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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/08/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2022 promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ferrari Parte_1 C.F._1 del Lodi, presso il cui studio in Paullo (MI), via Milano n. 185, ha eletto domicilio;
- attore - nei confronti di: (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Marzia Controparte_1 C.F._2 Simionato del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Lamarmora 21, ha eletto domicilio;
- convenuta - Conclusioni per parte attrice Parte_1
“1). Accertare e dichiarare che il sig. e sono successori legittimi Parte_1 Controparte_1 dei genitori sig.ra , deceduta il 21/02/2020, e dell'asse del sig. , Persona_1 Persona_2 deceduto il 14/09/2020; 2). Accertare e dichiarare che la sig.ra deve rendere conto al coerede Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 1713 c.c., del prelevamento dell'importo di € 132.831,00, dalla stessa Parte_1 effettuato sui conti correnti dei genitori nel periodo 2016-2020, e pertanto condannare la stessa a restituire all'asse ereditario di ciascun de cuius le somme prelevate senza giustificazione, in misura complessiva pari ad € 132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
3). In via subordinata al punto 2: Accertare e dichiarare che la sig.ra senza aver Controparte_1 alcun diritto di credito sui rapporti di conto corrente Banco BPM n. 1613 e Banco BPM n. 1790 ha ivi prelevato somme pari ad € 132.831,00, dal 2016 al 2020, e pertanto condannare la stessa a restituire all'asse ereditario di ciascun de cuius le somme prelevate, in misura complessiva pari ad
€132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
4). In via subordinata al punto 3: Accertare e dichiarare che i signori e Persona_2 Persona_1 hanno donato indirettamente a somme pari ad € 132.831,00, e pertanto condannare la CP_1 stessa a restituire all'asse le somme percepite, conformemente all'istituto della collazione (art. 737 c.c. e ss.).
5). In ogni caso, ricostruito l'asse di ciascun de cuius come sopra richiesto, con eventuale applicazione dell'istituto della collazione, dividere l'eredità tra i fratelli in parti uguali, condannando in ogni caso a versare ad le somme a conguaglio che Controparte_1 Parte_1 deriveranno dagli accertamenti richiesti, in misura complessiva pari alla metà dei prelevamenti ingiustificati pari ad € 132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre a compensi per l'assistenza prestata nel procedimento di mediazione obbligatoria. In via istruttoria: […]”. Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 [come precisate con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.]
“1) Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione dell'obbligo di rendiconto al sig.
[...] ai sensi dell'art. 1713 c.c. del prelevamento dell'importo di 132.831,00 euro sui conti Parte_1 correnti dei genitori negli anni 2015-2020, in quanto inammissibile per genericità e inconsistenza, infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata;
e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna di restituzione all'asse ereditario di ciascun de cuius delle somme prelevate senza giustificazione nella misura complessiva indicata in euro 132.831,00 euro ovvero in misura inferiore.
2) Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di restituzione formulata in via alternativa nell'atto di citazione al punto 2), in quanto inammissibile per genericità e inconsistenza, infondata e non provata;
3) Rigettare tutte le domande successorie formulate in via subordinata da parte attrice volte ad accertare e dichiarare che le parti sono successori legittimi dei genitori e che i signori _2
e hanno donato indirettamente a somme pari a 132.831,00 euro in
[...] Persona_1 CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto;
e, per l'effetto rigettare la domanda di condanna della stessa a restituire all'asse le somme eventualmente percepite conformemente all'istituto della collazione, in quanto generiche, infondate e non provate.
4) Rigettare la domanda di divisione, previa eventuale collazione, dell'eredità tra i fratelli avendo la sig.ra rinunciato all'eredità. Controparte_1
5) In via subordinata anche riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice e di condanna alla restituzione delle somme di cui ai giroconti di euro 11.000,00 (conto paterno) ed euro 5.000,00 (conto materno) compensare tali importi con le spese funerarie sostenute dalla convenuta per entrambi i genitori pari ad euro
7.876,06 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della minor somma di euro
8.123,94 o altra diversa somma accertata in corso di causa;
6) Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.07.2022 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sorella chiedendo che le fosse ordinato di rendere il conto della Controparte_1 gestione dei patrimoni mobiliari dei genitori, amministrati dalla stessa nel periodo 2016-2020, e chiedendo la sua condanna alla restituzione all'asse ereditario dei genitori della complessiva somma di €132.831,00. In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna della sorella alla restituzione del predetto importo in quanto indebitamente prelevato dai conti correnti dei genitori, o in via ulteriormente subordinata, in quanto donatole indirettamente e quindi oggetto di collazione. Da ultimo l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, previa eventuale collazione, e con condanna di controparte al versamento del relativo conguaglio.
A sostegno delle sue domande, l'attore ha dedotto che la sorella avrebbe gestito in modo esclusivo e infedele i conti correnti bancari dei genitori, compiendo operazioni di prelievo ingentissime e ingiustificate che avrebbero prosciugato i loro depositi. In particolare, secondo l'attore, la convenuta, imponendosi nella gestione del ménage familiare dei genitori, avrebbe amministrato in modo infedele il loro patrimonio incamerandone a suo piacimento le liquidità senza che gli stessi potessero controllare le uscite perché disabili. A sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto gli estratti conti bancari degli anni 2016- 2020 inerenti ai conti correnti dei genitori - BANCO BPM n. 1613 (sig. e BANCO BPM n. CP_1 1790 (sig.ra – evidenziando i prelievi in contanti effettuati sugli stessi, per complessivi euro R_ 132.831,00, somma ritenuta del tutto ingiustificata ed esorbitante i bisogni dei genitori.
2 Si è costituita tempestivamente in giudizio la sig.ra contestando le domande Controparte_1 avversarie, e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- i genitori erano entrambi malati e non autosufficienti, vivevano in una casa in locazione dove erano assistiti da una badante convivente, e tale circostanza è stata riferita dallo stesso attore;
- tenuto conto di tale situazione, se partendo dal dato fornito dall'attore – €132.831,00 euro, pari all'importo complessivo dei prelievi che sarebbero stati operati sui conti bancari dei genitori negli anni 2016-2020 e lo si divide per i quattro anni di riferimento, si ottiene l'importo annuo di 33.207,75 euro;
ancora, dividendo l'importo annuo per 12 mesi al fine di ottenere il dato mensile dei prelievi operati su entrambi i conti bancari, risulterebbe un quoziente pari a 2.767,31 euro, che è una somma del tutto coerente e proporzionato ai bisogni di vita, cura e assistenza dei sig.ri Persona_3
- entrambi i conti correnti erano alimentati unicamente dalle pensioni dei genitori delle parti, che non disponevano di pregressi risparmi o altre entrate, già prima del peggioramento delle loro condizioni di salute;
- sino al suo decesso, la sig.ra è stata pienamente cosciente e in grado di compiere R_ autonomamente e con piena consapevolezza tutte le scelte, economiche e non, per sé e per il marito affidandosi per la gestione materiale alla figlia, godeva della loro piena fiducia, e per tale ragione la madre ha disposto la delega sul conto corrente in suo favore,
- nessuna contestazione è mai stata mossa dall'attore alla sorella nel corso degli anni in questione, durante i quali la stessa si è occupata in via esclusiva dell'assistenza dei genitori, dei quali il fratello si è di fatto disinteressato;
- quanto ai singoli prelievi contestati, la convenuta li riconduceva alle spese di cura e assistenza (anche con badanti), agli oneri abitativi, alle spese alimentari e sanitarie dei genitori, producendo la relativa documentazione.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la giudice convocava le parti ex artt. 117 e 185 c.p.c. al fine di tentarne la conciliazione. In tale sede, la giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, che non veniva accettata dall'attore.
Con note depositate per l'udienza del 6.03.2024, il legale di parte convenuta comunicava la rinuncia al mandato conferitole dalla sig.ra CP_1
Con provvedimento del 28.06.2024 è stata ordinato alla sig.ra di rendere il conto con le CP_1 modalità di cui all'art. 263 c.p.c., fissando all'uopo l'udienza del 29.10.2024. La convenuta compariva personalmente alla predetta udienza, alla quale dichiarava di essere sprovvista di difensore, e l'attore chiedeva che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 4.04.2025, alla quale tratteneva la causa in decisione.
2. La presente azione ha ad oggetto la domanda di rendiconto formulata da in Parte_1 qualità di coerede, nei confronti della sorella in relazione alla gestione dei Controparte_1 patrimoni mobiliari dei genitori, (deceduto il 14/09/2020) e (deceduta Persona_2 Persona_4 il 21/02/2020).
2.b. Preliminarmente deve rigettarsi la domanda di accertamento della qualità di erede del sig.
3 in capo alla sig.ra avendo quest'ultima rinunciato all'eredità Persona_2 Controparte_1 del padre con dichiarazione del 26.03.2021 prodotta in atti sub doc.
5. Tuttavia, tale circostanza non preclude l'esame della domanda di rendiconto svolta nei suoi confronti dall'erede del decuius, in quanto trattasi di obbligo che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante, in favore dei suoi eredi.
2.a Al riguardo, parte attrice ha prodotto in atti i conti correnti intestati ai sig.ri e sui CP_1 R_ quali la sorella aveva, rispettivamente, la cointestazione e la delega ad operare, deducendo CP_1 che le movimentazioni riscontrate su tali conti correnti – ed in particolare i prelievi in contanti, non troverebbero adeguata giustificazione né riscontro documentale. Parte convenuta nel costituirsi ha contestato recisamente le deduzioni avversarie, precisando che la sig.ra nel periodo in contestazione (dal 2016 al settembre 2020) si è occupata in via CP_1 pressochè prevalente della gestione e della cura degli anziani genitori malati, riconducendo a tale attività quotidiana le uscite riscontrante sui conti correnti di entrambi.
Tanto premesso, l'azione di rendiconto deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che la sig.ra alla quale è stato regolarmente Controparte_1 notificato il provvedimento del 28.06.2024 con il quale le era stato ordinato di rendere il conto della gestione dei patrimoni dei genitori, non vi ha provveduto, presentandosi all'udienza fissata per tale incombente priva di difensore (che nelle more aveva rinunciato al mandato conferito). Tale comportamento è valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti è ugualmente possibile operare una ricostruzione delle movimentazioni avvenuta sui conti correnti intestati ai genitori dei sig.ri e nel periodo 2016 – 2020. Pt_1 Controparte_1 In particolare, risulta che sul conto corrente intestato al sig. (cc n. 1613 Banco Persona_2 BPM) nel periodo 2016 – settembre 2020 (data del decesso) sono state accreditate somme per complessivi €124.021,09. Le uscite, mediante prelievo, risultano pari ad €90.511,19. È pacifico che il sig. vivesse della propria pensione di vecchiaia, e che il predetto conto CP_1 corrente fosse alimentato unicamente da tale entrata periodica, pari a circa €1.560,00 e che a partire dal 2017 ricevesse periodicamente un buono sociale di importo variabile (da €400,00 a circa 1.000,00-900,00 euro mensili).
Quanto alla sig.ra sul conto corrente a lei intestato (cc n. 1790 Banco BPM) la figlia R_ CP_1 operava in virtù della delega conferitale dalla madre, come da documentazione in atti. Su tale conto corrente, nel periodo interessato risultano entrate per complessivi €64.272,84 ed uscite mediante prelevamenti per complessivi €42.320,00. Il patrimonio mobiliare della sig.ra ra costituito unicamente dal predetto conto corrente, che R_ veniva alimentato dalla pensione, pari a circa €700,00 mensili, poi incrementata di ulteriori €500,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e, a partire dal mese di ottobre 2018, di ulteriori €400,00 mensili a titolo di buono sociale, poi diminuito a €300,00 dall'ottobre 2019.
È altresì incontestato che i sig.ri vivevano presso l'abitazione di LO UO RS Persona_3 (LO), via Sant'Andrea n. 1, condotta in locazione, con canone trimestrale di €1.050,00, come da contratto di locazione prodotto in atti (doc. 13 convenuta), che nel periodo in questione venivano versati con rate mensili di €350,00 come da ricevute versate in atti (doc. 14 convenuta).
Quanto alle condizioni di salute della coppia, risulta documentato e comunque pacifico che il sig. fosse affetto da encefalopatia vascolare cronica con atrofia, che negli anni aveva CP_1 determinato un progressivo decadimento cognitivo con alterazione dei comportamenti e compromissione delle sue capacità (doc. 2 convenuta); tale patologia ha avuto un esito invalidante,
4 che è andato progressivamente peggiorando nel tempo, e che ha reso il sig. non CP_1 autosufficiente nello svolgimento delle normali attività quotidiane (doc. 3 convenuta).
Quanto alla sig.ra è ugualmente provato e comunque pacifico, che la stessa nel gennaio R_ 2016 ha subito un ictus cerebrale, in seguito al quale ha riportato limitazioni nella capacità di deambulazione, con utilizzo del girello (anche in considerazione della sua condizione di obesità).
A causa della non autosufficienza fisica dei sig.ri e si è reso necessario CP_1 R_ l'affiancamento di una assistenza domiciliare continua che li aiutasse ad attendere gli atti quotidiani di vita e che offrisse al sig. e cure di cui la moglie non poteva più occuparsi in autonomia. CP_1
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la sig.ra abbia ha fornito adeguata giustificazione, CP_1 documentandola, dei prelievi uscite riscontrati sui predetti conti correnti.
In particolare, la convenuta ha adeguatamente giustificato le spese sostenute per:
- assistenza dei genitori, mediante assunzione di bandati. Al riguardo, la convenuta ha provato che ne corso degli anni si sono avvicendate diverse figure professionali quali badanti dei genitori, producendo in atti i relativi contratti di lavoro e le buste paga, ove disponibili, nonché le ricevute dei pagamenti effettuati in loro favore – che trovano corrispondenza e appaiono pienamente coerenti con le movimentazioni in conto corrente nel periodo in questione. La spesa complessiva mensile per questo tipo di assistenza è indicata in
€1.200,00 oltre contributi trimestrali (per €400,00) e spese extra per assistenza in orari non coperti, per una media di ulteriori €180,00 mensili (docc. 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, e da 20 a 23 convenuta)
- oneri abitativi (canone di locazione e utenze, cfr. doc. 24);
- spesa alimentare e prodotti di consumo, risultanti dai pagamenti in conto corrente, per una media di circa €1.000,00 mensili, tenuto conto della presenza in casa della badante convivente (docc. 29, 30 convenuta);
- spese per farmaci e visite mediche, anch'essi risultanti dai conti correnti, per una media di circa €100,00 mensili (docc. 26 – 28 convenuta), da ritenersi del tutto congrue.
La valutazione complessiva delle uscite rilevabili nel periodo in questione, alla luce delle condizioni di salute dei genitori delle odierne parti, rende del tutto congrue le spese sostenute dalla convenuta per far fronte alle esigenze di cura e assistenza dei genitori, come dalla stessa Controparte_1 giustificate, non risultando in atti operazioni abnormi o comunque rimaste del tutto prive di adeguata giustificazione. La congruità delle spese sostenute dalla convenuta trova riscontro nell'indicatore ISTAT, relativo alla “spesa media mensile familiare: tipologia familiare delle persone di 65 anni e più”, residente nel nord Italia, da cui emerge un costo complessivo mensile per coppia pari ad €2.315,00 (cfr. doc. 31 convenuta). A tale importo devono poi aggiungersi le spese di cura e assistenza, anche domiciliare, in quanto non comprese.
Alla luce di quanto precede, i prelievi complessivamente effettuati dalla convenuta sui conti correnti dei genitori nel periodo 2016-2020 possono essere agevolmente ricondotti alle spese correnti necessarie per far fronte alle loro esigenze quotidiane di cura e assistenza, senza che sia possibile rinvenire operazioni abnormi e comunque prive di giustificazione.
Di contro, la convenuta non ha provato la causa del prelievo e trasferimento di €11.000,00 dal corrente del padre e di €5.000,00 dal conto della madre al proprio, non essendo stata documentata né provata in altro modo la volontà della sig.ra i destinare tale importo alle spese funebri per R_
5 sé e il marito. I capitoli di prova formulati da parte convenuta la riguardo sono infatti da ritenersi inammissibili in quanto del tutto generici. Conseguentemente, la convenuta deve essere condanna al pagamento, in favore dell'attore, di
€11.000,00, corrispondenti alla somma prelevata ingiustificatamente dal conto del sig. _2
, di cui la convenuta non è erede;
in favore della massa ereditaria della sig.ra
[...] Persona_4 dell'importo di €5.000,00, pari alle somme prelevate ingiustificatamente dal conto della madre.
Null'altro può essere riconosciuto, tenuto conto della congruità delle somme prelevate nel corso del tempo dalla sig.ra dai conti correnti dei genitori, ed utilizzate pressoché esclusivamente CP_1 per far fronte ai loro bisogni quotidiani abitativi, alimentari, sanitari e di cura e assistenza. D'altra parte, quanto agli ulteriori singoli importi contestati dall'attore, risulta pienamente verosimile che nel corso di oltre quattro anni, e in considerazione della dedizione mostrata dalla figlia, i sig.ri e le abbiano talvolta riconosciuto delle somme, di importo contenuto, quale forma CP_1 R_ di ringraziamento (vedasi, ad esempio, le somme utilizzate per il servizio di parrucchiere o per acquisto abiti, per meno di complessivi €500,00 per ciascun anno).
2.b. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria La domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da parte attrice – alla quale controparte non ha prestato adesione, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la domanda va rigettata con riferimento all'eredità del sig. in Persona_2 quanto difetta in capo alla convenuta la qualità di sua erede, avendo la stessa rinunciato (insieme alla figlia ) all'eredità del padre con dichiarazione del 26.03.2021 (doc. 5 convenuta). Persona_5
Allo stesso modo, la domanda non può essere accolta relativamente all'eredità della sig.ra Per_4
[...] Come noto, infatti, ai fini dello scioglimento della comunione occorre ricostruire l'intero patrimonio ereditario procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti, alla detrazione dal relictum dei debiti ereditari, alla riunione del donatum – da stimare al momento dell'apertura della successione – e quindi provvedere alla divisione della massa imputando le eventuali liberalità ricevute dai condividenti con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad essi spettante.
Nel caso di specie, parte attrice – sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento utile a ricostruire il patrimonio ereditario del decuius, essendosi limitato a produrre in atti copia degli estratti del conto corrente intestato alla sig.ra i fini dell'azione di rendiconto. R_
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta La sig.ra a chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del fratello al pagamento Controparte_1 delle spese funerarie sostenute per i sig.ri e quantificate in complessivi €8.000,00. CP_1 R_ La domanda non può trovare accoglimento, mancando del tutto la prova dell'esborso delle relative somme da parte della convenuta. La documentazione prodotta (nota proforma e una fattura, di €3.000,00 ciascuna, entrambe intestate a (doc. 16 convenuta), una ricevuta in carta libera, datata 28/8/2020 e priva Persona_6 sottoscrizione per €700,00 con dicitura “marmo cimitero” (doc. 17), un preventivo di €400+IVA per marmi e ricevuta di acconto di €200,00 (doc. 18) e avviso di pagamento del Comune di LO UO RS di €196,15 per “1 ossario” (doc. 19), non può infatti ritenersi sufficiente ritenere provato che la sig.ra bbia sostenuto i relativi costi. Controparte_1
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), dei parametri medi di cui al DM 147/2022 e liquidate
6 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda di rendiconto proposta da nei confronti di Parte_1 [...] nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CP_1
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1 11.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) condanna alla restituzione in favore della massa ereditaria di Controparte_1 Persona_4 dell'importo di €5.000,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione (21/02/2020) al saldo effettivo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in €1.701,00 per compensi professionali, €759,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili. Così deciso in Lodi il 2 agosto 2025. La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1679/2022 promossa da: (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ferrari Parte_1 C.F._1 del Lodi, presso il cui studio in Paullo (MI), via Milano n. 185, ha eletto domicilio;
- attore - nei confronti di: (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.ta Marzia Controparte_1 C.F._2 Simionato del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Lamarmora 21, ha eletto domicilio;
- convenuta - Conclusioni per parte attrice Parte_1
“1). Accertare e dichiarare che il sig. e sono successori legittimi Parte_1 Controparte_1 dei genitori sig.ra , deceduta il 21/02/2020, e dell'asse del sig. , Persona_1 Persona_2 deceduto il 14/09/2020; 2). Accertare e dichiarare che la sig.ra deve rendere conto al coerede Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 1713 c.c., del prelevamento dell'importo di € 132.831,00, dalla stessa Parte_1 effettuato sui conti correnti dei genitori nel periodo 2016-2020, e pertanto condannare la stessa a restituire all'asse ereditario di ciascun de cuius le somme prelevate senza giustificazione, in misura complessiva pari ad € 132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
3). In via subordinata al punto 2: Accertare e dichiarare che la sig.ra senza aver Controparte_1 alcun diritto di credito sui rapporti di conto corrente Banco BPM n. 1613 e Banco BPM n. 1790 ha ivi prelevato somme pari ad € 132.831,00, dal 2016 al 2020, e pertanto condannare la stessa a restituire all'asse ereditario di ciascun de cuius le somme prelevate, in misura complessiva pari ad
€132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
4). In via subordinata al punto 3: Accertare e dichiarare che i signori e Persona_2 Persona_1 hanno donato indirettamente a somme pari ad € 132.831,00, e pertanto condannare la CP_1 stessa a restituire all'asse le somme percepite, conformemente all'istituto della collazione (art. 737 c.c. e ss.).
5). In ogni caso, ricostruito l'asse di ciascun de cuius come sopra richiesto, con eventuale applicazione dell'istituto della collazione, dividere l'eredità tra i fratelli in parti uguali, condannando in ogni caso a versare ad le somme a conguaglio che Controparte_1 Parte_1 deriveranno dagli accertamenti richiesti, in misura complessiva pari alla metà dei prelevamenti ingiustificati pari ad € 132.831,00, ovvero in quella misura inferiore che sarà accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre a compensi per l'assistenza prestata nel procedimento di mediazione obbligatoria. In via istruttoria: […]”. Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 [come precisate con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.]
“1) Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione dell'obbligo di rendiconto al sig.
[...] ai sensi dell'art. 1713 c.c. del prelevamento dell'importo di 132.831,00 euro sui conti Parte_1 correnti dei genitori negli anni 2015-2020, in quanto inammissibile per genericità e inconsistenza, infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata;
e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna di restituzione all'asse ereditario di ciascun de cuius delle somme prelevate senza giustificazione nella misura complessiva indicata in euro 132.831,00 euro ovvero in misura inferiore.
2) Rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di restituzione formulata in via alternativa nell'atto di citazione al punto 2), in quanto inammissibile per genericità e inconsistenza, infondata e non provata;
3) Rigettare tutte le domande successorie formulate in via subordinata da parte attrice volte ad accertare e dichiarare che le parti sono successori legittimi dei genitori e che i signori _2
e hanno donato indirettamente a somme pari a 132.831,00 euro in
[...] Persona_1 CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto;
e, per l'effetto rigettare la domanda di condanna della stessa a restituire all'asse le somme eventualmente percepite conformemente all'istituto della collazione, in quanto generiche, infondate e non provate.
4) Rigettare la domanda di divisione, previa eventuale collazione, dell'eredità tra i fratelli avendo la sig.ra rinunciato all'eredità. Controparte_1
5) In via subordinata anche riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice e di condanna alla restituzione delle somme di cui ai giroconti di euro 11.000,00 (conto paterno) ed euro 5.000,00 (conto materno) compensare tali importi con le spese funerarie sostenute dalla convenuta per entrambi i genitori pari ad euro
7.876,06 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della minor somma di euro
8.123,94 o altra diversa somma accertata in corso di causa;
6) Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.07.2022 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la sorella chiedendo che le fosse ordinato di rendere il conto della Controparte_1 gestione dei patrimoni mobiliari dei genitori, amministrati dalla stessa nel periodo 2016-2020, e chiedendo la sua condanna alla restituzione all'asse ereditario dei genitori della complessiva somma di €132.831,00. In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna della sorella alla restituzione del predetto importo in quanto indebitamente prelevato dai conti correnti dei genitori, o in via ulteriormente subordinata, in quanto donatole indirettamente e quindi oggetto di collazione. Da ultimo l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, previa eventuale collazione, e con condanna di controparte al versamento del relativo conguaglio.
A sostegno delle sue domande, l'attore ha dedotto che la sorella avrebbe gestito in modo esclusivo e infedele i conti correnti bancari dei genitori, compiendo operazioni di prelievo ingentissime e ingiustificate che avrebbero prosciugato i loro depositi. In particolare, secondo l'attore, la convenuta, imponendosi nella gestione del ménage familiare dei genitori, avrebbe amministrato in modo infedele il loro patrimonio incamerandone a suo piacimento le liquidità senza che gli stessi potessero controllare le uscite perché disabili. A sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto gli estratti conti bancari degli anni 2016- 2020 inerenti ai conti correnti dei genitori - BANCO BPM n. 1613 (sig. e BANCO BPM n. CP_1 1790 (sig.ra – evidenziando i prelievi in contanti effettuati sugli stessi, per complessivi euro R_ 132.831,00, somma ritenuta del tutto ingiustificata ed esorbitante i bisogni dei genitori.
2 Si è costituita tempestivamente in giudizio la sig.ra contestando le domande Controparte_1 avversarie, e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- i genitori erano entrambi malati e non autosufficienti, vivevano in una casa in locazione dove erano assistiti da una badante convivente, e tale circostanza è stata riferita dallo stesso attore;
- tenuto conto di tale situazione, se partendo dal dato fornito dall'attore – €132.831,00 euro, pari all'importo complessivo dei prelievi che sarebbero stati operati sui conti bancari dei genitori negli anni 2016-2020 e lo si divide per i quattro anni di riferimento, si ottiene l'importo annuo di 33.207,75 euro;
ancora, dividendo l'importo annuo per 12 mesi al fine di ottenere il dato mensile dei prelievi operati su entrambi i conti bancari, risulterebbe un quoziente pari a 2.767,31 euro, che è una somma del tutto coerente e proporzionato ai bisogni di vita, cura e assistenza dei sig.ri Persona_3
- entrambi i conti correnti erano alimentati unicamente dalle pensioni dei genitori delle parti, che non disponevano di pregressi risparmi o altre entrate, già prima del peggioramento delle loro condizioni di salute;
- sino al suo decesso, la sig.ra è stata pienamente cosciente e in grado di compiere R_ autonomamente e con piena consapevolezza tutte le scelte, economiche e non, per sé e per il marito affidandosi per la gestione materiale alla figlia, godeva della loro piena fiducia, e per tale ragione la madre ha disposto la delega sul conto corrente in suo favore,
- nessuna contestazione è mai stata mossa dall'attore alla sorella nel corso degli anni in questione, durante i quali la stessa si è occupata in via esclusiva dell'assistenza dei genitori, dei quali il fratello si è di fatto disinteressato;
- quanto ai singoli prelievi contestati, la convenuta li riconduceva alle spese di cura e assistenza (anche con badanti), agli oneri abitativi, alle spese alimentari e sanitarie dei genitori, producendo la relativa documentazione.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la giudice convocava le parti ex artt. 117 e 185 c.p.c. al fine di tentarne la conciliazione. In tale sede, la giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, che non veniva accettata dall'attore.
Con note depositate per l'udienza del 6.03.2024, il legale di parte convenuta comunicava la rinuncia al mandato conferitole dalla sig.ra CP_1
Con provvedimento del 28.06.2024 è stata ordinato alla sig.ra di rendere il conto con le CP_1 modalità di cui all'art. 263 c.p.c., fissando all'uopo l'udienza del 29.10.2024. La convenuta compariva personalmente alla predetta udienza, alla quale dichiarava di essere sprovvista di difensore, e l'attore chiedeva che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 4.04.2025, alla quale tratteneva la causa in decisione.
2. La presente azione ha ad oggetto la domanda di rendiconto formulata da in Parte_1 qualità di coerede, nei confronti della sorella in relazione alla gestione dei Controparte_1 patrimoni mobiliari dei genitori, (deceduto il 14/09/2020) e (deceduta Persona_2 Persona_4 il 21/02/2020).
2.b. Preliminarmente deve rigettarsi la domanda di accertamento della qualità di erede del sig.
3 in capo alla sig.ra avendo quest'ultima rinunciato all'eredità Persona_2 Controparte_1 del padre con dichiarazione del 26.03.2021 prodotta in atti sub doc.
5. Tuttavia, tale circostanza non preclude l'esame della domanda di rendiconto svolta nei suoi confronti dall'erede del decuius, in quanto trattasi di obbligo che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante, in favore dei suoi eredi.
2.a Al riguardo, parte attrice ha prodotto in atti i conti correnti intestati ai sig.ri e sui CP_1 R_ quali la sorella aveva, rispettivamente, la cointestazione e la delega ad operare, deducendo CP_1 che le movimentazioni riscontrate su tali conti correnti – ed in particolare i prelievi in contanti, non troverebbero adeguata giustificazione né riscontro documentale. Parte convenuta nel costituirsi ha contestato recisamente le deduzioni avversarie, precisando che la sig.ra nel periodo in contestazione (dal 2016 al settembre 2020) si è occupata in via CP_1 pressochè prevalente della gestione e della cura degli anziani genitori malati, riconducendo a tale attività quotidiana le uscite riscontrante sui conti correnti di entrambi.
Tanto premesso, l'azione di rendiconto deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che la sig.ra alla quale è stato regolarmente Controparte_1 notificato il provvedimento del 28.06.2024 con il quale le era stato ordinato di rendere il conto della gestione dei patrimoni dei genitori, non vi ha provveduto, presentandosi all'udienza fissata per tale incombente priva di difensore (che nelle more aveva rinunciato al mandato conferito). Tale comportamento è valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti è ugualmente possibile operare una ricostruzione delle movimentazioni avvenuta sui conti correnti intestati ai genitori dei sig.ri e nel periodo 2016 – 2020. Pt_1 Controparte_1 In particolare, risulta che sul conto corrente intestato al sig. (cc n. 1613 Banco Persona_2 BPM) nel periodo 2016 – settembre 2020 (data del decesso) sono state accreditate somme per complessivi €124.021,09. Le uscite, mediante prelievo, risultano pari ad €90.511,19. È pacifico che il sig. vivesse della propria pensione di vecchiaia, e che il predetto conto CP_1 corrente fosse alimentato unicamente da tale entrata periodica, pari a circa €1.560,00 e che a partire dal 2017 ricevesse periodicamente un buono sociale di importo variabile (da €400,00 a circa 1.000,00-900,00 euro mensili).
Quanto alla sig.ra sul conto corrente a lei intestato (cc n. 1790 Banco BPM) la figlia R_ CP_1 operava in virtù della delega conferitale dalla madre, come da documentazione in atti. Su tale conto corrente, nel periodo interessato risultano entrate per complessivi €64.272,84 ed uscite mediante prelevamenti per complessivi €42.320,00. Il patrimonio mobiliare della sig.ra ra costituito unicamente dal predetto conto corrente, che R_ veniva alimentato dalla pensione, pari a circa €700,00 mensili, poi incrementata di ulteriori €500,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e, a partire dal mese di ottobre 2018, di ulteriori €400,00 mensili a titolo di buono sociale, poi diminuito a €300,00 dall'ottobre 2019.
È altresì incontestato che i sig.ri vivevano presso l'abitazione di LO UO RS Persona_3 (LO), via Sant'Andrea n. 1, condotta in locazione, con canone trimestrale di €1.050,00, come da contratto di locazione prodotto in atti (doc. 13 convenuta), che nel periodo in questione venivano versati con rate mensili di €350,00 come da ricevute versate in atti (doc. 14 convenuta).
Quanto alle condizioni di salute della coppia, risulta documentato e comunque pacifico che il sig. fosse affetto da encefalopatia vascolare cronica con atrofia, che negli anni aveva CP_1 determinato un progressivo decadimento cognitivo con alterazione dei comportamenti e compromissione delle sue capacità (doc. 2 convenuta); tale patologia ha avuto un esito invalidante,
4 che è andato progressivamente peggiorando nel tempo, e che ha reso il sig. non CP_1 autosufficiente nello svolgimento delle normali attività quotidiane (doc. 3 convenuta).
Quanto alla sig.ra è ugualmente provato e comunque pacifico, che la stessa nel gennaio R_ 2016 ha subito un ictus cerebrale, in seguito al quale ha riportato limitazioni nella capacità di deambulazione, con utilizzo del girello (anche in considerazione della sua condizione di obesità).
A causa della non autosufficienza fisica dei sig.ri e si è reso necessario CP_1 R_ l'affiancamento di una assistenza domiciliare continua che li aiutasse ad attendere gli atti quotidiani di vita e che offrisse al sig. e cure di cui la moglie non poteva più occuparsi in autonomia. CP_1
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la sig.ra abbia ha fornito adeguata giustificazione, CP_1 documentandola, dei prelievi uscite riscontrati sui predetti conti correnti.
In particolare, la convenuta ha adeguatamente giustificato le spese sostenute per:
- assistenza dei genitori, mediante assunzione di bandati. Al riguardo, la convenuta ha provato che ne corso degli anni si sono avvicendate diverse figure professionali quali badanti dei genitori, producendo in atti i relativi contratti di lavoro e le buste paga, ove disponibili, nonché le ricevute dei pagamenti effettuati in loro favore – che trovano corrispondenza e appaiono pienamente coerenti con le movimentazioni in conto corrente nel periodo in questione. La spesa complessiva mensile per questo tipo di assistenza è indicata in
€1.200,00 oltre contributi trimestrali (per €400,00) e spese extra per assistenza in orari non coperti, per una media di ulteriori €180,00 mensili (docc. 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, e da 20 a 23 convenuta)
- oneri abitativi (canone di locazione e utenze, cfr. doc. 24);
- spesa alimentare e prodotti di consumo, risultanti dai pagamenti in conto corrente, per una media di circa €1.000,00 mensili, tenuto conto della presenza in casa della badante convivente (docc. 29, 30 convenuta);
- spese per farmaci e visite mediche, anch'essi risultanti dai conti correnti, per una media di circa €100,00 mensili (docc. 26 – 28 convenuta), da ritenersi del tutto congrue.
La valutazione complessiva delle uscite rilevabili nel periodo in questione, alla luce delle condizioni di salute dei genitori delle odierne parti, rende del tutto congrue le spese sostenute dalla convenuta per far fronte alle esigenze di cura e assistenza dei genitori, come dalla stessa Controparte_1 giustificate, non risultando in atti operazioni abnormi o comunque rimaste del tutto prive di adeguata giustificazione. La congruità delle spese sostenute dalla convenuta trova riscontro nell'indicatore ISTAT, relativo alla “spesa media mensile familiare: tipologia familiare delle persone di 65 anni e più”, residente nel nord Italia, da cui emerge un costo complessivo mensile per coppia pari ad €2.315,00 (cfr. doc. 31 convenuta). A tale importo devono poi aggiungersi le spese di cura e assistenza, anche domiciliare, in quanto non comprese.
Alla luce di quanto precede, i prelievi complessivamente effettuati dalla convenuta sui conti correnti dei genitori nel periodo 2016-2020 possono essere agevolmente ricondotti alle spese correnti necessarie per far fronte alle loro esigenze quotidiane di cura e assistenza, senza che sia possibile rinvenire operazioni abnormi e comunque prive di giustificazione.
Di contro, la convenuta non ha provato la causa del prelievo e trasferimento di €11.000,00 dal corrente del padre e di €5.000,00 dal conto della madre al proprio, non essendo stata documentata né provata in altro modo la volontà della sig.ra i destinare tale importo alle spese funebri per R_
5 sé e il marito. I capitoli di prova formulati da parte convenuta la riguardo sono infatti da ritenersi inammissibili in quanto del tutto generici. Conseguentemente, la convenuta deve essere condanna al pagamento, in favore dell'attore, di
€11.000,00, corrispondenti alla somma prelevata ingiustificatamente dal conto del sig. _2
, di cui la convenuta non è erede;
in favore della massa ereditaria della sig.ra
[...] Persona_4 dell'importo di €5.000,00, pari alle somme prelevate ingiustificatamente dal conto della madre.
Null'altro può essere riconosciuto, tenuto conto della congruità delle somme prelevate nel corso del tempo dalla sig.ra dai conti correnti dei genitori, ed utilizzate pressoché esclusivamente CP_1 per far fronte ai loro bisogni quotidiani abitativi, alimentari, sanitari e di cura e assistenza. D'altra parte, quanto agli ulteriori singoli importi contestati dall'attore, risulta pienamente verosimile che nel corso di oltre quattro anni, e in considerazione della dedizione mostrata dalla figlia, i sig.ri e le abbiano talvolta riconosciuto delle somme, di importo contenuto, quale forma CP_1 R_ di ringraziamento (vedasi, ad esempio, le somme utilizzate per il servizio di parrucchiere o per acquisto abiti, per meno di complessivi €500,00 per ciascun anno).
2.b. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria La domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da parte attrice – alla quale controparte non ha prestato adesione, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, la domanda va rigettata con riferimento all'eredità del sig. in Persona_2 quanto difetta in capo alla convenuta la qualità di sua erede, avendo la stessa rinunciato (insieme alla figlia ) all'eredità del padre con dichiarazione del 26.03.2021 (doc. 5 convenuta). Persona_5
Allo stesso modo, la domanda non può essere accolta relativamente all'eredità della sig.ra Per_4
[...] Come noto, infatti, ai fini dello scioglimento della comunione occorre ricostruire l'intero patrimonio ereditario procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti, alla detrazione dal relictum dei debiti ereditari, alla riunione del donatum – da stimare al momento dell'apertura della successione – e quindi provvedere alla divisione della massa imputando le eventuali liberalità ricevute dai condividenti con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad essi spettante.
Nel caso di specie, parte attrice – sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcun elemento utile a ricostruire il patrimonio ereditario del decuius, essendosi limitato a produrre in atti copia degli estratti del conto corrente intestato alla sig.ra i fini dell'azione di rendiconto. R_
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta La sig.ra a chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del fratello al pagamento Controparte_1 delle spese funerarie sostenute per i sig.ri e quantificate in complessivi €8.000,00. CP_1 R_ La domanda non può trovare accoglimento, mancando del tutto la prova dell'esborso delle relative somme da parte della convenuta. La documentazione prodotta (nota proforma e una fattura, di €3.000,00 ciascuna, entrambe intestate a (doc. 16 convenuta), una ricevuta in carta libera, datata 28/8/2020 e priva Persona_6 sottoscrizione per €700,00 con dicitura “marmo cimitero” (doc. 17), un preventivo di €400+IVA per marmi e ricevuta di acconto di €200,00 (doc. 18) e avviso di pagamento del Comune di LO UO RS di €196,15 per “1 ossario” (doc. 19), non può infatti ritenersi sufficiente ritenere provato che la sig.ra bbia sostenuto i relativi costi. Controparte_1
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), dei parametri medi di cui al DM 147/2022 e liquidate
6 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda di rendiconto proposta da nei confronti di Parte_1 [...] nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CP_1
2) condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1 11.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) condanna alla restituzione in favore della massa ereditaria di Controparte_1 Persona_4 dell'importo di €5.000,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione (21/02/2020) al saldo effettivo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in €1.701,00 per compensi professionali, €759,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili. Così deciso in Lodi il 2 agosto 2025. La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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