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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 791/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Solofra (AV), via Roma n. 14, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa
Guacci, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P. IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Lucarelli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: appalto di opere pubbliche;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver stipulato, con Controparte_1
l'amministrazione convenuta, a seguito di gara pubblica nel corso della quale la stessa si era resa aggiudicataria, un contratto di appalto (contratto n. 1494 del 29 settembre 2014) avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado presso il
Comune di , per un importo (comprensivo di oneri di sicurezza) complessivamente pari ad € 2.358.886,57, e CP_2 premesso, altresì, che l'amministrazione convenuta si era, tuttavia, resa inadempiente rispetto a tale contratto, con inadempimento consistito, in particolare: 1) nel ritardo nella consegna iniziale del cantiere all'impresa; 2) nel ritardo nel pagamento delle fatture;
3) nella mancata redazione di una perizia di variante che si era resa, invece, necessaria per la prosecuzione dei lavori – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il CP_2
[...]
[...] , chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes
[...]
per inadempimento del , con conseguente condanna, del stesso, al Controparte_2 CP_2
risarcimento del danno asseritamente subito dalla stessa impresa, sub specie di:
- restituzione del valore venale delle opere realizzate fino al III S.A.L.;
- danno curriculare e danno cd. da perdita di chance;
- interessi passivi e commissioni corrisposti a per l'anticipazione Parte_1
delle fatture, a sua volta richiesta al fine di ottenere la liquidità necessaria per proseguire i lavori;
- rivalutazione dei prezzi di cantiere;
- mancato utile di impresa, pari al 10% delle opere non realizzate;
- maggiori oneri fideiussori sopportati per la maggior durata contrattuale.
Parte attrice ha, inoltre, richiesto, in ogni caso, la condanna del convenuto al pagamento CP_2
degli interessi (corrispettivi e moratori) maturati sulle fatture tardivamente pagate sino al III S.A.L., nonché al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatrice per i lavori eseguiti successivamente al III S.A.L.
Si è costituito, nel presente giudizio, il , contestando le avverse Controparte_2
deduzioni, in quanto infondate, e deducendo, a sua volta, l'inadempimento della controparte nell'esecuzione del contratto, inadempimento consistito, in particolare, nel mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle prescrizioni progettuali impartite dal soggetto verificatore e dal direttore dei lavori e del cronoprogramma di esecuzione dei lavori, nonché nell'abbandono del cantiere da parte della stessa impresa.
Il convenuto ha, inoltre, dedotto che l'impresa attrice è debitrice, nei confronti dell'ente, CP_2
della somma pari ad € 10.423,00, dovuta a titolo di consumo dell'acqua di cantiere.
La parte convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice;
in via riconvenzionale, il convenuto ha, altresì, richiesto la risoluzione del contratto di CP_2
appalto per inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno, sub specie:
- di penale contrattualmente prevista (nel limite massimo del 10% dell'importo pattuito per l'appalto) per il ritardo nell'esecuzione dell'opera;
- di danno derivante dalla necessità di dover corrispondere (dall'08/04/2019, data i cui era prevista la consegna dei lavori) un'indennità di occupazione del suolo ove è stata costruita la scuola provvisoria in favore dei proprietari del terreno.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi ammessi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio e, con Controparte_1 ordinanza del 20 novembre 2024, resa all'esito di udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
Le domande proposte da entrambe le parti – rispettivamente: in via principale e in via riconvenzionale
– sono solo parzialmente fondate e, pertanto, le stesse devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, si osserva che entrambe le parti dell'odierno giudizio lamentano reciproci inadempimenti del contratto di appalto stipulato inter partes, chiedendo, infatti, entrambe, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Al riguardo, è opportuno premettere che la Suprema corte ha ormai chiarito che, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora siano allegate inadempienze reciproche, non è consentito al giudice pronunciare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione in merito alla colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendosi, quindi, addebitare l'inadempimento esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato, in misura prevalente o, comunque, in misura maggiormente incisiva, il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e abbia, perciò, dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (v., in tal senso: Cass. civ. n. 3455/2020).
Già in precedenza, del resto, la stessa Corte di cassazione aveva avuto modo di chiarire che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (così: Cass. civ. n. 13627/2017).
Ebbene, ciò chiarito in via del tutto generale e astratta, è, dunque, evidente che, nel caso di specie, il vaglio dell'odierno giudicante dovrà incentrarsi sull'individuazione della parte maggiormente inadempiente, ossia della parte che, con il proprio comportamento complessivo, abbia determinato l'alterazione del sinallagma contrattuale in relazione agli interessi complessivamente avuti di mira dalle parti, con ciò giustificando la pronuncia, a suo carico, della risoluzione del contratto per inadempimento di tale parte.
Tale valutazione comparata è necessaria in quanto, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è effettivamente emerso che entrambe le parti hanno posto in essere reciproci inadempimenti di diversa natura.
In particolare, dalla C.T.U. espletata in corso di causa si evince: - quanto all'appaltatrice – incaricata anche di redigere la progettazione esecutiva, oltre a dover materialmente realizzare i lavori di costruzione della scuola di cui al bando di gara – che la stessa,
o da un lato, risulta aver, a monte, presentato un progetto esecutivo che presentava una serie di criticità, le quali, benché ritenute “non sostanziali” e benché, quindi, oggetto di verifica positiva, hanno, di fatto, compromesso tutto il successivo andamento dell'appalto, tanto che la stessa veniva onerata, già in quella di sanare, nel corso dei lavori, le difformità riscontrate, senza, tuttavia, che la stessa abbia, invero, puntualmente adempiuto tale impegno (infra);
o dall'altro lato, risulta aver ultimato i lavori in data successiva al 16/01/2020, in ritardo, quindi, rispetto alla data dell'08/04/2019 prevista per la consegna;
- quanto alla committente, che la stessa,
o da un lato, risulta aver pagato in ritardo le fatture emesse dall'appaltatrice in occasione dei tre Pt_2
o dall'altro lato, non risulta aver mai presentato una variante (che, pure, si era resa necessaria per sopperire alle carenze della progettazione esecutiva), pur avendola autorizzata.
Ebbene, fermi, quindi, i reciproci inadempimenti, ritiene lo scrivente giudice che, nell'ambito dell'economia complessiva del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e tenuto conto del complessivo comportamento delle parti stesse sin dalla fase della progettazione, l'inadempimento maggiormente rilevante sia quello dell'impresa appaltatrice, consistente, in particolare, nel notevole ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori, per causa ad essa imputabile.
Il C.T.U. ha, infatti, in primo luogo, appurato che il ritardo nella consegna iniziale dei lavori all'impresa da parte della stazione appaltante non è dipeso da causa imputabile alla stazione appaltante stessa (cfr., in particolare, pag. 41 dell'elaborato peritale, ove si legge che “il ritardo nella consegna del cantiere non è imputabile alla stazione appaltante”), essendo conseguenza, piuttosto, dalle difformità riscontrate in sede di verifica della progettazione, con conseguente necessità di ricevere gli opportuni chiarimenti dal progettista (cfr., in particolare, pag. 33 dell'elaborato peritale, ove si legge, a proposto delle cause del ritardo nella consegna del cantiere, che “è stata resa nota
l'esigenza, più volte ribadita con ordini di servizio dal D.L., di ricevere chiarimenti dal progettista su aspetti tecnici di cantieri”).
Lo stesso C.T.U., del resto, ha accertato che l'intero “andamento a singhiozzo” dell'appalto, caratterizzato da sospensioni e riprese dei lavori, con conseguenti rallentamenti degli stessi, “era cagionato da un ostacolo” definito “imponente”, ossia “le carenze progettuali, rilevate in sede di verifica”, le quali non erano state del tutto sanate da parte dell'impresa, “tanto da impedire la corretta prosecuzione dei lavori” (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), e ciò nonostante l'impresa si fosse impegnata a sanare tali carenze nel corso dei lavori (cfr., in particolare, pag. 19 dell'elaborato peritale, ove si legge che “l'esito finale della procedura di verifica era favorevole, nonostante in progetto si fossero evidenziate le numerose discordanze riportate” e che “l'esecuzione a regola d'arte delle opere, dunque, veniva affidata alla collaborazione continua e attenta tra impresa appaltatrice, direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera, prescrivendo all'impresa di sanare le non conformità”).
In particolare, il C.T.U. ha accertato che le interruzioni dei lavori erano state determinate proprio dalla necessità di richiedere al progettista gli opportuni chiarimenti (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale, ove si legge che “vi era la mancanza di chiarimenti sulla struttura della palestra, sul vano tecnico, sul corpo scala e ascensore”) e che, del resto, le carenze riscontrate non erano di poco conto, risolvendosi in un “lungo elenco” di difformità che investivano tanto “aspetti generali” (quali altezze, spazio, nei locali, apertura porte, etc.) o “impiantistici” (quali l'illuminazione, il consumo, etc.), quanto aspetti più propriamente “strutturali”, quali “spostamenti e deformazioni dell'edificio, armature aggiuntive, stabilità globale dell'opera, etc.” (cfr. pagg. 18-19 dell'elaborato peritale).
Da quanto sin qui osservato, emerge, dunque, che il ritardo da parte dell'appaltatrice nella consegna finale dei lavori sia dipeso da rallentamenti causati dall'appaltatrice stessa, la quale – pur incaricata di redigere la progettazione esecutiva – ha, già a monte, predisposto un progetto caratterizzato da numerose
“discrepanze” (così come definite dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti;
cfr. pag. 19) che la stessa avrebbe dovuto, invero, sanare in corso di esecuzione, con ciò dando causa alla necessità di dover rendere continui chiarimenti alla stazione appaltante.
Ebbene, ciò posto in merito all'inadempimento dell'impresa appaltatrice, si osserva che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto di appalto stipulato inter partes, si evince che le stesse parti avevano attribuito particolare importanza al rispetto del termine di ultimazione dei lavori, prevedendo, infatti, all'art. 8, l'applicazione, da parte del di una penale, pari all'uno CP_2
per mille (1‰) dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo (ossia pari ad € 2.358,87 per ogni giorno di ritardo), attribuendo, inoltre, al stesso, la facoltà di risolvere il contratto, CP_2
qualora l'importo complessivo della penale sia superiore al 10% (ossia qualora il ritardo dell'appaltatrice si protragga oltre i cento giorni).
Come sottolineato dal C.T.U., dunque, “trascorsi 100 giorni, l'accumulo delle penali avrebbe raggiunto l'importo massimo applicabile pari a € 235.866,57”, con la conseguenza per cui il
“17/07/2019 (100 gg. dopo l'08/04/2019) era la data ultima oltre la quale ogni ulteriore giorno di ritardo sarebbe stato indifferente ai fini del calcolo della penale” (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale, in atti). Circa l'individuazione della data dell'08/04/2019 quale data entro cui i lavori avrebbero dovuto essere ultimati, appare utile ripercorrere brevemente l'andamento del rapporto contrattuale, così come emergente dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, degli O.D.S. e dalla relazione del
D.L.
L'esame della documentazione in atti, infatti, ha consentito di riscontrare che, sebbene con C.I.L.A. del 09/01/2017 l'impresa appaltatrice avesse dato formale comunicazione della data di inizio dei lavori, prevista per il giorno 16/01/2017, la stessa impresa veniva, tuttavia, successivamente raggiunta da una serie di note del D.L., volte a sollecitare l'impresa stessa ad iniziare i lavori, al fine di rispettare le tempistiche prestabilite dal cronoprogramma.
Invero, con gli O.D.S. n. 2 e n. 3 – rispettivamente, datati 03/03/2017 e 10/05/2017 – il D.L.,
, intimava a parte attrice di dare concreto inizio ai lavori commissionati. Controparte_3
Dal successivo O.D.S. n. 4 del 28/07/2017, tuttavia, si evince che, nonostante l'intimazione di cui ai precedenti O.D.S., il perdurante ritardo dell'appaltatrice determinava la redazione di un nuovo cronoprogramma, di talché il D.L., con l'O.D.S. in questione, intimava nuovamente all'impresa appaltatrice di procedere all'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei nuovi termini stabiliti.
Ciononostante, il rallentamento nuovamente determinatosi nell'esecuzione dei lavori determinava la sospensione dei lavori stessi, formalizzata con verbale del 07/08/2017, a seguito della quale il medesimo D.L., previa comunicazione al R.U.P. e al Comune di dello stato dei lavori, con CP_2
successivo O.D.S. n.6 del 18/12/2017, chiedeva alle parti un incontro teso a verificare l'andamento dei lavori nonché l'apparente stato di abbandono del cantiere.
La ripresa dei lavori veniva, quindi, disposta con nuovo verbale del 05/02/2018, nel quale veniva, altresì, rideterminato il termine finale di ultimazione delle opere che, tenendo in considerazione i 182 giorni di prolungamento del rapporto per effetto della sospensione, veniva individuato nel giorno
10/09/2018.
Nel contempo, accanto agli O.D.S. trasmessi dal D.L. già richiamati (nei quali, come visto, veniva rilevato lo stato di abbandono del cantiere e veniva, altresì, sollecitata l'impresa ad eseguire celermente le opere), l'impresa appaltatrice è stata anche destinataria di comunicazioni – rispettivamente datate 28/07/2017, 18/12/2017 e 14/04/2018 – da parte del C.S.E. (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), con cui quest'ultimo, avendo riscontrato delle difformità nel corso della propria opera di vigilanza sul rispetto delle procedure di lavoro, aveva ordinato all'impresa l'immediato rispristino della recinzione di cantiere e dei relativi cancelli di accesso entro un tempo massimo di ventiquattro ore, con la precisazione per cui le lavorazioni avrebbero potuto essere riprese soltanto ad adempimento avvenuto. Tali rilievi, unitamente alle ulteriori richieste formulate all'impresa da parte del D.L. (sostanzialmente aventi ad oggetto una serie di chiarimenti, richiesti al progettista, in assenza dei quali non era possibile proseguire i lavori), determinavano, quindi, un'ulteriore sospensione dei lavori, formalizzata con verbale del 18/06/2018.
Per far fronte alle criticità connesse alle difformità progettuali – già inizialmente rilevate dall'organo di vigilanza e non adeguate, dai progettisti dell'impresa, nel corso dei lavori, benché ciò fosse stato, come visto,
espressamente prescritto –, il D.L., in data 19/06/2018, presentava formale istanza al R.U.P. del Comune di per essere autorizzato alla redazione di una variante di progetto. CP_2
La variante oggetto di richiesta, pur essendo stata autorizzata con successivo provvedimento del
17/07/2018, non veniva, poi, concretamente predisposta, e i lavori riprendevano, quindi, con verbale del 14/01/2019, determinando, così, per effetto di tale ulteriore sospensione, lo slittamento alla data dell'08/04/2019 della data finale prevista per la scadenza delle opere commissionate.
Ebbene, così ripercorso l'andamento dell'appalto sino all'08/04/2019, si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che – come osservato anche dallo stesso C.T.U. –, con almeno cinque note successive al 17/07/2019 (ossia successive alla data di cento giorni decorrenti dalla data dell'08/04/2019 prevista per l'ultimazione dei lavori, successive, quindi, alla data a partire dalla quale il ritardo dell'impresa appaltatrice sarebbe stato indifferente dal punto di vista dell'applicazione e della quantificazione della penale, che avrebbe, in ogni caso, raggiunto il suo tetto massimo), il direttore dei lavori ha sollecitato più volte l'impresa a rispettare il cronoprogramma delle lavorazioni
(cfr., in tal senso, pag. 40 dell'elaborato peritale e la comunicazione prot. n. 122/2019 datata
11/11/2019 e inviata tramite PEC all'impresa in data 14/11/2019, con cui il D.L. rappresentava “la necessità, in tempi brevissimi, di ricevere gli schemi di montaggio dei solai, nonché il calcolo delle armature aggiuntive necessarie per il successivo getto” e sollecitava, altresì, “un aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni, in considerazione del tempo contrattuale derivante anche dalle relative sospensioni e riprese, e in ragione dell'imminente scadenza del rapporto con la Regione
Molise e con la struttura commissariale post-sisma”).
Dalla stessa relazione dettagliata del D.L. del 31/12/2019 (in atti), del resto, si evince:
- che il D.L., nel corso del rapporto, aveva emesso almeno n. 9 O.D.S., con i quali aveva sollecito all'impresa l'esecuzione dei lavori;
- che l'impresa non aveva, tuttavia, adempiuto a quanto richiesto dal D.L. con i suddetti O.D.S.,
“assumendo pertanto un comportamento negletto ed elusivo dei patti contrattuali, disattendendo con recidività le proprie obbligazioni”, avendo, più nello specifico, quest'ultima, o accumulato un ritardo per il quale era applicabile una penale di importo superiore al
10% dell'importo contrattuale;
o omesso di fornire i chiarimenti richiesti e relativi alla progettazione esecutiva;
o lasciato il cantiere in uno stato di abbandono.
Circa il valore probatorio degli O.D.S. e della relazione del D.L., è appena il caso di richiamare, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “gli ordini di servizio e le relazioni redatte dal direttore dei lavori, dal responsabile per la sicurezza e dal responsabile del procedimento, che costituiscono esercizio di poteri tendenti ad assicurare che il contratto di appalto abbia regolare esecuzione, sono atti pubblici, alla pari degli stati di avanzamento, dei libretti della misurazione e della contabilità relativa ai lavori, in quanto formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti” (così: Corte d'appello Palermo n. 1034/2021; nello stesso senso, v. anche
Cass. civ. n. 18316/2014).
Del resto, la prova dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice si evince anche dai verbali di sopralluogo del 16/01/2020 e del 14/05/2020, dai quali risulta che, nel corso del primo sopralluogo, veniva riscontrato che “il pregresso dei lavori appaltati risulta essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione” e che “l'appaltatore non ha adempiuto all'intimazione impartita con i vari ordini di servizio”, mentre, nel corso del secondo sopralluogo, veniva riscontrato che “il pregresso dei lavori appaltati verte in gravissimo ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione”, che “l'appaltatore non ha adempiuto all'intimazione impartita con i vari ordini di servizio” e che “il cantiere è in stato di assoluto abbandono” (cfr. verbali di sopralluogo del
16/01/2020 e del 14/05/2020).
Tale circostanza è stata confermata anche dalla prova testimoniale espletata in corso di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste, Ing. che ha testimoniato in Testimone_1
merito al sopralluogo effettuato in data 26/02/2020, riferendo di aver rilevato, in quell'occasione,
l'avvenuta rimozione di alcune parti del ponteggio poste all'interno dell'area cantieristica, nonché dalle dichiarazioni del teste, il quale, parimenti, ha confermato l'avvenuta Testimone_2
dismissione di parte del cantiere dopo l'esecuzione del secondo solaio. La situazione rilevata in seno all'ultimo sopralluogo ha determinato, così, la trasmissione del verbale e della complessiva documentazione al R.U.P. e all'Amministrazione Comunale la quale, in riscontro alla determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 76 del 04/06/2020, con delibera della giunta comunale n. 48 del 04/06/2020, ha deliberato la risoluzione del contratto, rilevando l'inadempimento della stazione appaltatrice nell'esecuzione della propria prestazione.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, ritiene lo scrivente giudice che tale inadempimento da parte dell'impresa – nell'ottica della valutazione comparativa delle reciproche inadempienze che questo giudice è chiamato ad effettuare – abbia alterato il sinallagma contrattuale in misura prevalente rispetto all'inadempimento o, meglio, al tardivo adempimento, da parte del all'obbligazione CP_2
su di sé gravante di pagare tempestivamente le fatture relative ai S.A.L.
Come già osservato, infatti, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento di uno dei contraenti, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (così: Cass. civ. n.
13840/2010).
In altri termini, il giudice non può isolare le singole condotte tenute dalle parti, per stabilire se le stesse costituiscano o meno motivo di inadempienza, a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, al contrario, procedere alla valutazione sinergica del comportamento entrambi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo (così: Cass. civ. n. 336/2013; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 16637/2013).
Nel caso di specie, ritiene lo scrivente giudice che il ritardo nell'esecuzione dei lavori, determinato dalle inadempienze di cui l'impresa appaltatrice, sin dalla fase della progettazione, si è resa responsabile, abbia avuto – nell'ambito del complessivo assetto di interessi voluto dalle parti e nell'ottica di una valutazione unitaria dell'economia del rapporto contrattuale che viene qui in considerazione – un'incidenza maggiore, in termini di alterazione del sinallagma contrattuale, rispetto al ritardo della stazione appaltante nell'effettuare i pagamenti. Ciò, del resto, è reso palese dalla previsione di cui allo stesso art. 8 del contratto, ove le parti hanno espressamente previsto l'applicazione di una penale per il caso di ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, con facoltà, per l'amministrazione, di risolvere il contratto ove il ritardo fosse stato tale da determinare (come concretamente avvenuto nel caso di specie) una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale pattuito;
previsione, questa, significativamente non ricalcata, invece, per il caso di ritardo della stazione appaltante nei pagamenti.
È, dunque, evidente che le parti abbiano inteso attribuire un carattere, di per sé, di non scarsa importanza a tale inadempimento, che, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c., legittima la risoluzione del contratto, come previsto – del resto – dallo stesso art. 8 del contratto.
Deve, quindi, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per inadempimento dell'appaltatrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattualmente prevista, nella sua misura massima, pari ad € 235.866,57 e con conseguente rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte dalla parte attrice, in quanto parte nei cui confronti la risoluzione per inadempimento è pronunciata.
La risoluzione del contratto di appalto, peraltro, non fa venire il diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento delle opere già eseguite.
Benché, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema corte, l'appalto – fatta eccezione per i servizi e le manutenzioni periodiche, fattispecie, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie – non rappresenti, anche nelle situazioni in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sicché lo stesso resta soggetto alla regola generale, fissata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, cionondimeno, il prezzo delle prestazioni già eseguite può essere riconosciuto all'appaltatore “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum”, dunque, quale conseguenza
“restitutoria” derivante dalla risoluzione stessa (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 15705/2013 e n.
3455/2015).
Ne deriva, pertanto, che, dalla somma dovuta dall'odierna attrice al convenuto a titolo di CP_2
penale devono essere scomputate le seguenti somme, spettanti all'impresa appaltatrice a titolo di equivalente pecuniario di quanto sarebbe alla stessa dovuto, a titolo di integrale restituzione delle prestazioni eseguite:
• € 55.120,69, a titolo di interessi dovuti sulle fatture relative ai S.A.L., pagate con ritardo dall'amministrazione;
• € 79.519,21, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti successivamente al III S.A.L.
Circa la quantificazione di tali voci, ritiene, infatti, lo scrivente giudice che debbano essere presi in considerazione: - quanto al calcolo degli interessi sulle fatture relative ai S.A.L., il calcolo effettuato dalla parte attrice nella propria perizia, a firma dell'ing. ciò in quanto il conteggio Persona_1
effettuato dal C.T.U. tramite un proprio ausiliario risulta non avere preso, erroneamente, in considerazione la fattura 12/E, di talché non può che aversi riguardo, nella quantificazione di tali interessi, ai conteggi effettuati dalla parte attrice (completi, in quanto comprensivi anche degli interessi maturati sulla fattura 12/E), in assenza, del resto, di contestazione specifica da parte del convenuto circa il criterio di calcolo seguito da parte attrice, se non nella CP_2
parte in cui il convenuto lamenta l'erroneo riferimento alla data di emissione della CP_2
fattura anziché alla data di emissione del certificato di pagamento, doglianza, tuttavia, del tutto priva di pregio, in quanto (a tacere del fatto che il criterio di calcolo proposto dal CP_2
convenuto conduce ad un risultato peggiorativo per il stesso, come evidenziato anche CP_2
dal C.T.U. nella relazione in atti;
cfr. pag. 39 dell'elaborato peritale) la domanda di parte attrice di pagamento degli interessi non può che tenere conto del principio della domanda, avendo la stessa parte attrice inteso richiedere la corresponsione degli interessi rapportandoli al momento dell'emissione delle fatture e non a quello (anteriore) dell'emissione dei certificati di pagamento;
- quanto al calcolo del corrispettivo spettante all'impresa (liquidato, come visto, a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum), alla quantificazione operata dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, essendo logica e condivisibile l'argomentazione del C.T.U. stesso, nella parte in cui, in assenza di prova contraria, ha inteso escludere dal calcolo di tale corrispettivo le voci relative alle lavorazioni già presuntivamente pagate nel III S.A.L.
(argomentazione tanto più condivisibile, tenuto conto della risposta del C.T.U. alle osservazioni di parte attrice, laddove il C.T.U. ha chiarito che tale presunzione si giustifica in ragione del fatto che i S.A.L. pagati all'impresa contenevano anche “contabilizzazioni di opere non necessariamente eseguite, proprio perché conteggiate in percentuale e non contabilizzate a misura, spesso con partite provvisorie”; cfr. pag. 43 dell'elaborato peritale).
Non possono, invece, essere riconosciuti gli ulteriori crediti vantati e richiesti dall'amministrazione.
In primis, non può essere riconosciuto il credito portato dalla cd. “fattura idrica”, in assenza di prova
(non raggiunta nel presente giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la mera fattura, in quanto documento unilateralmente formato) circa il quantitativo di acqua che si è resa necessaria per l'esecuzione delle opere.
Del pari, non può essere riconosciuto il credito asseritamente spettante all'amministrazione a titolo risarcitorio (sub specie di danno emergente) e consistente nel diritto a vedersi rimborsate dall'appaltatrice le somme corrisposte, da parte del stesso, a titolo di occupazione del suolo, CP_2 in favore dei proprietari del terreno su cui insiste la scuola provvisoria (che si è reso necessario costruire, nelle more dell'ultimazione dei lavori oggetto di causa), in assenza di prova circa i pagamenti effettuati dal medesimo in favore dei suddetti proprietari. CP_2
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva, quindi, la condanna della Controparte_1
a pagare, in favore del , la somma finale pari ad € 101.226,67, calcolata Controparte_2 assumendo, quale base di calcolo, la somma spettante al Comune a titolo di penale (€ 235.866,57), e sottratte, dalla stessa, le somme dovute dal alla stessa Controparte_2 così come sopra quantificate (e complessivamente pari ad € 134.639,90, Controparte_1 quale importo risultante, a sua volta, dalla somma di € 55.120,69, dovuti a titolo di interessi, e di €
79.519,21, dovuti a titolo di corrispettivo residuo per le lavorazioni successive al III S.A.L.).
Venendo in considerazione, infatti, nel caso di specie, contrapposte ragioni di credito scaturenti dal medesimo rapporto giuridico (il contratto di appalto oggetto di causa), l'accertamento circa i reciproci crediti si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale, in applicazione del criterio della cd. compensazione impropria (o atecnica), sottratta alla disciplina di cui all'art. 1241 e ss. c.c.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca, in applicazione del criterio di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
Per le stesse ragioni, devono, infine, essere poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per inadempimento della e per l'effetto: Controparte_1
• Condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_2
, della somma complessiva di € 101.226,67;
[...]
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
• Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 20/04/2022, il quale, in quella sede, ha dichiarato: “in data 26/2/2020 Testimone_3 mi recavo in cantiere nella mia qualità di C.S.E. e costatavo che parte del ponteggio non era presente, in particolare il ponteggio sul retro della scuola
e redigevo apposito verbale inviato via PEC allegando la documentazione fotografica con il quale, considerando lo stato dei luoghi, ordinavo la messa in sicurezza immediata del secondo livello dell'edificio in fase di esecuzione e prescrivevo che prima di riprendere i lavori venisse ripristinato il ponteggio. Preciso che all'atto del mio sopralluogo del 26/2/2020 i lavori erano giunti al solaio di calpestio del secondo livello”. 2 Cfr. le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 21/09/2022, il quale, in quella sede, ha dichiarato: “preciso che, dopo che la Testimone_4
aveva lasciato il cantiere e a seguito degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori per l'esecuzione del getto del secondo solaio, CP_1 l'impresa eseguiva tale ultima lavorazione, dopodiché abbandonava completamente il cantiere”. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
P.IVA.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Solofra (AV), via Roma n. 14, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa
Guacci, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(P. IVA: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Nicola Lucarelli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: appalto di opere pubbliche;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premesso di aver stipulato, con Controparte_1
l'amministrazione convenuta, a seguito di gara pubblica nel corso della quale la stessa si era resa aggiudicataria, un contratto di appalto (contratto n. 1494 del 29 settembre 2014) avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico della scuola primaria e secondaria di primo grado presso il
Comune di , per un importo (comprensivo di oneri di sicurezza) complessivamente pari ad € 2.358.886,57, e CP_2 premesso, altresì, che l'amministrazione convenuta si era, tuttavia, resa inadempiente rispetto a tale contratto, con inadempimento consistito, in particolare: 1) nel ritardo nella consegna iniziale del cantiere all'impresa; 2) nel ritardo nel pagamento delle fatture;
3) nella mancata redazione di una perizia di variante che si era resa, invece, necessaria per la prosecuzione dei lavori – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il CP_2
[...]
[...] , chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes
[...]
per inadempimento del , con conseguente condanna, del stesso, al Controparte_2 CP_2
risarcimento del danno asseritamente subito dalla stessa impresa, sub specie di:
- restituzione del valore venale delle opere realizzate fino al III S.A.L.;
- danno curriculare e danno cd. da perdita di chance;
- interessi passivi e commissioni corrisposti a per l'anticipazione Parte_1
delle fatture, a sua volta richiesta al fine di ottenere la liquidità necessaria per proseguire i lavori;
- rivalutazione dei prezzi di cantiere;
- mancato utile di impresa, pari al 10% delle opere non realizzate;
- maggiori oneri fideiussori sopportati per la maggior durata contrattuale.
Parte attrice ha, inoltre, richiesto, in ogni caso, la condanna del convenuto al pagamento CP_2
degli interessi (corrispettivi e moratori) maturati sulle fatture tardivamente pagate sino al III S.A.L., nonché al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatrice per i lavori eseguiti successivamente al III S.A.L.
Si è costituito, nel presente giudizio, il , contestando le avverse Controparte_2
deduzioni, in quanto infondate, e deducendo, a sua volta, l'inadempimento della controparte nell'esecuzione del contratto, inadempimento consistito, in particolare, nel mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle prescrizioni progettuali impartite dal soggetto verificatore e dal direttore dei lavori e del cronoprogramma di esecuzione dei lavori, nonché nell'abbandono del cantiere da parte della stessa impresa.
Il convenuto ha, inoltre, dedotto che l'impresa attrice è debitrice, nei confronti dell'ente, CP_2
della somma pari ad € 10.423,00, dovuta a titolo di consumo dell'acqua di cantiere.
La parte convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice;
in via riconvenzionale, il convenuto ha, altresì, richiesto la risoluzione del contratto di CP_2
appalto per inadempimento imputabile all'impresa appaltatrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno, sub specie:
- di penale contrattualmente prevista (nel limite massimo del 10% dell'importo pattuito per l'appalto) per il ritardo nell'esecuzione dell'opera;
- di danno derivante dalla necessità di dover corrispondere (dall'08/04/2019, data i cui era prevista la consegna dei lavori) un'indennità di occupazione del suolo ove è stata costruita la scuola provvisoria in favore dei proprietari del terreno.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi ammessi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio e, con Controparte_1 ordinanza del 20 novembre 2024, resa all'esito di udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
Le domande proposte da entrambe le parti – rispettivamente: in via principale e in via riconvenzionale
– sono solo parzialmente fondate e, pertanto, le stesse devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, si osserva che entrambe le parti dell'odierno giudizio lamentano reciproci inadempimenti del contratto di appalto stipulato inter partes, chiedendo, infatti, entrambe, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Al riguardo, è opportuno premettere che la Suprema corte ha ormai chiarito che, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora siano allegate inadempienze reciproche, non è consentito al giudice pronunciare la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione in merito alla colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendosi, quindi, addebitare l'inadempimento esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato, in misura prevalente o, comunque, in misura maggiormente incisiva, il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e abbia, perciò, dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (v., in tal senso: Cass. civ. n. 3455/2020).
Già in precedenza, del resto, la stessa Corte di cassazione aveva avuto modo di chiarire che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (così: Cass. civ. n. 13627/2017).
Ebbene, ciò chiarito in via del tutto generale e astratta, è, dunque, evidente che, nel caso di specie, il vaglio dell'odierno giudicante dovrà incentrarsi sull'individuazione della parte maggiormente inadempiente, ossia della parte che, con il proprio comportamento complessivo, abbia determinato l'alterazione del sinallagma contrattuale in relazione agli interessi complessivamente avuti di mira dalle parti, con ciò giustificando la pronuncia, a suo carico, della risoluzione del contratto per inadempimento di tale parte.
Tale valutazione comparata è necessaria in quanto, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è effettivamente emerso che entrambe le parti hanno posto in essere reciproci inadempimenti di diversa natura.
In particolare, dalla C.T.U. espletata in corso di causa si evince: - quanto all'appaltatrice – incaricata anche di redigere la progettazione esecutiva, oltre a dover materialmente realizzare i lavori di costruzione della scuola di cui al bando di gara – che la stessa,
o da un lato, risulta aver, a monte, presentato un progetto esecutivo che presentava una serie di criticità, le quali, benché ritenute “non sostanziali” e benché, quindi, oggetto di verifica positiva, hanno, di fatto, compromesso tutto il successivo andamento dell'appalto, tanto che la stessa veniva onerata, già in quella di sanare, nel corso dei lavori, le difformità riscontrate, senza, tuttavia, che la stessa abbia, invero, puntualmente adempiuto tale impegno (infra);
o dall'altro lato, risulta aver ultimato i lavori in data successiva al 16/01/2020, in ritardo, quindi, rispetto alla data dell'08/04/2019 prevista per la consegna;
- quanto alla committente, che la stessa,
o da un lato, risulta aver pagato in ritardo le fatture emesse dall'appaltatrice in occasione dei tre Pt_2
o dall'altro lato, non risulta aver mai presentato una variante (che, pure, si era resa necessaria per sopperire alle carenze della progettazione esecutiva), pur avendola autorizzata.
Ebbene, fermi, quindi, i reciproci inadempimenti, ritiene lo scrivente giudice che, nell'ambito dell'economia complessiva del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e tenuto conto del complessivo comportamento delle parti stesse sin dalla fase della progettazione, l'inadempimento maggiormente rilevante sia quello dell'impresa appaltatrice, consistente, in particolare, nel notevole ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori, per causa ad essa imputabile.
Il C.T.U. ha, infatti, in primo luogo, appurato che il ritardo nella consegna iniziale dei lavori all'impresa da parte della stazione appaltante non è dipeso da causa imputabile alla stazione appaltante stessa (cfr., in particolare, pag. 41 dell'elaborato peritale, ove si legge che “il ritardo nella consegna del cantiere non è imputabile alla stazione appaltante”), essendo conseguenza, piuttosto, dalle difformità riscontrate in sede di verifica della progettazione, con conseguente necessità di ricevere gli opportuni chiarimenti dal progettista (cfr., in particolare, pag. 33 dell'elaborato peritale, ove si legge, a proposto delle cause del ritardo nella consegna del cantiere, che “è stata resa nota
l'esigenza, più volte ribadita con ordini di servizio dal D.L., di ricevere chiarimenti dal progettista su aspetti tecnici di cantieri”).
Lo stesso C.T.U., del resto, ha accertato che l'intero “andamento a singhiozzo” dell'appalto, caratterizzato da sospensioni e riprese dei lavori, con conseguenti rallentamenti degli stessi, “era cagionato da un ostacolo” definito “imponente”, ossia “le carenze progettuali, rilevate in sede di verifica”, le quali non erano state del tutto sanate da parte dell'impresa, “tanto da impedire la corretta prosecuzione dei lavori” (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), e ciò nonostante l'impresa si fosse impegnata a sanare tali carenze nel corso dei lavori (cfr., in particolare, pag. 19 dell'elaborato peritale, ove si legge che “l'esito finale della procedura di verifica era favorevole, nonostante in progetto si fossero evidenziate le numerose discordanze riportate” e che “l'esecuzione a regola d'arte delle opere, dunque, veniva affidata alla collaborazione continua e attenta tra impresa appaltatrice, direttore dei lavori e collaudatore in corso d'opera, prescrivendo all'impresa di sanare le non conformità”).
In particolare, il C.T.U. ha accertato che le interruzioni dei lavori erano state determinate proprio dalla necessità di richiedere al progettista gli opportuni chiarimenti (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale, ove si legge che “vi era la mancanza di chiarimenti sulla struttura della palestra, sul vano tecnico, sul corpo scala e ascensore”) e che, del resto, le carenze riscontrate non erano di poco conto, risolvendosi in un “lungo elenco” di difformità che investivano tanto “aspetti generali” (quali altezze, spazio, nei locali, apertura porte, etc.) o “impiantistici” (quali l'illuminazione, il consumo, etc.), quanto aspetti più propriamente “strutturali”, quali “spostamenti e deformazioni dell'edificio, armature aggiuntive, stabilità globale dell'opera, etc.” (cfr. pagg. 18-19 dell'elaborato peritale).
Da quanto sin qui osservato, emerge, dunque, che il ritardo da parte dell'appaltatrice nella consegna finale dei lavori sia dipeso da rallentamenti causati dall'appaltatrice stessa, la quale – pur incaricata di redigere la progettazione esecutiva – ha, già a monte, predisposto un progetto caratterizzato da numerose
“discrepanze” (così come definite dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti;
cfr. pag. 19) che la stessa avrebbe dovuto, invero, sanare in corso di esecuzione, con ciò dando causa alla necessità di dover rendere continui chiarimenti alla stazione appaltante.
Ebbene, ciò posto in merito all'inadempimento dell'impresa appaltatrice, si osserva che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal contratto di appalto stipulato inter partes, si evince che le stesse parti avevano attribuito particolare importanza al rispetto del termine di ultimazione dei lavori, prevedendo, infatti, all'art. 8, l'applicazione, da parte del di una penale, pari all'uno CP_2
per mille (1‰) dell'importo contrattuale previsto per ogni giorno di ritardo (ossia pari ad € 2.358,87 per ogni giorno di ritardo), attribuendo, inoltre, al stesso, la facoltà di risolvere il contratto, CP_2
qualora l'importo complessivo della penale sia superiore al 10% (ossia qualora il ritardo dell'appaltatrice si protragga oltre i cento giorni).
Come sottolineato dal C.T.U., dunque, “trascorsi 100 giorni, l'accumulo delle penali avrebbe raggiunto l'importo massimo applicabile pari a € 235.866,57”, con la conseguenza per cui il
“17/07/2019 (100 gg. dopo l'08/04/2019) era la data ultima oltre la quale ogni ulteriore giorno di ritardo sarebbe stato indifferente ai fini del calcolo della penale” (cfr. pag. 40 dell'elaborato peritale, in atti). Circa l'individuazione della data dell'08/04/2019 quale data entro cui i lavori avrebbero dovuto essere ultimati, appare utile ripercorrere brevemente l'andamento del rapporto contrattuale, così come emergente dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, degli O.D.S. e dalla relazione del
D.L.
L'esame della documentazione in atti, infatti, ha consentito di riscontrare che, sebbene con C.I.L.A. del 09/01/2017 l'impresa appaltatrice avesse dato formale comunicazione della data di inizio dei lavori, prevista per il giorno 16/01/2017, la stessa impresa veniva, tuttavia, successivamente raggiunta da una serie di note del D.L., volte a sollecitare l'impresa stessa ad iniziare i lavori, al fine di rispettare le tempistiche prestabilite dal cronoprogramma.
Invero, con gli O.D.S. n. 2 e n. 3 – rispettivamente, datati 03/03/2017 e 10/05/2017 – il D.L.,
, intimava a parte attrice di dare concreto inizio ai lavori commissionati. Controparte_3
Dal successivo O.D.S. n. 4 del 28/07/2017, tuttavia, si evince che, nonostante l'intimazione di cui ai precedenti O.D.S., il perdurante ritardo dell'appaltatrice determinava la redazione di un nuovo cronoprogramma, di talché il D.L., con l'O.D.S. in questione, intimava nuovamente all'impresa appaltatrice di procedere all'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei nuovi termini stabiliti.
Ciononostante, il rallentamento nuovamente determinatosi nell'esecuzione dei lavori determinava la sospensione dei lavori stessi, formalizzata con verbale del 07/08/2017, a seguito della quale il medesimo D.L., previa comunicazione al R.U.P. e al Comune di dello stato dei lavori, con CP_2
successivo O.D.S. n.6 del 18/12/2017, chiedeva alle parti un incontro teso a verificare l'andamento dei lavori nonché l'apparente stato di abbandono del cantiere.
La ripresa dei lavori veniva, quindi, disposta con nuovo verbale del 05/02/2018, nel quale veniva, altresì, rideterminato il termine finale di ultimazione delle opere che, tenendo in considerazione i 182 giorni di prolungamento del rapporto per effetto della sospensione, veniva individuato nel giorno
10/09/2018.
Nel contempo, accanto agli O.D.S. trasmessi dal D.L. già richiamati (nei quali, come visto, veniva rilevato lo stato di abbandono del cantiere e veniva, altresì, sollecitata l'impresa ad eseguire celermente le opere), l'impresa appaltatrice è stata anche destinataria di comunicazioni – rispettivamente datate 28/07/2017, 18/12/2017 e 14/04/2018 – da parte del C.S.E. (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), con cui quest'ultimo, avendo riscontrato delle difformità nel corso della propria opera di vigilanza sul rispetto delle procedure di lavoro, aveva ordinato all'impresa l'immediato rispristino della recinzione di cantiere e dei relativi cancelli di accesso entro un tempo massimo di ventiquattro ore, con la precisazione per cui le lavorazioni avrebbero potuto essere riprese soltanto ad adempimento avvenuto. Tali rilievi, unitamente alle ulteriori richieste formulate all'impresa da parte del D.L. (sostanzialmente aventi ad oggetto una serie di chiarimenti, richiesti al progettista, in assenza dei quali non era possibile proseguire i lavori), determinavano, quindi, un'ulteriore sospensione dei lavori, formalizzata con verbale del 18/06/2018.
Per far fronte alle criticità connesse alle difformità progettuali – già inizialmente rilevate dall'organo di vigilanza e non adeguate, dai progettisti dell'impresa, nel corso dei lavori, benché ciò fosse stato, come visto,
espressamente prescritto –, il D.L., in data 19/06/2018, presentava formale istanza al R.U.P. del Comune di per essere autorizzato alla redazione di una variante di progetto. CP_2
La variante oggetto di richiesta, pur essendo stata autorizzata con successivo provvedimento del
17/07/2018, non veniva, poi, concretamente predisposta, e i lavori riprendevano, quindi, con verbale del 14/01/2019, determinando, così, per effetto di tale ulteriore sospensione, lo slittamento alla data dell'08/04/2019 della data finale prevista per la scadenza delle opere commissionate.
Ebbene, così ripercorso l'andamento dell'appalto sino all'08/04/2019, si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che – come osservato anche dallo stesso C.T.U. –, con almeno cinque note successive al 17/07/2019 (ossia successive alla data di cento giorni decorrenti dalla data dell'08/04/2019 prevista per l'ultimazione dei lavori, successive, quindi, alla data a partire dalla quale il ritardo dell'impresa appaltatrice sarebbe stato indifferente dal punto di vista dell'applicazione e della quantificazione della penale, che avrebbe, in ogni caso, raggiunto il suo tetto massimo), il direttore dei lavori ha sollecitato più volte l'impresa a rispettare il cronoprogramma delle lavorazioni
(cfr., in tal senso, pag. 40 dell'elaborato peritale e la comunicazione prot. n. 122/2019 datata
11/11/2019 e inviata tramite PEC all'impresa in data 14/11/2019, con cui il D.L. rappresentava “la necessità, in tempi brevissimi, di ricevere gli schemi di montaggio dei solai, nonché il calcolo delle armature aggiuntive necessarie per il successivo getto” e sollecitava, altresì, “un aggiornamento del cronoprogramma delle lavorazioni, in considerazione del tempo contrattuale derivante anche dalle relative sospensioni e riprese, e in ragione dell'imminente scadenza del rapporto con la Regione
Molise e con la struttura commissariale post-sisma”).
Dalla stessa relazione dettagliata del D.L. del 31/12/2019 (in atti), del resto, si evince:
- che il D.L., nel corso del rapporto, aveva emesso almeno n. 9 O.D.S., con i quali aveva sollecito all'impresa l'esecuzione dei lavori;
- che l'impresa non aveva, tuttavia, adempiuto a quanto richiesto dal D.L. con i suddetti O.D.S.,
“assumendo pertanto un comportamento negletto ed elusivo dei patti contrattuali, disattendendo con recidività le proprie obbligazioni”, avendo, più nello specifico, quest'ultima, o accumulato un ritardo per il quale era applicabile una penale di importo superiore al
10% dell'importo contrattuale;
o omesso di fornire i chiarimenti richiesti e relativi alla progettazione esecutiva;
o lasciato il cantiere in uno stato di abbandono.
Circa il valore probatorio degli O.D.S. e della relazione del D.L., è appena il caso di richiamare, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “gli ordini di servizio e le relazioni redatte dal direttore dei lavori, dal responsabile per la sicurezza e dal responsabile del procedimento, che costituiscono esercizio di poteri tendenti ad assicurare che il contratto di appalto abbia regolare esecuzione, sono atti pubblici, alla pari degli stati di avanzamento, dei libretti della misurazione e della contabilità relativa ai lavori, in quanto formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti” (così: Corte d'appello Palermo n. 1034/2021; nello stesso senso, v. anche
Cass. civ. n. 18316/2014).
Del resto, la prova dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice si evince anche dai verbali di sopralluogo del 16/01/2020 e del 14/05/2020, dai quali risulta che, nel corso del primo sopralluogo, veniva riscontrato che “il pregresso dei lavori appaltati risulta essere in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione” e che “l'appaltatore non ha adempiuto all'intimazione impartita con i vari ordini di servizio”, mentre, nel corso del secondo sopralluogo, veniva riscontrato che “il pregresso dei lavori appaltati verte in gravissimo ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione”, che “l'appaltatore non ha adempiuto all'intimazione impartita con i vari ordini di servizio” e che “il cantiere è in stato di assoluto abbandono” (cfr. verbali di sopralluogo del
16/01/2020 e del 14/05/2020).
Tale circostanza è stata confermata anche dalla prova testimoniale espletata in corso di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni del teste, Ing. che ha testimoniato in Testimone_1
merito al sopralluogo effettuato in data 26/02/2020, riferendo di aver rilevato, in quell'occasione,
l'avvenuta rimozione di alcune parti del ponteggio poste all'interno dell'area cantieristica, nonché dalle dichiarazioni del teste, il quale, parimenti, ha confermato l'avvenuta Testimone_2
dismissione di parte del cantiere dopo l'esecuzione del secondo solaio. La situazione rilevata in seno all'ultimo sopralluogo ha determinato, così, la trasmissione del verbale e della complessiva documentazione al R.U.P. e all'Amministrazione Comunale la quale, in riscontro alla determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 76 del 04/06/2020, con delibera della giunta comunale n. 48 del 04/06/2020, ha deliberato la risoluzione del contratto, rilevando l'inadempimento della stazione appaltatrice nell'esecuzione della propria prestazione.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, ritiene lo scrivente giudice che tale inadempimento da parte dell'impresa – nell'ottica della valutazione comparativa delle reciproche inadempienze che questo giudice è chiamato ad effettuare – abbia alterato il sinallagma contrattuale in misura prevalente rispetto all'inadempimento o, meglio, al tardivo adempimento, da parte del all'obbligazione CP_2
su di sé gravante di pagare tempestivamente le fatture relative ai S.A.L.
Come già osservato, infatti, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto stesso per inadempimento di uno dei contraenti, in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (così: Cass. civ. n.
13840/2010).
In altri termini, il giudice non può isolare le singole condotte tenute dalle parti, per stabilire se le stesse costituiscano o meno motivo di inadempienza, a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, al contrario, procedere alla valutazione sinergica del comportamento entrambi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo (così: Cass. civ. n. 336/2013; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 16637/2013).
Nel caso di specie, ritiene lo scrivente giudice che il ritardo nell'esecuzione dei lavori, determinato dalle inadempienze di cui l'impresa appaltatrice, sin dalla fase della progettazione, si è resa responsabile, abbia avuto – nell'ambito del complessivo assetto di interessi voluto dalle parti e nell'ottica di una valutazione unitaria dell'economia del rapporto contrattuale che viene qui in considerazione – un'incidenza maggiore, in termini di alterazione del sinallagma contrattuale, rispetto al ritardo della stazione appaltante nell'effettuare i pagamenti. Ciò, del resto, è reso palese dalla previsione di cui allo stesso art. 8 del contratto, ove le parti hanno espressamente previsto l'applicazione di una penale per il caso di ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, con facoltà, per l'amministrazione, di risolvere il contratto ove il ritardo fosse stato tale da determinare (come concretamente avvenuto nel caso di specie) una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale pattuito;
previsione, questa, significativamente non ricalcata, invece, per il caso di ritardo della stazione appaltante nei pagamenti.
È, dunque, evidente che le parti abbiano inteso attribuire un carattere, di per sé, di non scarsa importanza a tale inadempimento, che, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 c.c., legittima la risoluzione del contratto, come previsto – del resto – dallo stesso art. 8 del contratto.
Deve, quindi, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per inadempimento dell'appaltatrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattualmente prevista, nella sua misura massima, pari ad € 235.866,57 e con conseguente rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte dalla parte attrice, in quanto parte nei cui confronti la risoluzione per inadempimento è pronunciata.
La risoluzione del contratto di appalto, peraltro, non fa venire il diritto dell'appaltatore a ricevere il pagamento delle opere già eseguite.
Benché, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema corte, l'appalto – fatta eccezione per i servizi e le manutenzioni periodiche, fattispecie, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie – non rappresenti, anche nelle situazioni in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sicché lo stesso resta soggetto alla regola generale, fissata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, cionondimeno, il prezzo delle prestazioni già eseguite può essere riconosciuto all'appaltatore “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum”, dunque, quale conseguenza
“restitutoria” derivante dalla risoluzione stessa (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 15705/2013 e n.
3455/2015).
Ne deriva, pertanto, che, dalla somma dovuta dall'odierna attrice al convenuto a titolo di CP_2
penale devono essere scomputate le seguenti somme, spettanti all'impresa appaltatrice a titolo di equivalente pecuniario di quanto sarebbe alla stessa dovuto, a titolo di integrale restituzione delle prestazioni eseguite:
• € 55.120,69, a titolo di interessi dovuti sulle fatture relative ai S.A.L., pagate con ritardo dall'amministrazione;
• € 79.519,21, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti successivamente al III S.A.L.
Circa la quantificazione di tali voci, ritiene, infatti, lo scrivente giudice che debbano essere presi in considerazione: - quanto al calcolo degli interessi sulle fatture relative ai S.A.L., il calcolo effettuato dalla parte attrice nella propria perizia, a firma dell'ing. ciò in quanto il conteggio Persona_1
effettuato dal C.T.U. tramite un proprio ausiliario risulta non avere preso, erroneamente, in considerazione la fattura 12/E, di talché non può che aversi riguardo, nella quantificazione di tali interessi, ai conteggi effettuati dalla parte attrice (completi, in quanto comprensivi anche degli interessi maturati sulla fattura 12/E), in assenza, del resto, di contestazione specifica da parte del convenuto circa il criterio di calcolo seguito da parte attrice, se non nella CP_2
parte in cui il convenuto lamenta l'erroneo riferimento alla data di emissione della CP_2
fattura anziché alla data di emissione del certificato di pagamento, doglianza, tuttavia, del tutto priva di pregio, in quanto (a tacere del fatto che il criterio di calcolo proposto dal CP_2
convenuto conduce ad un risultato peggiorativo per il stesso, come evidenziato anche CP_2
dal C.T.U. nella relazione in atti;
cfr. pag. 39 dell'elaborato peritale) la domanda di parte attrice di pagamento degli interessi non può che tenere conto del principio della domanda, avendo la stessa parte attrice inteso richiedere la corresponsione degli interessi rapportandoli al momento dell'emissione delle fatture e non a quello (anteriore) dell'emissione dei certificati di pagamento;
- quanto al calcolo del corrispettivo spettante all'impresa (liquidato, come visto, a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum), alla quantificazione operata dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, essendo logica e condivisibile l'argomentazione del C.T.U. stesso, nella parte in cui, in assenza di prova contraria, ha inteso escludere dal calcolo di tale corrispettivo le voci relative alle lavorazioni già presuntivamente pagate nel III S.A.L.
(argomentazione tanto più condivisibile, tenuto conto della risposta del C.T.U. alle osservazioni di parte attrice, laddove il C.T.U. ha chiarito che tale presunzione si giustifica in ragione del fatto che i S.A.L. pagati all'impresa contenevano anche “contabilizzazioni di opere non necessariamente eseguite, proprio perché conteggiate in percentuale e non contabilizzate a misura, spesso con partite provvisorie”; cfr. pag. 43 dell'elaborato peritale).
Non possono, invece, essere riconosciuti gli ulteriori crediti vantati e richiesti dall'amministrazione.
In primis, non può essere riconosciuto il credito portato dalla cd. “fattura idrica”, in assenza di prova
(non raggiunta nel presente giudizio, non essendo a tal fine sufficiente la mera fattura, in quanto documento unilateralmente formato) circa il quantitativo di acqua che si è resa necessaria per l'esecuzione delle opere.
Del pari, non può essere riconosciuto il credito asseritamente spettante all'amministrazione a titolo risarcitorio (sub specie di danno emergente) e consistente nel diritto a vedersi rimborsate dall'appaltatrice le somme corrisposte, da parte del stesso, a titolo di occupazione del suolo, CP_2 in favore dei proprietari del terreno su cui insiste la scuola provvisoria (che si è reso necessario costruire, nelle more dell'ultimazione dei lavori oggetto di causa), in assenza di prova circa i pagamenti effettuati dal medesimo in favore dei suddetti proprietari. CP_2
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva, quindi, la condanna della Controparte_1
a pagare, in favore del , la somma finale pari ad € 101.226,67, calcolata Controparte_2 assumendo, quale base di calcolo, la somma spettante al Comune a titolo di penale (€ 235.866,57), e sottratte, dalla stessa, le somme dovute dal alla stessa Controparte_2 così come sopra quantificate (e complessivamente pari ad € 134.639,90, Controparte_1 quale importo risultante, a sua volta, dalla somma di € 55.120,69, dovuti a titolo di interessi, e di €
79.519,21, dovuti a titolo di corrispettivo residuo per le lavorazioni successive al III S.A.L.).
Venendo in considerazione, infatti, nel caso di specie, contrapposte ragioni di credito scaturenti dal medesimo rapporto giuridico (il contratto di appalto oggetto di causa), l'accertamento circa i reciproci crediti si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale, in applicazione del criterio della cd. compensazione impropria (o atecnica), sottratta alla disciplina di cui all'art. 1241 e ss. c.c.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca, in applicazione del criterio di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
Per le stesse ragioni, devono, infine, essere poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per inadempimento della e per l'effetto: Controparte_1
• Condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 CP_2
, della somma complessiva di € 101.226,67;
[...]
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
• Pone le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 20/04/2022, il quale, in quella sede, ha dichiarato: “in data 26/2/2020 Testimone_3 mi recavo in cantiere nella mia qualità di C.S.E. e costatavo che parte del ponteggio non era presente, in particolare il ponteggio sul retro della scuola
e redigevo apposito verbale inviato via PEC allegando la documentazione fotografica con il quale, considerando lo stato dei luoghi, ordinavo la messa in sicurezza immediata del secondo livello dell'edificio in fase di esecuzione e prescrivevo che prima di riprendere i lavori venisse ripristinato il ponteggio. Preciso che all'atto del mio sopralluogo del 26/2/2020 i lavori erano giunti al solaio di calpestio del secondo livello”. 2 Cfr. le dichiarazioni del teste rese all'udienza del 21/09/2022, il quale, in quella sede, ha dichiarato: “preciso che, dopo che la Testimone_4
aveva lasciato il cantiere e a seguito degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori per l'esecuzione del getto del secondo solaio, CP_1 l'impresa eseguiva tale ultima lavorazione, dopodiché abbandonava completamente il cantiere”. CP_1