Articolo 1 della Legge 9 aprile 1952, n. 450
Articolo 2
Versione
31 maggio 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.
Entrata in vigore il 31 maggio 1952