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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1848/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1848 del 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Primo Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Priverno (LT), Via della
Stazione n. 30, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro nata a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Controparte_2
(Somalia) il 06.12.1969, rappresentate e difese dall'Avv. Ezio Lucchetti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Latina, via Duca del Mare n. 24, giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Precisazioni congiunte delle parti: “entrambi i difensori chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data odierna”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno a suo carico per il mantenimento della figlia come stabilito con CP_1 ordinanza del Tribunale di Latina del 23.10.2001, che ha ordinato all'INPDAP di Latina il versamento diretto dell'assegno di contributo al mantenimento per la figlia a , da Controparte_2
trattenersi sui ratei di pensioni del Pt_1
Pagina 1 Nel ricorso, in particolare, il ha rilevato che la figlia non viveva più con la madre e che, per Pt_1 tale circostanza, doveva desumersi che la stessa avesse raggiunto l'indipendenza economica, anche considerata l'età anagrafica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si sono costituite le resistenti che hanno concluso dichiarando di rinunciare all'assegno di mantenimento posto a carico di con decorrenza dal gennaio 2025, dando atto che Parte_1
ormai frequentava la scuola di specializzazione in Cardiochirurgia dell'Università La CP_1
Sapienza di Roma e con tirocinio svolto presso l'Ospedale Gemelli di Roma, percependo una borsa di studio mensile di circa 1.400,00 euro lordi al mese.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. sono comparsi i difensori delle parti e il Giudice rel. in via temporanea e urgente ha revocato l'assegno di mantenimento a carico di per il Parte_1
mantenimento della figlia e poi ha invitato le parti a discutere la causa, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato.
***
Ritiene il Collegio che alla luce delle circostanze sopravvenute (è pacifico inter partes che
[...]
non viva più con la madre e che goda di una borsa di studio mensile quale specializzanda CP_1 in medicina d'importo tale da dover essere considerata inserita a livello lavorativo) siano meritevoli di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 1848 del 2024, così provvede:
“Accoglie le precisazioni congiunte delle parti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento a carico di da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, con Parte_1 versamento diretto alla ricorrente a carico dell'INPDAP, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Compensa le spese di lite”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Tania Serino
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1848 del 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Primo Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Priverno (LT), Via della
Stazione n. 30, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro nata a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Controparte_2
(Somalia) il 06.12.1969, rappresentate e difese dall'Avv. Ezio Lucchetti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Latina, via Duca del Mare n. 24, giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Precisazioni congiunte delle parti: “entrambi i difensori chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data odierna”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno a suo carico per il mantenimento della figlia come stabilito con CP_1 ordinanza del Tribunale di Latina del 23.10.2001, che ha ordinato all'INPDAP di Latina il versamento diretto dell'assegno di contributo al mantenimento per la figlia a , da Controparte_2
trattenersi sui ratei di pensioni del Pt_1
Pagina 1 Nel ricorso, in particolare, il ha rilevato che la figlia non viveva più con la madre e che, per Pt_1 tale circostanza, doveva desumersi che la stessa avesse raggiunto l'indipendenza economica, anche considerata l'età anagrafica.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si sono costituite le resistenti che hanno concluso dichiarando di rinunciare all'assegno di mantenimento posto a carico di con decorrenza dal gennaio 2025, dando atto che Parte_1
ormai frequentava la scuola di specializzazione in Cardiochirurgia dell'Università La CP_1
Sapienza di Roma e con tirocinio svolto presso l'Ospedale Gemelli di Roma, percependo una borsa di studio mensile di circa 1.400,00 euro lordi al mese.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. sono comparsi i difensori delle parti e il Giudice rel. in via temporanea e urgente ha revocato l'assegno di mantenimento a carico di per il Parte_1
mantenimento della figlia e poi ha invitato le parti a discutere la causa, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato.
***
Ritiene il Collegio che alla luce delle circostanze sopravvenute (è pacifico inter partes che
[...]
non viva più con la madre e che goda di una borsa di studio mensile quale specializzanda CP_1 in medicina d'importo tale da dover essere considerata inserita a livello lavorativo) siano meritevoli di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 1848 del 2024, così provvede:
“Accoglie le precisazioni congiunte delle parti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento a carico di da versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, con Parte_1 versamento diretto alla ricorrente a carico dell'INPDAP, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Compensa le spese di lite”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Tania Serino
Pagina 2