TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12759 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 53112/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Francesco Frettoni -Presidente Dott. Silvia Albano - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 53112 /2024 promossa da: n. il 07/06/1991 in INDIA, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CECCHINI CRISTINA C.F._1
LAURA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI N. 8 00195 ROMA come da procura in atti RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato. RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, il Sig. Parte_1 nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina
[...]
Laura Cecchini, ha impugnato il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, emesso dalla Questura di Roma il 22 ottobre 2024 e notificato il 12 novembre 2024. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98, e in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis), d.lgs 286/98, della durata di almeno un anno. Ha altresì formulato istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, e, in ipotesi di ulteriore approfondimento istruttorio, ha chiesto l'audizione del ricorrente, l'esibizione della corrispondenza con le autorità consolari italiane e la conferma della decisione cautelare di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio sino alla sentenza definitiva.
Si sono costituiti in giudizio il e la Questura di Roma, a mezzo Controparte_2 dell'Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 3 settembre 2025, chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e riportandosi integralmente alla relazione della Amministrazione allegata.
In fatto, Il Sig. è haa fatto ingresso in Italia il 3 ottobre Parte_1
2017 all'età di 26 anni con un visto per motivi di studio, iscrivendosi alla facoltà di economia presso l'Università di Camerino, dove ha sostenuto regolarmente esami fino al 2020. Nel 2020, a causa dell'epidemia di Covid e del blocco degli ingressi, è rimasto bloccato in India per nove mesi, facendo poi rientro in Italia con un visto di reingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana. Dopo il rientro, ha tentato di riprendere gli studi, ma l'insorgenza di problemi di salute ha gradualmente compromesso la sua situazione, impedendogli di proseguire il percorso accademico e di rinnovare il permesso di soggiorno per studio. A partire dal 2021, il Sig. ha iniziato a soffrire di patologie invalidanti che Parte_1 hanno richiesto ricoveri e interventi chirurgici. Nel frattempo, ha vissuto un deterioramento della sua situazione familiare nel paese d'origine, perdendo entrambi i genitori in breve tempo;
il padre era affetto da una grave depressione. In quel periodo, il ricorrente ha cominciato a manifestare anche problemi di salute mentale, con una diagnosi di "Disturbo dell'Umore Non Specificato (ICD-IX 296.9)" o "Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente, grave" dal 06 giugno 2023, per la quale è seguito dall'Ambulatorio di Psichiatria delle Migrazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Questa patologia, che secondo le certificazioni mediche compromette gravemente il funzionamento globale e, nonostante una parziale remissione della sintomatologia, presenta riesacerbazioni significative, richiede un trattamento farmacologico regolare a base di vortioxetina, pregabalin e quetiapina, oltre a visite di controllo specialistico. Già dal 2014, il Sig. è affetto da Diabete Mellito di Tipo 1, una malattia Parte_1 cronica autoimmune che ha causato complicanze come pancreatiti acute e, più gravemente, "piede diabetico neuropatico con pregressa ulcera cronica 5^ testa metatarsale" del piede destro, complicata da osteomielite. Questa condizione ha richiesto un intervento chirurgico di rimozione della quinta testa metatarsale. L'osteomielite è un'infezione ossea grave che ne compromette la funzionalità. Il ricorrente è in carico presso l'Unità di Piede Diabetico del Policlinico di Roma Tor Vergata per queste patologie croniche, che necessitano di regolarità nelle cure e di controlli periodici per la prevenzione secondaria. La documentazione medica del 4 giugno 2023, 2 novembre 2023 e 9 maggio 2024 attesta la necessità di continuità assistenziale e un periodo di cura di almeno 12 mesi. Nel corso del 2023, data la complessità del suo quadro clinico e la grave comorbilità, è stato rilasciato in suo favore un permesso di soggiorno per cure mediche della durata di sei mesi, poi rinnovato per un ulteriore semestre fino al 23 maggio 2024. A febbraio 2024, il Sig. stato accolto presso il centro di accoglienza SAI della Parte_1 CP_3 di Roma “Ferrhotel”, dove ha potuto godere di una minima stabilità socio-abitativa. Nel maggio 2023, aveva intrapreso un'attività lavorativa come fattorino per la società VOICE GUIDEMAN S.R.L., ma questa attività si è interrotta nel corso del 2024, anche prima della scadenza contrattuale, a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Alla scadenza del permesso di soggiorno, in data 8 luglio 2024, il Sig. ha Parte_1 presentato regolare richiesta di rinnovo. La Questura di Roma ha emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, motivando con la mancata specificazione della durata delle cure nella certificazione prodotta. Il Sig. ha integrato la Parte_1
Pag. 2 di 6 documentazione medica, specificando che le sue patologie sono croniche e la durata della presa in carico è difficilmente prevedibile. Nonostante ciò, il 22 ottobre 2024, la Questura di Roma ha decretato il rigetto del permesso di soggiorno per cure mediche. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 12 novembre 2024. La motivazione del rigetto si basava su una nota del 25 settembre 2024, proveniente dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, secondo cui in India sarebbe disponibile “idonea terapia per la patologia evidenziata” in regime di sanità pubblica. Tale nota, tuttavia, non è stata allegata né riportata integralmente nel provvedimento di rigetto. Il decreto di rigetto, peraltro, non è stato notificato nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione. Il mancato rinnovo del titolo di soggiorno ha posto il Sig. in una condizione Parte_1 di irregolarità, con il rischio di perdere la presa in carico integrata per la sua salute, l'assistenza sociale e l'alloggio, nonché la possibilità di essere espulso. Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in India, di non trovare cure adeguate, specialmente per la patologia psichiatrica, e di essere esposto a stigma e discriminazione. In data 14 gennaio 2025, il ricorso è stato regolarmente notificato alla Questura di Roma e al a mezzo PEC. Controparte_2
Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Sig. ha prodotto ulteriore Parte_1 documentazione: un certificato medico aggiornato dell'11 marzo 2025 dal Policlinico Umberto I che conferma il Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente e grave, con riesacerbazioni che compromettono il funzionamento globale, l'attestazione del riconoscimento di un'invalidità al 67% con decorrenza dal 14 ottobre 2024 e la domanda di aggravamento dell'invalidità con visita fissata per il 26 settembre 2025, e la documentazione attestante un tirocinio lavorativo in corso, iniziato l'11 luglio 2025 e previsto fino al 20 ottobre 2025, finalizzato al suo inserimento lavorativo. Nelle note di trattazione scritta del 9 settembre 2025, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle sue domande e ha contestato le eccezioni generiche della difesa avversaria, che si fondavano sull'asserita non gravità della sua condizione di salute e sulla disponibilità di cure in India, senza tuttavia produrre le comunicazioni consolari a supporto
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata dopo il 6 maggio 2023: rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Pag. 3 di 6 Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_4
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_5 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, AN e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (NA AR Oy e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie, la condizione di vulnerabilità del Sig. è ampiamente Parte_1 documentata e si fonda su un quadro clinico estremamente complesso e fortemente compromesso. Egli soffre di un Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente e grave (ICD-IX 296.3), diagnosticato dal 6 giugno 2023, per il quale è seguito dall'Ambulatorio di Psichiatria delle Migrazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Questa patologia, come attestato dalla documentazione medica, compromette gravemente il funzionamento globale e richiede un trattamento farmacologico regolare a base di vortioxetina, pregabalin e quetiapina, oltre a visite di controllo specialistico. La continuità terapeutica è fondamentale, e un trasferimento nel paese d'origine comporterebbe l'azzeramento di un percorso avviato, con l'aggravante dell'assenza di una rete di supporto. In India, come evidenziato da molteplici fonti di informazione, le malattie mentali comportano un significativo stigma sociale, discriminazione ed esclusione, con accesso limitato a cure adeguate, il che esporrebbe il ricorrente a un forte rischio di aggravamento della sua condizione e di violazione della sua dignità. A questo si aggiungono gravi patologie fisiche croniche, quali il Diabete Mellito di Tipo 1, con prima diagnosi nel 2014, che ha causato complicanze come pancreatiti acute e, più gravemente, piede diabetico neuropatico con pregressa ulcera cronica della 5^ testa metatarsale del piede destro, complicata da osteomielite, per la quale ha subito un intervento chirurgico di rimozione. Il ricorrente è in carico presso l'Unità di Piede Diabetico del Policlinico di Roma Tor Vergata per queste patologie croniche, che necessitano di regolarità nelle cure e di controlli periodici per la prevenzione secondaria. La documentazione medica del 4 giugno 2023, 2 novembre 2023 e 9 maggio 2024 attesta la necessità di continuità assistenziale e un periodo di cura di almeno 12 mesi. La tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e della dignità umana (art. 2 Cost.) impone di prestare particolare attenzione a persone affette da patologie invalidanti. Il diritto alla salute dello straniero irregolare è stato riconosciuto
Pag. 4 di 6 dalla Corte Costituzionale come un nucleo irriducibile e inviolabile. L'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rafforza questa tutela. La condizione del Sig. ientra nella nozione di persona con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Parte_1
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, il cui scopo è promuovere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti fondamentali. L'invalidità al 67% riconosciuta al ricorrente, con decorrenza dal 14 ottobre 2024, rafforza ulteriormente tale condizione di disabilità. Va aggiunto che in caso di rimpatrio il richiedente non potrebbe accedere alle cure necessarie. Contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero, dalle COI, in India, il sistema sanitario, secondo le revisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commonwealth Fund, è in rapida evoluzione ma resta segnato da profonde disparità territoriali, assistenza frammentaria e costi elevati nelle strutture private, tanto che il Paese si colloca al 112° posto su 191 sistemi sanitari mondiali secondo la WHO, con accesso ospedaliero gratuito limitato alla rete pubblica e ampia quota di cure a carico diretto nei settori privati (https://www.commonwealthfund.org/international- health-policy-center/countries/india; https://www.who.int/india/health- topics/depression; https://www.internationalinsurance.com/health/systems/india.php). Per chi soffre di Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente e grave, l'OMS evidenzia il bisogno di interventi attivi per almeno il 15% degli adulti indiani, ma la priorità assegnata alla salute mentale è bassa, lo stigma e la carenza di strutture diffuse e personale specializzato impediscono accesso regolare, tempestivo e continuativo alle cure, causando disagio sociopsicologico e peggioramento clinico (https://www.who.int/india/health-topics/depression; https://nams-annals.in/global- burden-of-mental-disorders-meeting-the- challenge/; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12187749/). Il Diabete Mellito di tipo 1, secondo International Diabetes Federation e Ministero della Salute indiano, comporta rischi concreti di complicanze invalidanti, come il piede diabetico neuropatico e osteomielite, con una prevalenza di ulcere tra i diabetici che oscilla tra 3% e 10.4%, una costante emergenza clinica che causa circa 45.000 amputazioni l'anno nel Paese, spesso prevenibili, ma l'accesso alle cure integrate è limitato da carenza di protocolli condivisi e di centri di riferimento, con ampia quota dei costi a sostenere direttamente, scarsa prevenzione e limitata riabilitazione per le disabilità conseguenti (https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-reports/diabetes-foot-related- complications/; https://clinicalestablishments.mohfw.gov.in/sites/default/files/standard- treatment-guidelines/9761.pdf; https://diabetesonthenet.com/diabetic-foot- journal/prevalence-foot-problems-indian-population/). Oltre alla vulnerabilità sanitaria, deve essere valorizzato il percorso di integrazione intrapreso dal Sig. n Italia. Giunto nel 2017 con un visto per studio e avendo Parte_1 sostenuto regolarmente esami fino al 2020, ha successivamente intrapreso un'attività lavorativa come fattorino nel maggio 2023. Nonostante questa attività si sia interrotta nel 2024 a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, egli ha intrapreso un nuovo tirocinio lavorativo dall'11 luglio 2025 al 20 ottobre 2025. La sua accoglienza presso il centro SAI della di Roma “Ferrhotel” dal febbraio 2024 gli ha garantito CP_3 una minima stabilità socio-abitativa. Questi elementi, unitamente alla mancanza di
Pag. 5 di 6 legami affettivi di rilievo nel paese d'origine, configurano una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'effettivo inserimento sociale e i vincoli familiari in Italia devono essere considerati per valutare il rischio di violazione di tale diritto (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo Sez. I, Sent., 14-02-2019, n. 57433/15; Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347). Anche a seguito delle modifiche normative del 2023, la Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 06/10/2023, n. 28162, ha ribadito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare è rimasto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ed è tutelato dall'art. 8 CEDU, rientrando nel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 53112/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del Sig. al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1,
1.1 e 1.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. ORDINA alla Questura di Roma e al di rilasciare al Sig. Controparte_2 il predetto permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co 3 dlgs 25-08.
3. Spese irripetibili Roma, 10/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
Pag. 6 di 6
, rappresentata e difesa dall'Avv. CECCHINI CRISTINA C.F._1
LAURA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI N. 8 00195 ROMA come da procura in atti RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato. RESISTENTE/CONVENUTO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, il Sig. Parte_1 nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina
[...]
Laura Cecchini, ha impugnato il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, emesso dalla Questura di Roma il 22 ottobre 2024 e notificato il 12 novembre 2024. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98, e in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d-bis), d.lgs 286/98, della durata di almeno un anno. Ha altresì formulato istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, e, in ipotesi di ulteriore approfondimento istruttorio, ha chiesto l'audizione del ricorrente, l'esibizione della corrispondenza con le autorità consolari italiane e la conferma della decisione cautelare di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio sino alla sentenza definitiva.
Si sono costituiti in giudizio il e la Questura di Roma, a mezzo Controparte_2 dell'Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 3 settembre 2025, chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e riportandosi integralmente alla relazione della Amministrazione allegata.
In fatto, Il Sig. è haa fatto ingresso in Italia il 3 ottobre Parte_1
2017 all'età di 26 anni con un visto per motivi di studio, iscrivendosi alla facoltà di economia presso l'Università di Camerino, dove ha sostenuto regolarmente esami fino al 2020. Nel 2020, a causa dell'epidemia di Covid e del blocco degli ingressi, è rimasto bloccato in India per nove mesi, facendo poi rientro in Italia con un visto di reingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana. Dopo il rientro, ha tentato di riprendere gli studi, ma l'insorgenza di problemi di salute ha gradualmente compromesso la sua situazione, impedendogli di proseguire il percorso accademico e di rinnovare il permesso di soggiorno per studio. A partire dal 2021, il Sig. ha iniziato a soffrire di patologie invalidanti che Parte_1 hanno richiesto ricoveri e interventi chirurgici. Nel frattempo, ha vissuto un deterioramento della sua situazione familiare nel paese d'origine, perdendo entrambi i genitori in breve tempo;
il padre era affetto da una grave depressione. In quel periodo, il ricorrente ha cominciato a manifestare anche problemi di salute mentale, con una diagnosi di "Disturbo dell'Umore Non Specificato (ICD-IX 296.9)" o "Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente, grave" dal 06 giugno 2023, per la quale è seguito dall'Ambulatorio di Psichiatria delle Migrazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Questa patologia, che secondo le certificazioni mediche compromette gravemente il funzionamento globale e, nonostante una parziale remissione della sintomatologia, presenta riesacerbazioni significative, richiede un trattamento farmacologico regolare a base di vortioxetina, pregabalin e quetiapina, oltre a visite di controllo specialistico. Già dal 2014, il Sig. è affetto da Diabete Mellito di Tipo 1, una malattia Parte_1 cronica autoimmune che ha causato complicanze come pancreatiti acute e, più gravemente, "piede diabetico neuropatico con pregressa ulcera cronica 5^ testa metatarsale" del piede destro, complicata da osteomielite. Questa condizione ha richiesto un intervento chirurgico di rimozione della quinta testa metatarsale. L'osteomielite è un'infezione ossea grave che ne compromette la funzionalità. Il ricorrente è in carico presso l'Unità di Piede Diabetico del Policlinico di Roma Tor Vergata per queste patologie croniche, che necessitano di regolarità nelle cure e di controlli periodici per la prevenzione secondaria. La documentazione medica del 4 giugno 2023, 2 novembre 2023 e 9 maggio 2024 attesta la necessità di continuità assistenziale e un periodo di cura di almeno 12 mesi. Nel corso del 2023, data la complessità del suo quadro clinico e la grave comorbilità, è stato rilasciato in suo favore un permesso di soggiorno per cure mediche della durata di sei mesi, poi rinnovato per un ulteriore semestre fino al 23 maggio 2024. A febbraio 2024, il Sig. stato accolto presso il centro di accoglienza SAI della Parte_1 CP_3 di Roma “Ferrhotel”, dove ha potuto godere di una minima stabilità socio-abitativa. Nel maggio 2023, aveva intrapreso un'attività lavorativa come fattorino per la società VOICE GUIDEMAN S.R.L., ma questa attività si è interrotta nel corso del 2024, anche prima della scadenza contrattuale, a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Alla scadenza del permesso di soggiorno, in data 8 luglio 2024, il Sig. ha Parte_1 presentato regolare richiesta di rinnovo. La Questura di Roma ha emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, motivando con la mancata specificazione della durata delle cure nella certificazione prodotta. Il Sig. ha integrato la Parte_1
Pag. 2 di 6 documentazione medica, specificando che le sue patologie sono croniche e la durata della presa in carico è difficilmente prevedibile. Nonostante ciò, il 22 ottobre 2024, la Questura di Roma ha decretato il rigetto del permesso di soggiorno per cure mediche. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente il 12 novembre 2024. La motivazione del rigetto si basava su una nota del 25 settembre 2024, proveniente dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi, secondo cui in India sarebbe disponibile “idonea terapia per la patologia evidenziata” in regime di sanità pubblica. Tale nota, tuttavia, non è stata allegata né riportata integralmente nel provvedimento di rigetto. Il decreto di rigetto, peraltro, non è stato notificato nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione. Il mancato rinnovo del titolo di soggiorno ha posto il Sig. in una condizione Parte_1 di irregolarità, con il rischio di perdere la presa in carico integrata per la sua salute, l'assistenza sociale e l'alloggio, nonché la possibilità di essere espulso. Il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in India, di non trovare cure adeguate, specialmente per la patologia psichiatrica, e di essere esposto a stigma e discriminazione. In data 14 gennaio 2025, il ricorso è stato regolarmente notificato alla Questura di Roma e al a mezzo PEC. Controparte_2
Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Sig. ha prodotto ulteriore Parte_1 documentazione: un certificato medico aggiornato dell'11 marzo 2025 dal Policlinico Umberto I che conferma il Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente e grave, con riesacerbazioni che compromettono il funzionamento globale, l'attestazione del riconoscimento di un'invalidità al 67% con decorrenza dal 14 ottobre 2024 e la domanda di aggravamento dell'invalidità con visita fissata per il 26 settembre 2025, e la documentazione attestante un tirocinio lavorativo in corso, iniziato l'11 luglio 2025 e previsto fino al 20 ottobre 2025, finalizzato al suo inserimento lavorativo. Nelle note di trattazione scritta del 9 settembre 2025, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle sue domande e ha contestato le eccezioni generiche della difesa avversaria, che si fondavano sull'asserita non gravità della sua condizione di salute e sulla disponibilità di cure in India, senza tuttavia produrre le comunicazioni consolari a supporto
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Venendo alla protezione speciale, la domanda è stata presentata dopo il 6 maggio 2023: rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, che, pur modificando in senso restrittivo la disciplina previgente, continua a impedire l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98) tra cui quello che impone il rispetto tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU. Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in particolare dell'art. 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Pag. 3 di 6 Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, Per_1
§ 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno CP_4
Unito [GC]; e c. Italia [CG], ric. n. 25358/12, sent. 24/01/17, § CP_5 Per_2
159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto ad instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani ( c. Germania Persona_3
(n.2) [GC], § 95; c. Germania, § 29, c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 Tes_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Testimone_2
Romania [GC], § 71, AN e KO c. Montenegro, § 42) o commerciali (NA AR Oy e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibile classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza, (iii) identità della persona (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie, la condizione di vulnerabilità del Sig. è ampiamente Parte_1 documentata e si fonda su un quadro clinico estremamente complesso e fortemente compromesso. Egli soffre di un Disturbo Depressivo Maggiore, ricorrente e grave (ICD-IX 296.3), diagnosticato dal 6 giugno 2023, per il quale è seguito dall'Ambulatorio di Psichiatria delle Migrazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Questa patologia, come attestato dalla documentazione medica, compromette gravemente il funzionamento globale e richiede un trattamento farmacologico regolare a base di vortioxetina, pregabalin e quetiapina, oltre a visite di controllo specialistico. La continuità terapeutica è fondamentale, e un trasferimento nel paese d'origine comporterebbe l'azzeramento di un percorso avviato, con l'aggravante dell'assenza di una rete di supporto. In India, come evidenziato da molteplici fonti di informazione, le malattie mentali comportano un significativo stigma sociale, discriminazione ed esclusione, con accesso limitato a cure adeguate, il che esporrebbe il ricorrente a un forte rischio di aggravamento della sua condizione e di violazione della sua dignità. A questo si aggiungono gravi patologie fisiche croniche, quali il Diabete Mellito di Tipo 1, con prima diagnosi nel 2014, che ha causato complicanze come pancreatiti acute e, più gravemente, piede diabetico neuropatico con pregressa ulcera cronica della 5^ testa metatarsale del piede destro, complicata da osteomielite, per la quale ha subito un intervento chirurgico di rimozione. Il ricorrente è in carico presso l'Unità di Piede Diabetico del Policlinico di Roma Tor Vergata per queste patologie croniche, che necessitano di regolarità nelle cure e di controlli periodici per la prevenzione secondaria. La documentazione medica del 4 giugno 2023, 2 novembre 2023 e 9 maggio 2024 attesta la necessità di continuità assistenziale e un periodo di cura di almeno 12 mesi. La tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e della dignità umana (art. 2 Cost.) impone di prestare particolare attenzione a persone affette da patologie invalidanti. Il diritto alla salute dello straniero irregolare è stato riconosciuto
Pag. 4 di 6 dalla Corte Costituzionale come un nucleo irriducibile e inviolabile. L'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rafforza questa tutela. La condizione del Sig. ientra nella nozione di persona con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Parte_1
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, il cui scopo è promuovere e garantire il pieno godimento di tutti i diritti fondamentali. L'invalidità al 67% riconosciuta al ricorrente, con decorrenza dal 14 ottobre 2024, rafforza ulteriormente tale condizione di disabilità. Va aggiunto che in caso di rimpatrio il richiedente non potrebbe accedere alle cure necessarie. Contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero, dalle COI, in India, il sistema sanitario, secondo le revisioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commonwealth Fund, è in rapida evoluzione ma resta segnato da profonde disparità territoriali, assistenza frammentaria e costi elevati nelle strutture private, tanto che il Paese si colloca al 112° posto su 191 sistemi sanitari mondiali secondo la WHO, con accesso ospedaliero gratuito limitato alla rete pubblica e ampia quota di cure a carico diretto nei settori privati (https://www.commonwealthfund.org/international- health-policy-center/countries/india; https://www.who.int/india/health- topics/depression; https://www.internationalinsurance.com/health/systems/india.php). Per chi soffre di Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente e grave, l'OMS evidenzia il bisogno di interventi attivi per almeno il 15% degli adulti indiani, ma la priorità assegnata alla salute mentale è bassa, lo stigma e la carenza di strutture diffuse e personale specializzato impediscono accesso regolare, tempestivo e continuativo alle cure, causando disagio sociopsicologico e peggioramento clinico (https://www.who.int/india/health-topics/depression; https://nams-annals.in/global- burden-of-mental-disorders-meeting-the- challenge/; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12187749/). Il Diabete Mellito di tipo 1, secondo International Diabetes Federation e Ministero della Salute indiano, comporta rischi concreti di complicanze invalidanti, come il piede diabetico neuropatico e osteomielite, con una prevalenza di ulcere tra i diabetici che oscilla tra 3% e 10.4%, una costante emergenza clinica che causa circa 45.000 amputazioni l'anno nel Paese, spesso prevenibili, ma l'accesso alle cure integrate è limitato da carenza di protocolli condivisi e di centri di riferimento, con ampia quota dei costi a sostenere direttamente, scarsa prevenzione e limitata riabilitazione per le disabilità conseguenti (https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-reports/diabetes-foot-related- complications/; https://clinicalestablishments.mohfw.gov.in/sites/default/files/standard- treatment-guidelines/9761.pdf; https://diabetesonthenet.com/diabetic-foot- journal/prevalence-foot-problems-indian-population/). Oltre alla vulnerabilità sanitaria, deve essere valorizzato il percorso di integrazione intrapreso dal Sig. n Italia. Giunto nel 2017 con un visto per studio e avendo Parte_1 sostenuto regolarmente esami fino al 2020, ha successivamente intrapreso un'attività lavorativa come fattorino nel maggio 2023. Nonostante questa attività si sia interrotta nel 2024 a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, egli ha intrapreso un nuovo tirocinio lavorativo dall'11 luglio 2025 al 20 ottobre 2025. La sua accoglienza presso il centro SAI della di Roma “Ferrhotel” dal febbraio 2024 gli ha garantito CP_3 una minima stabilità socio-abitativa. Questi elementi, unitamente alla mancanza di
Pag. 5 di 6 legami affettivi di rilievo nel paese d'origine, configurano una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'effettivo inserimento sociale e i vincoli familiari in Italia devono essere considerati per valutare il rischio di violazione di tale diritto (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo Sez. I, Sent., 14-02-2019, n. 57433/15; Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347). Anche a seguito delle modifiche normative del 2023, la Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 06/10/2023, n. 28162, ha ribadito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare è rimasto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ed è tutelato dall'art. 8 CEDU, rientrando nel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona
Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 53112/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del Sig. al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1,
1.1 e 1.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. ORDINA alla Questura di Roma e al di rilasciare al Sig. Controparte_2 il predetto permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co 3 dlgs 25-08.
3. Spese irripetibili Roma, 10/09/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Massimo Marasca Francesco Frettoni
Pag. 6 di 6