati dalla parte ricorrente: nella misura del tasso legale prevista dall'art. 1284, co. I,
c.c., per il periodo ricompreso tra il 14 Maggio 2021 (data di esecuzione del pagamento dell'acconto alla resistente), sino al 27 Settembre 2022 (data della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento) e nella diversa misura sancita dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, invece statuita dall'art. 1284,
co. IV, c.c. a partire da tale data sino al giorno del saldo effettivo.
Come già più volte esplicitato, alla medesima conclusione si sarebbe, comunque, dovuti pervenire, anche nella ipotesi di inquadramento del contratto nell'ambito della materia di appalto, poichè l'obbligo di esecuzione secondo buona fede avrebbe dovuto operare anche in tale ipotesi.
La condotta della società convenuta non viene oggi ritenuta conforme ad un comportamento di buona fede, poichè era, essa stessa, l'unica ad avere piena contezza della effettiva situazione come delineatasi sia in termini oggettivi (specifico aumento dei costi delle materie prime) che soggettivi (difficoltà per la di approvvigionamento dei materiali CP_1
necessari): essa avrebbe dovuto quindi valutare una scelta condivisa con l'altra contraente per la definizione della situazione e nel caso di disaccordo restituire l'acconto già percepito, ma non poteva, unilateralmente e secondo una propria autonoma stima, applicare un aumento del prezzo di vendita, in deroga agli accordi precedenti, così come, al momento del rifiuto della controparte di sottostare alle nuove indicazioni, non poteva rimanere inadempiente continuando però a trattenere la somma versata in acconto dalla
[...]
Parte_1
9 Poichè l'inadempimento, secondo l'insegnamento dell'art. 1458 c.c., determina effetti retroattivi alla stipula del contratto, facendo cessare ogni obbligo per le parti sin da tale momento, qualsiasi accordo volto a giustificare il trattenimento della somma versata in acconto, viene travolto e posto nel nulla, proprio dalla riconosciuta responsabilità della
CP_1
Di scarso pregio è pertanto l'argomentazione della società secondo cui il CP_1
trattenimento della somma in discussione, in ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuto come legittimo, ai sensi dell'art. 12 del contratto del contratto in atti (spese amministrative e costi di progettazione) poichè, come detto, la risoluzione risulta imputabile alla stessa parte convenuta.
Uguale sorte (rigetto) deve seguire anche la ulteriore eccezione concernente la omessa comunicazione della attrice alla convenuta circa le autorizzazioni necessarie alla posa del manufatto, poichè anche a prescindere dalla documentazione allegata agli atti del processo dalla parte ricorrente (doc. 12 di parte ricorrente [Scia depositata presso il Comune di
Teverola in data 7 Marzo 2022]), a fronte dell'inadempimento totale dell'omessa esecuzione dell'opera, una qualsiasi mancanza amministrativa appare marginale e di rilievo non sostanziale.
Acclarato l'inadempimento della società nel contratto di vendita, oggetto del CP_1
presente giudizio, viene quindi accolta la domanda come introdotta dalla società
[...]
con conseguente diritto della stessa ad ottenere il pagamento della Parte_1
somma domandata, di Euro 8.133,74, oltre interessi come sopra riconosciuti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., come da liquidazione riportata in parte dispositiva, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche valutata l'omessa adesione alla convenzione di negoziazione assistita secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 1, del D. L.vo n. 132 del 12 Settembre 2014.
10 Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento, in favore della società . in Parte_1 CP_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 8.133,74, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. I, c.c. dalla data del 14 Maggio 2021 sino alla data del 27 Settembre 2022 ed oltre interessi di cui all'art. 1284, co. IV, c.c., per il periodo successivo e maturandi sino alla data del saldo effettivo;
- condanna la società in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento, a favore della società . in persona Parte_1 CP_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, spese oggi liquidate in Euro
4.500,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed in Euro 171,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, il 4 Marzo 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
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