Articolo 43 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 38Articolo 44
Versione
12 dicembre 1991
Art. 43. Cause pendenti 1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell' articolo 8 del codice di procedura civile , ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
Nota all'art. 43:
- Per il nuovo testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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