Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 43. Cause pendenti 1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell' articolo 8 del codice di procedura civile , ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
Nota all'art. 43:
- Per il nuovo testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
Nota all'art. 43:
- Per il nuovo testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
Commentari • 17
- 1. Termini per le impugnazioni (popup)https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni. 1.Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. [2] 2.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Verona, sentenza 13/10/2023, n. 1950Provvedimento: […] pagina 3 di 5 Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all'art. 43 della legge 21Leggi di più...
- art. 66 bis codice del consumo·
- spese processuali·
- competenza territoriale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 643 c.p.c.·
- revoca decreto ingiuntivo·
- art. 43 legge 374/1991·
- art. 281 sexies c.p.c.