Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, U.T.G. - Prefettura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- dell’Ordine di allontanamento adottato dal Reparto Prevenzione Crimine “Emilia-Romagna Orientale” Bologna il 25 febbraio 2025 sulla scorta dell’ordinanza del Prefetto di Bologna n. -OMISSIS-/Area 1 O.S.P. del 8 ottobre 2024, pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Bologna e notificato in pari data;
- dell’Ordinanza emessa dal Prefetto di Bologna n. -OMISSIS-/Area 1 O.S.P. del 8 ottobre 2024, pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Bologna;
- dell’Ordinanza ex art. 2 T.u.l.p.s. n. -OMISSIS- del 7 aprile 2025, di proroga della validità della precedente ordinanza fino al 15 settembre 2025, pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Bologna in pari data;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati, anche se ignoto, comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna e U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
L’ordinanza del Prefetto di Bologna n. -OMISSIS-/Area 1 O.S.P. del 8 ottobre 2024 è un atto generale che, per restituire vivibilità a una serie di aree degradate del Comune di Bologna, ha previsto il divieto di stazionare nelle aree ivi indicate “ai soggetti che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione in sicurezza da parte dei cittadini attraverso comportamenti incompatibili con la vocazione e l’ordinaria destinazione delle aree stesse”.
La stessa ordinanza qualifica come tali coloro rispetto a cui sussistano due condizioni:
1. la prima è che siano già stati in precedenza denunciati dalle Forze di Polizia o condannati per reati connessi agli stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 e per i reati contro la persona di cui agli artt. 581, 582, 588, 590 e 635 c.p., nonché per danneggiamento di beni ai sensi dell’art. 635 c.p., se commessi in una delle aree della città sopramenzionate;
2. la seconda è che tali soggetti, già denunciati o condannati per i reati suddetti, trovandosi nelle medesime aree, abbiano assunto atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando, in concreto, ostacoli alla libera e piena fruibilità da parte dei cittadini, ingenerando una percezione di pericolo e di insicurezza.
L’ordinanza in parola ha, quindi, previsto che, per i soggetti che si trovino nelle suddette condizioni, sia disposto l’allontanamento dall’area cittadina individuata nel medesimo provvedimento.
Il ricorrente è stato, quindi, destinatario di un ordine di allontanamento che rappresenta un atto applicativo del suddetto atto generale e, per tale ragione, l’intero ricorso è teso, in via principale, a dimostrare l’illegittimità in cui sarebbe incorsa la divisione anticrimine nell’applicare l’atto generale.
È altresì censurata la legittimità dell’ordinanza del Prefetto di Bologna n. -OMISSIS-/Area 1 O.S.P. del 8 ottobre 2024.
Ragioni di ordine logico impongono, dunque, di esaminare, preliminarmente, la domanda caducatoria dell’ordine di allontanamento, in quanto atto applicativo la cui adozione fa scaturire l’interesse alla contestazione della legittimità dell’atto generale.
Ravvisata, dunque, la sussistenza delle condizioni dell’azione e in particolare dell’interesse concreto ed attuale all’impugnazione di entrambi gli atti (generale ed applicativo), la legittimità dell’ordine di allontanamento - direttamente incidente sulla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il ricorrente - è revocata in dubbio in ragione del fatto che il provvedimento appare privo di qualsivoglia indicazione circa l’esistenza o meno, in capo al ricorrente, di una qualche pregressa denuncia da parte delle Forze dell’Ordine in relazione a reati aventi le caratteristiche indicate nell’ordinanza (e, quindi, della tipologia ivi indicata e che siano stati commessi nella stessa zona interessata dal divieto).
Mancherebbe, dunque, la dimostrazione della sussistenza del primo presupposto necessario perché sia adottabile l’ordine di allontanamento e cioè la sussistenza dello specifico precedente di polizia o penale.
È pur vero che, nella memoria difensiva dell’Amministrazione, si sostiene che il ricorrente sarebbe già stato condannato per spaccio di stupefacenti, ma nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento al fatto che lo stesso sia un pregiudicato o, comunque, sia stato denunciato per aver commesso reati del tipo di quelli considerati nell’ordinanza più volte citata. Ne deriva, secondo l’ormai da tempo consolidato orientamento della giurisprudenza che non ammette un’integrazione postuma mediante gli atti difensivi (cfr., tra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592), una carenza di motivazione di per sé sufficiente all’accoglimento del ricorso, che, per il resto, risulta infondato, dal momento che anche il darsi a precipitosa fuga, ponendo in pericolo l’incolumità dello stesso ricorrente, quella degli operatori e quella degli utenti della strada, può integrare un’ipotesi assimilabile a dei “comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti”.
Accolto il gravame nella parte in cui è rivolto avverso l’atto applicativo, risulta conseguentemente improcedibile, per carenza di interesse concreto ed attuale, l’impugnazione dell’atto generale presupposto.
Sussistono, peraltro, i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la natura del vizio inficiante, che non esclude la possibilità della riedizione del potere adottando un atto contenente i riferimenti puntuali ai presupposti che ne legittimano l’adozione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte e per l’effetto annulla l’ordine di annullamento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare;
- dichiara l’improcedibilità del ricorso nella parte in cui è volto a censurare la legittimità dell’ordinanza del Prefetto di Bologna n. -OMISSIS-/Area 1 O.S.P. del 8 ottobre 2024.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO