Articolo 4 della Legge 5 giugno 1973, n. 445
Articolo 3
Versione
15 agosto 1973
Art. 4.
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 488 milioni.
Allo stanziamento di tale somma si provvedera' con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Entrata in vigore il 15 agosto 1973