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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1535/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], di Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente in [...]2 (doc. 1) ed elettivamente domiciliata in Cirié – via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avvocato Serena
Zambon, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...]2, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Caporale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
piazza San Carlo 206, giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo,
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare in via esclusiva il figlio alla madre, con residenza anagrafica e domicilio dello Per_1
stesso presso di lei e con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta, alla sola presenza degli
operatori sociali, in ogni caso secondo i termini che saranno stabiliti da codesto Tribunale e/o
ritenuti più tutelanti dai Servizi incaricati, e tenendo altresì conto della volontà, degli impegni e
delle esigenze del minorenne;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del minore - sino al raggiungimento della
sua indipendenza economica - versando alla signora , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
la somma di € 200,00=, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT in modo
automatico e senza necessità di ulteriore richiesta;
4) stabilire che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1
mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle
scolastiche, sportive e ricreative (relative, ad esempio, a vacanze e tempo libero) sostenute per
necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate Per_1
(sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso
si richiama il Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016), e così sino al raggiungimento
dell'indipendenza economica del minorenne;
5) dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. ha reso le sue conclusioni: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento dell'accordo
raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Catania (CA) il 26 agosto 2014, atto trascritto nel registro dello Stato Civile
degli atti di Matrimonio del suddetto Comune, atto n. 273, parte 2, serie C, uff. 1, anno
2014.
pagina 2 di 6 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che reso impossibile esperire il tentativo di riconciliazione per mancata comparizione del convenuto all'udienza del 22.10.2024, erano autorizzati vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (prospettando una difficile e conflittuale situazione familiare) l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Dall'unione è nato il figlio il 20.02.2011 a Ciriè. Per_1
Il convenuto, verificata la ritualità della notifica (avvenuta ex art. 140 c.p.c. il 25.6.2024 e
28.6.2024 al domicilio ed alla residenza entrambe non ritirate il 01.07.2024 e restituite al mittente il 2-5/8/2024) è stato dichiarato contumace.
Con provvedimento del 7.11.2024, in via provvisoria ed urgente, è stato così stabilito:
“1) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, presso cui solo sarà collocato;
Per_1
qualora il padre dovesse manifestare la volontà di rivedere il figlio, gli incontri dovranno avvenire
in luogo neutro, alla presenza di un operatore o comunque secondo le modalità ritenute più
tutelanti dai Servizi, sempre nel rispetto della misura cautelare penale in atti;
2) DISPONE l'immediata presa in carico del minore da parte del Servizio di Per_1
Psicologia/NPI e del Servizio di Educativa, alla luce della forte situazione di disagio vissuta dallo
stesso, anche per indagare circa l'impatto emotivo sul minore della manifestata intenzione da parte
della madre di trasferirsi con lo stesso in Sicilia;
pagina 3 di 6 dovrà inoltre proseguire l'attività di monitoraggio e indagine sulle condizioni di vita del minore da
parte dei Servizi Sociali;
i Servizi tutti dovranno fare pervenire apposita relazione alla Cancelleria Famiglia dell'intestato
Tribunale entro il 10.3.2025, rendendosi altrimenti necessaria le presenza degli operatori in
udienza, salvo segnalazione di situazioni che richiedano un intervento urgente;
facoltizza le parti
al deposito di memorie di osservazioni alle dette relazioni fino a 3 giorni prima dell'indicanda
udienza;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un
contributo al mantenimento del figlio di € 200,00; il padre dovrà inoltre contribuire nella misura
del 50% al pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative, necessitate ovvero previamente
concordate tra i genitori e successivamente documentate, facendo riferimento quanto
all'individuazione delle singole voci di spesa extra assegno e delle relative modalità di rimborso al
Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016;”
Con successivo del 13.3.2025, a definizione del sub-procedimento introdotto dalla madre,
viste anche le relazioni dei Servizi e recepite le dichiarazioni del padre, è stato autorizzato il trasferimento di madre e minore a Catania.
All'udienza del 27.5.2025, i coniugi hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il P.M. in data 5.6.2025 ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento del figlio Per_1
(nato il [...] in [...]), oltre che relativamente ai rapporti economico-
patrimoniali tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole, possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti tengono conto delle valutazioni e dell'esito degli approfondimenti effettuati dai Servizi incaricati.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sulle congiunte conclusioni delle parti, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Catania (CA) il 26 agosto 2014, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune
atto n. 273, parte 2, serie C, uff. 1, anno 2014.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) affida in via esclusiva il figlio alla madre, con residenza anagrafica e domicilio Per_1
dello stesso presso di lei e con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta, alla sola presenza degli operatori sociali, in ogni caso secondo i termini che saranno ritenuti più tutelanti dai Servizi incaricati e territorialmente competenti in base alla residenza del minore – che dovranno dunque proseguire con la presa in carico del minore, fino a quado ritenuto utile nel suo interesse – tenendo altresì conto della volontà, degli impegni e delle esigenze del minorenne;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore - sino al raggiungimento della sua indipendenza economica - versando alla signora , entro Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta;
4) dispone che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle CP_1
spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative (relative, ad esempio, a vacanze e tempo libero)
sostenute per necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e Per_1
successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-
assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di pagina 5 di 6 Ivrea siglato il 24.6.2016), e così sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minorenne;
5) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1535/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], di Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente in [...]2 (doc. 1) ed elettivamente domiciliata in Cirié – via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avvocato Serena
Zambon, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...]2, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Caporale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
piazza San Carlo 206, giusta procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo,
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare in via esclusiva il figlio alla madre, con residenza anagrafica e domicilio dello Per_1
stesso presso di lei e con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta, alla sola presenza degli
operatori sociali, in ogni caso secondo i termini che saranno stabiliti da codesto Tribunale e/o
ritenuti più tutelanti dai Servizi incaricati, e tenendo altresì conto della volontà, degli impegni e
delle esigenze del minorenne;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del minore - sino al raggiungimento della
sua indipendenza economica - versando alla signora , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
la somma di € 200,00=, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT in modo
automatico e senza necessità di ulteriore richiesta;
4) stabilire che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1
mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle
scolastiche, sportive e ricreative (relative, ad esempio, a vacanze e tempo libero) sostenute per
necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate Per_1
(sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso
si richiama il Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016), e così sino al raggiungimento
dell'indipendenza economica del minorenne;
5) dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. ha reso le sue conclusioni: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento dell'accordo
raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Catania (CA) il 26 agosto 2014, atto trascritto nel registro dello Stato Civile
degli atti di Matrimonio del suddetto Comune, atto n. 273, parte 2, serie C, uff. 1, anno
2014.
pagina 2 di 6 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che reso impossibile esperire il tentativo di riconciliazione per mancata comparizione del convenuto all'udienza del 22.10.2024, erano autorizzati vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (prospettando una difficile e conflittuale situazione familiare) l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Dall'unione è nato il figlio il 20.02.2011 a Ciriè. Per_1
Il convenuto, verificata la ritualità della notifica (avvenuta ex art. 140 c.p.c. il 25.6.2024 e
28.6.2024 al domicilio ed alla residenza entrambe non ritirate il 01.07.2024 e restituite al mittente il 2-5/8/2024) è stato dichiarato contumace.
Con provvedimento del 7.11.2024, in via provvisoria ed urgente, è stato così stabilito:
“1) DISPONE l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, presso cui solo sarà collocato;
Per_1
qualora il padre dovesse manifestare la volontà di rivedere il figlio, gli incontri dovranno avvenire
in luogo neutro, alla presenza di un operatore o comunque secondo le modalità ritenute più
tutelanti dai Servizi, sempre nel rispetto della misura cautelare penale in atti;
2) DISPONE l'immediata presa in carico del minore da parte del Servizio di Per_1
Psicologia/NPI e del Servizio di Educativa, alla luce della forte situazione di disagio vissuta dallo
stesso, anche per indagare circa l'impatto emotivo sul minore della manifestata intenzione da parte
della madre di trasferirsi con lo stesso in Sicilia;
pagina 3 di 6 dovrà inoltre proseguire l'attività di monitoraggio e indagine sulle condizioni di vita del minore da
parte dei Servizi Sociali;
i Servizi tutti dovranno fare pervenire apposita relazione alla Cancelleria Famiglia dell'intestato
Tribunale entro il 10.3.2025, rendendosi altrimenti necessaria le presenza degli operatori in
udienza, salvo segnalazione di situazioni che richiedano un intervento urgente;
facoltizza le parti
al deposito di memorie di osservazioni alle dette relazioni fino a 3 giorni prima dell'indicanda
udienza;
3) PONE a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un
contributo al mantenimento del figlio di € 200,00; il padre dovrà inoltre contribuire nella misura
del 50% al pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative, necessitate ovvero previamente
concordate tra i genitori e successivamente documentate, facendo riferimento quanto
all'individuazione delle singole voci di spesa extra assegno e delle relative modalità di rimborso al
Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016;”
Con successivo del 13.3.2025, a definizione del sub-procedimento introdotto dalla madre,
viste anche le relazioni dei Servizi e recepite le dichiarazioni del padre, è stato autorizzato il trasferimento di madre e minore a Catania.
All'udienza del 27.5.2025, i coniugi hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il P.M. in data 5.6.2025 ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento del figlio Per_1
(nato il [...] in [...]), oltre che relativamente ai rapporti economico-
patrimoniali tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole, possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti tengono conto delle valutazioni e dell'esito degli approfondimenti effettuati dai Servizi incaricati.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sulle congiunte conclusioni delle parti, su conforme parere del P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Catania (CA) il 26 agosto 2014, atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del suddetto Comune
atto n. 273, parte 2, serie C, uff. 1, anno 2014.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) affida in via esclusiva il figlio alla madre, con residenza anagrafica e domicilio Per_1
dello stesso presso di lei e con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta, alla sola presenza degli operatori sociali, in ogni caso secondo i termini che saranno ritenuti più tutelanti dai Servizi incaricati e territorialmente competenti in base alla residenza del minore – che dovranno dunque proseguire con la presa in carico del minore, fino a quado ritenuto utile nel suo interesse – tenendo altresì conto della volontà, degli impegni e delle esigenze del minorenne;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del minore - sino al raggiungimento della sua indipendenza economica - versando alla signora , entro Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT in modo automatico e senza necessità di ulteriore richiesta;
4) dispone che il signor contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle CP_1
spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative (relative, ad esempio, a vacanze e tempo libero)
sostenute per necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e Per_1
successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-
assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di pagina 5 di 6 Ivrea siglato il 24.6.2016), e così sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minorenne;
5) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO dott.ssa Antonia MUSSA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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