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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 22/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 77/2025 promosso da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorino Parte_1 C.F._1 Facciolla, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 (C.F. e (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Ettorre, presso il cui studio in Termoli (CB), alla P.zza Bega n. 28, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.04.2025 il Giudice relatore - preso atto della richiesta delle parti di trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, alle condizioni di cui al ricorso, con spese compensate - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2025, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_1 contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 62/13,
pagina 1 di 2 pubblicata il 13.03.2013 (N.RG 677/2010) - di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale:- Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono soggetti autosufficienti in Controparte_2 CP_3 grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto: a) revocare l'ordine di contributo al mantenimento imposto al Sig. da ultimo con sentenza n. 62/2013 Parte_1 emessa dal Tribunale di Larino in data 06/03/2013 nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti iscritto al n. 677/2010; b) condannare la Sig.ra
[...]
alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del Sig. delle Controparte_1 Parte_1 somme che risulteranno corrisposte dal ricorrente a titolo di mantenimento in forza della suddetta sentenza nelle more del presente giudizio;
In via subordinata: c) disporre la riduzione del contributo al mantenimento per l'importo ritenuto adeguato, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
In ogni caso d) con vittoria delle spese di lite”.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali non si sono opposti alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento che versa in favore dei figli e Parte_1 Controparte_3 CP_2
Gli stessi hanno pertanto chiesto la compensazione integrale delle spese processuali tra le
[...] parti.
All'udienza del 23.04.2025 il Giudice relatore - preso atto della richiesta delle parti di trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, alle condizioni di cui al ricorso, con spese compensate - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 30.01.2025 da , nato a [...] il [...], nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_1 Controparte_2 Termoli il 09.07.1998, e , nato a [...] il [...], con l'intervento Controparte_3 del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 12.07.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 77/2025 promosso da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorino Parte_1 C.F._1 Facciolla, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 (C.F. e (C.F. ), tutti C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio D'Ettorre, presso il cui studio in Termoli (CB), alla P.zza Bega n. 28, sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.04.2025 il Giudice relatore - preso atto della richiesta delle parti di trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, alle condizioni di cui al ricorso, con spese compensate - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2025, ha chiesto - a modifica delle condizioni Parte_1 contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 62/13,
pagina 1 di 2 pubblicata il 13.03.2013 (N.RG 677/2010) - di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale:- Accertare e dichiarare che i sigg.ri e sono soggetti autosufficienti in Controparte_2 CP_3 grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto: a) revocare l'ordine di contributo al mantenimento imposto al Sig. da ultimo con sentenza n. 62/2013 Parte_1 emessa dal Tribunale di Larino in data 06/03/2013 nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le medesime parti iscritto al n. 677/2010; b) condannare la Sig.ra
[...]
alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del Sig. delle Controparte_1 Parte_1 somme che risulteranno corrisposte dal ricorrente a titolo di mantenimento in forza della suddetta sentenza nelle more del presente giudizio;
In via subordinata: c) disporre la riduzione del contributo al mantenimento per l'importo ritenuto adeguato, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
In ogni caso d) con vittoria delle spese di lite”.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali non si sono opposti alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento che versa in favore dei figli e Parte_1 Controparte_3 CP_2
Gli stessi hanno pertanto chiesto la compensazione integrale delle spese processuali tra le
[...] parti.
All'udienza del 23.04.2025 il Giudice relatore - preso atto della richiesta delle parti di trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, alle condizioni di cui al ricorso, con spese compensate - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 30.01.2025 da , nato a [...] il [...], nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_1 Controparte_2 Termoli il 09.07.1998, e , nato a [...] il [...], con l'intervento Controparte_3 del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 12.07.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo pagina 2 di 2