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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1723 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisione il 17.03.2025, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Franca Parte_1
Iacoviello, che lo rappresenta e difende, procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Elena Frascino, che la rappresenta e difende, procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 17.03.2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 191/2023, emesso in favore di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 25.215,32, a titolo di saldo di contratto di finanziamento.
A sostegno della opposizione, l'opponente preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto ed alla richiesta di prestito;
deduceva inoltre la pagina 1 di 7 nullità del decreto ingiuntivo per mancata verifica, da parte del giudice di prime cure, della validità delle clausole contrattuali.
Nel merito, lamentava l'avvenuto superamento del tasso soglia e la mancanza di un piano di ammortamento. Chiedeva dunque dichiararsi l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la impugnando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici, all'esito dei quali, all'udienza del 17.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per quanto attiene alla dedotta carenza documentale, l'eccezione è infondata. La produzione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo appare idonea alla emissione del provvedimento opposto.
Invero, nella fase monitoria, il ricorrente ha l'onere di produrre un'adeguata prova scritta del credito vantato, che deve apparire certo, liquido ed esigibile, anche nell'ipotesi in cui sia corroborato da documentazione unilaterale. A nulla rilevano le contestazioni mosse dall'opponente con riguardo all'estratto conto certificato.
L'orientamento giurisprudenziale più di recente ammette l'allegazione degli estratti conti autentici da parte del soggetto a cui è stato ceduto il credito. Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito, derivante da esposizione su estratto conto, con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB. La Suprema Corte, con sentenza n. 31577/2019, ha precisato che tale vantaggio vale anche per i cessionari dei crediti, e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n.
130 del 1999.
Con sen. n. 4/2021 la Corte ribadiva la possibilità, per il cessionario, di utilizzare la prerogativa probatoria prevista ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nella specie, la forniva prova del titolo costitutivo e dello stesso credito, CP_1 producendo il contratto di cessione, la lettera di cessione e gli estratti conto certificati (all. 3, 6, 7,9 10 e 11, fascicolo monitorio). L'operato disconoscimento delle pagina 2 di 7 sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento appare irrilevante;
invero, non è stato necessario procedere alla verifica dell'autografia delle sottoscrizioni disconosciute, risultando la stessa aliunde. Dall'esame degli atti di causa emerge infatti che il ha parzialmente eseguito il contratto, versando 9 delle rate Parte_1 previste per la estinzione dell'obbligazione e rimanendo poi inadempiente, senza formulare mai alcuna contestazione e pagando le rate senza nulla argomentare in merito.
Pertanto, l'avvenuta esecuzione della prestazione con il parziale saldo del credito risulta incompatibile con il disconoscimento operato. Inoltre, in contratto risulta specificamente sottoscritta la clausola di cui al contratto di finanziamento per la quale “il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, (…), che le firme apposte sulla presente domanda sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal Richiedente” seguita dalla firma dell'addetto della filiale Consum.it.
Va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata verifica della validità delle clausole da parte del giudice.
La nullità può derivare da vizi formali o sostanziali (ad esempio, vizi della notificazione, mancanza dei requisiti del credito): la nullità del decreto ingiuntivo non può dunque derivare dall'eventuale omessa valutazione, nel merito, da parte del giudicante.
Infatti, il decreto ingiuntivo si fonda sulla verifica della liquidità, certezza ed esigibilità del credito, corroborate da idonea documentazione. Nella specie, il contestava, nella prima difesa utile, la vessatorietà della clausola, e, Parte_1 dunque, il giudice della cognizione, nel contraddittorio tra le parti, in presenza di specifica opposizione della parte, può accertarne la presenza.
In proposito, deve rilevarsi che, con riferimento alla dedotta vessatorietà, dall'esame del contratto si evince che manca la rituale sottoscrizione della clausola relativa al ritardato pagamento, di cui all'art. 16 del contratto di finanziamento.
Le clausole vessatorie, pregiudizievoli per una delle parti, sono generalmente predisposte in via unilaterale all'interno di contratti standard o modelli sottoposti al cliente per la sottoscrizione. Proprio al fine di evitare un forte squilibrio contrattuale, tali clausole richiedono specifica sottoscrizione, c.d. doppia sottoscrizione, della pagina 3 di 7 previsione che possa inficiare la posizione della parte. Alla luce dell'art. 1341 c.c., la clausola onerosa non si intende approvata qualora contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, ma è necessario che sia specifica e separata, quindi, individuata singolarmente, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema
Corte, ribadendo che: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma
è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.” (Cass. civ. n. 20461/2020).
Nel caso di specie, alla luce dell'art. 1341 c.c., la avrebbe dovuto Parte_2 sottoporre all'attenzione del richiedente il contenuto specifico delle condizioni generali del contratto. Manca invece la doppia sottoscrizione della clausola relativa agli interessi moratori, essendo stata apposta una sola firma per l'integrale accettazione delle condizioni, dunque a visione dell'intero contratto (v. fascicolo monitorio all.3). In altri termini, manca un'idonea indicazione della clausola, che non è stata posta in evidenza all'opponente, il quale, così, aderiva al contenuto contrattuale integralmente inteso. Pertanto, la clausola contenuta nell'art. 16 va riconosciuta come vessatoria, in quanto priva di doppia sottoscrizione, e, di conseguenza, nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in adesione alla giurisprudenza che considera non solo inefficaci ma nulle le clausole prive di approvazione specifica (v.
Cassazione sen. n. 16394/2009: “La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento”).
L'accertata vessatori età rende superfluo l'esame della l'eccepita maturazione degli interessi dalla data di risoluzione del contratto del 13.12.2016.
pagina 4 di 7 Con nota del 13.12.16 la comunicava l'avvenuta decadenza dal beneficio Parte_2 del termine e la costituzione in mora del , necessaria ai fini della Parte_1 risoluzione del contratto. Come previsto dall'art. 17 del contratto di finanziamento, il ritardo nel pagamento comporta la facoltà della Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Tuttavia, la non Parte_2 prevedeva che, in caso di mancato pagamento, il contratto dovesse considerarsi risolto ed in effetti, nella specie, manca un'espressa dichiarazione di risoluzione del contratto, che non può ricavarsi in via implicita dalla dichiarata decadenza.
Il contratto non può dunque intendersi risolto in data 13.12.2016.
Fatta tale precisazione, e venendo alle specifiche contestazioni mosse da parte opponente, si rendevano necessari accertamenti tecnici.
Il CTU, sulla base della documentazione agli atti, ricostruiva il piano di ammortamento e formulava due ipotesi di calcolo, in seguito alle osservazioni del
CTP di parte opposta.
Seguendo la prima ipotesi di calcolo, il ctu confrontava il tasso di mora convenuto, pari a 15,96%, ed il tasso soglia del periodo, pari a 14,655%, concludendo che, “dal confronto, risulta che il tasso di mora è superiore al tasso soglia, per cui risulta usuraio e vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti e pertanto la non debenza degli interessi di mora calcolati. Infine, dal prospetto all.10 in atti, ovvero
“estratto conto banca MPS”, risulta chiaro che il sig. ha pagato n.9 rate Parte_1 per cui il debito residuo è pari ad € 14.264,28” (ctu, pag. 9).
Nella seconda ipotesi, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG effettivamente applicato al rapporto, confrontandolo con il tasso soglia per il periodo III trimestre
2009, prendendo in considerazione la categoria “crediti personali e altri finanziamenti dalle banche alle famiglie” previa maggiorazione del tasso medio di 2,1 punti percentuali, per poi determinare, sulla cifra così ottenuta, la soglia dell'usurarietà. Dunque, “applicando questo criterio al caso de quo e, dunque, maggiorando del 2,1% il tasso medio del 9,77% (per un parziale di 11,87%) prima di aumentarlo della metà così determinata (5,785%), si perviene ad un tasso soglia, relativo agli interessi di mora, pari al 17,805%, più elevato degli interessi moratori pagina 5 di 7 previsti dal contratto di finanziamento in esame (pari al 15,96%). Pertanto, in tale ipotesi il tasso di mora non risulta usurario.” (ctu, pag. 11).
Si ritiene di aderire alla seconda ipotesi di calcolo formulata dal CTU. Infatti, in adesione alla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 19597/2020 e
Cassazione, n. 26286/2019), per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente.
Sicché, nel caso di specie, essendo il contratto di finanziamento stipulato in data
02.10.2009, e trovando applicazione la suddetta disciplina, il tasso di mora non risulta usurario, per cui il debito residuo a carico del è pari a € Parte_1
25.215,32, importo ingiunto con D.I. n. 191/2023 (conclusioni definitive ctu, pag.
13). Occorre osservare tuttavia che da tale somma va detratto quanto da parte opposta calcolato a titolo di interessi moratori pari a € 9.749,72. Come evidenziato, la mancanza di doppia sottoscrizione della specifica clausola rende la stessa inefficace nei confronti dell'opponente. Pertanto, l'esposizione debitoria del va ricondotta alla sola somma di € 15.465,60, a titolo di capitale. Parte_1
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] della residua somma di € 15.465,60. CP_1
Stante la parziale fondatezza, sussistono giusti motivi per la compensazione di 1/3 delle spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 191/2023 emesso in favore di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2023 e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 15.465,60, in favore di oltre interessi come da ricorso;
Controparte_1
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 450,00 per pagina 6 di 7 la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.100,00 per la fase decisionale, oltre ai 2/3 delle spese CTU, rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 14/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1723 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisione il 17.03.2025, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Franca Parte_1
Iacoviello, che lo rappresenta e difende, procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Elena Frascino, che la rappresenta e difende, procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 17.03.2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 191/2023, emesso in favore di per il Controparte_1 pagamento della somma di € 25.215,32, a titolo di saldo di contratto di finanziamento.
A sostegno della opposizione, l'opponente preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto ed alla richiesta di prestito;
deduceva inoltre la pagina 1 di 7 nullità del decreto ingiuntivo per mancata verifica, da parte del giudice di prime cure, della validità delle clausole contrattuali.
Nel merito, lamentava l'avvenuto superamento del tasso soglia e la mancanza di un piano di ammortamento. Chiedeva dunque dichiararsi l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la impugnando le avverse deduzioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici, all'esito dei quali, all'udienza del 17.03.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per quanto attiene alla dedotta carenza documentale, l'eccezione è infondata. La produzione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo appare idonea alla emissione del provvedimento opposto.
Invero, nella fase monitoria, il ricorrente ha l'onere di produrre un'adeguata prova scritta del credito vantato, che deve apparire certo, liquido ed esigibile, anche nell'ipotesi in cui sia corroborato da documentazione unilaterale. A nulla rilevano le contestazioni mosse dall'opponente con riguardo all'estratto conto certificato.
L'orientamento giurisprudenziale più di recente ammette l'allegazione degli estratti conti autentici da parte del soggetto a cui è stato ceduto il credito. Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito, derivante da esposizione su estratto conto, con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB. La Suprema Corte, con sentenza n. 31577/2019, ha precisato che tale vantaggio vale anche per i cessionari dei crediti, e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n.
130 del 1999.
Con sen. n. 4/2021 la Corte ribadiva la possibilità, per il cessionario, di utilizzare la prerogativa probatoria prevista ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nella specie, la forniva prova del titolo costitutivo e dello stesso credito, CP_1 producendo il contratto di cessione, la lettera di cessione e gli estratti conto certificati (all. 3, 6, 7,9 10 e 11, fascicolo monitorio). L'operato disconoscimento delle pagina 2 di 7 sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento appare irrilevante;
invero, non è stato necessario procedere alla verifica dell'autografia delle sottoscrizioni disconosciute, risultando la stessa aliunde. Dall'esame degli atti di causa emerge infatti che il ha parzialmente eseguito il contratto, versando 9 delle rate Parte_1 previste per la estinzione dell'obbligazione e rimanendo poi inadempiente, senza formulare mai alcuna contestazione e pagando le rate senza nulla argomentare in merito.
Pertanto, l'avvenuta esecuzione della prestazione con il parziale saldo del credito risulta incompatibile con il disconoscimento operato. Inoltre, in contratto risulta specificamente sottoscritta la clausola di cui al contratto di finanziamento per la quale “il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, (…), che le firme apposte sulla presente domanda sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal Richiedente” seguita dalla firma dell'addetto della filiale Consum.it.
Va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata verifica della validità delle clausole da parte del giudice.
La nullità può derivare da vizi formali o sostanziali (ad esempio, vizi della notificazione, mancanza dei requisiti del credito): la nullità del decreto ingiuntivo non può dunque derivare dall'eventuale omessa valutazione, nel merito, da parte del giudicante.
Infatti, il decreto ingiuntivo si fonda sulla verifica della liquidità, certezza ed esigibilità del credito, corroborate da idonea documentazione. Nella specie, il contestava, nella prima difesa utile, la vessatorietà della clausola, e, Parte_1 dunque, il giudice della cognizione, nel contraddittorio tra le parti, in presenza di specifica opposizione della parte, può accertarne la presenza.
In proposito, deve rilevarsi che, con riferimento alla dedotta vessatorietà, dall'esame del contratto si evince che manca la rituale sottoscrizione della clausola relativa al ritardato pagamento, di cui all'art. 16 del contratto di finanziamento.
Le clausole vessatorie, pregiudizievoli per una delle parti, sono generalmente predisposte in via unilaterale all'interno di contratti standard o modelli sottoposti al cliente per la sottoscrizione. Proprio al fine di evitare un forte squilibrio contrattuale, tali clausole richiedono specifica sottoscrizione, c.d. doppia sottoscrizione, della pagina 3 di 7 previsione che possa inficiare la posizione della parte. Alla luce dell'art. 1341 c.c., la clausola onerosa non si intende approvata qualora contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, ma è necessario che sia specifica e separata, quindi, individuata singolarmente, così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema
Corte, ribadendo che: “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma
è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.” (Cass. civ. n. 20461/2020).
Nel caso di specie, alla luce dell'art. 1341 c.c., la avrebbe dovuto Parte_2 sottoporre all'attenzione del richiedente il contenuto specifico delle condizioni generali del contratto. Manca invece la doppia sottoscrizione della clausola relativa agli interessi moratori, essendo stata apposta una sola firma per l'integrale accettazione delle condizioni, dunque a visione dell'intero contratto (v. fascicolo monitorio all.3). In altri termini, manca un'idonea indicazione della clausola, che non è stata posta in evidenza all'opponente, il quale, così, aderiva al contenuto contrattuale integralmente inteso. Pertanto, la clausola contenuta nell'art. 16 va riconosciuta come vessatoria, in quanto priva di doppia sottoscrizione, e, di conseguenza, nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in adesione alla giurisprudenza che considera non solo inefficaci ma nulle le clausole prive di approvazione specifica (v.
Cassazione sen. n. 16394/2009: “La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento”).
L'accertata vessatori età rende superfluo l'esame della l'eccepita maturazione degli interessi dalla data di risoluzione del contratto del 13.12.2016.
pagina 4 di 7 Con nota del 13.12.16 la comunicava l'avvenuta decadenza dal beneficio Parte_2 del termine e la costituzione in mora del , necessaria ai fini della Parte_1 risoluzione del contratto. Come previsto dall'art. 17 del contratto di finanziamento, il ritardo nel pagamento comporta la facoltà della Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Tuttavia, la non Parte_2 prevedeva che, in caso di mancato pagamento, il contratto dovesse considerarsi risolto ed in effetti, nella specie, manca un'espressa dichiarazione di risoluzione del contratto, che non può ricavarsi in via implicita dalla dichiarata decadenza.
Il contratto non può dunque intendersi risolto in data 13.12.2016.
Fatta tale precisazione, e venendo alle specifiche contestazioni mosse da parte opponente, si rendevano necessari accertamenti tecnici.
Il CTU, sulla base della documentazione agli atti, ricostruiva il piano di ammortamento e formulava due ipotesi di calcolo, in seguito alle osservazioni del
CTP di parte opposta.
Seguendo la prima ipotesi di calcolo, il ctu confrontava il tasso di mora convenuto, pari a 15,96%, ed il tasso soglia del periodo, pari a 14,655%, concludendo che, “dal confronto, risulta che il tasso di mora è superiore al tasso soglia, per cui risulta usuraio e vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti e pertanto la non debenza degli interessi di mora calcolati. Infine, dal prospetto all.10 in atti, ovvero
“estratto conto banca MPS”, risulta chiaro che il sig. ha pagato n.9 rate Parte_1 per cui il debito residuo è pari ad € 14.264,28” (ctu, pag. 9).
Nella seconda ipotesi, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG effettivamente applicato al rapporto, confrontandolo con il tasso soglia per il periodo III trimestre
2009, prendendo in considerazione la categoria “crediti personali e altri finanziamenti dalle banche alle famiglie” previa maggiorazione del tasso medio di 2,1 punti percentuali, per poi determinare, sulla cifra così ottenuta, la soglia dell'usurarietà. Dunque, “applicando questo criterio al caso de quo e, dunque, maggiorando del 2,1% il tasso medio del 9,77% (per un parziale di 11,87%) prima di aumentarlo della metà così determinata (5,785%), si perviene ad un tasso soglia, relativo agli interessi di mora, pari al 17,805%, più elevato degli interessi moratori pagina 5 di 7 previsti dal contratto di finanziamento in esame (pari al 15,96%). Pertanto, in tale ipotesi il tasso di mora non risulta usurario.” (ctu, pag. 11).
Si ritiene di aderire alla seconda ipotesi di calcolo formulata dal CTU. Infatti, in adesione alla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 19597/2020 e
Cassazione, n. 26286/2019), per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente.
Sicché, nel caso di specie, essendo il contratto di finanziamento stipulato in data
02.10.2009, e trovando applicazione la suddetta disciplina, il tasso di mora non risulta usurario, per cui il debito residuo a carico del è pari a € Parte_1
25.215,32, importo ingiunto con D.I. n. 191/2023 (conclusioni definitive ctu, pag.
13). Occorre osservare tuttavia che da tale somma va detratto quanto da parte opposta calcolato a titolo di interessi moratori pari a € 9.749,72. Come evidenziato, la mancanza di doppia sottoscrizione della specifica clausola rende la stessa inefficace nei confronti dell'opponente. Pertanto, l'esposizione debitoria del va ricondotta alla sola somma di € 15.465,60, a titolo di capitale. Parte_1
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] della residua somma di € 15.465,60. CP_1
Stante la parziale fondatezza, sussistono giusti motivi per la compensazione di 1/3 delle spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 191/2023 emesso in favore di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2023 e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 15.465,60, in favore di oltre interessi come da ricorso;
Controparte_1
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 450,00 per pagina 6 di 7 la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.100,00 per la fase decisionale, oltre ai 2/3 delle spese CTU, rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 14/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 7 di 7