TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 562
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Sentenza breve 28 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna il 28 maggio 2025, riguarda un ricorso contro un ordine di allontanamento adottato dal Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, in seguito a un'ordinanza del Prefetto. Le parti in causa hanno contestato la legittimità dell'atto, sostenendo che l'ordine di allontanamento fosse infondato, in quanto non dimostrava l'esistenza di precedenti denunce o condanne del ricorrente per reati specifici, come previsto dall'ordinanza generale. Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'ordine di allontanamento per carenza di motivazione, evidenziando che l'atto non forniva prove sufficienti riguardo ai presupposti richiesti. Tuttavia, ha dichiarato improcedibile l'impugnazione dell'ordinanza del Prefetto, ritenendo che il ricorrente non avesse un interesse concreto a contestarla. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude integrazioni postume della motivazione. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la possibilità per l'Amministrazione di rieditare il provvedimento in modo conforme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 562
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 562
    Data del deposito : 28 maggio 2025
    Fonte ufficiale :

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