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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 357/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2021 R.G. , promossa da
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Panebianco Giovanni e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. stab. Parte_2
OPPONENTE contro
(c.f. ), n.q. di titolare della omonima Controparte_1 C.F._1 impresa individuale agricola (p.i. ), con il ministero dell'avv. Marletta Gioacchino P.IVA_2
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 18.3.2021, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, nei confronti di
[...]
, n.q. di titolare della omonima impresa individuale agricola, avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., con cui è stata condannata a pagargli la somma di euro 16.786,67 oltre interessi e spese processuali, in forza della fattura n. 24 del 31.8.2020 per la fornitura di pomodori, chiedendo al presente Tribunale: “I)
In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 117/2021 opposto, essendo la
1 presente opposizione fondata su prova scritta;
II) Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, la infondatezza delle pretese trasfuse nel D.I. opposto e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale statuizione di legge;
III) Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di euro 5896,58 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo;
[...]
IV) Accertata la fondatezza delle doglianze e richieste, condannare l'opposto al pagamento di euro
2000,00 per avere incardinato lite temeraria, tacendo elementi di risolutivo rilievo. Conseguenze di legge in ordine a spese e competenze di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di domanda riconvenzionale depositata il 6.7.2021, si è costituito , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo n. 49/2021 dell'1/2/2021, emesso da questo Tribunale nel procedimento rubricato al n. 117/2021 r.g. poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e considerato, ancora, che dei diritti azionati il concludente ha offerto prova documentale. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla perché infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che la Parte_1 domanda monitoria proposta dal concludente è dotata dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e che il diritto di credito ivi reclamato è legittimo e meritevole di tutela, così confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condannare pertanto la in persona del suo l.r.p.t., a pagare al Parte_1 concludente tutte le somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, o quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio anche in accoglimento della domanda riconvenzionale da egli formulata, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii. o ex art.
62 della L. n. 27/2012, maturati e maturandi dal 18/12/2020 e fino al soddisfo. Ritenere e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettarla. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare e dichiarare il diritto di di ricevere dalla la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro. 101.427,10 per le causali in premessa illustrate, o quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio;
conseguentemente condannare la in Parte_1 persona del suo l.r.p.t., a pagare al concludente la predetta complessiva somma di euro. 101.427,10 –
o quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio -, da cui detrarre le eventuali somme che saranno pagate dalla G&V al concludente in forza della chiesta provvisoria esecutività del
2 decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii. o ex art. 62 della
L. n. 27/2012, maturati e maturandi dal 18/12/2020 e fino al soddisfo o in subordine da questa comparsa. Con salvezza di ogni altra deduzione ed eccezione. Con vittoria di spese e compensi di lite, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.”.
2.1. Va osservato che per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n.
13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1,
c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore precisazione che le fatture, trattandosi di documenti unilaterali provenienti dallo stesso creditore, sono idonee all'emissione del decreto ingiuntivo nell'ambito del rito monitorio inaudita altera parte, ma sono insufficienti a provare il credito ove esso sia contestato dal debitore con l'atto di opposizione, come nel caso di specie (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, dep.
10/01/2023, n. 346, testualmente: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; “Se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria"(così Cass. n. 9542 del 2018).”; “E' anche
3 vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.”).
2.2. Nel caso di specie dalle prove documentali, dalla c.t.u. contabile e dalle stesse deduzioni delle parti conformi sul punto, risulta che , n.q. di titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale agricola, ha effettuato in favore di delle forniture di pomodori, Parte_1 senza la stipula di contratto in forma scritta, sulla base di una prassi diffusa nel settore del commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli così articolata: 1) consegna della merce al commerciante all'ingrosso, con rilascio da parte di quest'ultimo di un buono di consegna, con indicazione della data, della tipologia del prodotto, del peso lordo, della tara, del peso netto e del prezzo orientativo concordato, con riserva della definizione del prezzo finale secondo le quotazioni del giorno (mercuriali di mercato) relative al prodotto consegnato;
2) riepilogo delle consegne periodiche nel documento emesso dal commerciante acquirente (cd. conto vendita), con indicazione delle quantità complessive nette, del prezzo finale e delle modalità di pagamento;
3) emissione della fattura di vendita, con data successiva alle forniture effettuate e documentate con i predetti buoni di consegna e conto vendita;
nel caso di specie i pagamenti risultano in atti essere stati poi effettuati mediante assegni e bonifici bancari.
Con ricorso monitorio , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola, ha azionato nei confronti di la fattura n. 24 del 31.08.2020 per Parte_1 la somma euro 16.786,67 oltre interessi, che ha contestato con l'atto di opposizione, Parte_1 deducendo che tale fattura è una mera duplicazione della fattura n. 21 del 31.08.2020, rivista dopo accordi tra le parti sulla quantità e sul prezzo, in correlazione ad un unico conto vendita n. 000410.
Con la domanda riconvenzionale proposta in seno all'atto di opposizione, l'opponente
[...] ha azionato nei confronti dell'opposto , n.q. di titolare della Parte_1 Controparte_1 omonima impresa individuale agricola, il credito di euro 5.896,58 oltre interessi, deducendo di aver versato somme a titolo di acconto sulle forniture dei pomodori, da contabilizzare sulla base dell'accordo tra le parti in ordine alle quantità ed al prezzo, con l'obbligo di versare eventuali differenze e/o conguagli, e di aver integralmente adempiuto le obbligazioni a suo carico, rimanendo creditrice di tale somma, come risultante dalle attestazioni di pagamento prodotte.
Con la domanda riconvenzionale proposta in seno alla propria comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, l'opposto , n.q. di titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale agricola, ha azionato nei confronti dell'opponente il credito di Parte_1
4 euro 101.427,10 (di cui: euro 31.506,08 per l'anno 2019 + euro 69.921,02 per l'anno 2020) oltre interessi, deducendo di aver effettuato forniture di pomodori ed emesso fatture nel 2019 per la somma di euro 209.734,79 rispetto a cui G.&V. avrebbe pagato solo la somma di euro 178.228,71 Parte_1 con un conseguente credito residuo di euro 31.506,08 e di aver effettuato forniture di pomodori ed emesso fatture nel 2020 per la somma di euro 293.287,91 rispetto a cui G.&V. avrebbe Parte_1 pagato solo la somma di euro 223.366,89 con un conseguente credito residuo di euro 69.921,02.
2.3. Sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato: 1) il mancato inserimento nei conti vendita di talune forniture di pomodori documentate dai buoni di consegna, per la somma complessiva di euro 11.561,66; 2) la mancata emissione delle fatture relative a taluni conti vendita giustificati dalla consegna dei pomodori per la somma complessiva di euro 69.733,03; tuttavia il conto vendita n. 342 dell'8.6.2020 risulta duplicato con il conto vendita n. 401 del 13.8.2022, non provato da buoni di consegna, che ha comportato l'emissione della fattura n. 20 del 31.08.2020 di pari importo di euro 13.164,84, per cui l'importo relativo ai conti vendita emessi e non fatturati va ridotto alla somma complessiva di euro 45.006,53; 3) l'emissione di talune fatture con relativi conto vendita, non supportati da buoni di consegna (tra cui rientra anche la fattura azionata in sede monitoria), per la somma complessiva di euro 61.792,52 (v. nel dettaglio, le tabelle analitiche della relazione peritale).
Pertanto, tenuto conto che le fatture sono atti unilaterali provenienti dal creditore, che come tali, se contestate, sono insufficienti a fornire la prova del credito, ove non siano integrate dal relativo buono di consegna comprovante l'avvenuta esecuzione della prestazione relativa al credito azionato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 346/2023, cit.), tenuto conto altresì dei pagamenti mediante assegni e bonifici bancari risultanti in atti, , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola ha un credito residuo di euro 12.151,41 nei confronti di come Parte_1 analiticamente calcolato nelle tabelle della c.t.u. contabile, sulla base delle suddette prove documentali.
Su tale somma di euro 12.151,41 sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento con cui è stato accertato il credito effettivo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (emesso per il maggior credito di euro 16.786,67 oltre interessi e spese processuali), sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, testualmente: “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il
Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il
5 riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.”), con la precisazione che, contrariamente a quanto domandato, non è applicabile nel caso di specie nè il tasso degli interessi moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002, nè il tasso degli interessi moratori ex art. 62, d.l. n. 1/2012, l. conv. n. 27/2012, in quanto l'art. 62, d.l. n. 1/2012, l. conv. n. 27/2012, è norma speciale dettata per la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (come la fornitura di pomodori del caso di specie), che come tale prevale rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002
(cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 19/02/2015, n. 1829, massima: “Le disposizioni dell'art. 62 d.l. n. 1 del
2012 (recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) si collocano in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lg. 9 ottobre 2002 n. 231 (come modificato dal d.lg. 9 novembre 2012 n. 192, di attuazione della direttiva 2011/7/UE) e, conseguentemente, esse non possono considerarsi abrogate per effetto dell'entrata in vigore del citato
d.lg. 9 novembre 2012 n. 192, non essendo del resto ravvisabile alcun contrasto fra le stesse e la direttiva 2011/7/UE.”), ma non è applicabile nel caso di specie, dato che le parti non hanno stipulato un contratto in forma scritta, contenente gli elementi essenziali prescritti dall'art. 62, comma 1, cit. .
3. Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della domanda riconvenzionale dell'opposto, il decreto ingiuntivo n.
49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., va revocato e
(p.i. ) va condannata a pagare a Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ), n.q. di titolare della omonima impresa individuale agricola
[...] C.F._1
(p.i. ), la somma di euro 12.151,41, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di P.IVA_2 deposito del presente provvedimento sino al soddisfo.
Sul piano delle spese processuali, la complessità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti e la parziale fondatezza delle reciproche pretese giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, la ripartizione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese di c.t.u. contabile liquidate con separato decreto, e il rigetto della domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della domanda riconvenzionale dell'opposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., e condanna p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
6 a pagare a (c.f. ), n.q. di titolare della Controparte_1 C.F._1 omonima impresa individuale agricola (p.i. , la somma di euro 12.151,41, oltre interessi P.IVA_2 di mora al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento sino al soddisfo;
compensa integralmente le sese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna;
rigetta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria.
Gela, 26.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2021 R.G. , promossa da
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Panebianco Giovanni e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. stab. Parte_2
OPPONENTE contro
(c.f. ), n.q. di titolare della omonima Controparte_1 C.F._1 impresa individuale agricola (p.i. ), con il ministero dell'avv. Marletta Gioacchino P.IVA_2
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 18.3.2021, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, nei confronti di
[...]
, n.q. di titolare della omonima impresa individuale agricola, avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., con cui è stata condannata a pagargli la somma di euro 16.786,67 oltre interessi e spese processuali, in forza della fattura n. 24 del 31.8.2020 per la fornitura di pomodori, chiedendo al presente Tribunale: “I)
In via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 117/2021 opposto, essendo la
1 presente opposizione fondata su prova scritta;
II) Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte, la infondatezza delle pretese trasfuse nel D.I. opposto e per l'effetto revocare, dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale statuizione di legge;
III) Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di euro 5896,58 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo;
[...]
IV) Accertata la fondatezza delle doglianze e richieste, condannare l'opposto al pagamento di euro
2000,00 per avere incardinato lite temeraria, tacendo elementi di risolutivo rilievo. Conseguenze di legge in ordine a spese e competenze di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con proposizione di domanda riconvenzionale depositata il 6.7.2021, si è costituito , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo n. 49/2021 dell'1/2/2021, emesso da questo Tribunale nel procedimento rubricato al n. 117/2021 r.g. poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione e considerato, ancora, che dei diritti azionati il concludente ha offerto prova documentale. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla perché infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che la Parte_1 domanda monitoria proposta dal concludente è dotata dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e che il diritto di credito ivi reclamato è legittimo e meritevole di tutela, così confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condannare pertanto la in persona del suo l.r.p.t., a pagare al Parte_1 concludente tutte le somme liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, o quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio anche in accoglimento della domanda riconvenzionale da egli formulata, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii. o ex art.
62 della L. n. 27/2012, maturati e maturandi dal 18/12/2020 e fino al soddisfo. Ritenere e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettarla. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare e dichiarare il diritto di di ricevere dalla la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro. 101.427,10 per le causali in premessa illustrate, o quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio;
conseguentemente condannare la in Parte_1 persona del suo l.r.p.t., a pagare al concludente la predetta complessiva somma di euro. 101.427,10 –
o quell'altra maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio -, da cui detrarre le eventuali somme che saranno pagate dalla G&V al concludente in forza della chiesta provvisoria esecutività del
2 decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e ss. mm. ii. o ex art. 62 della
L. n. 27/2012, maturati e maturandi dal 18/12/2020 e fino al soddisfo o in subordine da questa comparsa. Con salvezza di ogni altra deduzione ed eccezione. Con vittoria di spese e compensi di lite, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge.”.
2.1. Va osservato che per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n.
13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1,
c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ.
n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore precisazione che le fatture, trattandosi di documenti unilaterali provenienti dallo stesso creditore, sono idonee all'emissione del decreto ingiuntivo nell'ambito del rito monitorio inaudita altera parte, ma sono insufficienti a provare il credito ove esso sia contestato dal debitore con l'atto di opposizione, come nel caso di specie (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, dep.
10/01/2023, n. 346, testualmente: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; “Se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria"(così Cass. n. 9542 del 2018).”; “E' anche
3 vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.”).
2.2. Nel caso di specie dalle prove documentali, dalla c.t.u. contabile e dalle stesse deduzioni delle parti conformi sul punto, risulta che , n.q. di titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale agricola, ha effettuato in favore di delle forniture di pomodori, Parte_1 senza la stipula di contratto in forma scritta, sulla base di una prassi diffusa nel settore del commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli così articolata: 1) consegna della merce al commerciante all'ingrosso, con rilascio da parte di quest'ultimo di un buono di consegna, con indicazione della data, della tipologia del prodotto, del peso lordo, della tara, del peso netto e del prezzo orientativo concordato, con riserva della definizione del prezzo finale secondo le quotazioni del giorno (mercuriali di mercato) relative al prodotto consegnato;
2) riepilogo delle consegne periodiche nel documento emesso dal commerciante acquirente (cd. conto vendita), con indicazione delle quantità complessive nette, del prezzo finale e delle modalità di pagamento;
3) emissione della fattura di vendita, con data successiva alle forniture effettuate e documentate con i predetti buoni di consegna e conto vendita;
nel caso di specie i pagamenti risultano in atti essere stati poi effettuati mediante assegni e bonifici bancari.
Con ricorso monitorio , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola, ha azionato nei confronti di la fattura n. 24 del 31.08.2020 per Parte_1 la somma euro 16.786,67 oltre interessi, che ha contestato con l'atto di opposizione, Parte_1 deducendo che tale fattura è una mera duplicazione della fattura n. 21 del 31.08.2020, rivista dopo accordi tra le parti sulla quantità e sul prezzo, in correlazione ad un unico conto vendita n. 000410.
Con la domanda riconvenzionale proposta in seno all'atto di opposizione, l'opponente
[...] ha azionato nei confronti dell'opposto , n.q. di titolare della Parte_1 Controparte_1 omonima impresa individuale agricola, il credito di euro 5.896,58 oltre interessi, deducendo di aver versato somme a titolo di acconto sulle forniture dei pomodori, da contabilizzare sulla base dell'accordo tra le parti in ordine alle quantità ed al prezzo, con l'obbligo di versare eventuali differenze e/o conguagli, e di aver integralmente adempiuto le obbligazioni a suo carico, rimanendo creditrice di tale somma, come risultante dalle attestazioni di pagamento prodotte.
Con la domanda riconvenzionale proposta in seno alla propria comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, l'opposto , n.q. di titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale agricola, ha azionato nei confronti dell'opponente il credito di Parte_1
4 euro 101.427,10 (di cui: euro 31.506,08 per l'anno 2019 + euro 69.921,02 per l'anno 2020) oltre interessi, deducendo di aver effettuato forniture di pomodori ed emesso fatture nel 2019 per la somma di euro 209.734,79 rispetto a cui G.&V. avrebbe pagato solo la somma di euro 178.228,71 Parte_1 con un conseguente credito residuo di euro 31.506,08 e di aver effettuato forniture di pomodori ed emesso fatture nel 2020 per la somma di euro 293.287,91 rispetto a cui G.&V. avrebbe Parte_1 pagato solo la somma di euro 223.366,89 con un conseguente credito residuo di euro 69.921,02.
2.3. Sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato: 1) il mancato inserimento nei conti vendita di talune forniture di pomodori documentate dai buoni di consegna, per la somma complessiva di euro 11.561,66; 2) la mancata emissione delle fatture relative a taluni conti vendita giustificati dalla consegna dei pomodori per la somma complessiva di euro 69.733,03; tuttavia il conto vendita n. 342 dell'8.6.2020 risulta duplicato con il conto vendita n. 401 del 13.8.2022, non provato da buoni di consegna, che ha comportato l'emissione della fattura n. 20 del 31.08.2020 di pari importo di euro 13.164,84, per cui l'importo relativo ai conti vendita emessi e non fatturati va ridotto alla somma complessiva di euro 45.006,53; 3) l'emissione di talune fatture con relativi conto vendita, non supportati da buoni di consegna (tra cui rientra anche la fattura azionata in sede monitoria), per la somma complessiva di euro 61.792,52 (v. nel dettaglio, le tabelle analitiche della relazione peritale).
Pertanto, tenuto conto che le fatture sono atti unilaterali provenienti dal creditore, che come tali, se contestate, sono insufficienti a fornire la prova del credito, ove non siano integrate dal relativo buono di consegna comprovante l'avvenuta esecuzione della prestazione relativa al credito azionato (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 346/2023, cit.), tenuto conto altresì dei pagamenti mediante assegni e bonifici bancari risultanti in atti, , n.q. di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale agricola ha un credito residuo di euro 12.151,41 nei confronti di come Parte_1 analiticamente calcolato nelle tabelle della c.t.u. contabile, sulla base delle suddette prove documentali.
Su tale somma di euro 12.151,41 sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento con cui è stato accertato il credito effettivo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (emesso per il maggior credito di euro 16.786,67 oltre interessi e spese processuali), sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, testualmente: “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il
Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il
5 riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.”), con la precisazione che, contrariamente a quanto domandato, non è applicabile nel caso di specie nè il tasso degli interessi moratori ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002, nè il tasso degli interessi moratori ex art. 62, d.l. n. 1/2012, l. conv. n. 27/2012, in quanto l'art. 62, d.l. n. 1/2012, l. conv. n. 27/2012, è norma speciale dettata per la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (come la fornitura di pomodori del caso di specie), che come tale prevale rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002
(cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 19/02/2015, n. 1829, massima: “Le disposizioni dell'art. 62 d.l. n. 1 del
2012 (recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) si collocano in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lg. 9 ottobre 2002 n. 231 (come modificato dal d.lg. 9 novembre 2012 n. 192, di attuazione della direttiva 2011/7/UE) e, conseguentemente, esse non possono considerarsi abrogate per effetto dell'entrata in vigore del citato
d.lg. 9 novembre 2012 n. 192, non essendo del resto ravvisabile alcun contrasto fra le stesse e la direttiva 2011/7/UE.”), ma non è applicabile nel caso di specie, dato che le parti non hanno stipulato un contratto in forma scritta, contenente gli elementi essenziali prescritti dall'art. 62, comma 1, cit. .
3. Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della domanda riconvenzionale dell'opposto, il decreto ingiuntivo n.
49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., va revocato e
(p.i. ) va condannata a pagare a Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(c.f. ), n.q. di titolare della omonima impresa individuale agricola
[...] C.F._1
(p.i. ), la somma di euro 12.151,41, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di P.IVA_2 deposito del presente provvedimento sino al soddisfo.
Sul piano delle spese processuali, la complessità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti e la parziale fondatezza delle reciproche pretese giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, la ripartizione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese di c.t.u. contabile liquidate con separato decreto, e il rigetto della domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. .
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'opposizione con domanda riconvenzionale e della domanda riconvenzionale dell'opposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 49/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 117/2021 R.G., e condanna p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
6 a pagare a (c.f. ), n.q. di titolare della Controparte_1 C.F._1 omonima impresa individuale agricola (p.i. , la somma di euro 12.151,41, oltre interessi P.IVA_2 di mora al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento sino al soddisfo;
compensa integralmente le sese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna;
rigetta la domanda dell'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria.
Gela, 26.06.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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