Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.