Nota all'art. 43:
- Per il nuovo testo dell' art. 8 del codice di procedura civile , in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 318 c.p.c. Contenuto della domanda. 1.La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. 2.Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, …
Leggi di più…LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI Capo II Dei difensori Art. 82 c.p.c. Patrocinio. 1.Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.[4] 2.Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. 3.Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col …
Leggi di più…LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo V DEI POTERI DEL GIUDICE Art. 113 c.p.c. Pronuncia secondo diritto. 1.Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. 2.Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.[3] [4] [5] [6] [1] La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il …
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