Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11648 del 2025, proposto da
Mostrad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto in Cardito, via Murillo De Petti 8;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- del Decreto n. 1651 del 26.8.2025, a firma del Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Direzione Generale per gli Affari legali, societari e i contratti pubblici. Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, recante il “provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le
Stazioni Appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale revoca” elevato a carico della Mostrad S.r.l.; della nota di trasmissione del ridetto provvedimento interdittivo rimessa al prot. n. 13843 del 26.8.2025 a firma del Dirigente del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del MIT; dell'annotazione disposta dall'ANAC a seguito della nota acquisita al proprio prot. n. 116360 del 26.8.2025 recante, a far data dal 27.8.2025, nella sezione B, la rappresentazione che “per effetto del suddetto provvedimento, l'operatore economico è stato interdetto dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione N. 51/3-581-622 del 07/10/2024 (ovvero dalla diversa data ivi indicata) sino alla intervenuta revoca della sospensione n. SRE-NA-0007291-25 del 08/04/2025”;
- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, che possa incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente;
- nonché' per l'accertamento del diritto della società ricorrente, per effetto dell'accoglimento del gravame, alla pulizia del proprio casellario ANAC ed alla contestuale comunicazione della insussistenza di interdittive del MIT di genere, anche nei riguardi delle altre Autorità preposte, ivi compresa la Prefettura della Provincia di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NN VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei suoi confronti l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché la conseguente annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’ANAC.
2. Dalla documentazione in atti emerge che, a seguito di un accesso ispettivo eseguito in data 2 ottobre 2024 presso un cantiere sito nel Comune di Forio, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli ha accertato plurime violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando, in data 7 ottobre 2024, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.
3. La società provvedeva, successivamente, alla rimozione delle irregolarità contestate e al pagamento delle somme dovute nell’ambito della procedura estintiva prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994, sicché l’Ispettorato disponeva la revoca della sospensione in data 8 aprile 2025.
4. Gli atti relativi alla sospensione e alla sua revoca venivano trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, acquisiti gli elementi istruttori, adottava in data 26 agosto 2025 il decreto interdittivo impugnato.
5. Con il ricorso introduttivo la società ha articolato plurime censure, deducendo, in sintesi, che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dei termini procedimentali indicati dalla circolare ministeriale n. 1733/2006, atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra la sospensione e l’adozione dell’interdittiva; che la misura sarebbe comunque priva di presupposti in ragione della già intervenuta revoca della sospensione e della completa regolarizzazione della posizione aziendale; che difetterebbero adeguata istruttoria e motivazione; che l’atto si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento, proporzionalità e tutela dell’affidamento; nonché che sarebbe illegittima, in via derivata, l’annotazione nel Casellario ANAC.
6. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio argomentando circa l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 costituisce effetto automatico e vincolato della sospensione dell’attività imprenditoriale, con funzione meramente ricognitiva, destinata a rendere conoscibile un effetto già prodottosi ex lege , anche laddove la sospensione sia stata successivamente revocata.
7. All’udienza del’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.
9. Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento interdittivo per violazione della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006 e dei principi di buon andamento e tempestività dell’azione amministrativa, assumendo che il decreto sarebbe stato adottato oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di sospensione, nonché comunque oltre un termine ragionevole.
10. La censura non è fondata.
11. La citata circolare ministeriale, nel disciplinare le modalità procedimentali di adozione del provvedimento interdittivo, prevede che il procedimento debba essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione.
12. Tale termine, tuttavia, per il suo stesso tenore letterale e per la natura dell’atto che lo prevede, deve ritenersi meramente ordinatorio e non perentorio, non essendo assistito da alcuna previsione normativa che ne sanzioni l’eventuale superamento con la decadenza del potere.
13. La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha chiarito che, in assenza di una espressa qualificazione normativa, i termini procedimentali stabiliti da circolari o atti di indirizzo interno hanno funzione sollecitatoria e non incidono sulla legittimità dell’atto finale, salvo che il ritardo sia tale da integrare una violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento.
14. Nel caso di specie, il provvedimento interdittivo è stato adottato all’esito dell’acquisizione della documentazione trasmessa dall’Ispettorato e delle necessarie verifiche istruttorie, in un contesto procedimentale che ha visto anche la sopravvenuta revoca della sospensione.
15. Il tempo intercorso, pur superiore a quello indicato dalla circolare, non può ritenersi di per sé irragionevole né idoneo a determinare l’illegittimità dell’atto, in difetto di specifici elementi sintomatici di sviamento o di inerzia colpevole.
16. Con il secondo ordine di censure, la ricorrente deduce che il provvedimento interdittivo sarebbe stato adottato in carenza dei presupposti, in quanto intervenuto quando la sospensione dell’attività era già stata revocata, con conseguente inutilità e irragionevolezza della misura.
17. Anche tale doglianza non merita accoglimento.
18. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e impone la comunicazione del provvedimento al Ministero ai fini dell’adozione dell’interdizione.
19. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che il provvedimento interdittivo ha natura vincolata e meramente ricognitiva, in quanto si limita a prendere atto di un effetto legale già prodottosi per effetto della sospensione.
20. In tale prospettiva, deve ritenersi che l’interdizione possa essere legittimamente adottata anche successivamente alla revoca della sospensione, purché questa abbia effettivamente prodotto effetti, essendo finalizzata a rappresentare – anche a posteriori – il periodo di operatività della misura.
21. In tal senso depone la stessa circolare ministeriale n. 1733 del 2006, espressamente richiamata anche nel provvedimento impugnato, la quale chiarisce che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione, confermando la natura automatica e vincolata della misura e la sua funzione di rappresentazione degli effetti già prodotti dalla sospensione.
22. Ne consegue che la sopravvenuta revoca della sospensione non elide il potere del Ministero, ma incide unicamente sulla durata dell’interdizione, che deve essere circoscritta al periodo di effettiva operatività della sospensione.
23. Nel caso di specie, è pacifico che la sospensione sia stata adottata in data 7 ottobre 2024 e revocata l’8 aprile 2025, avendo dunque prodotto effetti per un arco temporale determinato, che il provvedimento ministeriale si limita a rappresentare.
24. L’atto impugnato, pertanto, non si configura come una nuova misura sanzionatoria, ma come la cristallizzazione giuridica di una situazione già verificatasi.
25. Con ulteriori censure, la ricorrente deduce il difetto di istruttoria e l’erronea rappresentazione della durata della sospensione, assumendo che le irregolarità sarebbero state rimosse in tempi assai più brevi rispetto a quanto emergente dal provvedimento ministeriale.
26. Anche tali doglianze non possono essere condivise.
27. Il provvedimento interdittivo non implica alcuna autonoma valutazione della condotta dell’impresa né una ricostruzione discrezionale della vicenda fattuale, ma si fonda sul dato oggettivo dell’efficacia della sospensione, quale risultante dagli atti dell’autorità competente. Ne consegue che eventuali contestazioni relative alla tempestiva regolarizzazione o alla durata della sospensione attengono al provvedimento presupposto e non possono essere utilmente fatte valere in sede di impugnazione dell’atto ministeriale, che ne costituisce mera conseguenza legale.
29. Né può ravvisarsi un vizio sotto il profilo della motivazione, atteso che il decreto impugnato richiama puntualmente il provvedimento di sospensione e la relativa revoca, limitandosi a darne attuazione ai fini dell’interdizione a contrarre.
30. Infine, l’infondatezza delle censure rivolte avverso il provvedimento interdittivo comporta, in via derivata, l’infondatezza delle doglianze formulate avverso l’annotazione ANAC, che costituisce atto meramente consequenziale e vincolato.
31. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
32. Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
NN VI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN VI | LE NI |
IL SEGRETARIO