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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,00), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 15191 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliati Persona_1 in Roma, alla via Algajola, n. 22, presso lo studio dell'avv. Giorgia RULLI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappre- sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n.
79, presso lo studio dell'avv. Gianmarco MIELE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTA
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – risarci- mento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. G. Rulli, per i ricorrenti: “In accoglimento del presente ricorso, accer- tare e dichiarare la condotta omissiva della Asl nell'erogazione del piano te-
1 rapeutico al minore e, per l'effetto, condannare la Asl al risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese per le terapie erogate da terzi pari ad €
17.409,96 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giusti- zia. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in fa- vore del procuratore antistatario”.
L'avv. G. Miele, per la resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in luogo della giuri- sdizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
sempre in via pregiudiziale, ma gradata, dichiarare la inammissibilità del ricorso;
nel meri- to rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 24 aprile 2025, e Parte_3 Pt_2
, quali genitori del minore , hanno esposto che il 14
[...] Persona_2
gennaio 2022, sanitari del reparto di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù hanno diagnosticato al minore un disturbo misto dello sviluppo con ritardo nel linguaggio e atipie sociocomunicative, prescrivendo la presa in carico presso il (Servizio di tutela salute mentale e CP_1
riabilitazione dell'età evolutiva) di competenza per monitoraggio clinico e avvio di specifica terapia;
che, presentata immediatamente richiesta, la competente Asl Roma 1 ha fissato il primo incontro solamente il 29.7.2022; che, stante la necessità di avviare il prescritto trattamento, in attesa dell'intervento dell'Azienda, essi si sono rivolti al centro privato “Be&Able” per sottoporre il proprio bambino ad un intervento di terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA;
che il 31 marzo 2022, il prof.
[...]
del Policlinico Tor Vergata, effettuata valutazione psicodiagnostica Per_3 strutturata del minore, ha prescritto di proseguire e possibilmente intensificare le ore dell'intervento di tipo psicologico ad indirizzo comportamentale di tipo
ABA in atto;
che il 19 maggio 2022 il minore è stato sottoposto a valutazione
2 specialistica presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, da cui è emerso un profilo di sviluppo inferiore al livello atteso per età cronologica in tutte le aree indagate e, constatato un disturbo dello spettro autistico, è stata prescritta la presa in carico presso l'Azienda sanitaria per la prosecuzione della terapia comportamentale;
che a giugno 2022, essi ricorrenti si sono rivolti all'Istituto
Walden, presso cui è stato avviato un intervento di terapia cognitivo- comportamentale con metodo ABA durato da settembre a novembre 2022 quando , oltre terapie domiciliari cui si è aggiunto intervento di logopedia dal mese di maggio 2023; che la Asl Roma 1 è stata sollecitata, con diffida inviata il
18.05.2024, ad erogare la terapia cognitivo-comportamentale prescritta;
che, a seguito di ciò, essi sono stati invitati presso l'Istituto ICI il 30 maggio 2024, quando, senza una previa valutazione, è stato proposto un intervento strutturato su 3 accessi settimanali, per un totale di 6 ore settimanali, per l'avvio del quale era imposta l'interruzione immediata di tutte le terapie allora in atto, prospettandosi la cancellazione dalle liste di trattamento ASL in caso di rifiuto del trattamento offerto;
che essi, previa consultazione con gli specialisti di fiducia, hanno rifiutato tale proposta;
che il 19 luglio 2024 è stata effettuata valutazione psicodiagnostica da parte del Servizio TSMREE della
Asl Roma 1 ed è stato prescritto un intervento cognitivo-comportamentale per circa 6 ore a settimana, associato a consulenza alla scuola (teacher training) per 4 ore mensili e parent training; che a settembre 2024 l'ASL ha avviato un intervento in convenzione presso l'Istituto Walden di Roma, iniziando così ad erogare la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA in favore del minore, con un ritardo di circa due anni e mezzo dalla prima diagnosi e dalla prescrizione;
che, pertanto, essi, fino ad agosto 2024, hanno dovuto provvedere alle spese per le terapie del figlio privatamente, facendosi Per_1 carico degli ingenti costi, trattandosi di cure non procrastinabili;
e che da marzo 2022 ad agosto 2024, hanno dovuto sostenere per le terapie del minore
3 la spesa complessa di €21.970,54, ricevendo, da parte della Regione Lazio,
€1.335,00 per il bando 2022, €1.575,00 per il bando 2023 ed €1.651,58 per il bando 2024, per cui in totale hanno sopportato la spese di complessivi
€17.409,96.
Premesse considerazioni in merito alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui venga richiesto il rimborso di spese sostenute per prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.), e sostenuto che, a causa del comportamento inadempiente della Azienda
Sanitaria, hanno dovuto sopportare le spese necessarie per consentire al minore di accedere al trattamento terapeutico riconosciuto dalla ASL soltanto a settembre 2024, i ricorrenti hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, costituitasi il 16 giugno 2025, richiamate le circostanze di fatto ed evidenziato che il minore dal 26/08/2024 è sottoposto ad intervento terapeutico presso l'Istituto “Walden” con spesa a carico di essa Azienda, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che nella materia dei servizi assistenziali la cognizione delle controversie è rimessa al Giudice amministrativo, nel caso di specie al TAR Lazio e che la P.A., nello specifico settore in questione, ha un potere autorizzativo discrezionale, essendo l'ammissione alla prestazione richiesta subordinata alla valutazione dei benefici che l'assistito ne può conseguire ed inoltre è necessario che le relative prestazioni siano incluse nei livelli essenziali di assistenza e poste a carico del Servizio sanitario regionale.
Ha altresì eccepito, in via preliminare, che la domanda è inammissibile non avendo i ricorrenti esaurito la fase amministrativa.
Ha poi dedotto che l'inserimento nel circuito di assistenza deve riguardare esigenze terapeutiche indifferibili e deve essere compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio, valutate peraltro la necessità di rispettare le liste d'attesa, la cui osservanza è indispensabile al fine del rispetto delle esigenze di tutela di altri pazienti aventi pari diritto, ma in posizione di priorità
4 nell'accedere al servizio;
e che, in ragione di ciò, le prestazioni richieste sono poste a carico del Sanitario regionale per cui è la Regione Lazio CP_2
l'ente passivamente legittimato;
e che, inoltre, i ricorrenti non hanno presentato alla ASL il progetto individuale di concerto con il Comune, condizionato anch'esso, ex art. 14 L. 328/2000, dalle risorse finanziarie disponibili.
L'Azienda ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla ASL Roma 1 in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti, è fondata ed assorbente di qualsivoglia altra questione processuale controversa in giudizio, per quanto di seguito considerato.
In primo luogo, l'art. 133 del d.lgs. 104/2010 e ss.mm., al comma 1, lett.
c), prevede che rientrino nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministra- tivo: “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corri- spettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministra- zione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilan- za e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità...”.
In materia di trattamenti sanitari deve, quindi, senz'altro ritenersi sussi- stere la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverte sulla quantificazione e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito di un progetto terapeutico individualizzato.
Nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese sanitarie soste- nute dai genitori del minore presuppone una valutazione circa l'an e il quan-
5 tum delle terapie mediche la cui concreta attuazione è rimessa alla discreziona- lità tecnico - amministrativa delle ASL.
Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza delle Sezioni
Unite della S.C. la quale afferma che: “la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un “pubblico servizio”, debba considerarsi impugnabile, quale “provvedimento negativo”, l'omissione provvedimentale della P.A. sani- taria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente” (Cass S.U.
1781/2022).
Quest'ultima ordinanza richiama, ritenendoli condivisibili, i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione già con la pronuncia n. 20164/2020 secondo cui “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individua- le predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a se- guito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazio- ni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto
l'esercizio di alcuna potestà autoritativa”.
“Alla luce delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Suprema Corte di
Cassazione, la linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va così tracciata: si ha giu- risdizione del giudice ordinario per le controversie attinenti all'attuazione di un già predisposto “programma individuale” di intervento terapeutico in fa- vore del soggetto istante;
la seconda quando, al contrario, si chiede
l'erogazione di un determinato programma ovvero il suo ampliamento nelle
6 forme della prestazione diretta o indennitaria poiché in casi del genere, ad es- sere implicata è l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, dell'ASP territorialmente competente” (così Tribunale Marsala, ord.
11/06/2025 RG 1166/2025).
Ritiene questo Tribunale che nel caso di specie si verta nella seconda ipotesi atteso che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni, in misura pari alle somme da essi versate, nel periodo intercorrente tra marzo 2022 ed agosto 2024, ovvero tra il momento in cui è iniziata la terapia presso strutture private a seguito di prescrizione specialistica e quello in cui l'onere relativo è stato assunto dall'Azienda dopo valutazione compiuta dal Servizio CP_1 cioè in assenza di un determinato programma terapeutico, il quale, infatti, è stato adottato soltanto ad agosto 2024.
Per altro, per costante giurisprudenza, l'ampiezza della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici è tale da non pregiudi- care la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, nella misura in cui il loro concreto eserci- zio implichi l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati non solo alla ga- ranzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti inte- ressi di rilevanza costituzionale (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V,
7 giugno 2023 n. 3511).
Diversamente, la giurisdizione si radicherebbe presso il Giudice ordina- rio nel caso di domanda di rimborso delle spese sanitarie già sostenute e delle quali, invece, doveva farsi carico l'Azienda sanitaria, laddove vi sia un piano terapeutico individuale già predisposto e successivamente interrotto per man- canza di personale con conseguente esaurimento della discrezionalità ammini- strativa;
invero, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 988/2024, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, da un lato, ha accolto parzialmente l'eccezione di giurisdizione, affermando che: “Nel caso in esame, per quanto riguarda lo
7 specifico profilo della domanda sopra richiamato, non è infatti chiesta
l'esecuzione di un programma di trattamento esclusivo ed individualizzato per il soggetto ma una variazione allo stesso, una prestazione ulteriore a fronte della quale l'amministrazione è chiamata a provvedere direttamente o indirettamente, con esercizio quindi di discrezionalità amministrativa”, mentre dall'altro ha riconosciuto la propria giurisdizione relativamente al rimborso delle spese sostenute dopo che l'esecuzione del piano era stata ingiustificatamente interrotta.
In conclusione, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resi- stente merita accoglimento in quanto l'oggetto del presente giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante la presenza di una rilevante discrezionalità tecnico-amministrativa della ASL. Quest'ultima è tenuta comunque a contemperare il diritto alla salute del disabile con i principi di efficienza dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria e di sostenibilità fi- nanziaria (cfr. art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992 e art. 3 della legge n.
134/2015).
Nella specie, quindi, questo giudice, per ravvisare il diritto al risarcimen- to del danno costituito dagli esborsi sostenuti prima dell'approvazione del pia- no terapeutico, sarebbe chiamato a sindacare la legittimità della condotta tenu- ta dall'Azienda valutando se vi sia stato inadempimento, ovvero, se fosse ob- bligata a provvedere, se vi sia stato ritardo nell'adozione del provvedimento e come avrebbe dovuto essere articolato il piano se fosse stato adottato già a marzo 2022. Dunque, occorrerebbe appunto effettuare valutazioni in merito al corretto esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa, cosa che il legi- slatore ha affidato alla cognizione del giudice amministrativo.
2. - Le spese di lite possono essere compensate, essendo stata esaminata una questione che presenta ancora profili di incertezza nella interpretazione giurisprudenziale.
P . Q . M .
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
con ricorso depositato il 24 aprile 2025, così provvede: Per_1
1. - dichiara il difetto di giurisdizione spettando la stessa in via esclusiva al giudice amministrativo;
2. - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
Provvedimento redatto con la collaborazione dei magistrati in tirocinio dott.ssa Beatrice De Santis e ME Del Fante
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