Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 maggio 2008 |
Commentari • 11
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Giurisprudenza • 131
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- art. 1158 c.c.·
- prova del rapporto di livello·
- usucapione·
- art. 972 c.c.·
- devoluzione·
- diritto di livello·
- affrancazione·
- procedimento sommario·
- prescrizione canoni enfiteutici·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le norme contenute nell' articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941. - Art. 2.
Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607 , alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.
Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese. (1)
((In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - nuove norme in materia di enfiteusi -, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall' art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dall' art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 (che ha introdotto l'ultimo comma al presente articolo) "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica". - Art. 3.
Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 , si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.
Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.