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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/10/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4946/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. BE IO AP, in funzione di Giudice d'Appello avverso la sentenza n. 65/2023 pubblicata il 25.05.2023, in seno nel proc. civ. n. 71/2022
R.G. A.C., non notificata, del Giudice di Pace di Noto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4946/2023 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paola e Raffaele Leone, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, che lo rappresentano e difendono per procura versata in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello - lesione personale
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni parte appellante:
“1) ritenere e dichiarare che la sig.ra ha riportato nel sinistro per Parte_1 cui è causa danni alla propria persona e danni materiali al veicolo elettrico di marca
come meglio descritti e quantificati nelle superiori premesse e/o che saranno CP_2 accertati in corso di causa;
2) riconoscere la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c..; CP_1
3) per l'effetto condannare il medesimo in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, a risarcire all'appellante i danni alla salute nella misura di € 3.738,07 ovvero in quell'altra, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta più equa;
le spese mediche documentate nell'importo di € 412,00 e il costo di riparazione del ciclomotore in € 331,98, oltre IVA e così in totale € 4.482,05; 1 4) condannare il a corrispondere, sulle somme che verranno stabilite CP_1
a titolo di risarcimento, la rivalutazione a partire dalla data della aestimatio e gli interessi legali fino al soddisfo sulla somma devalutata al giorno del sinistro e via via rivalutata;
5) condannarlo altresì alle spese di causa dei due gradi di giudizio. A tal fine si segnala che il presente atto è redatto secondo le tecniche informatiche di cui all'art.
4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 ed è pertanto idoneo alla maggiorazione del 30% dei compensi difensivi.
Conclusioni parte appellata:
“- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito rigettare le ragioni di appello in quanto infondate in fatto e diritto;
- Per effetto confermare la sentenza n. 65/2023 del Giudice di Pace di Noto;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Noto n. 65/2023 con cui venivano integralmente rigettate le sue domande risarcitorie per il sinistro occorso in data 23.02.2021 alle ore 18.30 circa in Noto (Sr) in via Duca Giordano mentre conduceva il veicolo elettrico di marca . Il sinistro veniva provocato, secondo CP_2 quanto prospetta l'attore, dalla presenza di una buca sul manto stradale non visibile né segnalata che determinava una perdita di equilibrio della conducente e la sua conseguente caduta a terra dalla quale riportava la “frattura malleolo peroneale sinistro” (v. verbale di pronto soccorso).
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'incidente non si fosse verificato o che la frattura del malleolo fosse stata cagionata dal sinistro, là dove in sentenza evidenzia che “non sembra credibile che la Signora sia rimasta per l'intera notte in preda ad insopportabili dolori Pt_1 senza decidere di andare al P.S. di Noto”. Critica, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'incidente fosse “ascrivibile, per intero ed ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, alla condotta colposa dell'attrice”. Inoltre, impugna la sentenza qui gravata in quanto ha rigettato la domanda senza peraltro ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attrice per dare prova dell'accaduto.
Infine, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava, ritenendolo CP_1 inammissibile e infondato, l'atto di appello formulato dalla valorizzando Pt_1
l'asserita correttezza della pronuncia resa dal Giudice di pace di Noto. Riteneva, in
2 particolare, che nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. poteva ascriversi allo stesso per essersi verificato l'evento lesivo per esclusiva responsabilità della chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. Pt_1
All'udienza del 24/09/2024, l'appellante insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori, mentre l'appellato chiedeva rinviarsi per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 09/09/2025, le parti insistevano in atti e chiedevano la rimessione dell'appello in decisione;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, l'appello è fondato.
In via preliminare, relativamente all'eccezione, formulata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si evidenzia che, essendo stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Per ciò che concerne il merito, nella materia degli illeciti civili riconducibili all'assetto della sede stradale, preliminarmente si rileva che sussiste, in capo all'ente pubblico, un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo. In particolare, in virtù dell'art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. A loro carico è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. e già Cass., 13/1/2003, n. 298). Ne consegue che, in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dia la prova del caso fortuito.
Invero, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore – oltre che dell'esistenza (ed entità) del danno - del nesso di causalità tra
3 la cosa in custodia e l'evento dannoso. Graverà, poi, sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Non rilevano, quindi, “altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno”. Sicchè, non è sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso la condotta colposa del danneggiato, “richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità”, caratteristiche che ricorrono quando la condotta sia stata
“eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”
(Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 405, cfr. Cass. civ. sez. III, ord.
08/07/2024, n. 18518).
In continuità si pongono anche i successivi arresti della Suprema Corte, con cui viene ribadito che: “Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato”
(Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n.1756).
In riferimento al caso fortuito, molteplici pronunce della Corte di Cassazione (Cass.
01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482; Cass. 08/10/2019, n. 25028) hanno permesso di delinearne gli elementi strutturali: a) in primo luogo, integra il caso fortuito tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo,
4 così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Tuttavia, è imposto un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, dovere che risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso di specie, l'odierna appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'incidente non si fosse verificato o che la frattura del malleolo fosse stata cagionata dal sinistro, nonché nella parte in cui ha affermato che l'incidente fosse “ascrivibile, per intero ed ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, alla condotta colposa dell'attrice”. In particolare, ripropone la domanda di risarcimento danni derivante dal sinistro, lamentando che lo stesso (avvenuto nel tardo pomeriggio di una giornata invernale) si sia verificato a causa di una buca di grosse dimensioni non oggettivamente prevedibile e/o percepibile, perché non visibile né segnalata. A tal fine, produceva in atti le foto del luogo ove era avvenuto l'incidente nonché documentazione medica.
L'odierno appellato, in sede di giudizio di primo grado, non contestava la veridicità del fatto, nella specie del sinistro, anzi lo imputava alla condotta negligente di controparte, in particolare alla sua disattenzione e “ad una guida non consona al tessuto urbano” (p. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), sostenendo altresì che la circostanza che la conoscesse i luoghi implica Pt_1 che la stessa avrebbe potuto evitare il sinistro. Il rinveniva, pertanto, CP_1 un'ipotesi di caso fortuito, nella specie integrato dalla stessa condotta del danneggiato. Solo nel presente giudizio, il appellato eccepisce la mancata CP_1 dimostrazione del fatto storico.
5 Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio di non contestazione, deve ritenersi provata l'esistenza del sinistro, non potendosi valutare il motivo relativo alla carenza di prova del sinistro, addotto dall'odierno appellato in questo giudizio, poiché è “tardiva la contestazione non svolta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni ex art. 345
c.p.c. (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24381). In quest'ottica, si rileva che deve ritenersi non contestato un fatto non solo nel caso di sua espressa ammissione, ma anche nel caso di contestazione di una parte sola delle circostanze dedotte, ed altresì nel caso di linea difensiva incentrata su argomenti incompatibili con il disconoscimento (Cass. Sez. Un. nn. 761/2002 e 11353/2004). Pertanto, l'onere di specifica contestazione - desumibile sia dall'art. 167, primo comma c.p.c. che dall'intero sistema processuale - impone sia al convenuto che all'attore di prendere posizione sui fatti posti rispettivamente dall'attore a fondamento della domanda e dal convenuto a fondamento delle eccezioni sollevate, ragioni per cui i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera circostanziata e specifica, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-
03-2009, n. 5356; Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636).
Relativamente all'elemento causale, si è già rilevato che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il “rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cassazione civile sez. III,
13/03/2018, n.6034).
Nel caso di specie, l'odierna appellante ha allegato che il danno è scaturito dalla buca presente sulla strada che stava percorrendo e, a tal fine, produceva le foto dei luoghi e documentazione medica (del Pronto Soccorso, dell'ambulatorio di Contr ortopedia e traumatologia dell' e del medico legale).
Orbene, dall'analisi del compendio probatorio in atti va affermata la responsabilità dell'appellato In particolare, vero è che non sono stati sentiti i testi CP_1 richiesti da parte attrice, ma è anche vero che sono stati acquisiti ulteriori e sufficienti elementi dai quali poter desumere che i danni all'integrità fisica riportati dalla siano conseguenza del sinistro. Invero, dalla documentazione Pt_1 fotografica versata in atti da parte appellante appare evidente che il tratto di strada percorso dall'attrice sia effettivamente caratterizzato da una buca di grandi
6 dimensioni che si estende quasi per l'intera carreggiata e caratterizzata da dislivelli, con una profondità maggiore nella parte centrale della carreggiata.
In secondo luogo, la consulenza medico-legale prodotta nel processo di primo grado dall'attrice (rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice) ha ritenuto verosimile che, in virtù della dinamica dell'incidente prospettata dalla vittima, i danni fisici riscontrati nella da parte del personale sanitario del Pronto Pt_1
Soccorso di Noto, e oggetto dei successivi controlli medici, fossero conseguenza dell'impatto.
Né può ritenersi condivisibile quanto rappresentato dal atteso che il caso CP_1 fortuito è un fatto “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”, non rilevando “altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato”. Sicchè, non
è sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso la condotta colposa del danneggiato, “richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità”, caratteristiche che ricorrono quando la condotta sia stata “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 405, cfr. Cass. civ. sez. III, ord. 08/07/2024, n. 18518).
Nel caso concreto, la condotta della non presenta le caratteristiche di cui Pt_1 sopra, posto che il mezzo su cui viaggiava non poteva superare i 25 km/h (v. interrogatorio formale di reso nel giudizio di primo grado). Inoltre, nel caso Pt_1 specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, la condotta del conducente non può ritenersi né imprevedibile, essendo notorio che la sconnessione del manto stradale possa determinare la caduta del passante, né imprevedibile, sussistendo la possibilità per il custode di rimuovere il dislivello o di segnalarlo adeguatamente (Cass. civ. sez. III, sent. 9 febbraio 2023, n. 405).
È emerso dalla documentazione in atti che la buca non era segnalata e che, a seguito della caduta, la ha riportato lesioni alla caviglia. La sussistenza Pt_1 delle lamentate lesioni trova riscontro nella documentazione medica ritualmente prodotta.
La condizione anomala della strada data dalla presenza della buca e l'ora quasi serale in cui è avvenuto il sinistro impediscono di configurare una condotta negligente dell'appellante quale fattore causale da solo idoneo ad interrompere il nesso di causalità e ad imputare alla stessa la responsabilità dell'evento. Si ribadisce che la condotta del danneggiato può integrare, invero, il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e
7 l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia in grado di percepire la condizione anomala della res e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Qualora le condizioni anomale del manto stradale siano infatti immediatamente percepibili dall'utente la sua condotta imprudente può assumere efficacia causale esclusiva nel caso in cui tale condotta o comportamento siano “abnormi” o in altre parole imprevedibili nel novero dei possibili comportamenti o che il danneggiato sia stato ben a conoscenza della presenza dell'insidia sul percorso intrapreso. (v. Cass. civ. ordinanza n. 19078 del 11/7/2024). Nel caso in esame, invece, la presenza della buca sulla strada non era nemmeno percepibile data l'ora tarda. Né v'è prova della pregressa conoscenza della buca da parte della . Pt_1
Quanto alla evidenza dell'insidia, non pare possibile muovere degli addebiti di colpa per negligenza all'attrice. Invero, il tratto danneggiato, per come emerge dalle foto, tenuto conto del dislivello che caratterizza la buca e della sua particolare profondità nella parte centrale della carreggiata, non può ritenersi facilmente evitabile. Ben può affermarsi, piuttosto, che anche un conducente di media diligenza, che si fosse trovato nelle medesime circostanze al posto della attrice, avrebbe potuto perdere l'equilibrio a causa della sconnessione in parola.
Alla luce di quanto sopra, non si ritengono condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice per pervenire alla negazione di responsabilità dell'ente appellato.
Pertanto, va riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico + rimborso spese mediche).
Ciò premesso, appare conforme a giustizia riconoscere il danno biologico nella misura pari al 2%, oltre I.T.P. e I.T.A. come da consulenza di parte a firma del dott.
Per_1
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere liquidato, in via equitativa, – sulla base della tabella di liquidazione del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che l'infortunata aveva al momento del sinistro (19 anni)- nella seguente misura:
Danno biologico permanente (2%) € 1.480,36
Invalidità temporanea totale (10 gg) al 100%: € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 gg) € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.367,86
Spese mediche documentate € 412,00
TOTALE € 6.779,86
Alla somma come sopra determinata, va aggiunta quella di € 331,98 quale costo di riparazione del mezzo incidentato.
8 Alla complessiva somma di Euro 7.111,84 bisogna applicare la devalutazione alla data del sinistro (6.011,70) e la conseguente rivalutazione annuale oltre interessi al tasso legale per arrivare al risultato pari ad € 7.816,87. Su quest'ultimo importo spettano gli interessi al tasso legale dalla liquidazione in sentenza al saldo effettivo.
Non si riconoscono ulteriori somme a titolo di danno morale perché non chiesto in citazione e comunque non provato.
Il danno pertanto viene liquidato in complessivi € 7.816,87 rivalutati d'ufficio ed in via forfettaria, tenuto conto della natura di obbligazione di valore, oltre interessi legali semplici dalla data di emissione della sentenza al soddisfo.
In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per complessivi €
€ 7.816,87.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice d'appello avverso la sentenza n. 65/2023 pubblicata il 25.05.2023, in seno nel proc. civ. n. 71/2022 R.G. A.C., del Giudice di Pace di Noto ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIFORMA integralmente la sentenza appellata e per l'effetto;
CONDANNA il al risarcimento del danno da corrispondere a CP_1
che qui si liquida in complessivi € 7.816,87 oltre interessi Parte_1 al tasso legale sino al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali e per i compensi di difesa che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.047,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e per il presente grado in € 1.450,50 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Siracusa, 20.10.25.
Il Giudice
BE IO AP
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. BE IO AP, in funzione di Giudice d'Appello avverso la sentenza n. 65/2023 pubblicata il 25.05.2023, in seno nel proc. civ. n. 71/2022
R.G. A.C., non notificata, del Giudice di Pace di Noto, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4946/2023 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paola e Raffaele Leone, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, che lo rappresentano e difendono per procura versata in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello - lesione personale
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni parte appellante:
“1) ritenere e dichiarare che la sig.ra ha riportato nel sinistro per Parte_1 cui è causa danni alla propria persona e danni materiali al veicolo elettrico di marca
come meglio descritti e quantificati nelle superiori premesse e/o che saranno CP_2 accertati in corso di causa;
2) riconoscere la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c..; CP_1
3) per l'effetto condannare il medesimo in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, a risarcire all'appellante i danni alla salute nella misura di € 3.738,07 ovvero in quell'altra, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta più equa;
le spese mediche documentate nell'importo di € 412,00 e il costo di riparazione del ciclomotore in € 331,98, oltre IVA e così in totale € 4.482,05; 1 4) condannare il a corrispondere, sulle somme che verranno stabilite CP_1
a titolo di risarcimento, la rivalutazione a partire dalla data della aestimatio e gli interessi legali fino al soddisfo sulla somma devalutata al giorno del sinistro e via via rivalutata;
5) condannarlo altresì alle spese di causa dei due gradi di giudizio. A tal fine si segnala che il presente atto è redatto secondo le tecniche informatiche di cui all'art.
4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 ed è pertanto idoneo alla maggiorazione del 30% dei compensi difensivi.
Conclusioni parte appellata:
“- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito rigettare le ragioni di appello in quanto infondate in fatto e diritto;
- Per effetto confermare la sentenza n. 65/2023 del Giudice di Pace di Noto;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Noto n. 65/2023 con cui venivano integralmente rigettate le sue domande risarcitorie per il sinistro occorso in data 23.02.2021 alle ore 18.30 circa in Noto (Sr) in via Duca Giordano mentre conduceva il veicolo elettrico di marca . Il sinistro veniva provocato, secondo CP_2 quanto prospetta l'attore, dalla presenza di una buca sul manto stradale non visibile né segnalata che determinava una perdita di equilibrio della conducente e la sua conseguente caduta a terra dalla quale riportava la “frattura malleolo peroneale sinistro” (v. verbale di pronto soccorso).
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'incidente non si fosse verificato o che la frattura del malleolo fosse stata cagionata dal sinistro, là dove in sentenza evidenzia che “non sembra credibile che la Signora sia rimasta per l'intera notte in preda ad insopportabili dolori Pt_1 senza decidere di andare al P.S. di Noto”. Critica, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l'incidente fosse “ascrivibile, per intero ed ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, alla condotta colposa dell'attrice”. Inoltre, impugna la sentenza qui gravata in quanto ha rigettato la domanda senza peraltro ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attrice per dare prova dell'accaduto.
Infine, l'appellante censura la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava, ritenendolo CP_1 inammissibile e infondato, l'atto di appello formulato dalla valorizzando Pt_1
l'asserita correttezza della pronuncia resa dal Giudice di pace di Noto. Riteneva, in
2 particolare, che nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. poteva ascriversi allo stesso per essersi verificato l'evento lesivo per esclusiva responsabilità della chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. Pt_1
All'udienza del 24/09/2024, l'appellante insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori, mentre l'appellato chiedeva rinviarsi per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 09/09/2025, le parti insistevano in atti e chiedevano la rimessione dell'appello in decisione;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, l'appello è fondato.
In via preliminare, relativamente all'eccezione, formulata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si evidenzia che, essendo stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Per ciò che concerne il merito, nella materia degli illeciti civili riconducibili all'assetto della sede stradale, preliminarmente si rileva che sussiste, in capo all'ente pubblico, un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo. In particolare, in virtù dell'art. 14 C.d.S., gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. A loro carico è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., 19/11/2009, n. 24419;
Cass., 29/3/2007, n. 7763. e già Cass., 13/1/2003, n. 298). Ne consegue che, in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dia la prova del caso fortuito.
Invero, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore – oltre che dell'esistenza (ed entità) del danno - del nesso di causalità tra
3 la cosa in custodia e l'evento dannoso. Graverà, poi, sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Non rilevano, quindi, “altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno”. Sicchè, non è sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso la condotta colposa del danneggiato, “richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità”, caratteristiche che ricorrono quando la condotta sia stata
“eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”
(Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 405, cfr. Cass. civ. sez. III, ord.
08/07/2024, n. 18518).
In continuità si pongono anche i successivi arresti della Suprema Corte, con cui viene ribadito che: “Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato”
(Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n.1756).
In riferimento al caso fortuito, molteplici pronunce della Corte di Cassazione (Cass.
01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482; Cass. 08/10/2019, n. 25028) hanno permesso di delinearne gli elementi strutturali: a) in primo luogo, integra il caso fortuito tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo,
4 così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Tuttavia, è imposto un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, dovere che risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso di specie, l'odierna appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'incidente non si fosse verificato o che la frattura del malleolo fosse stata cagionata dal sinistro, nonché nella parte in cui ha affermato che l'incidente fosse “ascrivibile, per intero ed ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2, alla condotta colposa dell'attrice”. In particolare, ripropone la domanda di risarcimento danni derivante dal sinistro, lamentando che lo stesso (avvenuto nel tardo pomeriggio di una giornata invernale) si sia verificato a causa di una buca di grosse dimensioni non oggettivamente prevedibile e/o percepibile, perché non visibile né segnalata. A tal fine, produceva in atti le foto del luogo ove era avvenuto l'incidente nonché documentazione medica.
L'odierno appellato, in sede di giudizio di primo grado, non contestava la veridicità del fatto, nella specie del sinistro, anzi lo imputava alla condotta negligente di controparte, in particolare alla sua disattenzione e “ad una guida non consona al tessuto urbano” (p. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), sostenendo altresì che la circostanza che la conoscesse i luoghi implica Pt_1 che la stessa avrebbe potuto evitare il sinistro. Il rinveniva, pertanto, CP_1 un'ipotesi di caso fortuito, nella specie integrato dalla stessa condotta del danneggiato. Solo nel presente giudizio, il appellato eccepisce la mancata CP_1 dimostrazione del fatto storico.
5 Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio di non contestazione, deve ritenersi provata l'esistenza del sinistro, non potendosi valutare il motivo relativo alla carenza di prova del sinistro, addotto dall'odierno appellato in questo giudizio, poiché è “tardiva la contestazione non svolta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle preclusioni ex art. 345
c.p.c. (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24381). In quest'ottica, si rileva che deve ritenersi non contestato un fatto non solo nel caso di sua espressa ammissione, ma anche nel caso di contestazione di una parte sola delle circostanze dedotte, ed altresì nel caso di linea difensiva incentrata su argomenti incompatibili con il disconoscimento (Cass. Sez. Un. nn. 761/2002 e 11353/2004). Pertanto, l'onere di specifica contestazione - desumibile sia dall'art. 167, primo comma c.p.c. che dall'intero sistema processuale - impone sia al convenuto che all'attore di prendere posizione sui fatti posti rispettivamente dall'attore a fondamento della domanda e dal convenuto a fondamento delle eccezioni sollevate, ragioni per cui i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera circostanziata e specifica, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. 19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-
03-2009, n. 5356; Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636).
Relativamente all'elemento causale, si è già rilevato che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il “rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cassazione civile sez. III,
13/03/2018, n.6034).
Nel caso di specie, l'odierna appellante ha allegato che il danno è scaturito dalla buca presente sulla strada che stava percorrendo e, a tal fine, produceva le foto dei luoghi e documentazione medica (del Pronto Soccorso, dell'ambulatorio di Contr ortopedia e traumatologia dell' e del medico legale).
Orbene, dall'analisi del compendio probatorio in atti va affermata la responsabilità dell'appellato In particolare, vero è che non sono stati sentiti i testi CP_1 richiesti da parte attrice, ma è anche vero che sono stati acquisiti ulteriori e sufficienti elementi dai quali poter desumere che i danni all'integrità fisica riportati dalla siano conseguenza del sinistro. Invero, dalla documentazione Pt_1 fotografica versata in atti da parte appellante appare evidente che il tratto di strada percorso dall'attrice sia effettivamente caratterizzato da una buca di grandi
6 dimensioni che si estende quasi per l'intera carreggiata e caratterizzata da dislivelli, con una profondità maggiore nella parte centrale della carreggiata.
In secondo luogo, la consulenza medico-legale prodotta nel processo di primo grado dall'attrice (rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice) ha ritenuto verosimile che, in virtù della dinamica dell'incidente prospettata dalla vittima, i danni fisici riscontrati nella da parte del personale sanitario del Pronto Pt_1
Soccorso di Noto, e oggetto dei successivi controlli medici, fossero conseguenza dell'impatto.
Né può ritenersi condivisibile quanto rappresentato dal atteso che il caso CP_1 fortuito è un fatto “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”, non rilevando “altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che
l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato”. Sicchè, non
è sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso la condotta colposa del danneggiato, “richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità”, caratteristiche che ricorrono quando la condotta sia stata “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (Cass. civ., sez. III, sent., 9 febbraio 2023, n. 405, cfr. Cass. civ. sez. III, ord. 08/07/2024, n. 18518).
Nel caso concreto, la condotta della non presenta le caratteristiche di cui Pt_1 sopra, posto che il mezzo su cui viaggiava non poteva superare i 25 km/h (v. interrogatorio formale di reso nel giudizio di primo grado). Inoltre, nel caso Pt_1 specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, la condotta del conducente non può ritenersi né imprevedibile, essendo notorio che la sconnessione del manto stradale possa determinare la caduta del passante, né imprevedibile, sussistendo la possibilità per il custode di rimuovere il dislivello o di segnalarlo adeguatamente (Cass. civ. sez. III, sent. 9 febbraio 2023, n. 405).
È emerso dalla documentazione in atti che la buca non era segnalata e che, a seguito della caduta, la ha riportato lesioni alla caviglia. La sussistenza Pt_1 delle lamentate lesioni trova riscontro nella documentazione medica ritualmente prodotta.
La condizione anomala della strada data dalla presenza della buca e l'ora quasi serale in cui è avvenuto il sinistro impediscono di configurare una condotta negligente dell'appellante quale fattore causale da solo idoneo ad interrompere il nesso di causalità e ad imputare alla stessa la responsabilità dell'evento. Si ribadisce che la condotta del danneggiato può integrare, invero, il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e
7 l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia in grado di percepire la condizione anomala della res e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Qualora le condizioni anomale del manto stradale siano infatti immediatamente percepibili dall'utente la sua condotta imprudente può assumere efficacia causale esclusiva nel caso in cui tale condotta o comportamento siano “abnormi” o in altre parole imprevedibili nel novero dei possibili comportamenti o che il danneggiato sia stato ben a conoscenza della presenza dell'insidia sul percorso intrapreso. (v. Cass. civ. ordinanza n. 19078 del 11/7/2024). Nel caso in esame, invece, la presenza della buca sulla strada non era nemmeno percepibile data l'ora tarda. Né v'è prova della pregressa conoscenza della buca da parte della . Pt_1
Quanto alla evidenza dell'insidia, non pare possibile muovere degli addebiti di colpa per negligenza all'attrice. Invero, il tratto danneggiato, per come emerge dalle foto, tenuto conto del dislivello che caratterizza la buca e della sua particolare profondità nella parte centrale della carreggiata, non può ritenersi facilmente evitabile. Ben può affermarsi, piuttosto, che anche un conducente di media diligenza, che si fosse trovato nelle medesime circostanze al posto della attrice, avrebbe potuto perdere l'equilibrio a causa della sconnessione in parola.
Alla luce di quanto sopra, non si ritengono condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice per pervenire alla negazione di responsabilità dell'ente appellato.
Pertanto, va riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico + rimborso spese mediche).
Ciò premesso, appare conforme a giustizia riconoscere il danno biologico nella misura pari al 2%, oltre I.T.P. e I.T.A. come da consulenza di parte a firma del dott.
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Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere liquidato, in via equitativa, – sulla base della tabella di liquidazione del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che l'infortunata aveva al momento del sinistro (19 anni)- nella seguente misura:
Danno biologico permanente (2%) € 1.480,36
Invalidità temporanea totale (10 gg) al 100%: € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 gg) € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.367,86
Spese mediche documentate € 412,00
TOTALE € 6.779,86
Alla somma come sopra determinata, va aggiunta quella di € 331,98 quale costo di riparazione del mezzo incidentato.
8 Alla complessiva somma di Euro 7.111,84 bisogna applicare la devalutazione alla data del sinistro (6.011,70) e la conseguente rivalutazione annuale oltre interessi al tasso legale per arrivare al risultato pari ad € 7.816,87. Su quest'ultimo importo spettano gli interessi al tasso legale dalla liquidazione in sentenza al saldo effettivo.
Non si riconoscono ulteriori somme a titolo di danno morale perché non chiesto in citazione e comunque non provato.
Il danno pertanto viene liquidato in complessivi € 7.816,87 rivalutati d'ufficio ed in via forfettaria, tenuto conto della natura di obbligazione di valore, oltre interessi legali semplici dalla data di emissione della sentenza al soddisfo.
In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per complessivi €
€ 7.816,87.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice d'appello avverso la sentenza n. 65/2023 pubblicata il 25.05.2023, in seno nel proc. civ. n. 71/2022 R.G. A.C., del Giudice di Pace di Noto ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIFORMA integralmente la sentenza appellata e per l'effetto;
CONDANNA il al risarcimento del danno da corrispondere a CP_1
che qui si liquida in complessivi € 7.816,87 oltre interessi Parte_1 al tasso legale sino al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali e per i compensi di difesa che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.047,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e per il presente grado in € 1.450,50 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Siracusa, 20.10.25.
Il Giudice
BE IO AP
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