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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2566/2024, est.
Dott.ssa Francesca Saioni (R.G. n. 1135/2024) pubblicata l'11 giugno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tosi (C.F. Parte_1 P.IVA_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Paleocapa n. 6,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. VALENTINA CIVITELLI, dall'avv. FRANCESCA QUADRIO
( e dall'avv. ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI C.F._4
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 18, C.F._5
presso le prime
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da verbale di udienza del 10.7.2025
PER L'APPELLATO
pagina 1 di 6 Come da memoria difensiva del 31.12.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 2566/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso promosso da contro , ha così pronunciato: Controparte_1 Parte_1
1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
Gruppo FS Integrativo (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie (2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
dell'art. 31.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dello stesso ricorrente, calcolata sulla media dei compensi da lui percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione
e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del
CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella
A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B,
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali
Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità per scorta vetture eccedenti”), nonché dall'art. 36, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”);
3) conseguentemente, condanna a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo Parte_1
pari alle differenze retributive da lui vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lui spettanti a tale titolo, con riferimento al periodo dal 01.09.2012 al
30.09.2020, nella misura di euro 8.691,66 lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro
4,50 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.658,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
pagina 2 di 6 L'originario ricorrente, dipendente di fino al 30.9.2020 con le mansioni di capotreno, Parte_1
inquadrato dal 2012 nel livello B1 del CCNL di settore, ha chiesto, previa declaratoria delle clausole contrattuali collettive laddove escludano o limitino dalla retribuzione feriale l'incidenza degli istituti di Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP) indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
ha quindi chiesto il ricalcolo della retribuzione per ferie in considerazione della retribuzione media degli ultimi 12 mesi tenendo conto dell'incidenza dei predetti istituti, detratto l'importo fisso di euro 4,50 al giorno, già considerato a titolo di indennità di utilizzazione .
Nel contraddittorio della società il Tribunale ha richiamato le recenti sentenze della Corte di
Cassazione sulla specifica materia (nn. 13932 e 13972 del 2024) che hanno confermato le pronunce di questa Corte di Appello;
ha ravvisato che anche nella fattispecie di lite deve essere applicato il principio inderogabile per cui la retribuzione durante il periodo di ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria, nel senso di una tendenziale equivalenza della retribuzione feriale con quella percepita ordinariamente dal lavoratore;
ciò ad evitare il rischio che il lavoratore possa essere disincentivato dal fruire del periodo di riposo annuale a cagione di tale non equivalenza.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che i compensi variabili percepiti dal ricorrente sono
“intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva” e/o “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Il Tribunale, sempre tramite richiamo alle recenti pronunce di legittimità, ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla società, alla luce dell'entrata in vigore -dal 18/7/2012- della legge n.
92/2012, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, attenuandola in alcune ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale. Ha quindi ritenuto corretto il conteggio effettuato dal ricorrente, con la conseguente condanna.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 ha proposto appello contro la sentenza. Parte_1
Dopo aver ripercorso le fonti contrattuali collettive, l'appellante, con il primo ed il secondo motivo di gravame, affronta la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 13932/24 e
14089/2024), ritenendo che tali pronunce non abbiano affrontato la questione, sollevata dalla società, circa la natura reintegratoria/risarcitoria dell'indennità di assenza dalla residenza. Inoltre, tali pronunce non hanno sciolto il nodo delle modalità di valutazione dell'effetto dissuasivo in concreto, ribadendo l'appellante che il criterio corretto per il raffronto è fra la retribuzione annuale pagina 3 di 6 globale e le differenze retributive richieste annualmente a titolo di ferie, con il che si evidenzia che non può sussistere alcun pericolo di dissuasione dal godimento del riposo annuale vista la minima riduzione della retribuzione annuale conseguente al calcolo delle ferie come da accordi collettivi in essere.
Con il terzo motivo di appello la società ripropone l'eccezione in merito al compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente -secondo natura indennitaria, come Parte_1 evidenziato dalla soggezione al regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti n.n.
2.3 e 2.4.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha considerato che la giurisprudenza non prescrive affatto che la retribuzione del periodo feriale debba essere identica a quella percepita durante il periodo lavorato, ma stabilisce unicamente che debba essere paragonabile ad essa e che si debbano prendere in considerazione anche gli elementi variabili, il tutto nell'ottica di evitare che il lavoratore sia dissuaso dall'utilizzo delle ferie;
tutto ciò con l'essenziale apporto della contrattazione collettiva, valorizzata anche dalla giurisprudenza europea, apporto di fatto già esercitato dalle parti sociali tramite l'individuazione di una retribuzione per le giornate di ferie che teneva conto degli elementi variabili, nell'ambito di un assetto complessivo dei contrapposti interessi. Con Con il quinto motivo l'appellante affronta in particolare l'istituto dell' , il quale è sì corrispettivo di mansioni proprie del personale mobile, ma è considerato nella retribuzione feriale sia in prospettiva storica poiché una parte fissa di esso è stata trasfusa nel salario di professionalità, sia perché è stata individuata dalle parti collettive una quota della parte variabile dell'istituto da considerare nella retribuzione feriale, pari all'importo corrisposto per le giornate in riserva o in altre attività non a bordo treno, che, al pari delle giornate in viaggio, costituiscono un'attività tipica del capotreno. In definitiva, secondo l'appellante non è contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea la pattuizione collettiva secondo cui il giorno di ferie è retribuito allo stesso modo del giorno lavorato presso l'impianto di appartenenza.
Con il sesto motivo di appello la società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha incluso l'indennità per scorta vetture eccedenti e il premio per la scoperta di irregolarità nel computo della retribuzione feriale in quanto, a detta della società, tali emolumenti hanno carattere eventuale e variabile.
pagina 4 di 6 Con il settimo motivo l'appellante ripropone l'eccezione svolta in via subordinata con la quale chiedeva, stante la clausola di inscindibilità prevista nel CCNL, che la nullità accertata determinasse la nullità anche di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
Con l'ottavo motivo di appello lamenta il rigetto della propria eccezione di prescrizione, Parte_1 ritenendo che l'art. 18 S.L., anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estintivo.
Pertanto, l'appellante ha chiesto che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respinga tutte le domande proposte dall'appellato in primo grado, in subordine, riduca la condanna agli importi effettivamente dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'appellato si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 31.12.2024, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.7.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la procuratrice speciale di parte appellante Dott.ssa in forza della procura depositata in data 3.7.2025, Parte_2 ha rinunciato all'appello e la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
È dirimente la circostanza che l'appellante ha ritualmente rinunciato all'appello con dichiarazione a verbale resa all'udienza di discussione.
La rinuncia all'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta l'estinzione del processo di appello, rendendo inefficaci gli atti compiuti nel grado di giudizio oggetto di rinuncia (cfr. Cass. n. 7645/2022, Cass. n. 5378/2015).
L'accettazione della parte appellata, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è necessaria in caso di rinuncia all'appello, venendo meno, in tal caso, il potere-dovere del Giudice di decidere la controversia, per cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, senza che rilevi la mancata accettazione della parte appellata (Cass. n. 4499/1996, Cass. n.
5556/1995, Cass. n. 5250/2018).
Le spese di lite sono a carico dell'appellante, sia in virtù del principio di cui all'art. 306 ultimo comma c.p.c., sia, comunque, in ragione della c.d. soccombenza virtuale. L'importo, considerato il valore della controversia e la serialità della medesima, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
La cessazione della materia del contendere non rientra fra le ipotesi in cui è previsto dalla legge il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. 20439/2017).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2566/2024, est.
Dott.ssa Francesca Saioni (R.G. n. 1135/2024) pubblicata l'11 giugno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tosi (C.F. Parte_1 P.IVA_1
e dall'Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Paleocapa n. 6,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. VALENTINA CIVITELLI, dall'avv. FRANCESCA QUADRIO
( e dall'avv. ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI C.F._4
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 18, C.F._5
presso le prime
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da verbale di udienza del 10.7.2025
PER L'APPELLATO
pagina 1 di 6 Come da memoria difensiva del 31.12.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 2566/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso promosso da contro , ha così pronunciato: Controparte_1 Parte_1
1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
Gruppo FS Integrativo (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie (2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
dell'art. 31.6 del
CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e dell'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dello stesso ricorrente, calcolata sulla media dei compensi da lui percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione
e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del
CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella
A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B,
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2016 e art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali
Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 del
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“indennità per scorta vetture eccedenti”), nonché dall'art. 36, punto 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo del 20.07.2012 e 16.12.2016 (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”);
3) conseguentemente, condanna a corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo Parte_1
pari alle differenze retributive da lui vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lui spettanti a tale titolo, con riferimento al periodo dal 01.09.2012 al
30.09.2020, nella misura di euro 8.691,66 lordi, già detratto l'importo fisso giornaliero di euro
4,50 percepito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.658,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
pagina 2 di 6 L'originario ricorrente, dipendente di fino al 30.9.2020 con le mansioni di capotreno, Parte_1
inquadrato dal 2012 nel livello B1 del CCNL di settore, ha chiesto, previa declaratoria delle clausole contrattuali collettive laddove escludano o limitino dalla retribuzione feriale l'incidenza degli istituti di Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP) indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
ha quindi chiesto il ricalcolo della retribuzione per ferie in considerazione della retribuzione media degli ultimi 12 mesi tenendo conto dell'incidenza dei predetti istituti, detratto l'importo fisso di euro 4,50 al giorno, già considerato a titolo di indennità di utilizzazione .
Nel contraddittorio della società il Tribunale ha richiamato le recenti sentenze della Corte di
Cassazione sulla specifica materia (nn. 13932 e 13972 del 2024) che hanno confermato le pronunce di questa Corte di Appello;
ha ravvisato che anche nella fattispecie di lite deve essere applicato il principio inderogabile per cui la retribuzione durante il periodo di ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria, nel senso di una tendenziale equivalenza della retribuzione feriale con quella percepita ordinariamente dal lavoratore;
ciò ad evitare il rischio che il lavoratore possa essere disincentivato dal fruire del periodo di riposo annuale a cagione di tale non equivalenza.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che i compensi variabili percepiti dal ricorrente sono
“intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva” e/o “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Il Tribunale, sempre tramite richiamo alle recenti pronunce di legittimità, ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla società, alla luce dell'entrata in vigore -dal 18/7/2012- della legge n.
92/2012, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, attenuandola in alcune ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale. Ha quindi ritenuto corretto il conteggio effettuato dal ricorrente, con la conseguente condanna.
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 ha proposto appello contro la sentenza. Parte_1
Dopo aver ripercorso le fonti contrattuali collettive, l'appellante, con il primo ed il secondo motivo di gravame, affronta la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 13932/24 e
14089/2024), ritenendo che tali pronunce non abbiano affrontato la questione, sollevata dalla società, circa la natura reintegratoria/risarcitoria dell'indennità di assenza dalla residenza. Inoltre, tali pronunce non hanno sciolto il nodo delle modalità di valutazione dell'effetto dissuasivo in concreto, ribadendo l'appellante che il criterio corretto per il raffronto è fra la retribuzione annuale pagina 3 di 6 globale e le differenze retributive richieste annualmente a titolo di ferie, con il che si evidenzia che non può sussistere alcun pericolo di dissuasione dal godimento del riposo annuale vista la minima riduzione della retribuzione annuale conseguente al calcolo delle ferie come da accordi collettivi in essere.
Con il terzo motivo di appello la società ripropone l'eccezione in merito al compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente -secondo natura indennitaria, come Parte_1 evidenziato dalla soggezione al regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti n.n.
2.3 e 2.4.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il primo Giudice non ha considerato che la giurisprudenza non prescrive affatto che la retribuzione del periodo feriale debba essere identica a quella percepita durante il periodo lavorato, ma stabilisce unicamente che debba essere paragonabile ad essa e che si debbano prendere in considerazione anche gli elementi variabili, il tutto nell'ottica di evitare che il lavoratore sia dissuaso dall'utilizzo delle ferie;
tutto ciò con l'essenziale apporto della contrattazione collettiva, valorizzata anche dalla giurisprudenza europea, apporto di fatto già esercitato dalle parti sociali tramite l'individuazione di una retribuzione per le giornate di ferie che teneva conto degli elementi variabili, nell'ambito di un assetto complessivo dei contrapposti interessi. Con Con il quinto motivo l'appellante affronta in particolare l'istituto dell' , il quale è sì corrispettivo di mansioni proprie del personale mobile, ma è considerato nella retribuzione feriale sia in prospettiva storica poiché una parte fissa di esso è stata trasfusa nel salario di professionalità, sia perché è stata individuata dalle parti collettive una quota della parte variabile dell'istituto da considerare nella retribuzione feriale, pari all'importo corrisposto per le giornate in riserva o in altre attività non a bordo treno, che, al pari delle giornate in viaggio, costituiscono un'attività tipica del capotreno. In definitiva, secondo l'appellante non è contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea la pattuizione collettiva secondo cui il giorno di ferie è retribuito allo stesso modo del giorno lavorato presso l'impianto di appartenenza.
Con il sesto motivo di appello la società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha incluso l'indennità per scorta vetture eccedenti e il premio per la scoperta di irregolarità nel computo della retribuzione feriale in quanto, a detta della società, tali emolumenti hanno carattere eventuale e variabile.
pagina 4 di 6 Con il settimo motivo l'appellante ripropone l'eccezione svolta in via subordinata con la quale chiedeva, stante la clausola di inscindibilità prevista nel CCNL, che la nullità accertata determinasse la nullità anche di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
Con l'ottavo motivo di appello lamenta il rigetto della propria eccezione di prescrizione, Parte_1 ritenendo che l'art. 18 S.L., anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estintivo.
Pertanto, l'appellante ha chiesto che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respinga tutte le domande proposte dall'appellato in primo grado, in subordine, riduca la condanna agli importi effettivamente dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale.
L'appellato si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 31.12.2024, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 10.7.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la procuratrice speciale di parte appellante Dott.ssa in forza della procura depositata in data 3.7.2025, Parte_2 ha rinunciato all'appello e la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
È dirimente la circostanza che l'appellante ha ritualmente rinunciato all'appello con dichiarazione a verbale resa all'udienza di discussione.
La rinuncia all'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta l'estinzione del processo di appello, rendendo inefficaci gli atti compiuti nel grado di giudizio oggetto di rinuncia (cfr. Cass. n. 7645/2022, Cass. n. 5378/2015).
L'accettazione della parte appellata, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è necessaria in caso di rinuncia all'appello, venendo meno, in tal caso, il potere-dovere del Giudice di decidere la controversia, per cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, senza che rilevi la mancata accettazione della parte appellata (Cass. n. 4499/1996, Cass. n.
5556/1995, Cass. n. 5250/2018).
Le spese di lite sono a carico dell'appellante, sia in virtù del principio di cui all'art. 306 ultimo comma c.p.c., sia, comunque, in ragione della c.d. soccombenza virtuale. L'importo, considerato il valore della controversia e la serialità della medesima, considerata altresì l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
La cessazione della materia del contendere non rientra fra le ipotesi in cui è previsto dalla legge il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. 20439/2017).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 6 di 6